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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/02/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo in esito all'udienza del 4 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4210/2023 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Marzio Salvi, giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Di
Luca Cardillo, giusta procura allegata alla memoria di costituzione. RESISTENTE
OGGETTO: buoni pasto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 31.7.2023 premetteva di essere Parte_1
dipendente della quale autista Controparte_2
soccorritore, liv. C del CCNL AIOP Personale non medico, presso il Centro di Costo di
Messina.
Esponeva che la impresa con più di 160 dipendenti e priva del servizio mensa, CP_1 avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 68 CCNL, garantire ai lavoratori l'erogazione dei buoni pasto e che, a seguito delle richieste delle organizzazioni sindacali, a far data dal marzo 2023, tale erogazione era stata ottenuta per un importo di € 7,00 per ciascun buono pasto e per ogni
1 giornata lavorativa con turno superiore a 6 ore giornaliere e con impegno al pagamento degli arretrati. La aveva tuttavia provveduto al pagamento degli arretrati soltanto per l'anno CP_1
2022.
Rivendicava il pagamento dei buoni pasto maturati dal marzo 2018 al dicembre 2021, quantificati in 380 buoni per un valore complessivo di € 2.660,00, per il quale aveva notificato apposita diffida, rimasta senza riscontro.
Chiedeva, pertanto, di accertare, ritenere e dichiarare il proprio diritto a percepire un buono pasto da € 7,00 cadauno per ogni giornata lavorativa con turno superiore a 6 ore giornaliere, svolta dal marzo 2018 al dicembre 2021 e, conseguentemente, di condannare la alla consegna, in proprio favore, di n. Controparte_2
380 buoni pasto da € 7,00 o, in alternativa, alla corresponsione della somma di € 2.660,00, instando per la rifusione delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- La si costituiva in giudizio con Controparte_2
memoria depositata in data 17.11.2023.
Evidenziava che l'art. 68 CCNL non prevedeva l'erogazione del buono pasto come conseguenza automatica del superamento delle 6 ore di turno lavorativo, bensì in ragione della sussistenza di “particolari articolazioni di orario”, non provata, e con esclusione dei casi in cui il lavoratore avrebbe potuto usufruire del pasto prima o dopo l'espletamento del turno di lavoro.
Negava di avere assunto impegni per la corresponsione degli arretrati, non previsti nemmeno nell'accordo integrativo n. 3 dell'8.6.2023. Affermava la prevalenza del secondo livello decentrato di contrattazione, capace di derogare anche in pejus rispetto alla disciplina di categoria anche in materie non previste dal contratto nazionale.
Affermava che la ricorrente non aveva dato prova dell'effettuazione di turni continuativi di oltre sei ore giornalieri, non essendo sufficienti ai fini probatori i fogli presenze allegati perché non originali, e che non aveva provato che il superamento dell'orario di lavoro invocato non era dipeso da recupero di ore di lavoro dovute e non prestate in precedenza e non aveva documentato le ragioni esattamente attinenti all'organizzazione dell'orario di lavoro o alla dislocazione dell'attività lavorativa che avrebbero dato diritto al buono pasto.
Concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso per le motivazioni anzidette, con vittoria di spese e compensi di lite.
3.- Rigettate le richieste istruttorie delle parti, poiché in parte inconducenti e/o da provare documentalmente e in parte generiche, l'udienza del 4 febbraio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in esito al deposito delle quali la causa veniva
2 decisa.
4.- Si dà atto che in corso di causa è stato raggiunto tra le parti un accordo in sede sindacale, prodotto in atti. Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.
5.- Le ragioni della decisione e l'esito della lite giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 31.7.2023 nei confronti della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni
[...]
contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 5 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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