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Sentenza 13 marzo 2026
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/03/2026, n. 5748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5748 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30702/2018 R.G. proposto da: Emilgroup S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Pagliani -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia- Romagna n. 1110/2018 depositata il 16/04/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2026 dal Consigliere GI LO CA. Udito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. Fulvio Troncone, che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi. Udita l’Avvocata dello Stato Francesca D’Ambrosio. FATTI DI CAUSA 1. La Direzione Provinciale di Modena dell’Agenzia delle Entrate notificava alla società Emilgroup S.r.l. gli avvisi di accertamento nn. Civile Sent. Sez. 5 Num. 5748 Anno 2026 Presidente: CRUCITTI ROBERTA Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO Data pubblicazione: 13/03/2026 2 THH039Q02032-2013, THH039Q02033-2013 e THH039Q02034-2013 rispettivamente relativi agli anni d’imposta 2009, 2010 e 2011, con i quali recuperava a tassazione ai fini IR e RA e VA costi dell’importo di euro 504.511,00 per l’anno 2009, euro 557.870,00 per l’anno 2010) ed euro 416.717,00 per l’anno 2011, in quanto ritenuti afferenti a operazioni oggettivamente inesistenti. 1.1. Rilevava l’ufficio che la società verificata, che svolge l'attività di trasporto merci, aveva acquistato bancali in legno, c.d. pallets, per notevoli importi da due fornitori, la Globoservice di TA IC TI e la NZ Pallets di IO IM, che erano risultati evasori totali, oltre che privi di adeguata struttura aziendale. Ulteriori criticità venivano rilevate in merito alle modalità di pagamento delle forniture suddette. 2. La società impugnava i tre atti impositivi con distinti ricorsi, nei quali eccepiva, nella sostanza, che l’Ufficio non aveva fornito prove attendibili dell’inesistenza delle operazioni in contestazione, la cui effettività era al contrario comprovata dai documenti di trasporto, dai mezzi di pagamento e dall’effettuazione di operazioni attive aventi per oggetto i pallets. 3. La CTP di Modena, riuniti i ricorsi, li accoglieva. 4. Quindi, la CTR dell’Emilia-Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe accoglieva parzialmente il ricorso in appello dell’Ufficio «limitatamente alle fatture emesse da TI AL negli anni 2009- 10-11 ad eccezione delle fatture 4 e 18 del 2009». Rilevavano i giudici dell’appello, in particolare, che «dagli atti risulta la prova della inesistenza del rapporto solo con riferimento alla posizione del fornitore TI. […]. Viceversa, per quel che attiene il fornitore Globoservice non vi è in atti analoga prova ed al contrario si dà atto di un’attività di cessione effettiva seppur effettuata “in nero” da parte di TA nell’acquisto dei materiali successivamente ceduti a Emilgroup srl». 3 5. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione sorretto da unico motivo la Emilgroup S.r.l., e l’Amministrazione vi ha opposto controricorso. 6. Avverso la medesima sentenza ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi, da qualificarsi come ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate. 7. Infine, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. Fulvio Troncone, ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, si dà atto che il ricorso successivamente proposto dalla Agenzie delle entrate deve essere qualificato come ricorso incidentale, e come tale va trattato. 1.1. Va infatti precisato che nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., in relazione all'art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale - e conseguente riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c. - qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi, in assenza di una espressa indicazione di essenzialità dell'osservanza delle forme del ricorso incidentale, si ravvisa l'idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 33809 del 19/12/2019). 2. Con l’unico motivo del ricorso principale la società contribuente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c., la violazione dell'art. 2697 c.c. e art. 2727 c.c., allegando che la CTR avrebbe ritenuto 4 fondato il rilievo relativo alla inesistenza delle operazioni sottostanti a quasi tutte le fatture emesse nei confronti della ricorrente dalla NZ Pallets, formulato dall'Agenzia delle entrate sulla base delle sole dichiarazioni rese dal titolare IM IO alla Guardia di Finanza di Sassuolo. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. In primo luogo, si osserva che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configura unicamente nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando il ricorrente intenda lamentare che, a causa di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere (Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9055), come invece sostanzialmente preteso oggi dal ricorrente. 2.3. Il motivo, inoltre, non si confronta con il tenore della decisione, rilevandosi che la CTR ha fondato la sua decisione non sulle sole dichiarazioni confessorie di IM IO, ma ha precisato che tali dichiarazioni trovano conferma negli accertamenti bancari, di cui ha descritto il contenuto. 3. Con il primo motivo del ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente, con violazione dell’art. 36, comma 2, lett. d) del d.lgs. 31.12.1992 n. 546. 3.1. Osserva la ricorrente che la sentenza impugnata, dopo aver richiamato - unicamente nella narrativa in fatto - in modo sommario e incompleto gli elementi di fatto sulla cui base l’Ufficio ha contestato l’inesistenza delle operazioni, si è limitata ad affermare che con riguardo alle fatture emesse dal fornitore Globoservice non vi è la prova dell’inesistenza dei rapporti e ha dato atto di un’attività di cessione in nero, non dando conto né delle ragioni per le quali non ha ritenuto provata 5 l’inesistenza delle operazioni, né degli elementi di prova presi in considerazione e ritenute dirimenti per ritenere le cessioni “in nero”. 3.2. Giova rammentare che la violazione denunciata si configura quando la motivazione «manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero [...] essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata» (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; successivamente tra le tante Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598). 3.3. In particolare, si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella «perplessa e incomprensibile»; in entrambi i casi, invero - e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge 6 costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232 e le sentenze in essa citate). 3.4. Ancora, il giudice non può, nella motivazione, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto "statico" della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto "dinamico" della dichiarazione stessa: cfr. Cass. 23/01/2006, n. 1236; Cass. 29/07/2016, n. 15964; Cass. 20/12/2018, n. 32980; Cass. 08/10/2020, n. 21700). 3.5. Alla luce di quanto osservato, il motivo è fondato. 3.6. Nel caso di specie i giudici di appello hanno, in premessa, evidenziato che l’entità economica delle operazioni di compravendita di pallets assume rilevanza nel senso di corroborare la tesi, propugnata dall’Agenzia, delle inesistenza delle operazioni. 3.7. Quindi, per quanto attiene al rapporto con il fornitore NZ Pallets, hanno speso coerenti argomentazioni, osservando che il titolare di quest’ultima impresa, IM IO aveva dichiarato che i rapporti commerciali con la Emilgroup S.r.l. erano stati fittizi, ad eccezione delle vendite documentate dalle fatture n. 4 e 18 del 2009, e che i successivi accertamenti di natura bancaria avevano dato sostanziale riscontro alla dichiarazioni del IO, essendo emersi prelievi in contanti, contestuali ai bonifici effettuati dalla società ricorrente. 3.8. Diversamente, con riguardo alle fatture emesse da Globoservice, la CTR si è limitata, apoditticamente, ad affermare che «[…] non vi è in atti analoga prova ed al contrario si dà atto di un’attività di cessione effettiva seppur effettuata “in nero” da parte di TA nell’acquisto dei materiali successivamente ceduti ad Emilgroup srl». Il tutto a fronte del copioso 7 quadro indiziario esposto negli avvisi di accertamento e riassunto dall’Ufficio alle pag. 6 e 7 dell’atto di appello – come da richiamo operato alle pp. 8 ss. del ricorso, in ossequio al requisito della specificità, dall’Agenzia ricorrente. 4. Dunque, in parte qua, la motivazione, pur presente graficamente, è apparente. Ne consegue l’accoglimento del motivo, con assorbimento del secondo strumento di impugnazione incidentale, con il quale l’Amministrazione ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., e violazione, in via diretta e conseguenziale, degli artt. 19, 21 e 54, co. 2, del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, 109 del d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, 39, co. 1, lett. d) del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600. 5. In conclusione, il ricorso principale della società contribuente è inammissibile, e va accolto il primo motivo del ricorso successivo, qualificato come incidentale, proposto dall’Agenzia delle entrate, con assorbimento del secondo motivo;
la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale della società contribuente, accoglie il primo motivo del ricorso successivo, qualificato come incidentale, dell’Agenzia delle entrate, con assorbimento del secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente 8 principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/03/2026. Il Consigliere est. GI LO CA Il Presidente TA UC
la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale della società contribuente, accoglie il primo motivo del ricorso successivo, qualificato come incidentale, dell’Agenzia delle entrate, con assorbimento del secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente 8 principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/03/2026. Il Consigliere est. GI LO CA Il Presidente TA UC