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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 440/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
PO AN, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2182/2023 depositato il 17/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210124061119000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 impugna la cartella n. 29620210124061119/000 per tassa automobilistica anno 2016 (€ 721,19), notificata il 15/12/2022.
Motivi di ricorso:
Prescrizione triennale ex art. 5 L. 53/1983: il bollo 2016 si prescrive al 31/12/2019; la cartella è stata invece notificata nel 2022.
Nullità notifica PEC: cartella inviata in formato PDF e non .p7m : mancal a firma digitale e attestazione conformità.
Mancata notifica avviso di accertamento: nessun atto prodromico è stato ricevuto.
Controdeduzioni Regione Siciliana
La Regione Siciliana rileva che gli avvisi di accertamento risultano regolarmente notificati nel 2016 (effetto interruttivo prescrizione).Successivamente è stata c regolarmente notifiata la cartella di pagamento n.
29620210124061119000, per l'omesso pagamento della tassa automobilistica Sicilia, annualità 2016, veicoli targati Targa_1, Targa_2 e Targa_3.
La normativa emergenziale VI (artt. 67-68 DL 18/2020) prevede la sospensione termini 08/03/2020 -
31/08/2021 oltre la proroga di 24 mesi con prescrizione prescrizione spostata al 26/03/2024.Poichè la cartelal risulta notificata il 15/12/2022 sono stati rispettati i termini.
Richiesta: rigetto ricorso, conferma pretesa, condanna alle spese.
Controdeduzioni Agenzia Entrate-Riscossione
Ader oppone ikl proprio difetto legittimazione passiva. Fa riferimento alla proroga termini ex DL 18/2020.
e alla regolare Notificaper PEC ex art. 26 DPR 602/73 e DPR 68/2005.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre verificare se l'avviso di accertamento prodromico – necessario con riferimento all'anno d'imposta 2016 – è stato regolarmente notificato. Lo stesso risulta notificato a mani proprie il
24.10.2019, con prescrizione triennale differita al 24.10.2022. La proroga dei termini di ulteriori 24 mesi per covid 19 ha ulteriormente differito i termini al 24.10.24.
Pertanto essendo la cartella stata notificata in data 15.12.2022 essa è tempestiva
In ordine alla notifica della cartella avvenuta in formato PDF, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.
39513 del 13 dicembre 2021 ha accolto un ricorso dell'Agenzia delle entrate, confermando che è perfettamente legittima la notifica della cartella di pagamento in copia per immagini su supporto informatico del documento in originale cartaceo, sancendo la regolarità della a c.d. “copia informatica”, anche se effettuata nel solo formato Pdf e non in quello Pdf/A o .p7m previsti dal codice dell'amministrazione digitale CAD).
Null'altro occorre ai fini della regolarità della pretesa , essendo la cartella impugnabile solo per vizi propri.
Si compensano le spese in considerazione della proroga dei termini conseguenziale alla legislazione emergenziale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Palermo 6.10.25
IL GIUDICE MONOCRATICO AN PO
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
PO AN, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2182/2023 depositato il 17/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210124061119000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 impugna la cartella n. 29620210124061119/000 per tassa automobilistica anno 2016 (€ 721,19), notificata il 15/12/2022.
Motivi di ricorso:
Prescrizione triennale ex art. 5 L. 53/1983: il bollo 2016 si prescrive al 31/12/2019; la cartella è stata invece notificata nel 2022.
Nullità notifica PEC: cartella inviata in formato PDF e non .p7m : mancal a firma digitale e attestazione conformità.
Mancata notifica avviso di accertamento: nessun atto prodromico è stato ricevuto.
Controdeduzioni Regione Siciliana
La Regione Siciliana rileva che gli avvisi di accertamento risultano regolarmente notificati nel 2016 (effetto interruttivo prescrizione).Successivamente è stata c regolarmente notifiata la cartella di pagamento n.
29620210124061119000, per l'omesso pagamento della tassa automobilistica Sicilia, annualità 2016, veicoli targati Targa_1, Targa_2 e Targa_3.
La normativa emergenziale VI (artt. 67-68 DL 18/2020) prevede la sospensione termini 08/03/2020 -
31/08/2021 oltre la proroga di 24 mesi con prescrizione prescrizione spostata al 26/03/2024.Poichè la cartelal risulta notificata il 15/12/2022 sono stati rispettati i termini.
Richiesta: rigetto ricorso, conferma pretesa, condanna alle spese.
Controdeduzioni Agenzia Entrate-Riscossione
Ader oppone ikl proprio difetto legittimazione passiva. Fa riferimento alla proroga termini ex DL 18/2020.
e alla regolare Notificaper PEC ex art. 26 DPR 602/73 e DPR 68/2005.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre verificare se l'avviso di accertamento prodromico – necessario con riferimento all'anno d'imposta 2016 – è stato regolarmente notificato. Lo stesso risulta notificato a mani proprie il
24.10.2019, con prescrizione triennale differita al 24.10.2022. La proroga dei termini di ulteriori 24 mesi per covid 19 ha ulteriormente differito i termini al 24.10.24.
Pertanto essendo la cartella stata notificata in data 15.12.2022 essa è tempestiva
In ordine alla notifica della cartella avvenuta in formato PDF, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.
39513 del 13 dicembre 2021 ha accolto un ricorso dell'Agenzia delle entrate, confermando che è perfettamente legittima la notifica della cartella di pagamento in copia per immagini su supporto informatico del documento in originale cartaceo, sancendo la regolarità della a c.d. “copia informatica”, anche se effettuata nel solo formato Pdf e non in quello Pdf/A o .p7m previsti dal codice dell'amministrazione digitale CAD).
Null'altro occorre ai fini della regolarità della pretesa , essendo la cartella impugnabile solo per vizi propri.
Si compensano le spese in considerazione della proroga dei termini conseguenziale alla legislazione emergenziale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Palermo 6.10.25
IL GIUDICE MONOCRATICO AN PO