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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/11/2025, n. 3854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3854 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N° R.G. 10547/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Prima Sezione civile
nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel/est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 10547 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, avente ad oggetto ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Montella Parte_1 C.F._1
C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via C.F._2
Crispi n. 36/A, giusta procura in calce;
-RICORRENTE
E
, (C.F.: ), , (C.F.: ), CP_1 C.F._3 Parte_2 C.F._4
e , (C.F.: tutte elettivamente domiciliate in Parte_3 C.F._5
AR (NA) alla Via Aliperti n° 8, presso lo studio dell'Avv. Raffaella Esposito Alaia (C.F.:
che le rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente C.F._6 atto;
RESISTENTE 1 NONCHÉ con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Napoli Nord;
- INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni delle parti: all'udienza del 9 luglio 2024 il procuratore della ricorrente ha concluso come in atti.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-Con ricorso depositato in data 1 dicembre 2023 premesso che, con sentenza Parte_1
n. 375/2020 del 31/1/2020, il Tribunale di Napoli Nord aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da esso ricorrente e da in data CP_1
20/06/1994 in Cardito (NA) ai seguenti patti e condizioni: “1. La sig.ra CP_1 continuerà ad essere assegnataria della casa familiare sita in Cardito (NA) alla via Leonardo da Vinci n. 23 in cui vivrà con le figlie e maggiorenni ma non ancora Pt_2 Pt_3 economicamente autosufficienti;
2. il sig. verserà direttamente alla sig.ra Parte_1 [...]
, a titolo di mantenimento ordinario delle figlie, la somma mensile di € 500,00 CP_1
(cinquecento/00), da ripartire egualmente tra le stesse nella misura del 50% (250,00 euro ciascuna). Tale somma sarà annualmente aggiornata secondo gli indici di consumo ISTAT. 2
Con la stessa modalità, il sig. corrisponderà, altresì, il 50% delle spese straordinarie che si Pt_1 rendessero necessarie per le figlie e quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, Pt_2 Pt_3 le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, le spese scolastiche e universitarie, le spese per corsi di formazione e di avviamento al lavoro. Resta inteso che tutte le spese straordinarie non dettate dal carattere di urgenza e stretta necessità, saranno corrisposte nella misura del 50% dal sig. , solo se preventivamente concordate con la Pt_1 sig.ra .
3. I coniugi, già separati di fatto da circa quattro anni, rinunciano CP_1 reciprocamente all'assegno di divorzio, essendo entrambi forniti dei mezzi adeguati per soddisfare le rispettive e personali esigenze di vita.” ; che dalla pubblicazione della sentenza si era verificata la sopravvenienza di nuove circostanze che giustificavano la richiesta di modifica delle suddette condizioni posto che le figlie e , già maggiorenni Pt_2 Pt_3 all'epoca del divorzio, erano divenute economicamente autosufficienti e che esso ricorrente aveva contratto matrimonio dando vita ad un nuovo nucleo familiare;
che, in particolare, la IA , di 24 anni, aveva da tempo, almeno dal 2020, un contratto di lavoro dipendente Pt_2
2 con la società “C.M.T. Compagnia Manifatture Tessili Srl”, mentre , di 23 anni, Pt_3 lavorava stabilmente, da almeno un paio di anni, presso il negozio di abbigliamento
“P_Boutique” sito in Frattamaggiore (NA) alla via Padre Mario Vergara, 208; che, quindi,
l'esistenza di rapporti di lavoro – retribuiti e continuativi – rendeva loro certamente in grado di provvedere al proprio sostentamento, senza necessità di ricevere alcun genere di ausilio da parte dei genitori, tant'è che le stesse risiedevano entrambe in un proprio appartamento, separato da quello della madre, all'interno della stessa villa sita in Cardito;
tanto premesso chiedeva, a modifica della sentenza di divorzio, n.375/2020 emessa il 31/1/2020, revocare dalla data di deposito del ricorso, l'assegno di mantenimento per le figlie o in subordine la riduzione, con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore antistatario.
-Con comparsa depositata in data 7 marzo 2024, si costituivano in giudizio , CP_1
, e contestando la fondatezza del ricorso evidenziando che non Parte_2 Parte_3 Pt_2 lavorava più presso il negozio indicato nel ricorso, trattandosi di lavoro a tempo determinato, e che la stessa, ad oggi, aveva maturato esperienze lavorative con contratti a tempo determinato, mentre lavorava part-time ed era iscritta all'università con la Pt_3 necessità di affrontare le spese per la vita universitaria.
-Aggiungeva la resistente che, in sede di divorzio, aveva rinunciato al suo assegno di mantenimento affini conciliativi sebbene il marito avesse da oltre 10 anni una relazione con l'attuale moglie e che pertanto la relazione stabile esisteva già al momento del divorzio.
-Precisava pertanto che alcuna variazione si era avuta e che le figlie non avendo un lavoro stabile che le potesse assicurare loro un'autosufficienza economica e che le stesse non risiedevano in un appartamento autonomo bensì nell'immobile dove abita la madre;
chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento proposta dal ricorrente nei confronti delle figlie e e, in via riconvenzionale, Pt_2 Pt_3 riconoscersi l'assegno divorzile chiedendo la revoca dell'accordo posto a base del divorzio congiunto, stante la la situazione di bisogno in cui versava essa resistente che la rendevano il coniuge economicamente più debole per la quale era necessaria la corresponsione dell'assegno.
-All'esito di alcuni rinvii per tentare un accordo tra le parti, all'udienza del 9 ottobre 2024 il ricorrente formulava la seguente proposta di accordo:”il sig. verserà Parte_1 direttamente alla sig.ra , a titolo di mantenimento ordinario delle figlie, la CP_1
3 somma mensile pari ad € 300,00 (euro trecento/00), da ripartire egualmente tra le stesse nella misura del 50% (150,00 euro ciascuna), fino alla data del 21/12/2025, dopodiché tale obbligo verrà definitivamente meno, considerata la maggiore età ed il grado di autonomia raggiunto dalle figlie”. - Il sig. rinuncia alla ripetizione delle maggiori somme già versate a Parte_1 far data dal deposito del ricorso ad oggi. Con spese integralmente compensate tra le parti.”; la controparte non si opponeva alla proposta facendo rilevare che la sig.ra nata a Parte_3
Napoli in data 21/12/2000 ad oggi risultava iscritta all'Università, e che pertanto l'assegno di mantenimento andava assicurato almeno fino al raggiungimento del ventiseiesimo anno di età, richiesta alla quale parte ricorrente si opponeva.
- All'udienza del 17/6/25, preso atto del mancato raggiungimento dell'accordo, il
Presidente relatore fissava termine perentorio ex articolo 127 ter cpc., in sostituzione dell'udienza ex art 473 bis. 28 cpc e per il deposito degli estratti contributivi relativi CP_2 alle figlie maggiorenni.
- Depositate le note scritte e pervenuta la documentazione dell' con ordinanza CP_2 emessa in data 31 ottobre 2025, il Presidente relatore si riservava di riferire al collegio per la decisione.
#############################################################
-Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di modifica delle condizioni stabilite in sede di divorzio congiunto formulata Luciano, segnatamente la revoca del mantenimento in CP_3
e Carmen, assumendosi che le stesse dopo la sentenza di Persona_1Persona_2 divorzio avrebbero raggiunto l'autosufficienza economica.
-Va premesso che in virtù dell'art.337 septies c.c., introdotto dal d.lgs. 154/2013 ed in vigore dal 7.2.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, conformemente del resto a quanto prevedeva l'abrogato art. 155 quinquies c.c..
-La giurisprudenza della Suprema Corte ha approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 c. c. nella nuova formulazione secondo cui “i coniugi devono adempiere
l'obbligazione di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis c.c.”: si prevede all'uopo che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di
4 mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
-La permanenza o meno a carico dei genitori dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne si fonda quanto alla sua sussistenza, sulla condizione lavorativa del figlio ovvero sulla raggiunta autonomia economica della prole (cfr. ex multis Tribunale Roma;
sez.
I; sentenza n.567/2018; Cass. n. 7990/1996; Cass. n. 9578/1993; Cass. n. 12212/1990; Cass.
n. 13126/1992; Cass. n. 7295/1991; Cass. n. 2147/2003).
-Configurandosi quest'ultima quale fatto estintivo di una obbligazione "ex lege", spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione (nel caso di specie all' , Per_3 fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato;
ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass.
407/2007; 15756/2006; 8221/2006).
-Nella valutazione della posizione del figlio, ai fini dell'accertamento del raggiungimento dell'autosufficienza, non si può, poi, non tener conto del processo di cambiamento che ha interessato la realtà contemporanea, la quale, rispetto al passato, ha fatto registrare un crescente ritardo nella transizione dei giovani alla vita adulta.
-Questo fenomeno trae origine per lo più da un cambiamento delle condizioni socio- economiche che hanno determinato un aumento della percentuale di giovani che proseguono gli studi universitari, con conseguente spostamento in avanti dell'età lavorativa e dalla dilatazione dei tempi di formazione universitaria.
5 -Da tempo, pertanto, ormai dottrina e giurisprudenza, recependo i nuovi bisogni affermano in modo sostanzialmente univoco che l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, se costoro non siano in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita, né siano esistenzialmente svincolati dall' habitat domestico, inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (v. Cass. 2 settembre 1996, n. 7990; Cass. 17 settembre
1993, n. 9578; Cass. 29 dicembre 1990, n. 12212; Cass. 11 dicembre 1992, n. 13126; Cass. 3 luglio 1991, n. 7295; Cass. 13 febbraio 2003, n. 2147); presupposto essenziale della persistenza dell'obbligo di mantenimento nei riguardi dei figli maggiorenni è, quindi, la mancanza della capacità di autosostenersi: il figlio, in altre parole, non deve essere in condizione di inserirsi concretamente nel mondo del lavoro, di prendersi cura di se stesso, dì mantenersi da solo.
-Premessi i pacifici principi giurisprudenziali richiamati deve osservarsi che dalla documentazione in atti, estratti contributivi emerge che lavorava al CP_2 Parte_3
7/5/25 part time, mentre risulta lavoratrice dipendente, alla data del 30/6/25 della Pt_2 ditta SRL Diffusione Tessile.
-Costituisce, inoltre circostanza non contestata, ammessa da entrambi i genitori nel corso dell'audizione, che stia proseguendo negli studi universitari. Pt_3
-Sulla base di tali evidenze istruttorie documentali, ritiene il Collegio che debba essere revocato l'assegno di mantenimento, dalla data della presente decisione, in favore del e Pt_2 che debba essere ridotto ad euro 250,00 l'assegno di mantenimento per , la quale, Pt_3 sebbene svolga o abbia svolto lavori part time, con una minima retribuzione, di circa
300/400 euro al mese, e studentessa universitaria, non può ritenersi abbia raggiunto l'autosufficienza economica.
-Non può, invece, essere accolta, in quanto inammissibile, la domanda di revoca dell'accordo di divorzio congiunto ed il riconoscimento dell'assegno divorzile alla resistente.
-Va precisato che il presente giudizio va ricondotto alla fattispecie normativa di cui all'art. 473 bis.29 c.p.c., trattandosi di ricorso proposto in data 1/12/23, per la quale il legislatore ha previsto la necessità della sopravvenienza di giustificati motivi, nella specie non dedotto essendosi la resistente limitata a dedurre, a sostegno della richiesta, di aver rinunciato al
6 proprio mantenimento anche in considerazione della percezione dell'assegno di mantenimento delle figlie.
-Si tratta con evidenza di deduzioni irrilevanti ai fini della revisione dele condizioni di divorzio che non possono essere in tale sede revocate o modificate in assenza della dimostrazione della sopravvenienza di gravi motivi, né tantomeno è ipotizzabile la revoca del consenso prestato dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
-A ciò aggiungasi, sul piano dell'ammissibilità della richiesta riconvenzionale in esame, che il procedimento de quo, presuppone la validità della statuizione di cui si chiede la modifica;
stride e contrasta, quindi, proprio con il presupposto del presente giudizio, l'affermazione, peraltro non sorretta da alcuna deduzione fattuale, elemento probatorio o istruttorio, della non validità e, quindi, della revocabilità del consenso prestato in sede di divorzio alla rinuncia all'assegno divorzile, pretesa da intendersi come volta ad ottenere l'annullamento dell'accordo raggiunto sulle statuizioni accessorie in sede di divorzio, da farsi valere con un'impugnativa negoziale.
-In conclusione, a modifica delle condizioni di divorzio, va revocato l'assegno di mantenimento posto a carico del padre in favore della IA maggiorenne , in quanto Pt_2 divenuta economicamente autosufficiente, e ridotto l'assegno di mantenimento in favore della IA , ad € 250,00 da versarsi secondo le modalità stabilite in sede di divorzio. Pt_3
- Va, infine, dichiara inammissibile, per le ragioni esposte, la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile avanzata dalla resistente.
-La natura della decisione e la parziale soccombenza reciproca, giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
A modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n.375/2020 emessa il
31/1/2020, revoca l'assegno di mantenimento, posto a carico dell'attuale ricorrente, in favore della IA e riduce il mantenimento a favore della IA , ad euro 250,00; Pt_2 Pt_3 conferma nel resto le condizioni stabilite nella sentenza di divorzio;
Dichiara inammissibile la domanda formulata dalla resistente;
7 Dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2025
Presidente est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Prima Sezione civile
nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel/est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 10547 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, avente ad oggetto ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Montella Parte_1 C.F._1
C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via C.F._2
Crispi n. 36/A, giusta procura in calce;
-RICORRENTE
E
, (C.F.: ), , (C.F.: ), CP_1 C.F._3 Parte_2 C.F._4
e , (C.F.: tutte elettivamente domiciliate in Parte_3 C.F._5
AR (NA) alla Via Aliperti n° 8, presso lo studio dell'Avv. Raffaella Esposito Alaia (C.F.:
che le rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente C.F._6 atto;
RESISTENTE 1 NONCHÉ con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Napoli Nord;
- INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni delle parti: all'udienza del 9 luglio 2024 il procuratore della ricorrente ha concluso come in atti.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-Con ricorso depositato in data 1 dicembre 2023 premesso che, con sentenza Parte_1
n. 375/2020 del 31/1/2020, il Tribunale di Napoli Nord aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da esso ricorrente e da in data CP_1
20/06/1994 in Cardito (NA) ai seguenti patti e condizioni: “1. La sig.ra CP_1 continuerà ad essere assegnataria della casa familiare sita in Cardito (NA) alla via Leonardo da Vinci n. 23 in cui vivrà con le figlie e maggiorenni ma non ancora Pt_2 Pt_3 economicamente autosufficienti;
2. il sig. verserà direttamente alla sig.ra Parte_1 [...]
, a titolo di mantenimento ordinario delle figlie, la somma mensile di € 500,00 CP_1
(cinquecento/00), da ripartire egualmente tra le stesse nella misura del 50% (250,00 euro ciascuna). Tale somma sarà annualmente aggiornata secondo gli indici di consumo ISTAT. 2
Con la stessa modalità, il sig. corrisponderà, altresì, il 50% delle spese straordinarie che si Pt_1 rendessero necessarie per le figlie e quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, Pt_2 Pt_3 le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, le spese scolastiche e universitarie, le spese per corsi di formazione e di avviamento al lavoro. Resta inteso che tutte le spese straordinarie non dettate dal carattere di urgenza e stretta necessità, saranno corrisposte nella misura del 50% dal sig. , solo se preventivamente concordate con la Pt_1 sig.ra .
3. I coniugi, già separati di fatto da circa quattro anni, rinunciano CP_1 reciprocamente all'assegno di divorzio, essendo entrambi forniti dei mezzi adeguati per soddisfare le rispettive e personali esigenze di vita.” ; che dalla pubblicazione della sentenza si era verificata la sopravvenienza di nuove circostanze che giustificavano la richiesta di modifica delle suddette condizioni posto che le figlie e , già maggiorenni Pt_2 Pt_3 all'epoca del divorzio, erano divenute economicamente autosufficienti e che esso ricorrente aveva contratto matrimonio dando vita ad un nuovo nucleo familiare;
che, in particolare, la IA , di 24 anni, aveva da tempo, almeno dal 2020, un contratto di lavoro dipendente Pt_2
2 con la società “C.M.T. Compagnia Manifatture Tessili Srl”, mentre , di 23 anni, Pt_3 lavorava stabilmente, da almeno un paio di anni, presso il negozio di abbigliamento
“P_Boutique” sito in Frattamaggiore (NA) alla via Padre Mario Vergara, 208; che, quindi,
l'esistenza di rapporti di lavoro – retribuiti e continuativi – rendeva loro certamente in grado di provvedere al proprio sostentamento, senza necessità di ricevere alcun genere di ausilio da parte dei genitori, tant'è che le stesse risiedevano entrambe in un proprio appartamento, separato da quello della madre, all'interno della stessa villa sita in Cardito;
tanto premesso chiedeva, a modifica della sentenza di divorzio, n.375/2020 emessa il 31/1/2020, revocare dalla data di deposito del ricorso, l'assegno di mantenimento per le figlie o in subordine la riduzione, con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore antistatario.
-Con comparsa depositata in data 7 marzo 2024, si costituivano in giudizio , CP_1
, e contestando la fondatezza del ricorso evidenziando che non Parte_2 Parte_3 Pt_2 lavorava più presso il negozio indicato nel ricorso, trattandosi di lavoro a tempo determinato, e che la stessa, ad oggi, aveva maturato esperienze lavorative con contratti a tempo determinato, mentre lavorava part-time ed era iscritta all'università con la Pt_3 necessità di affrontare le spese per la vita universitaria.
-Aggiungeva la resistente che, in sede di divorzio, aveva rinunciato al suo assegno di mantenimento affini conciliativi sebbene il marito avesse da oltre 10 anni una relazione con l'attuale moglie e che pertanto la relazione stabile esisteva già al momento del divorzio.
-Precisava pertanto che alcuna variazione si era avuta e che le figlie non avendo un lavoro stabile che le potesse assicurare loro un'autosufficienza economica e che le stesse non risiedevano in un appartamento autonomo bensì nell'immobile dove abita la madre;
chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento proposta dal ricorrente nei confronti delle figlie e e, in via riconvenzionale, Pt_2 Pt_3 riconoscersi l'assegno divorzile chiedendo la revoca dell'accordo posto a base del divorzio congiunto, stante la la situazione di bisogno in cui versava essa resistente che la rendevano il coniuge economicamente più debole per la quale era necessaria la corresponsione dell'assegno.
-All'esito di alcuni rinvii per tentare un accordo tra le parti, all'udienza del 9 ottobre 2024 il ricorrente formulava la seguente proposta di accordo:”il sig. verserà Parte_1 direttamente alla sig.ra , a titolo di mantenimento ordinario delle figlie, la CP_1
3 somma mensile pari ad € 300,00 (euro trecento/00), da ripartire egualmente tra le stesse nella misura del 50% (150,00 euro ciascuna), fino alla data del 21/12/2025, dopodiché tale obbligo verrà definitivamente meno, considerata la maggiore età ed il grado di autonomia raggiunto dalle figlie”. - Il sig. rinuncia alla ripetizione delle maggiori somme già versate a Parte_1 far data dal deposito del ricorso ad oggi. Con spese integralmente compensate tra le parti.”; la controparte non si opponeva alla proposta facendo rilevare che la sig.ra nata a Parte_3
Napoli in data 21/12/2000 ad oggi risultava iscritta all'Università, e che pertanto l'assegno di mantenimento andava assicurato almeno fino al raggiungimento del ventiseiesimo anno di età, richiesta alla quale parte ricorrente si opponeva.
- All'udienza del 17/6/25, preso atto del mancato raggiungimento dell'accordo, il
Presidente relatore fissava termine perentorio ex articolo 127 ter cpc., in sostituzione dell'udienza ex art 473 bis. 28 cpc e per il deposito degli estratti contributivi relativi CP_2 alle figlie maggiorenni.
- Depositate le note scritte e pervenuta la documentazione dell' con ordinanza CP_2 emessa in data 31 ottobre 2025, il Presidente relatore si riservava di riferire al collegio per la decisione.
#############################################################
-Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di modifica delle condizioni stabilite in sede di divorzio congiunto formulata Luciano, segnatamente la revoca del mantenimento in CP_3
e Carmen, assumendosi che le stesse dopo la sentenza di Persona_1Persona_2 divorzio avrebbero raggiunto l'autosufficienza economica.
-Va premesso che in virtù dell'art.337 septies c.c., introdotto dal d.lgs. 154/2013 ed in vigore dal 7.2.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, conformemente del resto a quanto prevedeva l'abrogato art. 155 quinquies c.c..
-La giurisprudenza della Suprema Corte ha approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 c. c. nella nuova formulazione secondo cui “i coniugi devono adempiere
l'obbligazione di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis c.c.”: si prevede all'uopo che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di
4 mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
-La permanenza o meno a carico dei genitori dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne si fonda quanto alla sua sussistenza, sulla condizione lavorativa del figlio ovvero sulla raggiunta autonomia economica della prole (cfr. ex multis Tribunale Roma;
sez.
I; sentenza n.567/2018; Cass. n. 7990/1996; Cass. n. 9578/1993; Cass. n. 12212/1990; Cass.
n. 13126/1992; Cass. n. 7295/1991; Cass. n. 2147/2003).
-Configurandosi quest'ultima quale fatto estintivo di una obbligazione "ex lege", spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione (nel caso di specie all' , Per_3 fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato;
ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass.
407/2007; 15756/2006; 8221/2006).
-Nella valutazione della posizione del figlio, ai fini dell'accertamento del raggiungimento dell'autosufficienza, non si può, poi, non tener conto del processo di cambiamento che ha interessato la realtà contemporanea, la quale, rispetto al passato, ha fatto registrare un crescente ritardo nella transizione dei giovani alla vita adulta.
-Questo fenomeno trae origine per lo più da un cambiamento delle condizioni socio- economiche che hanno determinato un aumento della percentuale di giovani che proseguono gli studi universitari, con conseguente spostamento in avanti dell'età lavorativa e dalla dilatazione dei tempi di formazione universitaria.
5 -Da tempo, pertanto, ormai dottrina e giurisprudenza, recependo i nuovi bisogni affermano in modo sostanzialmente univoco che l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, se costoro non siano in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita, né siano esistenzialmente svincolati dall' habitat domestico, inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (v. Cass. 2 settembre 1996, n. 7990; Cass. 17 settembre
1993, n. 9578; Cass. 29 dicembre 1990, n. 12212; Cass. 11 dicembre 1992, n. 13126; Cass. 3 luglio 1991, n. 7295; Cass. 13 febbraio 2003, n. 2147); presupposto essenziale della persistenza dell'obbligo di mantenimento nei riguardi dei figli maggiorenni è, quindi, la mancanza della capacità di autosostenersi: il figlio, in altre parole, non deve essere in condizione di inserirsi concretamente nel mondo del lavoro, di prendersi cura di se stesso, dì mantenersi da solo.
-Premessi i pacifici principi giurisprudenziali richiamati deve osservarsi che dalla documentazione in atti, estratti contributivi emerge che lavorava al CP_2 Parte_3
7/5/25 part time, mentre risulta lavoratrice dipendente, alla data del 30/6/25 della Pt_2 ditta SRL Diffusione Tessile.
-Costituisce, inoltre circostanza non contestata, ammessa da entrambi i genitori nel corso dell'audizione, che stia proseguendo negli studi universitari. Pt_3
-Sulla base di tali evidenze istruttorie documentali, ritiene il Collegio che debba essere revocato l'assegno di mantenimento, dalla data della presente decisione, in favore del e Pt_2 che debba essere ridotto ad euro 250,00 l'assegno di mantenimento per , la quale, Pt_3 sebbene svolga o abbia svolto lavori part time, con una minima retribuzione, di circa
300/400 euro al mese, e studentessa universitaria, non può ritenersi abbia raggiunto l'autosufficienza economica.
-Non può, invece, essere accolta, in quanto inammissibile, la domanda di revoca dell'accordo di divorzio congiunto ed il riconoscimento dell'assegno divorzile alla resistente.
-Va precisato che il presente giudizio va ricondotto alla fattispecie normativa di cui all'art. 473 bis.29 c.p.c., trattandosi di ricorso proposto in data 1/12/23, per la quale il legislatore ha previsto la necessità della sopravvenienza di giustificati motivi, nella specie non dedotto essendosi la resistente limitata a dedurre, a sostegno della richiesta, di aver rinunciato al
6 proprio mantenimento anche in considerazione della percezione dell'assegno di mantenimento delle figlie.
-Si tratta con evidenza di deduzioni irrilevanti ai fini della revisione dele condizioni di divorzio che non possono essere in tale sede revocate o modificate in assenza della dimostrazione della sopravvenienza di gravi motivi, né tantomeno è ipotizzabile la revoca del consenso prestato dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
-A ciò aggiungasi, sul piano dell'ammissibilità della richiesta riconvenzionale in esame, che il procedimento de quo, presuppone la validità della statuizione di cui si chiede la modifica;
stride e contrasta, quindi, proprio con il presupposto del presente giudizio, l'affermazione, peraltro non sorretta da alcuna deduzione fattuale, elemento probatorio o istruttorio, della non validità e, quindi, della revocabilità del consenso prestato in sede di divorzio alla rinuncia all'assegno divorzile, pretesa da intendersi come volta ad ottenere l'annullamento dell'accordo raggiunto sulle statuizioni accessorie in sede di divorzio, da farsi valere con un'impugnativa negoziale.
-In conclusione, a modifica delle condizioni di divorzio, va revocato l'assegno di mantenimento posto a carico del padre in favore della IA maggiorenne , in quanto Pt_2 divenuta economicamente autosufficiente, e ridotto l'assegno di mantenimento in favore della IA , ad € 250,00 da versarsi secondo le modalità stabilite in sede di divorzio. Pt_3
- Va, infine, dichiara inammissibile, per le ragioni esposte, la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile avanzata dalla resistente.
-La natura della decisione e la parziale soccombenza reciproca, giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
A modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n.375/2020 emessa il
31/1/2020, revoca l'assegno di mantenimento, posto a carico dell'attuale ricorrente, in favore della IA e riduce il mantenimento a favore della IA , ad euro 250,00; Pt_2 Pt_3 conferma nel resto le condizioni stabilite nella sentenza di divorzio;
Dichiara inammissibile la domanda formulata dalla resistente;
7 Dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2025
Presidente est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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