Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/01/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Fabiana Iorio, disposta la sostituzione dell'udienza del 21.01.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito di note, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 3715/2023 R.G. tra
, rappresentato e difeso, per procura allegata al ricorso, dall'avv. Parte_1
Golino Paolo, presso il cui studio come in atti ha eletto domicilio;
contro in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso, come da procura in atti, CP_1 dall'avv. Marialuigia Ferrante, con la quale come in atti domicilia;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.6.2023 e regolarmente notificato, l'istante in epigrafe - dipendente della con qualifica di infermiere Controparte_2 professionale e con incarico di “coordinatore infermieristico” - rappresentava che, in data 8.7.2022, mentre si preparava a scendere una rampa di scale, a causa del pavimento bagnato, scivolava rovinando a terra, procurandosi lesioni a carico della spalla destra e del ginocchio destro. Esponeva che, a seguito dell'incidente, gli veniva prestato primo soccorso presso la stessa
, dove gli veniva riscontrato un trauma contusivo del ginocchio dx e della spalla dx, la cui CP_2 entità veniva poi approfondita da successive visite. Rappresentava di aver proposto domanda amministrativa per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro e che l' di con provvedimento del 15.11.2022, riconosceva una CP_1 CP_2 menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 2%, avverso cui presentava ricorso rigettato con comunicazione del 18.02.2023. Pertanto, adiva questo Tribunale al fine di accertare e dichiarare, che a causa del predetto infortunio un danno biologico da erogarsi in capitale per gradi di invalidità pari o superiori al 12% o comunque nella diversa percentuale, maggiore e/o minore, accertata in corso di causa;
con vittoria di spese (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in CP_1 fatto e in diritto. Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la ctu medica, depositata la relazione, concesso termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art 127
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***** Il ricorso è infondato e va rigettato. Ai sensi dell'art. 13 del dlgs 38/2000 “…le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% è erogato in capitale, dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata dall'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica…”. Ai sensi dell'art. 13 del dlgs 38/2000 “…le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% è erogato in capitale, dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata dall'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica…”. Il ricorrente invoca l'applicazione della disciplina in materia di riconoscimento dell'indennizzo ex art. 13 dlgs. 38/ 2000. Tale norma prevede al comma 2 che in caso di danno biologico derivante da infortuni sul lavoro e da malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, il lavoratore ha diritto alla liquidazione di un indennizzo in capitale nel caso in cui le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrita psicofisica, che sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni» (comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali) siano di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento. Nell' ipotesi di percentuale superiore al 16 tale indennizzo è erogato in rendita. Orbene, nel caso di specie, l' ha riconosciuto la natura di infortunio sul lavoro CP_1 dell'incidente subito dal ricorrente, tuttavia ha valutato i postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 2 %, non riconoscendo, dunque, alcun beneficio al ricorrente. Ritenutane la necessità, il giudicante ha conferito incarico ad un consulente medico legale, alle cui risultanze peritali ci si riporta perché prive di omissioni e vizi logico-giuridici e conformi alle tabelle vigenti. Il consulente ha riscontrato che il ricorrente risulta affetto da postumi invalidanti che determinano un danno biologico del 4%, distaccandosi, dunque, di poco, dalla valutazione già espressa dall' che comunque non consente al ricorrente di ottenere alcuna indennità. CP_1
Il ctu, infatti, ha innanzitutto dettagliatamente esaminato la documentazione medica presente agli atti che ha evidenziato come il trauma contusivo alla spalla e al ginocchio dovuto alla caduta si sia innestato su una situazione di degenerazione artrosica già in atto “dalle Risonanze Magnetiche laddove a livello della spalla è emersa un'areola di riassorbimento geotico a livello della spongiosa della testa omerale, rappresenta l'evoluzione conclusiva di un iniziale danno artrosico che a livello cartilagineo si esprime, con il rilascio di mediatori infiammatori, in progressione temporale evoluto attraverso fasi di assottigliamento,
2 ulcerazione aree di microfratture con necrosi, formazione di geodi, ossia cisti ossee, che inizialmente comunicano con l'articolazione ma che in seguito possono chiudersi per deposizione di tessuto fibroso e necrosi. Anche a livello del ginocchio destro l'esame strumentale ha evidenziato eventi legati a fenomeni degenerativi a livello del menisco mediale e laterale, tant'è che si è relazionato non di frattura, ma di “sfrangiamenti” a causa dell'usura. È questa la condizione chiamata meniscopatia degenerativa, “anticamera” dell'artrosi del ginocchio.” Ciò con riferimento alle RM del 13 settembre 2022. Ancora “Quindi per le frequenti lussazioni della spalla destra procedeva ad un RICOVERO PRESSO LA CASA laddove veniva sottoposto a mirato intervento chirurgico Controparte_2 ortopedico. Diagnosi e trattamento chirurgico era relazionato alla dimissione in data”. Il ctu ha dunque concluso ritenendo che diverse condizioni eziopatogeniche hanno inciso sulla spalla e sul ginocchio interessati dall'evento dell'8.7.2022 occorso sul luogo di lavoro. Egli in particolare, supportando la propria valutazione anche dalle risultanze dell'esame obiettivo eseguito durante la visita peritale, ha riscontrato: “Nel 2008 la a Parte_2 seguito di un evento traumatico contusivo distorsivo, ha iniziato a registrare una chiara sofferenza della cuffia dei rotatori tant'è che nella stessa articolazione di formava un cospicuo versamento intrarticolare che si spingeva fin all'inserzione del capo lungo del muscolo bicipite omerale e del muscolo sovraspinato le cui fibre presentavano anche una discontinuità di tipo lesivo, condizioni queste che davano origine ai primi segni di lassità articolare favorenti episodi di lussazione scapoloomerale. Aggiungasi che la stessa spalla destra, anche successivamente l'08 luglio 2022, ha subito un ulteriore evento traumatico intervenuto accidentalmente, in occasioni extra-lavorative, a settembre 2022…l'esame clinico che si è inizialmente avvalso della risposta positiva alla manovra di digitopressione portata sulla parte alta dell'articolazione scapolo -omerale. A seguire se ne è testata la funzionalità con test funzionali dirimenti le escursioni articolari. Ne è scaturito che i movimenti di elevazione anteriore e laterali del braccio, abduzione, sia con il palmo della mano orientato in pronazione e in supinazione sono stati deficitari, al pari delle escursioni articolari contro resistenza. Diversamente poco interessate sono apparse, e pertanto di non chiara interpretazione, è risultata la rotazione esterna ed interna del braccio, valutata con il gomito flesso a 90°. Acquisito dall' esame ecografico anche il danno del muscolo sopraspinoso, si è passato a verificare il grado di mobilità passiva dell'arto tenendolo addotto al tronco e praticando una rotazione esterna e quindi facendolo sollevare nel piano della scapola: essa non è stata sufficientemente ampia caratterizzando le lesioni della cuffia ad espressione posteriore, verso infraspinato …. Anche l'articolazione del , così come emergente dalla RM eseguita il 05 agosto Persona_1
2022, ossia poco meno di un mese dall'evento traumatico di cui il presente elaborato peritale, presentava già una compromissione della sua completa funzionalità capsulo-legamentosa atteso che il menisco laterale registrava segni di sofferenza da imputare a fenomeni degenerativi e non post traumatici recenti. In associazione l'esame strumentale registrava un assottigliamento delle fibre del legamento crociato anteriore le cui sequele funzionali meglio si comprenderanno riferendo sul significato anatomo-funzionale delle due strutture anatomiche. Nel ricorrente l'esame obiettivo dell'articolazione consente di prendere atto di un ginocchio che conserva un adeguato tono e trofismo delle masse muscolari, flessorie ed estensorie, con apparente conservazione della forza. Negativo è il ballottamento rotuleo attestante un ginocchio asciutto in assenza di versamento articolare. La pressione sul versante mediale dell'interlinea articolare viene riferita dolente. L'estensione, la valgizzazione e la varizzazione forzata evocano dolorabilità. Diversamente negativa, o tutt'al più modestamente positiva, la manovra del cassetto
3 anteriore e posteriore ed il test di Lachman proposti per la valutazione della stabilità ed integrità dei legamenti crociati. Associandosi ad una riferita sintomatologia dolorosa lo squat appare incompleto al pari della difficoltà e dolore nelle prove di deambulazione sulle punte e sui talloni. Riferita ancora sintomatologia algica alla rotazione esterna ed interna alla tibia nella proposizione in decubito supino del test di McMurray.”. Tenuto conto di tutte le considerazioni pocanzi riportate, l'ausiliario dle giudice ha concluso formulando la seguente diagnosi “al ginocchio destro, già portatore di esiti algo-funzionali riconducibili ad un evento traumatico extra-lavorativo del 2008, determinante sfibrillamento parziale delle fibre del legamento crociato, e a fenomeni degenerativi artrosici meniscali, attuali postumi algo-funzionali riconducibili all'infortunio sul lavoro del 08 luglio 2022 per sfibrillamento del legamento crociato anteriore. alla spalla destra, già portatrice di esiti algo-funzionali riconducibili a due traumi contusivi-distorsivi extra-lavorativi, del 2008 e del settembre 2022, determinanti lussazione articolare e sofferenza della cuffia dei rotatori con sfibrillamento dei tendini dei muscoli sovraspinato e capo lungo del bicipite omerale, progressivo sviluppo di capsulite adesiva e lassità cronica articolare trattata chirurgicamente a marzo 2024 con intervento di tenotomia del capo lungo del bicipite brachiale e artrolisi.”. In conclusione secondo il ctu vista la multifattorialità della patologia, non è possibile ascrivere causalmente i postumi invalidanti esclusivamente all'infortunio sul lavoro del luglio 2022 “per le motivazioni espresse in narrativa, e compendiate nella diagnosi conclusiva, esso è solo parzialmente accreditabile per gli esiti algo funzionali a carico del ginocchio destro, per quanto attiene a traumatismo a cui è incorso il legamento crociato, diversamente non è possibile accettarlo per quelli a carico della spalla destra Mentre a livello del ginocchio destro gli esiti funzionali possono riconoscere, nella caduta accidentale avvenuta sul luogo di lavoro nel luglio 2022, l'unico ed accreditabile momento eziopatogenetico come nesso di causalità per la capacità di soddisfare tutti gli ulteriori criteri valutativi medico-legali…. Tuttavia gli esiti documentati evidenziano una accettabile resistitutio ad integrum dell'efficienza articolare del ginocchio ottenuta con una terapia conservativa e riabilitativa con esclusione di intervento chirurgici. Diversamente gli attuali esiti algo-funzionali alla spalla destra sono l'esito conclusivo di diversi traumi che su detta articolazione si sono susseguiti nel tempo, sia precedentemente che successivamente al trauma del luglio 2022. Questi nella loro successione cronologica hanno condotto alla condizione definita come capsulite adesiva o spalla congelata. ... Alla base di tale patologia si trova uno stato infiammatorio cronico originato da una borsite ed una tendinite calcifica con ispessimento e cicatrizzazione dei tessuti che la compongono… Gli stessi traumi hanno coinvolto anche i muscoli ed in particolare il capo lungo del bicipite brachiale determinandone la sua instabilità a livello del capo lungo che perde contatto, fuoriuscendo dal suo normale alloggiamento, il solco bicipitale. Questo quadro patologico più recentemente, luglio 2023, da indotto la necessità di intervenire chirurgicamente anche a seguito di alcuni episodi di lussazione della spalla dx, ossia della fuoriuscita dell'omero dalla glenoide. Mediante anche un intervento di chirurgico in artroscopia di tenotomia del capo lungo del bicipite, ovvero detensionando il tendine mediante la rimozione della porzione danneggiata intrarticolare del capo lungo del bicipite, permettendo la risoluzione e/o riduzione del dolore ed il recupero della mobilità e del normale utilizzo del braccio. Da quanto esposto ne consegue che gli attuali esiti funzionali ed algici della spalla destra, convenientemente documentati nella loro genesi cronologica determinano un parziale accoglimento del nesso di causalità, atteso che le forze traumatiche del luglio 2022 hanno trovato il distretto articolare scapolo-omerale destro già compromesso nelle sue componenti
4 anatomiche”: da tali considerazioni emerge che per quanto concerne il ginocchio dx, gli esiti traumatici derivanti dall'infortunio e causalmente derivanti dallo stesso sono stabilizzati con una ripresa della funzionalità dell'arto senza necessità di interventi chirurgici mentre per la spalla, il trauma derivante dalla caduta sul lavoro si sono innestati su una situazione già compromessa. Con maggior esito esplicativo, il ctu ha anche controdedotto alle osservazioni alla bozza formulate dal ctp, ribadendo la sussistenza di diverse cause eziologiche: “Già l'08 LUGLIO 2022, in occasione delle prime cure in Pronto Soccorso, il ricorrente riferiva di precedente evento traumatico extralavorativo della tipologia sub-lussazione per distorsione-distrazione della spalla destra patita il 04 gennaio 2008, i cui esiti funzionali furono liquidati con invalidità pari a 6,5% da assicurazione privata
[...]
Tale evento veniva riportato nel verbale di referto di dimissione n.24/2022 della Controparte_3 [...]
A conferma le immagini emerse dall'esame ecografico della spalla destra che il ricorrente effettuò CP_2 pochi giorni dopo, il 16 gennaio 2008, esame effettuato il presso la che evidenziava come Controparte_2 la cuffia dei rotatori presentasse una ecostruttura disomogenea con notevole versamento all'inserzione del sovraspinato e capo lungo del bicipite omerale che si continuava al comparto articolare. Altresì si relazionava di una disomogeneità lieve a carico delle fibre del sovraspinato attestante una lesione di lieve grado. Tale condizione ha rappresentato con il tempo il terreno fertile per lo sviluppo di fenomeni degenerativi muscolo-scheletrici che un ulteriore esame strumentale, effettuato il 13 settembre 2022, ha evidenziato areole di riassorbimento geotico a livello della spongiosa della testa omerale che anatomicamente rappresentano l'evoluzione conclusiva di un iniziale danno artrosico. Altresì anche alcuni esiti funzionali rilevati al ginocchio destro, nella fattispecie al menisco laterale, come da corretta lettura della risonanza magnetica effettuata il 05 agosto 2022 sono da relazionare ed imputare a fenomeni degenerativi e non ad eventi traumatici recenti, tant'è che si relazionava non di frattura, ma di
“sfrangiamenti” a causa dell'usura. Infine non va tralasciato l'ultimo evento traumatico subito dal ricorrente, datato 15 settembre 2022, trauma extra lavorativo, concretizzatosi per caduta accidentale al suolo in esito al quale si procurava ulteriore lussazione della spalla destra, ridotta in regime di day surgery al PS dell'Ospedale di Ottaviano.”. In conclusione, riportandosi alle conclusioni del ctu, deve riconoscersi un “danno biologico al 4 % con incapacità di attendere alle attività lavorative per un totale di 127 giorni”. Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise e non necessitano di ulteriore approfondimento, né giustificano un rinnovo delle operazioni peritali, non potendo pertanto essere accolte le osservazioni formulate da parte ricorrente con le note depositate in sostituzione dell'udienza in data 13.1.2025 sostanzialmente riproduttive delle valutazioni del ctp cui il ctu ha gia esaustivamente e con metodo risposto. Pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese di lite si compensano integralmente, stante le difficoltà connesse all'accertamento tecnico. Le spese di ctu, liquidate in separato decreto, sono poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni altra domanda ed istanza disattesa così provvede: a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese;
c) spese di ctu liquidate con separato decreto.
5 Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti. Santa Maria Capua Vetere, 22.1.2025
Il Giudice
dott. ssa Fabiana Iorio
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