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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/04/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 4064/ 2023 promosso da
, C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Ficarazzi, Corso Umberto I n. 381 presso lo studio dell'Avv.
Francesco Giallombardo che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell con gli CP_1
Avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono per procura speciale alle liti in atti
1 RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.11.2023, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del proprio ad usufruire del beneficio della pensione di inabilità e portatore di handicap grave, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 02.12.2024 la causa veniva posta in decisione.
La domanda proposta è da disattendere dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dottor nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo alle Persona_1
medesime conclusioni del Procedimento di ATP, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “….CONCLUSIONI 1. La sig.ra non presenta i Parte_1
requisiti sanitari per essere riconosciuta invalido con permanente e totale (100%)
inabilità lavorativa (art.2 e 12 L.118/71).
2. La sig.ra non presenta i Parte_1
requisiti sanitari per il riconoscimento dello stato di portatore di Handicap in situazione
di gravità (art. 3 comma 3 della Legge 104/92).” (cfr. CTU in atti).
2 Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-
legali (v. relazione in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Considerato che la parte ricorrente ha formulato la dichiarazione relativa al reddito prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42,
comma 11 D.L. n. 269/2003 conv. in Legge n. 326/2003, sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell le spese di entrambe le CTU CP_1
liquidate con separato decreto.
In virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio limitatamente al presente giudizio di opposizione, le spese processuali relative alla difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dello Stato e liquidate con separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa
- rigetta la domanda e per l'effetto dichiara che la ricorrente non era in possesso del requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta;
- compensa fra le parti le spese di lite della fase di ATP;
3 - compensa fra le parti le spese di lite della presente fase di opposizione;
- pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le CTU liquidate con CP_1
separato decreto;
- provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio limitatamente al presente giudizio di opposizione.
Così deciso in Termini Imerese in data 28 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 4064/ 2023 promosso da
, C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Ficarazzi, Corso Umberto I n. 381 presso lo studio dell'Avv.
Francesco Giallombardo che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell con gli CP_1
Avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono per procura speciale alle liti in atti
1 RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.11.2023, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del proprio ad usufruire del beneficio della pensione di inabilità e portatore di handicap grave, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 02.12.2024 la causa veniva posta in decisione.
La domanda proposta è da disattendere dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dottor nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo alle Persona_1
medesime conclusioni del Procedimento di ATP, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “….CONCLUSIONI 1. La sig.ra non presenta i Parte_1
requisiti sanitari per essere riconosciuta invalido con permanente e totale (100%)
inabilità lavorativa (art.2 e 12 L.118/71).
2. La sig.ra non presenta i Parte_1
requisiti sanitari per il riconoscimento dello stato di portatore di Handicap in situazione
di gravità (art. 3 comma 3 della Legge 104/92).” (cfr. CTU in atti).
2 Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-
legali (v. relazione in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Considerato che la parte ricorrente ha formulato la dichiarazione relativa al reddito prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42,
comma 11 D.L. n. 269/2003 conv. in Legge n. 326/2003, sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell le spese di entrambe le CTU CP_1
liquidate con separato decreto.
In virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio limitatamente al presente giudizio di opposizione, le spese processuali relative alla difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dello Stato e liquidate con separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa
- rigetta la domanda e per l'effetto dichiara che la ricorrente non era in possesso del requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta;
- compensa fra le parti le spese di lite della fase di ATP;
3 - compensa fra le parti le spese di lite della presente fase di opposizione;
- pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le CTU liquidate con CP_1
separato decreto;
- provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio limitatamente al presente giudizio di opposizione.
Così deciso in Termini Imerese in data 28 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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