TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/12/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1095/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di ME ME, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 12/12/2025, del dispositivo della seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°1095/2024 R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. S da TI (CZ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Maria Angela LONGO, presso lo studio del quale in ME ME (CZ) alla Via dei Mille
n°171, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio, - Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di ME ME alla Via Saverio D'Ippolito n°6, CP_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto GRECO e Francesco MUSCARI TOMAIOLI, dell'Ufficio
Legale dell'Ente, - Resistente -
OGGETTO: Fase di RI Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 04.07.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal C.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°80/2023 di R.G., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte convenuta e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla L. n°118/71 art. 12, invalidità civile per ottenere la pensione di inabilità per mutilati ed invalidi civili, oltre all'handicap grave, ex art. 3 coma 3 L. n°1104/92 (nel procedimento
pagina 1 di 3 di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo alla stessa i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, , costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, CP_2 chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, nel caso di specie, la parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., chiedendo per la fase di merito la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e riportando, nel ricorso per il merito, tutte le deduzioni e conclusioni formulate e depositando nuova documentazione medica.
Questo giudicante esaminati i motivi del ricorso, nonché l'elaborato peritale della fase di ATP, ha ritenuto rinnovare la CTU della Fase di ATP.
Il nuovo CTU, fissata la data di inizio operazioni peritale procedendo alla visita della parte istante nonché ad esaminare la documentazione in atti e quella ulteriore, in realtà concludeva confermando parzialmente il giudizio medico-legale del CTU della fase di ATP riguardo solo all'handicap grave;
mentre la valutazione del quadro clinico, lo portava al riconoscimento a decorrere dalla data della domanda amministrativa una invalidità del 100%, ex art. 12 L. n°118/71, per cui concludeva,
“… In relazione a quanto esposto nei precedenti paragrafi della presente relazione, si ritiene che il
Sig. , allo stato, sia invalido civile con totale inabilità lavorativa (art 12 L. Parte_1
118/71) (pensione di inabilità per mutilati ed invalidi civili) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Tuttavia non presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, tale che la situazione assuma connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92,
(handicap grave). …”.
Ebbene, la domanda di accertamento avanzata dal ricorrente risulta essere fondata e deve accolta a decorrere dal 20.12.2022, dalla data della domanda amministrativa, solo per quanto concerne il quesito ex art. 12 L. n°118/71 e non anche per l'art. 3 comma 3 della L. n°104/92.
Il riconoscimento di una delle prestazioni è dalla domanda amministrativa, per cui rivedeva sì le conclusioni della fase di ATP e riconosceva in capo alla parte ricorrente e concludeva che queste erano tali da riconoscere, con motivazioni, pienamente condivisibili, non oggetto di specifici rilievi, la pagina 2 di 3 percentuale invalidante in capo alla parte da aver diritto al riconoscimento di cui all'art. 12 della L.
118/71, pensione mensile, dal 20.12.2022, avendone anche i requisiti reddituali, ai fini dell'indennità derivante da tale riconoscimento, mentre confermava le conclusioni del precedente CTU riguardo all'handicap grave, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale e nelle integrazioni fornite siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè indicata e dalla domanda amministrativa per come richiesto, mentre riguardo all'handicap grave ha ritenuto che non ve ne fossero i presupposti.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, 6 C. c.p.c., nei limiti su esposti.
Le spese di entrambe le fasi del giudizio vengono compensate per metà, atteso il riconoscimento parziale delle richieste, le spese della consulenza tecnica espletata per la fase ATP e di merito, liquidate come da separati decreti, sono poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di ME ME, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Accoglie il ricorso proposto da parte ricorrente, ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c., in riforma all'esito dell'A.T.P., per quanto evidenziato in parte motiva solo avuto riguardo all'art. 12 ex L. n°118/71, mentre rigetta quello riguardante l'handicap grave ex art. 3 comma 3 L. n°118/71;
b) Dichiara, conseguentemente, che parte ricorrente aveva i requisiti per aver diritto ad ottenere e percepite i ratei di indennità di cui all'ex art. 12 L. n°118/71, avendo il possesso dei requisiti economici e reddituali, a decorrere dal 20.12.2022, ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo, avendone i requisiti economici;
c) Condanna l' , al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente e con distrazione CP_2 ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito, che liquida, già compensate della metà, per le ragioni di cui in parte motiva, in €.764,00= per la fase di ATP ed in €.2.318,00= per la fase di
Merito, in favore dell'Avv. Maria Angela LONGO, oltre spese forfettarie, cpa ed iva, se dovute, come per legge, in applicazione de DM n°55/2014 per come integrato dal DM n°37/2018 e D.M.
n°147/2022;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u della fase di A.T.P. e merito liquidati come CP_2 da separati decreti.
Così deciso in ME ME il 12/12/2025 IL GIUDICE
Dott. Francesco Tallarico
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di ME ME, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 12/12/2025, del dispositivo della seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°1095/2024 R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. S da TI (CZ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Maria Angela LONGO, presso lo studio del quale in ME ME (CZ) alla Via dei Mille
n°171, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio, - Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di ME ME alla Via Saverio D'Ippolito n°6, CP_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto GRECO e Francesco MUSCARI TOMAIOLI, dell'Ufficio
Legale dell'Ente, - Resistente -
OGGETTO: Fase di RI Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 04.07.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal C.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°80/2023 di R.G., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte convenuta e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla L. n°118/71 art. 12, invalidità civile per ottenere la pensione di inabilità per mutilati ed invalidi civili, oltre all'handicap grave, ex art. 3 coma 3 L. n°1104/92 (nel procedimento
pagina 1 di 3 di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo alla stessa i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, , costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, CP_2 chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, nel caso di specie, la parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., chiedendo per la fase di merito la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e riportando, nel ricorso per il merito, tutte le deduzioni e conclusioni formulate e depositando nuova documentazione medica.
Questo giudicante esaminati i motivi del ricorso, nonché l'elaborato peritale della fase di ATP, ha ritenuto rinnovare la CTU della Fase di ATP.
Il nuovo CTU, fissata la data di inizio operazioni peritale procedendo alla visita della parte istante nonché ad esaminare la documentazione in atti e quella ulteriore, in realtà concludeva confermando parzialmente il giudizio medico-legale del CTU della fase di ATP riguardo solo all'handicap grave;
mentre la valutazione del quadro clinico, lo portava al riconoscimento a decorrere dalla data della domanda amministrativa una invalidità del 100%, ex art. 12 L. n°118/71, per cui concludeva,
“… In relazione a quanto esposto nei precedenti paragrafi della presente relazione, si ritiene che il
Sig. , allo stato, sia invalido civile con totale inabilità lavorativa (art 12 L. Parte_1
118/71) (pensione di inabilità per mutilati ed invalidi civili) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Tuttavia non presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, tale che la situazione assuma connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92,
(handicap grave). …”.
Ebbene, la domanda di accertamento avanzata dal ricorrente risulta essere fondata e deve accolta a decorrere dal 20.12.2022, dalla data della domanda amministrativa, solo per quanto concerne il quesito ex art. 12 L. n°118/71 e non anche per l'art. 3 comma 3 della L. n°104/92.
Il riconoscimento di una delle prestazioni è dalla domanda amministrativa, per cui rivedeva sì le conclusioni della fase di ATP e riconosceva in capo alla parte ricorrente e concludeva che queste erano tali da riconoscere, con motivazioni, pienamente condivisibili, non oggetto di specifici rilievi, la pagina 2 di 3 percentuale invalidante in capo alla parte da aver diritto al riconoscimento di cui all'art. 12 della L.
118/71, pensione mensile, dal 20.12.2022, avendone anche i requisiti reddituali, ai fini dell'indennità derivante da tale riconoscimento, mentre confermava le conclusioni del precedente CTU riguardo all'handicap grave, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale e nelle integrazioni fornite siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè indicata e dalla domanda amministrativa per come richiesto, mentre riguardo all'handicap grave ha ritenuto che non ve ne fossero i presupposti.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, 6 C. c.p.c., nei limiti su esposti.
Le spese di entrambe le fasi del giudizio vengono compensate per metà, atteso il riconoscimento parziale delle richieste, le spese della consulenza tecnica espletata per la fase ATP e di merito, liquidate come da separati decreti, sono poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di ME ME, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Accoglie il ricorso proposto da parte ricorrente, ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c., in riforma all'esito dell'A.T.P., per quanto evidenziato in parte motiva solo avuto riguardo all'art. 12 ex L. n°118/71, mentre rigetta quello riguardante l'handicap grave ex art. 3 comma 3 L. n°118/71;
b) Dichiara, conseguentemente, che parte ricorrente aveva i requisiti per aver diritto ad ottenere e percepite i ratei di indennità di cui all'ex art. 12 L. n°118/71, avendo il possesso dei requisiti economici e reddituali, a decorrere dal 20.12.2022, ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo, avendone i requisiti economici;
c) Condanna l' , al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente e con distrazione CP_2 ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito, che liquida, già compensate della metà, per le ragioni di cui in parte motiva, in €.764,00= per la fase di ATP ed in €.2.318,00= per la fase di
Merito, in favore dell'Avv. Maria Angela LONGO, oltre spese forfettarie, cpa ed iva, se dovute, come per legge, in applicazione de DM n°55/2014 per come integrato dal DM n°37/2018 e D.M.
n°147/2022;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u della fase di A.T.P. e merito liquidati come CP_2 da separati decreti.
Così deciso in ME ME il 12/12/2025 IL GIUDICE
Dott. Francesco Tallarico
pagina 3 di 3