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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/11/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 191 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. ABATE FRANCO Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
'con l'Avv. ROSANO PIETRO;
Controparte 1
CP 2, in p.l.r.p.t., con l'AVV. VARANI MANUELA;
CP 3 in p.l.r.p.t., con l'AVV. GIOVANNI FRANCESCO VINCENZO ARCIDIACONO;
Parte resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/01/2020, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199009540518000, notificata da parte di in data 15/01/2020, Controparte 1
limitatamente alle cartelle di pagamento relative a contributi di competenza del
Giudice del Tribunale di Castrovillari, con funzione di Giudice del Lavoro.
In particolare, la ricorrente ha impugnato l'intimazione relativamente a: 1) cartella n. 03420060082273839000, ente creditore CP 3 notificata il
09/05/2007; 2) cartella n. 03420080032483726000, ente creditore [...]
CP_4 notificata il 28/10/2008; 3) cartella n. 03420090000121022000, ente creditore notificata il 7/04/2009; 4) cartella n. CP 4
ente creditore CP 403420090059089890000, notificata il
19/01/2010; 5) cartella n. 03420110001975930000, ente creditore [...]
CP_4 , notificata il 11/02/2011; 6) cartella n. 03420110008078144000, notificata il 22/03/2011; 7) cartella n. 03420120051735155000, ente creditore INAIL Cosenza, notificata il 14/01/2013; 8) avviso di addebito n.
33420120002808856000, ente creditore CP 4 , notificato l'8/10/2012;
9) avviso di addebito n. 33420120004540474000, ente creditore CP 4
notificato il 09/01/2013; 10) avviso di addebito n. 33420130000815508000, ente creditore notificato l'11/04/2013.CP 4
La parte ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto d'intimazione di pagamento nonché di tutte le obbligazioni sottese per decorso del termine prescrizionale di
5 anni dei crediti previdenziali successivamente alla notifica del titolo, nonché la nullità per omessa indicazione dei criteri di calcolo delle somme aggiuntive.
Costituitisi in giudizio l'CP_2, l' CP_5 e l' CP_3 hanno contestato con varie argomentazioni la domanda della ricorrente, sostenendo la regolare notifica e l'interruzione del termine di prescrizione;
le parti resistenti hanno altresì eccepito, rispettivamente, la propria carenza di legittimazione passiva. L'CP_2 ha rilevato che, con provvedimento dell'8/10/20 depositato in atti, ha proceduto all'annullamento del periodo contributivo dalla 2° rata 2011 in poi, in quanto l'azienda risulta cessata dal 31/03/2011, residuando in tal modo il debito precisato nella lista avvisi riferito alle cartelle allegate. L' CP_3 ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, individuando nel Tribunale del lavoro di Cosenza il giudice territorialmente competente.
Con ordinanza del 10/12/2020, è stata dichiarata l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Castrovillari adito, nei limiti dei crediti CP_3 dedotti in giudizio, in favore del Tribunale di Cosenza territorialmente competente, con termini di legge per la riassunzione ex art. 50 c.p.c.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
***
1. Osserva preliminarmente il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la Controparte_1 pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un.,
7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione. Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell' in tal modo rendendo l' CP_5Controparte 1
legittimata passiva sul punto. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore
CP_2, in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
2. L'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Cosenza, territorialmente competente, già statuita con ordinanza del 10/12/2020, riguarda n. 03420060082273839000 e n.le cartelle CP 3
03420120051735155000.
3. In via preliminare e assorbente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per i carichi sottesi all'avviso di addebito n. 33420130000815508000, i quali devono essere interamente azzerati perché inferiori ad € 1.000,00 (cfr. estratto di ruolo versato in atti).
Invero, sono stati automaticamente annullati, a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della I. n. 197 del 2022, i singoli carichi sottesi agli avvisi di addebito suindicati, in quanto di importo inferiore a 1.000 euro e affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1, commi 222 e ss., della I. n. 197 del 2022, come modificato dall'art. 3 bis, co. 1, lettera d, del d.l. 29 dicembre 2022 n. 198,
convertito con modificazioni dalla I. 24 febbraio 2023, n. 14 "Sono
automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (...)".
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la I.
n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo, anche se non perfettamente identico, a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in I. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie, di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr.
Cass. n. 15471 del 2019, in motivazione). Quanto all'istituto disciplinato dalla I. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo all'invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi, previsto dalla I. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass.
n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023 e Cass. n. 18413 del 2023).
4. Residua, invece, la posizione di contrasto fra le parti in relazione ai restanti carichi sottesi alle n. 03420080032483726000, cartelle n.
03420090000121022000, n. 03420090059089890000, n.
03420110001975930000, e n. 03420110008078144000 ed agli avvisi di addebito n. 33420120002808856000 e n. 33420120004540474000.
Ebbene, posto che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge, a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi, deve osservarsi che, nel caso di specie, la ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione in “funzione recuperatoria”, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati;
a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni, di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale
(per ipotesi, per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Ed infatti: "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata" (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di ("asserita" o
"eventuale") notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tempestiva e, dunque, ammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti all'intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso depositato in data 20/01/2020, non oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica dell'intimazione avvenuta in data 15/01/2020.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificato l'avviso di addebito e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria) (cfr. Cass. 20489/2018; Cass. n. 29294/2019). Ebbene, come risulta dalla documentazione in atti, deve evidenziarsi che: la cartella n.
03420080032483726000, sottesa all'intimazione di pagamento impugnata, è stata regolarmente notificata all'opponente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno in data 28/10/2008 e, successivamente, notificata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno in data 7/8/2015 (la cartella è contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria); la cartella n.
03420090000121022000 è stata notificata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno in data 7/4/2009 e, successivamente, notificata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, in data 7/8/2015 (la cartella è contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria); la cartella n.
03420090059089890000 è stata notificata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno in data 19/01/2010 e, successivamente, notificata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno in data 7/8/2015 (la cartella è contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria); la cartella n.
03420110001975930000 è stata notificata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno in data 11/02/2011 e, successivamente, notificata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno in data 7/8/2015 (la cartella è contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria); la cartella n.
03420110008078144000 è stata notificata solo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno in data 7/8/2015 (la cartella è contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria); relativamente all'avviso di addebito n.
33420120002808856000, non risultano agli atti notifiche, tranne quella dell'intimazione di pagamento impugnata del 15/01/2020; l'avviso di addebito n. 33420120004540474000 è stato notificato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno l' 8/01/2013 e, successivamente, notificata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno in data 7/8/2015 (l'avviso di addebito è contenuto nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03476201500003658000).
Acclarata la ritualità della notifica dell'atto prodromico, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in esso contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e, pertanto, la inammissibilità del motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica dello stesso.
Pertanto, esclusivamente per l'avviso di addebito n. 33420120002808856000, relativamente al quale non risultano notifiche precedenti a quella dell'intimazione di pagamento del 15/01/2020, la parte ricorrente, che ha depositato il ricorso in data 20/01/2020, è nei termini al fine di far valere la prescrizione, che è maturata.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso in parte qua.
Per le restanti cartelle unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede è
l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
5. La doglianza è fondata per le cartelle n. 03420080032483726000, n.
034200900001210220000 e n. 3420090059089890000.
Risulta, infatti, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi. Come ribadito, in atti vi è prova della regolare notifica della cartella n. 03420080032483726000 in data 28/10/2008 e, successivamente, in data 7/8/2015 (cartella contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria); vi è prova della notifica della cartella n. 03420090000121022000 in data 7/04/2009 e,
successivamente, in data 7/8/2015 (cartella contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria); vi è prova della notifica della cartella n.
03420090059089890000 in data 19/01/2010 e, successivamente, in data
7/8/2015 (cartella contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria).
In ragione di tanto, deve ritenersi spirato il termine prescrizionale quinquennale decorso tra la prima notifica e la notifica dell'atto interruttivo del 7/8/2015
(comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) e, di conseguenza, devono essere dichiarati estinti per prescrizione i crediti vantati dall'ente impositore.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso in parte qua.
6. La doglianza è infondata, invece, per la cartella n. 03420110001975930000, che risulta notificata il 11/02/2011 e, successivamente, il 7/8/2015 (cartella contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria), per la cartella n. 03420110008078144000, che risulta ricevuta il 7/8/2015 (cartella contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) e per l'avviso di addebito n. 33420120004540474000, notificato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno l'8/01/2013 e, successivamente, notificata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno in data 7/8/2015 (l'avviso di addebito è contenuto nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201500003658000).
Non risulta infatti decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive.
Infatti, tenendo presente la data di notifica dell'intimazione opposta
(15/01/2020), risulta per tabulas che detto termine quinquennale non è spirato.
7. In ordine all'eccezione relativa alla omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, osserva il decidente che, com'è noto, nelle cartelle di pagamento, predisposte in conformità ai modelli ministeriali vigenti, vengono indicati chiaramente gli importi iscritti a ruolo, i compensi che sono dovuti se il pagamento avviene entro le scadenze, i compensi che, invece, sono dovuti se il pagamento viene effettuato dopo le scadenze, le disposizioni normative di riferimento. Inoltre, la determinazione ed applicazione dei compensi di riscossione e degli interessi di mora è assolutamente legittima, in quanto la misura degli stessi è stata determinata nel pieno rispetto della normativa vigente in materia (ex art. 17 del D.Lgs. 112/99 e modifiche apportate dal D.L. n. 185 del 29/11/2008, convertito dalla L. n. 2 del 28/01/2009; ed ex art. 30 del D.P.R.
602/73, come sostituito dall'art. 14 D.Lgs., n. 46 del 26 febbraio 1999).
A tanto consegue il rigetto del ricorso in parte qua.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
8. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese devono essere liquidate come da dispositivo
(secondo i valori minimi delle cause di previdenza, scaglione € 1.101 a € 5.200, senza fase istruttoria).
P.Q.M.
II TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna CAPUTO in funzione di GIUDICE del LAVORO
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle poste creditorie per contribuzioni contenute nell'avviso di addebito n. 33420130000815508000, per sopravvenuto sgravio/annullamento ex lege;
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuti dal ricorrente, in quanto estinti per prescrizione, i crediti previdenziali contenuti nell'avviso di addebito n. 33420120002808856000, nella cartella n.
03420080032483726000, nella cartella n. 03420090000121022000 e nella cartella n. 03420090059089890000;
- rigetta per il resto il ricorso;
condanna l' Controparte 1 e l'CP_4 in solido, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.865,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
EL BO - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80
del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 17/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. ABATE FRANCO Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
'con l'Avv. ROSANO PIETRO;
Controparte 1
CP 2, in p.l.r.p.t., con l'AVV. VARANI MANUELA;
CP 3 in p.l.r.p.t., con l'AVV. GIOVANNI FRANCESCO VINCENZO ARCIDIACONO;
Parte resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/01/2020, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199009540518000, notificata da parte di in data 15/01/2020, Controparte 1
limitatamente alle cartelle di pagamento relative a contributi di competenza del
Giudice del Tribunale di Castrovillari, con funzione di Giudice del Lavoro.
In particolare, la ricorrente ha impugnato l'intimazione relativamente a: 1) cartella n. 03420060082273839000, ente creditore CP 3 notificata il
09/05/2007; 2) cartella n. 03420080032483726000, ente creditore [...]
CP_4 notificata il 28/10/2008; 3) cartella n. 03420090000121022000, ente creditore notificata il 7/04/2009; 4) cartella n. CP 4
ente creditore CP 403420090059089890000, notificata il
19/01/2010; 5) cartella n. 03420110001975930000, ente creditore [...]
CP_4 , notificata il 11/02/2011; 6) cartella n. 03420110008078144000, notificata il 22/03/2011; 7) cartella n. 03420120051735155000, ente creditore INAIL Cosenza, notificata il 14/01/2013; 8) avviso di addebito n.
33420120002808856000, ente creditore CP 4 , notificato l'8/10/2012;
9) avviso di addebito n. 33420120004540474000, ente creditore CP 4
notificato il 09/01/2013; 10) avviso di addebito n. 33420130000815508000, ente creditore notificato l'11/04/2013.CP 4
La parte ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto d'intimazione di pagamento nonché di tutte le obbligazioni sottese per decorso del termine prescrizionale di
5 anni dei crediti previdenziali successivamente alla notifica del titolo, nonché la nullità per omessa indicazione dei criteri di calcolo delle somme aggiuntive.
Costituitisi in giudizio l'CP_2, l' CP_5 e l' CP_3 hanno contestato con varie argomentazioni la domanda della ricorrente, sostenendo la regolare notifica e l'interruzione del termine di prescrizione;
le parti resistenti hanno altresì eccepito, rispettivamente, la propria carenza di legittimazione passiva. L'CP_2 ha rilevato che, con provvedimento dell'8/10/20 depositato in atti, ha proceduto all'annullamento del periodo contributivo dalla 2° rata 2011 in poi, in quanto l'azienda risulta cessata dal 31/03/2011, residuando in tal modo il debito precisato nella lista avvisi riferito alle cartelle allegate. L' CP_3 ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, individuando nel Tribunale del lavoro di Cosenza il giudice territorialmente competente.
Con ordinanza del 10/12/2020, è stata dichiarata l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Castrovillari adito, nei limiti dei crediti CP_3 dedotti in giudizio, in favore del Tribunale di Cosenza territorialmente competente, con termini di legge per la riassunzione ex art. 50 c.p.c.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
***
1. Osserva preliminarmente il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la Controparte_1 pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un.,
7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione. Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell' in tal modo rendendo l' CP_5Controparte 1
legittimata passiva sul punto. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore
CP_2, in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
2. L'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Cosenza, territorialmente competente, già statuita con ordinanza del 10/12/2020, riguarda n. 03420060082273839000 e n.le cartelle CP 3
03420120051735155000.
3. In via preliminare e assorbente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per i carichi sottesi all'avviso di addebito n. 33420130000815508000, i quali devono essere interamente azzerati perché inferiori ad € 1.000,00 (cfr. estratto di ruolo versato in atti).
Invero, sono stati automaticamente annullati, a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della I. n. 197 del 2022, i singoli carichi sottesi agli avvisi di addebito suindicati, in quanto di importo inferiore a 1.000 euro e affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1, commi 222 e ss., della I. n. 197 del 2022, come modificato dall'art. 3 bis, co. 1, lettera d, del d.l. 29 dicembre 2022 n. 198,
convertito con modificazioni dalla I. 24 febbraio 2023, n. 14 "Sono
automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (...)".
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la I.
n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo, anche se non perfettamente identico, a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in I. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie, di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr.
Cass. n. 15471 del 2019, in motivazione). Quanto all'istituto disciplinato dalla I. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo all'invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi, previsto dalla I. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass.
n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023 e Cass. n. 18413 del 2023).
4. Residua, invece, la posizione di contrasto fra le parti in relazione ai restanti carichi sottesi alle n. 03420080032483726000, cartelle n.
03420090000121022000, n. 03420090059089890000, n.
03420110001975930000, e n. 03420110008078144000 ed agli avvisi di addebito n. 33420120002808856000 e n. 33420120004540474000.
Ebbene, posto che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge, a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi, deve osservarsi che, nel caso di specie, la ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione in “funzione recuperatoria”, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati;
a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni, di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale
(per ipotesi, per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Ed infatti: "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata" (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di ("asserita" o
"eventuale") notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tempestiva e, dunque, ammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti all'intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso depositato in data 20/01/2020, non oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica dell'intimazione avvenuta in data 15/01/2020.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificato l'avviso di addebito e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria) (cfr. Cass. 20489/2018; Cass. n. 29294/2019). Ebbene, come risulta dalla documentazione in atti, deve evidenziarsi che: la cartella n.
03420080032483726000, sottesa all'intimazione di pagamento impugnata, è stata regolarmente notificata all'opponente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno in data 28/10/2008 e, successivamente, notificata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno in data 7/8/2015 (la cartella è contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria); la cartella n.
03420090000121022000 è stata notificata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno in data 7/4/2009 e, successivamente, notificata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, in data 7/8/2015 (la cartella è contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria); la cartella n.
03420090059089890000 è stata notificata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno in data 19/01/2010 e, successivamente, notificata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno in data 7/8/2015 (la cartella è contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria); la cartella n.
03420110001975930000 è stata notificata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno in data 11/02/2011 e, successivamente, notificata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno in data 7/8/2015 (la cartella è contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria); la cartella n.
03420110008078144000 è stata notificata solo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno in data 7/8/2015 (la cartella è contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria); relativamente all'avviso di addebito n.
33420120002808856000, non risultano agli atti notifiche, tranne quella dell'intimazione di pagamento impugnata del 15/01/2020; l'avviso di addebito n. 33420120004540474000 è stato notificato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno l' 8/01/2013 e, successivamente, notificata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno in data 7/8/2015 (l'avviso di addebito è contenuto nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03476201500003658000).
Acclarata la ritualità della notifica dell'atto prodromico, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in esso contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e, pertanto, la inammissibilità del motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica dello stesso.
Pertanto, esclusivamente per l'avviso di addebito n. 33420120002808856000, relativamente al quale non risultano notifiche precedenti a quella dell'intimazione di pagamento del 15/01/2020, la parte ricorrente, che ha depositato il ricorso in data 20/01/2020, è nei termini al fine di far valere la prescrizione, che è maturata.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso in parte qua.
Per le restanti cartelle unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede è
l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
5. La doglianza è fondata per le cartelle n. 03420080032483726000, n.
034200900001210220000 e n. 3420090059089890000.
Risulta, infatti, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi. Come ribadito, in atti vi è prova della regolare notifica della cartella n. 03420080032483726000 in data 28/10/2008 e, successivamente, in data 7/8/2015 (cartella contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria); vi è prova della notifica della cartella n. 03420090000121022000 in data 7/04/2009 e,
successivamente, in data 7/8/2015 (cartella contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria); vi è prova della notifica della cartella n.
03420090059089890000 in data 19/01/2010 e, successivamente, in data
7/8/2015 (cartella contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria).
In ragione di tanto, deve ritenersi spirato il termine prescrizionale quinquennale decorso tra la prima notifica e la notifica dell'atto interruttivo del 7/8/2015
(comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) e, di conseguenza, devono essere dichiarati estinti per prescrizione i crediti vantati dall'ente impositore.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso in parte qua.
6. La doglianza è infondata, invece, per la cartella n. 03420110001975930000, che risulta notificata il 11/02/2011 e, successivamente, il 7/8/2015 (cartella contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria), per la cartella n. 03420110008078144000, che risulta ricevuta il 7/8/2015 (cartella contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) e per l'avviso di addebito n. 33420120004540474000, notificato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno l'8/01/2013 e, successivamente, notificata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno in data 7/8/2015 (l'avviso di addebito è contenuto nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201500003658000).
Non risulta infatti decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive.
Infatti, tenendo presente la data di notifica dell'intimazione opposta
(15/01/2020), risulta per tabulas che detto termine quinquennale non è spirato.
7. In ordine all'eccezione relativa alla omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, osserva il decidente che, com'è noto, nelle cartelle di pagamento, predisposte in conformità ai modelli ministeriali vigenti, vengono indicati chiaramente gli importi iscritti a ruolo, i compensi che sono dovuti se il pagamento avviene entro le scadenze, i compensi che, invece, sono dovuti se il pagamento viene effettuato dopo le scadenze, le disposizioni normative di riferimento. Inoltre, la determinazione ed applicazione dei compensi di riscossione e degli interessi di mora è assolutamente legittima, in quanto la misura degli stessi è stata determinata nel pieno rispetto della normativa vigente in materia (ex art. 17 del D.Lgs. 112/99 e modifiche apportate dal D.L. n. 185 del 29/11/2008, convertito dalla L. n. 2 del 28/01/2009; ed ex art. 30 del D.P.R.
602/73, come sostituito dall'art. 14 D.Lgs., n. 46 del 26 febbraio 1999).
A tanto consegue il rigetto del ricorso in parte qua.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
8. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese devono essere liquidate come da dispositivo
(secondo i valori minimi delle cause di previdenza, scaglione € 1.101 a € 5.200, senza fase istruttoria).
P.Q.M.
II TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna CAPUTO in funzione di GIUDICE del LAVORO
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle poste creditorie per contribuzioni contenute nell'avviso di addebito n. 33420130000815508000, per sopravvenuto sgravio/annullamento ex lege;
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuti dal ricorrente, in quanto estinti per prescrizione, i crediti previdenziali contenuti nell'avviso di addebito n. 33420120002808856000, nella cartella n.
03420080032483726000, nella cartella n. 03420090000121022000 e nella cartella n. 03420090059089890000;
- rigetta per il resto il ricorso;
condanna l' Controparte 1 e l'CP_4 in solido, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.865,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
EL BO - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80
del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 17/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO