TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice rel dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2879/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. VITELLI VALENTINA e dell'avv. PIOMBI FEDERICA, con elezione di domicilio in Parma, via Collegio dei Nobili, n. 9, presso e nello studio dell'avv. VITELLI
VALENTINA e dell'avv. PIOMBI FEDERICA
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) nata a [...], FEDERAZIONE RUSSA il Parte_2 C.F._2
31/07/1983, con il patrocinio dell' avv. BURANI VAINER con elezione di domicilio in VIA
FRATELLI MANFREDI 8 - REGGIO EMILIA, presso e nello studio dell'avv. BURANI VAINER;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO,
- INTERVENUTO-
pagina 1 di 11 Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti: “1) I coniugi vivranno separatamente con obbligo di mutuo rispetto, liberi di scegliere la residenza che riterranno opportuna e con il reciproco obbligo di dare comunicazione di ogni mutamento di indirizzo all'altro coniuge entro il termine di 30 giorni ex art.337 sexies c.2 c.c. a mezzo lettera raccomandata a.r.; 2) La casa coniugale sita in Traversetolo
(PR), Via Madre Teresa Calcutta n. 20, in locazione al sig. , verrà assegnata a Parte_1 quest'ultimo, che continuerà ad abitarla unitamente ai figli minori, , Persona_1 Persona_2
ed , con gli arredi tutti ivi presenti, fatta eccezione per gli effetti personali della sig.ra PE
, che la stessa avrà cura di prelevare, provvedendo al trasferimento immediato della Parte_2
propria residenza anagrafica presso la sua nuova abitazione. 3)I figli minori verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori che conseguentemente eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, con collocazione e residenza anagrafica privilegiata dei figli minori presso il padre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, in particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Ognuno dei genitori avrà lo stesso attivo e pieno ruolo nel provvedere alle esigenze sociali, morali, economiche ed educative dei figli. I genitori, inoltre, eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore che in quel momento avrà con sé i figli minori. 4) La sig.ra potrà vedere e tenere con sé i figli minori dal sabato Pt_2
mattina sino alla domenica sera. Durante le ferie estive ciascun genitore potrà trascorrere con i figli venti giorni anche non consecutivi da concordare tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno. Durante tale periodo dovranno essere garantiti adeguati contatti telefonici e/o attraverso mezzi informatici con
l'altro genitore. Durante le festività Natalizie i figli minori trascorreranno con ciascun genitore alternandosi ogni anno la Vigilia ed il giorno di Natale e sempre, con alternanza ogni anno dal 26 dicembre dal 31 dicembre con un genitore e dal 1gennaio al 6 gennaio con l'altro genitore, durante le vacanze pasquali tre giorni con ciascun genitore, con alternanza, di anno in anno. 5) L'Assegno Unico
Universale per i figli minori verrà corrisposto al 100% in favore del sig. e tal fine la moglie, Parte_1 ove necessario, si impegna a prestare gli atti assentivi presso l'Ente competente;
6) La sig.ra
[...]
corrisponderà al sig. a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Pt_2 Parte_1
pagina 2 di 11 minori la somma di euro 850,00 mensili (euro 283,33 per ciascun figlio), entro il giorno 15 di ogni mese con decorrenza dal mese di febbraio 2025, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al sig. , importo da rivalutare annualmente, con decorrenza dall'anno e mese Parte_1
successivo a quello di sua prima erogazione, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai. 7) Per quanto riguarda le spese straordinarie dei figli minori saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno e così disciplinate: Spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a. Visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, erogate dal SSN. b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN. c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in genere, erogate dal SSN. d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti ed erogati dal SSN. e. Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante, ad eccezione dei medicinali da banco. f. Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private, erogati dal SSN. g. Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN. Spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo dei genitori: Visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione. b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra
o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogate dal SSN. c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione. d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditivi e protesici (motoria) se prescritti ma non erogati dal SSN. e.
Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private. f. Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). g.
Cicli di psicoterapia, psicomotricità, logopedia e ogni altro trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate. Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a. Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici. b. Libri di testo e materiale scolastico di corredo di inizio anno anche per la scuola privata. c. Assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola. d. Dotazione informatica
pagina 3 di 11 (pc/tablet ecc.) richiesta dalla scuola o connessa al programma di studio o ai bisogni educativi specifici (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio. e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, al netto del costo della mensa scolastica. f. Gite scolastiche senza pernottamento. g. Trasporto pubblico da e per la scuola Spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a. Rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati. b. Corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corsi post laurea in Italia e all'estero. c. Gite scolastiche con pernottamento. d. Corsi di recupero e lezioni private. e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica. f. Alloggio presso la sede universitaria, comprese utenze e oneri condominiali.
g. Corsi privati di lingua straniera. Spese extra-scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a. Pre-scuola e dopo-scuola e servizio di baby sitting, laddove la necessità coincida con gli orari lavorativi di entrambi i genitori. b. Centro ricreativo estivo. c. Un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento
e attrezzatura. d. Spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B. e. Spese di manutenzione, assicurazione e bollo del mezzo di trasporto quando acquistato in accordo fra i genitori per il figlio. Spese extra-scolastiche ludiche e sportive da documentare che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a. Il secondo corso, ovvero gli ulteriori corsi oltre al primo, sportivo o artistico
(musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura. b. Viaggi
e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero. c. Mezzo di trasporto in proprietà esclusiva dei figli. Criteri di contribuzione e rimborso: Le spese extra-assegno sono ripartite tra i genitori in base alla percentuale stabilita dal Tribunale. Le spese extra-assegno non sono compensabili con l'assegno di mantenimento ordinario. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità da parte del genitore che ha contribuito alla spesa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi erogati dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato, per spese extra assegno devono essere suddivisi tra i genitori nella percentuale di compartecipazione alle spese extra-assegno o in favore del genitore che le abbia sostenute integralmente. Le spese extra-assegno che richiedono il preventivo accordo devono essere proposte in forma scritta (WhatsApp, sms, email, ecc.) all'altro genitore, il quale dovrà manifestare l'eventuale motivato dissenso in forma scritta entro
10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà considerato come consenso alla spesa. Non necessitano di preventivo accordo tutte quelle tipologie di spesa extra assegno che corrispondono a
pagina 4 di 11 scelte già condivise dai genitori, salvo siano intervenute successivamente alla disgregazione del nucleo familiare e comprovate difficoltà economiche tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa per il/i genitori. Il genitore che ha anticipato le spese extra assegno è tenuto a consegnare, entro 30 giorni, idonea documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto all' altro genitore, il quale dovrà eseguire il rimborso pro quota entro i 15 giorni successivi. 8) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di esonerarsi reciprocamente da qualsiasi contributo per il loro mantenimento. Le spese ed i compensi professionali di assistenza legale si intendono compensati tra le parti”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.10.2024 ha adito il Tribunale di Parma allegando Parte_1
che: in data 19.11.2010 aveva contratto matrimonio con (atto trascritto in Italia presso Parte_2
il Comune di Traversetolo (PR) Anno 2011 Parte II Serie C Atto n.4); con sentenza del Tribunale per i
Minorenni dell'Emilia-Romagna, in data 23.01.2014, aveva adottato figlio Persona_4 della sig.ra avuto da una precedente relazione, poi deceduto nel marzo 2023; dall'unione Pt_2
erano nati i figli (31.03.2012), (10.12.2014) e Persona_1 Persona_2 PE
(9.02.2018); oramai da tempo era venuta meno l'unione affettiva e sentimentale con la moglie;
dal mese di aprile 2024 la sig.ra svolgeva, come libera professionista, l'attività di odontoiatra a Pt_2
Jesolo (Ve), e non aveva reperito in loco una sistemazione abitativa idonea ad ospitare i figli;
dal momento in cui aveva scelto di trasferirsi, la sig.ra si disinteressata dei bisogni quotidiani Pt_2
della prole;
egli svolgeva attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato presso DPM Service
S.r.l., in qualità di operaio tecnico elettronico meccanico, e percepiva un reddito mensile di circa euro
1.700,00; percepiva inoltre l'Assegno Unico Universale per i figli nella misura del 50%, ossia 378,35 euro;
egli si faceva carico integralmente del canone di locazione dell'abitazione familiare, per euro
550,00; era inoltre gravato da due finanziamenti, l'uno con rata mensile di euro 412,51, e l'altro di euro
50,00.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Parma di voler pronunciare la separazione personale dei coniugi, prevedendo l'affidamento condiviso dei minori e la loro collocazione in via prevalente presso di lui, con conseguente assegnazione della casa familiare a proprio favore. Con riferimento alle pronunce economiche, ha insistito affinché fosse disposto l'obbligo per la sig.ra di corrispondergli la somma mensile di euro 750,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) a titolo Pt_2
pagina 5 di 11 di mantenimento ordinario per i figli, oltre all'Assegno Unico Universale nella misura del 100% e al
50% delle spese straordinarie per i minori.
Con memoria depositata in data 2.01.2025 si è costituita in giudizio la sig.ra deducendo che: Pt_2
la scelta di trasferirsi a Jesolo era stata dettata solo da esigenze di carattere professionale e non da disinteresse nei confronti dei figli;
era titolare di un conto corrente acceso presso l'agenzia di
Traversetolo (PR), di , recante un saldo attivo di euro 21,66, e di un conto corrente CP_1
acceso presso Banca Intesa San Paolo Agenzia di Mira (VE), recante un saldo attivo di Euro 1.967,50; fino al mese di aprile 2024 aveva lavorato in maniera occasionale, poiché si occupava a tempo pieno dei figli e, in particolare, del figlio nato dalla precedente relazione, adottato dal sig. e affetto Parte_1 da una grave infermità, poi deceduto nel 2023; prima dell'aprile 2024 non aveva comunque conseguito ancora l'abilitazione in Italia;
svolgeva attualmente la propria attività lavorativa con “Contratto d'opera libero professionale” presso il “Centro Odontoiatria Clinica Polispecialistica San Marco Srl” e con un secondo contratto presso “Cà Silis Medical Center Srl”; per dette attività riceveva un “compenso professionale omnicomprensivo commisurato alla quota percentuale applicata sulle tariffe pratiche e/o fissate dalle Convenzioni sottoscritte dal Centro;
dall'aprile 2024 aveva emesso fatture per un imponibile pari a euro 42.000,00 circa;
con tale somma provvedeva a pagare le relative imposte,
l'assicurazione professionale i costi di alloggio e trasferimento settimanale per raggiungere i figli.
Tanto premesso, la resistente ha aderito alla domanda di separazione personale proposta dal sig.
senza nulla eccepire in ordine all'affidamento condiviso dei minori e alla loro collocazione, Parte_1
in via prevalente, presso il padre, con conseguente assegnazione allo stesso della casa coniugale. Con riferimento alle pronunce economiche ha insistito affinché il contributo per il mantenimento dei figli minori fosse quantificato in euro 450,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), oltre alla integrale corresponsione dell'Assegno Unico Universale nei confronti del sig. Parte_1
Con note del 30.1.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno congiuntamente precisato le conclusioni nei termini anzidetti.
All'udienza del 4.02.2025, le parti hanno confermato la propria volontà di non volersi riconciliare e chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate congiuntamente.
****
pagina 6 di 11 Come accennato, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, nei termini riportati in precedenza.
La domanda di separazione personale dei coniugi deve trovare accoglimento, tenuto conto che dalle loro difese, nonché dal contegno tenuto in udienza di comparizione, è evidente che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Ritiene il Collegio di potersi pronunciare in senso conforme alle conclusioni delle parti in tema di affidamento, collocamento e visite per i minori, poiché l'accordo raggiunto dalle parti appare adeguato all'interesse dei minori, alla luce del disposto normativo di cui agli artt. 337 bis, 337 ter e 337 quater,
c.c.
Del pari, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione, tenuto conto che le parti hanno quantificato il contributo della sig.ra al mantenimento indiretto dei minori Pt_2 in mensili euro 850,00, oltre al 100% dell'Assegno Unico Universale e al 50% delle spese straordinarie.
Stante il raggiungimento di un accordo, le spese di lite tra le parti devono essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 2879/2024 promossa da
[...]
nei confronti di Parte_1 Parte_2
1) Dichiara la separazione personale di e che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio in data 19.11.2010 (atto trascritto in Italia presso il Comune di Traversetolo (PR)
Anno 2011 Parte II Serie C Atto n.4);
2) Affida i minori e in via condivisa ad Persona_1 Persona_2 PE
entrambi i genitori;
3) Assegna la casa familiare, sita in Traversetolo (PR), Via Madre Teresa Calcutta n. 20) al sig.
Parte_3
4) Dispone che i tempi di permanenza siano così stabiliti: La sig.ra potrà vedere e tenere Pt_2
con sé i figli minori dal sabato mattina sino alla domenica sera. Durante le ferie estive ciascun genitore potrà trascorrere con i figli venti giorni anche non consecutivi da concordare tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno. Durante tale periodo dovranno essere garantiti adeguati contatti pagina 7 di 11 telefonici e/o attraverso mezzi informatici con l'altro genitore. Durante le festività Natalizie i figli minori trascorreranno con ciascun genitore alternandosi ogni anno la Vigilia ed il giorno di
Natale e sempre, con alternanza ogni anno dal 26 dicembre dal 31 dicembre con un genitore e dal 1gennaio al 6 gennaio con l'altro genitore, durante le vacanze pasquali tre giorni con ciascun genitore, con alternanza, di anno in anno;
5) Pone in capo alla sig.ra l'obbligo di versare al sig. a titolo di Parte_2 Parte_1
mantenimento ordinario dei figli, la somma di euro 850,00 mensili (euro 283,33 per ciascun figlio) ), entro il giorno 15 di ogni mese con decorrenza dal mese di febbraio 2025, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al sig. , importo da rivalutare Parte_1 annualmente, con decorrenza dall'anno e mese successivo a quello di sua prima erogazione, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
6) Pone in capo alla sig.ra altresì l'obbligo di versare al sig. Parte_2 Parte_1
l'Assegno Unico Universale al 100% e, ove necessario, a prestare gli atti assentivi presso l'Ente competente;
7) Dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno, e così disciplinate: Spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a. Visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, erogate dal SSN. b.
Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN.
c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in genere, erogate dal
SSN. d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti ed erogati dal SSN. e.
Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante, ad eccezione dei medicinali da banco. f.
Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private, erogati dal SSN.
g. Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN. Spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo dei genitori: Visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione. b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti pagina 8 di 11 dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogate dal SSN. c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione. d.
Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditivi e protesici (motoria) se prescritti ma non erogati dal SSN. e. Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private. f. Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). g. Cicli di psicoterapia, psicomotricità, logopedia e ogni altro trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate. Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a. Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici. b. Libri di testo e materiale scolastico di corredo di inizio anno anche per la scuola privata. c. Assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola. d. Dotazione informatica
(pc/tablet ecc.) richiesta dalla scuola o connessa al programma di studio o ai bisogni educativi specifici (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio. e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, al netto del costo della mensa scolastica.
f. Gite scolastiche senza pernottamento. g. Trasporto pubblico da e per la scuola Spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a. Rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati. b. Corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corsi post laurea in Italia e all'estero. c. Gite scolastiche con pernottamento. d. Corsi di recupero e lezioni private. e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica. f. Alloggio presso la sede universitaria, comprese utenze e oneri condominiali. g. Corsi privati di lingua straniera.
Spese extra-scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo dei genitori:
a. Pre-scuola e dopo-scuola e servizio di baby sitting, laddove la necessità coincida con gli orari lavorativi di entrambi i genitori. b. Centro ricreativo estivo. c. Un corso sportivo o artistico
(musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura. d.
Spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B. e. Spese di manutenzione, assicurazione e bollo del mezzo di trasporto quando acquistato in accordo fra i genitori per il figlio. Spese extra-scolastiche ludiche e sportive da documentare che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a. Il secondo corso, ovvero gli ulteriori corsi oltre al primo, sportivo o pagina 9 di 11 artistico (musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura. b. Viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero. c. Mezzo di trasporto in proprietà esclusiva dei figli. Criteri di contribuzione e rimborso: Le spese extra-assegno sono ripartite tra i genitori in base alla percentuale stabilita dal Tribunale. Le spese extra-assegno non sono compensabili con l'assegno di mantenimento ordinario. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità da parte del genitore che ha contribuito alla spesa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi erogati dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato, per spese extra assegno devono essere suddivisi tra i genitori nella percentuale di compartecipazione alle spese extra- assegno o in favore del genitore che le abbia sostenute integralmente. Le spese extra-assegno che richiedono il preventivo accordo devono essere proposte in forma scritta (WhatsApp, sms, email, ecc.) all'altro genitore, il quale dovrà manifestare l'eventuale motivato dissenso in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà considerato come consenso alla spesa. Non necessitano di preventivo accordo tutte quelle tipologie di spesa extra assegno che corrispondono a scelte già condivise dai genitori, salvo siano intervenute successivamente alla disgregazione del nucleo familiare e comprovate difficoltà economiche tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa per il/i genitori. Il genitore che ha anticipato le spese extra assegno è tenuto a consegnare, entro 30 giorni, idonea documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto all' altro genitore, il quale dovrà eseguire il rimborso pro quota entro i 15 giorni successivi.
8) Compensa le spese di lite tra le parti;
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione I civile del Tribunale di Parma il 5/02/2025
La Giudice rel. est.
pagina 10 di 11 Dott.ssa Angela Casalini
IL PRESIDENTE
Dott. Simone Medioli Devoto
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice rel dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2879/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. VITELLI VALENTINA e dell'avv. PIOMBI FEDERICA, con elezione di domicilio in Parma, via Collegio dei Nobili, n. 9, presso e nello studio dell'avv. VITELLI
VALENTINA e dell'avv. PIOMBI FEDERICA
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) nata a [...], FEDERAZIONE RUSSA il Parte_2 C.F._2
31/07/1983, con il patrocinio dell' avv. BURANI VAINER con elezione di domicilio in VIA
FRATELLI MANFREDI 8 - REGGIO EMILIA, presso e nello studio dell'avv. BURANI VAINER;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO,
- INTERVENUTO-
pagina 1 di 11 Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti: “1) I coniugi vivranno separatamente con obbligo di mutuo rispetto, liberi di scegliere la residenza che riterranno opportuna e con il reciproco obbligo di dare comunicazione di ogni mutamento di indirizzo all'altro coniuge entro il termine di 30 giorni ex art.337 sexies c.2 c.c. a mezzo lettera raccomandata a.r.; 2) La casa coniugale sita in Traversetolo
(PR), Via Madre Teresa Calcutta n. 20, in locazione al sig. , verrà assegnata a Parte_1 quest'ultimo, che continuerà ad abitarla unitamente ai figli minori, , Persona_1 Persona_2
ed , con gli arredi tutti ivi presenti, fatta eccezione per gli effetti personali della sig.ra PE
, che la stessa avrà cura di prelevare, provvedendo al trasferimento immediato della Parte_2
propria residenza anagrafica presso la sua nuova abitazione. 3)I figli minori verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori che conseguentemente eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, con collocazione e residenza anagrafica privilegiata dei figli minori presso il padre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, in particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Ognuno dei genitori avrà lo stesso attivo e pieno ruolo nel provvedere alle esigenze sociali, morali, economiche ed educative dei figli. I genitori, inoltre, eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore che in quel momento avrà con sé i figli minori. 4) La sig.ra potrà vedere e tenere con sé i figli minori dal sabato Pt_2
mattina sino alla domenica sera. Durante le ferie estive ciascun genitore potrà trascorrere con i figli venti giorni anche non consecutivi da concordare tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno. Durante tale periodo dovranno essere garantiti adeguati contatti telefonici e/o attraverso mezzi informatici con
l'altro genitore. Durante le festività Natalizie i figli minori trascorreranno con ciascun genitore alternandosi ogni anno la Vigilia ed il giorno di Natale e sempre, con alternanza ogni anno dal 26 dicembre dal 31 dicembre con un genitore e dal 1gennaio al 6 gennaio con l'altro genitore, durante le vacanze pasquali tre giorni con ciascun genitore, con alternanza, di anno in anno. 5) L'Assegno Unico
Universale per i figli minori verrà corrisposto al 100% in favore del sig. e tal fine la moglie, Parte_1 ove necessario, si impegna a prestare gli atti assentivi presso l'Ente competente;
6) La sig.ra
[...]
corrisponderà al sig. a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Pt_2 Parte_1
pagina 2 di 11 minori la somma di euro 850,00 mensili (euro 283,33 per ciascun figlio), entro il giorno 15 di ogni mese con decorrenza dal mese di febbraio 2025, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al sig. , importo da rivalutare annualmente, con decorrenza dall'anno e mese Parte_1
successivo a quello di sua prima erogazione, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai. 7) Per quanto riguarda le spese straordinarie dei figli minori saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno e così disciplinate: Spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a. Visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, erogate dal SSN. b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN. c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in genere, erogate dal SSN. d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti ed erogati dal SSN. e. Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante, ad eccezione dei medicinali da banco. f. Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private, erogati dal SSN. g. Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN. Spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo dei genitori: Visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione. b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra
o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogate dal SSN. c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione. d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditivi e protesici (motoria) se prescritti ma non erogati dal SSN. e.
Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private. f. Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). g.
Cicli di psicoterapia, psicomotricità, logopedia e ogni altro trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate. Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a. Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici. b. Libri di testo e materiale scolastico di corredo di inizio anno anche per la scuola privata. c. Assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola. d. Dotazione informatica
pagina 3 di 11 (pc/tablet ecc.) richiesta dalla scuola o connessa al programma di studio o ai bisogni educativi specifici (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio. e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, al netto del costo della mensa scolastica. f. Gite scolastiche senza pernottamento. g. Trasporto pubblico da e per la scuola Spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a. Rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati. b. Corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corsi post laurea in Italia e all'estero. c. Gite scolastiche con pernottamento. d. Corsi di recupero e lezioni private. e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica. f. Alloggio presso la sede universitaria, comprese utenze e oneri condominiali.
g. Corsi privati di lingua straniera. Spese extra-scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a. Pre-scuola e dopo-scuola e servizio di baby sitting, laddove la necessità coincida con gli orari lavorativi di entrambi i genitori. b. Centro ricreativo estivo. c. Un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento
e attrezzatura. d. Spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B. e. Spese di manutenzione, assicurazione e bollo del mezzo di trasporto quando acquistato in accordo fra i genitori per il figlio. Spese extra-scolastiche ludiche e sportive da documentare che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a. Il secondo corso, ovvero gli ulteriori corsi oltre al primo, sportivo o artistico
(musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura. b. Viaggi
e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero. c. Mezzo di trasporto in proprietà esclusiva dei figli. Criteri di contribuzione e rimborso: Le spese extra-assegno sono ripartite tra i genitori in base alla percentuale stabilita dal Tribunale. Le spese extra-assegno non sono compensabili con l'assegno di mantenimento ordinario. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità da parte del genitore che ha contribuito alla spesa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi erogati dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato, per spese extra assegno devono essere suddivisi tra i genitori nella percentuale di compartecipazione alle spese extra-assegno o in favore del genitore che le abbia sostenute integralmente. Le spese extra-assegno che richiedono il preventivo accordo devono essere proposte in forma scritta (WhatsApp, sms, email, ecc.) all'altro genitore, il quale dovrà manifestare l'eventuale motivato dissenso in forma scritta entro
10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà considerato come consenso alla spesa. Non necessitano di preventivo accordo tutte quelle tipologie di spesa extra assegno che corrispondono a
pagina 4 di 11 scelte già condivise dai genitori, salvo siano intervenute successivamente alla disgregazione del nucleo familiare e comprovate difficoltà economiche tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa per il/i genitori. Il genitore che ha anticipato le spese extra assegno è tenuto a consegnare, entro 30 giorni, idonea documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto all' altro genitore, il quale dovrà eseguire il rimborso pro quota entro i 15 giorni successivi. 8) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di esonerarsi reciprocamente da qualsiasi contributo per il loro mantenimento. Le spese ed i compensi professionali di assistenza legale si intendono compensati tra le parti”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.10.2024 ha adito il Tribunale di Parma allegando Parte_1
che: in data 19.11.2010 aveva contratto matrimonio con (atto trascritto in Italia presso Parte_2
il Comune di Traversetolo (PR) Anno 2011 Parte II Serie C Atto n.4); con sentenza del Tribunale per i
Minorenni dell'Emilia-Romagna, in data 23.01.2014, aveva adottato figlio Persona_4 della sig.ra avuto da una precedente relazione, poi deceduto nel marzo 2023; dall'unione Pt_2
erano nati i figli (31.03.2012), (10.12.2014) e Persona_1 Persona_2 PE
(9.02.2018); oramai da tempo era venuta meno l'unione affettiva e sentimentale con la moglie;
dal mese di aprile 2024 la sig.ra svolgeva, come libera professionista, l'attività di odontoiatra a Pt_2
Jesolo (Ve), e non aveva reperito in loco una sistemazione abitativa idonea ad ospitare i figli;
dal momento in cui aveva scelto di trasferirsi, la sig.ra si disinteressata dei bisogni quotidiani Pt_2
della prole;
egli svolgeva attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato presso DPM Service
S.r.l., in qualità di operaio tecnico elettronico meccanico, e percepiva un reddito mensile di circa euro
1.700,00; percepiva inoltre l'Assegno Unico Universale per i figli nella misura del 50%, ossia 378,35 euro;
egli si faceva carico integralmente del canone di locazione dell'abitazione familiare, per euro
550,00; era inoltre gravato da due finanziamenti, l'uno con rata mensile di euro 412,51, e l'altro di euro
50,00.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Parma di voler pronunciare la separazione personale dei coniugi, prevedendo l'affidamento condiviso dei minori e la loro collocazione in via prevalente presso di lui, con conseguente assegnazione della casa familiare a proprio favore. Con riferimento alle pronunce economiche, ha insistito affinché fosse disposto l'obbligo per la sig.ra di corrispondergli la somma mensile di euro 750,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) a titolo Pt_2
pagina 5 di 11 di mantenimento ordinario per i figli, oltre all'Assegno Unico Universale nella misura del 100% e al
50% delle spese straordinarie per i minori.
Con memoria depositata in data 2.01.2025 si è costituita in giudizio la sig.ra deducendo che: Pt_2
la scelta di trasferirsi a Jesolo era stata dettata solo da esigenze di carattere professionale e non da disinteresse nei confronti dei figli;
era titolare di un conto corrente acceso presso l'agenzia di
Traversetolo (PR), di , recante un saldo attivo di euro 21,66, e di un conto corrente CP_1
acceso presso Banca Intesa San Paolo Agenzia di Mira (VE), recante un saldo attivo di Euro 1.967,50; fino al mese di aprile 2024 aveva lavorato in maniera occasionale, poiché si occupava a tempo pieno dei figli e, in particolare, del figlio nato dalla precedente relazione, adottato dal sig. e affetto Parte_1 da una grave infermità, poi deceduto nel 2023; prima dell'aprile 2024 non aveva comunque conseguito ancora l'abilitazione in Italia;
svolgeva attualmente la propria attività lavorativa con “Contratto d'opera libero professionale” presso il “Centro Odontoiatria Clinica Polispecialistica San Marco Srl” e con un secondo contratto presso “Cà Silis Medical Center Srl”; per dette attività riceveva un “compenso professionale omnicomprensivo commisurato alla quota percentuale applicata sulle tariffe pratiche e/o fissate dalle Convenzioni sottoscritte dal Centro;
dall'aprile 2024 aveva emesso fatture per un imponibile pari a euro 42.000,00 circa;
con tale somma provvedeva a pagare le relative imposte,
l'assicurazione professionale i costi di alloggio e trasferimento settimanale per raggiungere i figli.
Tanto premesso, la resistente ha aderito alla domanda di separazione personale proposta dal sig.
senza nulla eccepire in ordine all'affidamento condiviso dei minori e alla loro collocazione, Parte_1
in via prevalente, presso il padre, con conseguente assegnazione allo stesso della casa coniugale. Con riferimento alle pronunce economiche ha insistito affinché il contributo per il mantenimento dei figli minori fosse quantificato in euro 450,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), oltre alla integrale corresponsione dell'Assegno Unico Universale nei confronti del sig. Parte_1
Con note del 30.1.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno congiuntamente precisato le conclusioni nei termini anzidetti.
All'udienza del 4.02.2025, le parti hanno confermato la propria volontà di non volersi riconciliare e chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate congiuntamente.
****
pagina 6 di 11 Come accennato, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, nei termini riportati in precedenza.
La domanda di separazione personale dei coniugi deve trovare accoglimento, tenuto conto che dalle loro difese, nonché dal contegno tenuto in udienza di comparizione, è evidente che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Ritiene il Collegio di potersi pronunciare in senso conforme alle conclusioni delle parti in tema di affidamento, collocamento e visite per i minori, poiché l'accordo raggiunto dalle parti appare adeguato all'interesse dei minori, alla luce del disposto normativo di cui agli artt. 337 bis, 337 ter e 337 quater,
c.c.
Del pari, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione, tenuto conto che le parti hanno quantificato il contributo della sig.ra al mantenimento indiretto dei minori Pt_2 in mensili euro 850,00, oltre al 100% dell'Assegno Unico Universale e al 50% delle spese straordinarie.
Stante il raggiungimento di un accordo, le spese di lite tra le parti devono essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 2879/2024 promossa da
[...]
nei confronti di Parte_1 Parte_2
1) Dichiara la separazione personale di e che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio in data 19.11.2010 (atto trascritto in Italia presso il Comune di Traversetolo (PR)
Anno 2011 Parte II Serie C Atto n.4);
2) Affida i minori e in via condivisa ad Persona_1 Persona_2 PE
entrambi i genitori;
3) Assegna la casa familiare, sita in Traversetolo (PR), Via Madre Teresa Calcutta n. 20) al sig.
Parte_3
4) Dispone che i tempi di permanenza siano così stabiliti: La sig.ra potrà vedere e tenere Pt_2
con sé i figli minori dal sabato mattina sino alla domenica sera. Durante le ferie estive ciascun genitore potrà trascorrere con i figli venti giorni anche non consecutivi da concordare tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno. Durante tale periodo dovranno essere garantiti adeguati contatti pagina 7 di 11 telefonici e/o attraverso mezzi informatici con l'altro genitore. Durante le festività Natalizie i figli minori trascorreranno con ciascun genitore alternandosi ogni anno la Vigilia ed il giorno di
Natale e sempre, con alternanza ogni anno dal 26 dicembre dal 31 dicembre con un genitore e dal 1gennaio al 6 gennaio con l'altro genitore, durante le vacanze pasquali tre giorni con ciascun genitore, con alternanza, di anno in anno;
5) Pone in capo alla sig.ra l'obbligo di versare al sig. a titolo di Parte_2 Parte_1
mantenimento ordinario dei figli, la somma di euro 850,00 mensili (euro 283,33 per ciascun figlio) ), entro il giorno 15 di ogni mese con decorrenza dal mese di febbraio 2025, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al sig. , importo da rivalutare Parte_1 annualmente, con decorrenza dall'anno e mese successivo a quello di sua prima erogazione, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
6) Pone in capo alla sig.ra altresì l'obbligo di versare al sig. Parte_2 Parte_1
l'Assegno Unico Universale al 100% e, ove necessario, a prestare gli atti assentivi presso l'Ente competente;
7) Dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno, e così disciplinate: Spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a. Visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, erogate dal SSN. b.
Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN.
c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in genere, erogate dal
SSN. d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti ed erogati dal SSN. e.
Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante, ad eccezione dei medicinali da banco. f.
Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private, erogati dal SSN.
g. Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN. Spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo dei genitori: Visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione. b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti pagina 8 di 11 dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogate dal SSN. c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione. d.
Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditivi e protesici (motoria) se prescritti ma non erogati dal SSN. e. Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private. f. Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). g. Cicli di psicoterapia, psicomotricità, logopedia e ogni altro trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate. Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a. Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici. b. Libri di testo e materiale scolastico di corredo di inizio anno anche per la scuola privata. c. Assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola. d. Dotazione informatica
(pc/tablet ecc.) richiesta dalla scuola o connessa al programma di studio o ai bisogni educativi specifici (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio. e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, al netto del costo della mensa scolastica.
f. Gite scolastiche senza pernottamento. g. Trasporto pubblico da e per la scuola Spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a. Rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati. b. Corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corsi post laurea in Italia e all'estero. c. Gite scolastiche con pernottamento. d. Corsi di recupero e lezioni private. e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica. f. Alloggio presso la sede universitaria, comprese utenze e oneri condominiali. g. Corsi privati di lingua straniera.
Spese extra-scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo dei genitori:
a. Pre-scuola e dopo-scuola e servizio di baby sitting, laddove la necessità coincida con gli orari lavorativi di entrambi i genitori. b. Centro ricreativo estivo. c. Un corso sportivo o artistico
(musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura. d.
Spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B. e. Spese di manutenzione, assicurazione e bollo del mezzo di trasporto quando acquistato in accordo fra i genitori per il figlio. Spese extra-scolastiche ludiche e sportive da documentare che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a. Il secondo corso, ovvero gli ulteriori corsi oltre al primo, sportivo o pagina 9 di 11 artistico (musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura. b. Viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero. c. Mezzo di trasporto in proprietà esclusiva dei figli. Criteri di contribuzione e rimborso: Le spese extra-assegno sono ripartite tra i genitori in base alla percentuale stabilita dal Tribunale. Le spese extra-assegno non sono compensabili con l'assegno di mantenimento ordinario. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità da parte del genitore che ha contribuito alla spesa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi erogati dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato, per spese extra assegno devono essere suddivisi tra i genitori nella percentuale di compartecipazione alle spese extra- assegno o in favore del genitore che le abbia sostenute integralmente. Le spese extra-assegno che richiedono il preventivo accordo devono essere proposte in forma scritta (WhatsApp, sms, email, ecc.) all'altro genitore, il quale dovrà manifestare l'eventuale motivato dissenso in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà considerato come consenso alla spesa. Non necessitano di preventivo accordo tutte quelle tipologie di spesa extra assegno che corrispondono a scelte già condivise dai genitori, salvo siano intervenute successivamente alla disgregazione del nucleo familiare e comprovate difficoltà economiche tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa per il/i genitori. Il genitore che ha anticipato le spese extra assegno è tenuto a consegnare, entro 30 giorni, idonea documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto all' altro genitore, il quale dovrà eseguire il rimborso pro quota entro i 15 giorni successivi.
8) Compensa le spese di lite tra le parti;
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione I civile del Tribunale di Parma il 5/02/2025
La Giudice rel. est.
pagina 10 di 11 Dott.ssa Angela Casalini
IL PRESIDENTE
Dott. Simone Medioli Devoto
pagina 11 di 11