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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/11/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 509/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 509/2025
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 11/11/2025 ad ore 9.51 il Giudice, dott. AN NI, dà atto che:
Per 'Avv. LO BUE IRENE ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per nessuno ha depositato le note di trattazione Controparte_1 scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
AN NI
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. AN NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 509/2025 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in PARMA, BORGO Parte_1 C.F._1
A. RONCHINI N. 9, rappresentata e difesa dagli Avv. IRENE LO BUE, WALTER MICELI, FABIO
GA, OL ZA, GI AL,
RICORRENTE/I
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA ELIA Controparte_1 P.IVA_1
RAINUSSO 70/100 MODENA, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dall'Avv. CINZIA
STOPPONI;
RESISTENTE/I
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/3/2025 parte ricorrente, dipendente del in Controparte_1 qualità di docente in forza di contratti a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche degli
A.S. 2016/2017, 2018/2019 e 2019/2020, premettendo di aver accumulato un residuo di ferie non godute per ciascun anno scolastico sia con riferimento al periodo di sospensione delle lezioni previste dal calendario scolastico regionale, sia con riferimento al periodo di sospensione delle attività didattiche successivo al termine delle lezioni, ha chiesto la condanna del convenuto alla corresponsione CP_1 in suo favore della relativa indennità sostitutiva, quantificata complessivamente in € 4.152,08 come da conclusioni formulate in ricorso.
pagina 2 di 13 Il , tempestivamente costituitosi in giudizio, ha contestato le pretese avversarie Controparte_1
e chiesto il rigetto del ricorso, rilevando come per tutti gli anni scolastici oggetto di domanda parte ricorrente abbia beneficiato dei giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico di Cont riferimento, recepiti annualmente dall' in forza della delibera regionale n. 353/2012 (v. doc. 3 memoria di costituzione) e dei giorni di sospensione delle attività didattiche successive al termine delle lezioni. Ha sostenuto, ad ogni modo, la capienza del periodo di sospensione delle lezioni rispetto ai giorni di ferie maturati in forza dei contratti a tempo determinato sottoscritti dall'insegnante, tenuto conto in particolare dei giorni di sospensione delle attività didattiche nel mese di giugno di ciascun anno scolastico, e ha evidenziato come parte ricorrente non abbia fornito prova, come suo onere, della sussistenza di circostanze impeditive il godimento delle ferie nei giorni di sospensione sia delle lezioni sia delle attività didattiche (diniego del datore di lavoro, svolgimento di prestazione lavorativa, motivate esigenze di servizio).
Con note ex art. 127 ter c.p.c. del 10/11/2025, parte ricorrente ha confermato le proprie istanze e precisato le proprie conclusioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso introduttivo.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'odierna udienza, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono, condividendo questo Giudice le argomentazioni sviluppate nelle decisioni del Tribunale di Parma n. 41/2022 e del Tribunale di Torino n. 1287/2025, che quivi si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Al fine di valutare la fondatezza delle domande proposte nel ricorso, è necessario esaminare l'evoluzione della disciplina normativa che ha riguardato la questione della monetizzazione delle ferie non godute in riferimento alla categoria costituita dal personale scolastico.
L'art. 19 del CCNL Scuola 2006/2009, in vigore sino all'anno scolastico 2012/2013, in relazione al personale assunto a tempo determinato, ai primi due commi poneva le seguenti norme: “1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di pagina 3 di 13 sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Il contratto collettivo prevedeva, quindi, la monetizzazione delle ferie che non erano state godute in costanza del rapporto di lavoro a tempo determinato e stabiliva altresì il carattere non obbligatorio della fruizione delle ferie nei periodi dell'anno scolastico di sospensione delle lezioni.
È successivamente intervenuto il d.l. n. 95/2012 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, c.d. decreto legge spending review, convertito, con modificazioni dalla l. n. 135/2012, che, all'art. 5, ottavo comma, ha previsto quanto segue: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
Tale disposizione di legge ha introdotto dunque, in maniera netta, senza eccezioni di sorta, il divieto di monetizzazione delle ferie non godute per tutto il pubblico impiego.
La legge n. 228/2012 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato, c.d. legge di stabilità 2013, all'art. 1, comma 55, ha poi aggiunto all'art. 5, ottavo comma, del d.l.
n. 35/2012 il seguente periodo: “il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
È stata quindi prevista una specifica deroga per il personale scolastico, con la previsione di una disciplina ad hoc. pagina 4 di 13 La medesima legge, all'art. 1, comma 54, ha poi posto un'ulteriore norma concernente la disciplina delle ferie per il personale scolastico, stabilendo che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Tale disposizione ha dunque stabilito per il personale scolastico l'obbligo - precedentemente non sussistente ai sensi dell'art. 19 CCNL Scuola 2006-2009 - di godere delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici, con l'eccezione dei periodi destinati allo svolgimento delle attività connesse e collaterali a quella di insegnamento, come gli scrutini, gli esami e qualsivoglia ulteriore attività di tipo valutativo, e la facoltà eventuale, compatibilmente alla possibilità per le scuole di disporre le sostituzioni necessarie, di godere di altri sei giorni di ferie durante la rimanente parte dell'anno.
Al comma 56 dell'articolo 1 è stato poi previsto che “le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro” e che “le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
In virtù della nuova disciplina legislativa complessiva concernente le ferie e i limiti alla loro monetizzazione per il personale scolastico, come risultante dal combinato disposto dell'art. 5, comma 8,
d.l. n. 95/2012 e dell'art. 1, comma 54, l. n. 228/2012, a partire dall'anno scolastico 2013/2014, il docente ha diritto a percepire un'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari alla differenza tra il numero complessivo dei giorni di ferie maturati negli anni scolastici per cui è causa e, come sottraendi dell'operazione, il numero dei giorni di ferie fruiti obbligatoriamente nei suddetti anni scolastici coincidenti con i giorni di sospensione delle lezioni e di quelli fruiti a domanda.
Parte ricorrente ha calcolato i giorni di ferie indennizzabili sottraendo, per ciascun anno scolastico oggetto di causa, ai giorni di ferie complessivamente maturati i soli giorni di ferie fruiti a domanda in ciascun anno scolastico, richiamando sul punto le recenti pronunce della Suprema Corte che, secondo la prospettazione dedotta in ricorso, non consentirebbero l'automatica decurtazione dei giorni di sospensione delle lezioni previste annualmente dal calendario scolastico regionale e quelli di sospensione delle attività didattiche.
A ben vedere, la destinazione dei giorni di sospensione delle lezioni a ferie per il personale docente emerge in modo piano dal tenore letterale dell'art. 1, comma 54 cit. in vigore dal 1° gennaio 2013, pagina 5 di 13 applicabile al caso di specie, e trova conferma nel raffronto con la disciplina precedente sopra richiamata.
La scelta dell'indicativo presente “fruisce” contenuto nella norma - tempo e modo tipicamente utilizzati a livello normativo per descrivere una situazione già compiutamente definita dal legislatore che, in assenza di ulteriori locuzioni verbali in tal senso, non lascia margini di scelta a chi deve darvi attuazione
- esprime già di per sé il chiaro intento del legislatore del 2012 di dare un'indicazione inequivoca in ordine al fatto che, nei giorni di sospensione delle lezioni, la regola è il godimento delle ferie.
L'interpretazione è rafforzata anche dal raffronto con la disciplina dettata dal CCNL 2006/2009 che, come si è visto, è stata applicabile solo fino all'a.s. 2012/2013.
Come chiarito dalla stessa Corte di Cassazione nella sentenza n. 14268/2022, laddove afferma che il legislatore del 2012 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo
13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, l'art. 1 comma 54 ha innovato rispetto al precedente regime contrattuale: ha scartato il regime diversificato previsto dall'art. 19 – il quale rimetteva espressamente ai docenti a termine la scelta se fruire o meno di ferie nei giorni di sospensione delle lezioni – ed ha adottato per tutti i docenti, di ruolo e a termine, un regime unico, simile
(ma non identico) a quello che l'art. 13 del CCNL riservava ai soli docenti di ruolo in cui, come risulta dall'inequivoca espressione “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche” e come ritenuto dalla medesima sentenza citata, il docente aveva l'obbligo di fruire le ferie in detto periodo.
Il raffronto della disciplina di cui all'art. 1 comma 54 con quella prevista dall'art. 13 - su cui è stata
“modellata” – consente di cogliere anche la differenza tra di esse e chiarire un aspetto essenziale per la decisione della causa, quello relativo alla rilevanza o meno della mancanza, negli a.s. dedotti in giudizio, di richieste di fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni.
Il comma 54, laddove stabilisce che il docente “fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, non subordina la fruizione ad una domanda, né comunque la menziona in qualche modo e questo è già un argomento significativo per escludere che, per fruire delle ferie nel periodo in questione, sia necessaria una domanda.
La scelta è del tutto coerente con il fatto che i giorni di sospensione delle lezioni sono già stati destinati a ferie per il personale docente dallo stesso legislatore, il che rende del tutto superflua in relazione ad essi l'attivazione del tradizionale meccanismo della presentazione della domanda di ferie e della sua accettazione, che servono invece quando la collocazione di esse sia rimessa all'accordo delle parti del rapporto di lavoro.
pagina 6 di 13 In un tale contesto, in effetti, la presentazione della domanda non ha alcuna utilità e diventa un mero adempimento formale, ripetitivo di ciò che già la norma prevede, come tale del tutto inutile ed anzi fonte di sterile impegno di tempo per docenti e dirigenti.
Ben diversa era la situazione nel vigore dell'art. 13, il quale stabiliva che “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche”.
Il periodo in questione va dal 1° luglio al 31 agosto e dunque, pur mettendo in conto che per alcuni docenti il protrarsi degli esami di maturità lo possa ridurre, si tratta comunque di un arco temporale ampiamente superiore ai giorni annuali di ferie.
In questo caso è evidente che la collocazione al suo interno dei giorni di ferie deve essere rimessa alla scelta del docente, da esercitarsi necessariamente tramite apposita richiesta al dirigente scolastico, ed infatti, per imporne la fruizione in detto arco temporale, l'art. 13 usava l'espressione “devono essere fruite”.
L'art. 1 comma 54 ha invece potuto utilizzare la diversa espressione “fruisce” perché destina alle ferie un numero di giorni che, come si evince anche dal conteggio di parte ricorrente, è comunque inferiore a quelli annualmente spettanti per ferie.
In estrema sintesi, a parere di questo Giudice, la conclusione che si può e deve trarre dalle considerazioni che precedono è la seguente: il regime delle ferie applicabile ratione temporis al caso di specie contiene la specifica destinazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale tra il primo e l'ultimo giorno delle lezioni e ciò è di per sé sufficiente ad esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza i dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta.
A fronte della specifica delimitazione del regime normativo appena ricostruito ai soli giorni di sospensione delle lezioni individuati dai calendari scolastici tra il primo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 settembre) e l'ultimo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 giugno), non possono esservi dubbi sul fatto che, invece, i giorni dal 1° settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno (ossia quelli destinati allo svolgimento delle attività didattiche ex art. 74, d.lvo n. 297/1994) non sono dedicati alle ferie.
Come ha sottolineato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 28587/2024 relativa al periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, d'altronde, ritenere i docenti automaticamente in ferie anche in detto periodo non terrebbe “in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali pagina 7 di 13 disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso,
l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico”.
Il fatto che si tratti di giorni che non sono destinati né alle lezioni, né alle ferie richiede qualche specifica riflessione.
Va innanzi tutto ricordato che l'attività del docente non si esaurisce nelle lezioni, in quanto comprende anche tutte le attività “funzionali all'insegnamento”, individuali e collegiali, che le precedono e le seguono e che sono dettagliatamente individuate dall'art. 29 del CCNL 2006/2009 e che l'art. 74, d.lvo n. 297/1994 destina allo svolgimento di tali attività l'intero periodo dall'1 settembre al 30 giugno: per alcune di esse, quelle collegiali di cui all'art. 29 comma 3 e quelle individuali di cui al comma 2 lett. c)
(rapporti con le famiglie), la collocazione nel tempo richiede un coordinamento con altri soggetti e, salvo il ricorso a modalità “da remoto”, è necessaria la presenza fisica a scuola;
le altre, invece, possono essere svolte dal docente quando e dove preferisce.
Nei periodi delle lezioni, tali attività vengono poste in essere nella parte dell'orario di lavoro lasciata libera dalle lezioni, mentre dal 1° settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno l'intero orario di lavoro è dedicato ad esse.
In questi ultimi periodi, le attività in questione non sempre saturano l'orario di lavoro – è infatti possibile che le attività di cui all'art. 74 che è necessario svolgere nei primi giorni dell'anno scolastico e nel periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno non richiedano tutti i giorni che precedono l'inizio delle lezioni o che vanno dalla fine delle stesse fino al 30 giugno stesso - ma il docente è comunque ritenuto in servizio e retribuito per tutti i giorni ivi ricompresi.
In alcuni periodi, il docente viene espressamente tenuto a disposizione - ciò è previsto, in particolare, dalle ordinanze ministeriali relative agli esami di Stato, secondo cui il personale docente (ed anche dirigente) non utilizzato nelle operazioni di esame deve comunque rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno per eventuali sostituzioni – ma deve comunque ritenersi tale anche in mancanza di un'espressa previsione ogni qual volta, nei periodi diversi da quelli di lezione e di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico destinati a ferie dall'art. 1 comma 54, abbia esaurito tutte le attività didattiche.
In tale contesto, come evidenzia la citata sentenza n. 28587/2024, occupandosi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, la necessità della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico per ritenere che il docente è in ferie non costituisce un dato meramente formale “perché è solo durante il pagina 8 di 13 periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
In estrema sintesi, il regime delle ferie riguardo ai periodi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno risulta il seguente: i giorni ivi ricompresi non sono destinati a ferie da alcuna norma e, pertanto, possono essere imputati ad esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del dirigente scolastico nel rispetto della condizione, prevista dall'art. 1 comma 54 seconda parte, che non sia necessaria una sostituzione onerosa.
La giurisprudenza di legittimità relativa alle ferie del personale docente a termine invocata da parte ricorrente, ove attentamente analizzata, non contiene affermazioni contrarie a quanto sopra ricostruito in merito al regime giuridico delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale di cui si discute nel caso di specie.
Nella sentenza n. 16715/24 è scritto che “Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”.
Mancano completamente, tuttavia, argomentazioni che consentano di ritenere che, nell'occuparsi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno sottoposto alla sua decisione e, come si è visto, soggetto a disciplina completamente diversa, la Corte abbia preso in specifica considerazione e ritenuto di pronunciarsi anche in merito al regime dei giorni di sospensione delle lezioni che non formavano oggetto del giudizio.
E ciò, a parere di questo Giudice, costituisce una seria ragione per escludere che, in detta frase, si possa ravvisare l'affermazione di un principio in merito a quanto sancisce l'art. 1 comma 54 per i giorni di sospensione delle lezioni che cadono tra l'inizio e la fine della scuola e per ritenere piuttosto che la sentenza, nonostante il riferimento ai calendari scolastici, sia stata pronunciata soltanto in relazione al diverso periodo che va dal termine delle lezioni fino alla ripresa nell'anno scolastico successivo, periodo che in un'ottica non limitata al singolo anno scolastico è anch'esso qualificabile come sospensione delle lezioni.
La conclusione non può che essere analoga per la sentenza n. 28587/2024 già citata che, pronunciando pagina 9 di 13 anch'essa in relazione ad una domanda di indennità sostitutiva relativa a giorni di ferie che il CP_1 considerava goduti tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno, dapprima richiama il principio “per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva…..” affermato dalle sentenze n. 14268/22 e n. 13444/24 - che però riguardano entrambe l'anno scolastico 2012/2013 in cui si applicava ancora l'articolo 19 del contratto collettivo 2006/
2009 - e poi cita la sentenza n. 16715/2024 nel passaggio sopra riportato.
Alla luce della giurisprudenza citata, la destinazione a ferie dei “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” compiuta dal legislatore all'art. 1 comma 54 fonda una presunzione di godimento delle ferie in detti periodi da parte del personale docente.
Non vi è motivo di escludere che, nel caso dei docenti, la presunzione ammetta la prova contraria e cioè la prova che il docente ed il dirigente scolastico abbiano concordemente destinato al lavoro uno o più giorni di sospensione delle lezioni e che, effettivamente, in tali giorni il docente abbia lavorato: lo stesso comma 54, laddove esclude la fruizione delle ferie nei giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato
e alle attività valutative”, individua un fatto la cui prova esclude la presunzione di godimento delle ferie e, in assenza di un esplicito impedimento normativo a configurarne altri, sembra possibile ritenere che anche altre esigenze della scuola possano giustificare il servizio nei periodi di sospensione delle lezioni.
Come è pacifico secondo la giurisprudenza precedentemente citata, tuttavia, la prova in questione è a carico del docente che, come parte ricorrente, pretende l'indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione.
A fronte di tali considerazioni, non appare sufficiente ad escludere la fruizione delle ferie da parte del personale docente nei periodi ad esse deputati dall'articolo 1 comma 54 (e cioè i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico) il fatto che il docente possa allegare e dimostrare che in quei giorni, ad esempio, ha corretto i compiti o preparato le lezioni.
Per poter vincere la presunzione di fruizione delle ferie in detti periodi, infatti, è necessario allegare e dimostrare lo svolgimento di attività che siano state specificamente richieste dal dirigente scolastico.
Il discorso, a ben vedere, sotto questo profilo non è diverso da quello relativo allo svolgimento di lavoro straordinario che, nell'ambito del pubblico impiego, dà diritto al relativo compenso soltanto se vengono rispettate rigorose condizioni, tra cui il fatto di essere stato richiesto o comunque preventivamente autorizzato dal datore di lavoro.
pagina 10 di 13 Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha offerto alcuna prova di aver lavorato nei giorni in cui non si svolgono le lezioni, limitandosi ad affermare l'indennizzabilità di tali giorni in assenza di specifica richiesta di ferie del docente in corrispondenza di detti periodi.
Né può dirsi sufficiente ai fini probatori l'affermazione del docente di essere stato a disposizione nei giorni di sospensione delle lezioni previste dai calendari scolastici, destinati alle ferie dall'art. 1 comma
54, perché inidonea ad integrare la prova contraria alla presunzione di godimento delle ferie che deriva dalla norma predetta.
A prescindere da ogni considerazione sulla possibilità che il dirigente scolastico ed il docente svincolino i giorni in questione dalla destinazione prevista per essi dall'art. 1 comma 54 soltanto per tenere il docente a disposizione, infatti, servirebbe in ogni caso la prova rigorosa – e, prima ancora, l'allegazione - che ciò sia avvenuto su specifica richiesta del dirigente scolastico.
In tale contesto, per tutte le ragioni sopra esposte, ai fini della presente decisione deve ritenersi che parte ricorrente, nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico per ciascuno degli anni scolastici dedotti in giudizio ha fruito delle ferie e concludere che, dunque, in relazione ai giorni ricompresi in detti periodi non ha maturato il diritto alla relativa indennità sostitutiva. Indennità che, per quanto sopra argomentato, spetterà al docente con riferimento ai soli giorni di sospensione delle attività didattiche che non siano stati oggetto di richiesta ferie.
Da ultimo, si consideri come l'art. 14 del C.C.N.L. comparto scuola del 29/11/2007 prevedeva che “A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge
23 dicembre 1977, n. 937. Tale previsione corrobora la rivendicazione del diritto alla monetizzazione delle festività soppresse, poiché i docenti a termine non potrebbero fruirne nel periodo tra la fine degli scrutini o degli esami e l'inizio del successivo anno scolastico, in cui non prestano servizio a causa della scadenza del contratto, mentre per i periodi di sospensione delle lezioni valgono le medesime considerazioni svolte in relazione alle ferie.
La domanda risulta pertanto fondata e va accolta, nei limiti di seguito esposti, soltanto in relazione ai giorni che residuano decurtando dalle ferie complessivamente maturate in ciascun anno scolastico sia i predetti “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici”, sia i giorni di ferie goduti su richiesta del docente, di cui il , in sede di costituzione, non ha fornito riscontro documentale. CP_1
Ciò premesso, esaminate le prove in atti, fatta applicazione dei principi sopra esposti e ritenuta la correttezza delle modalità di calcolo applicate da parte ricorrente, si accerta come:
pagina 11 di 13 - per l'a.s. 2016/2017, è dovuta a parte ricorrente a titolo di indennità per ferie e festività soppresse maturate e non godute, detratti i giorni di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale di riferimento (13), la somma di € 422,62 corrispondente a n. 6,62 giorni residui;
- per l'a.s. 2018/2019, detratti i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale (15), è dovuta a parte ricorrente a titolo di indennità per ferie e festività soppresse maturate e non godute la somma di € 535,86 corrispondente a n. 8,15 giorni;
- per l'a.s. 2019/2020, è dovuta a parte ricorrente a titolo di indennità per ferie e festività soppresse maturate e non godute, detratti i giorni di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale di riferimento (13), la somma di € 915,90 corrispondente a n. 13,93 giorni residui.
Non essendo stati specificatamente contestati dal convenuto gli importi assunti come base di CP_1 calcolo, si riconosce a parte ricorrente il diritto a ricevere a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e festività soppresse maturate e non godute per gli anni scolastici oggetto di domanda la complessiva somma di € 1.874,38.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata,
2)dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5.200,00), e si determina in € 1314,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi
(espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) ACCERTA E DICHIARA il diritto di all'indennità sostitutiva per ferie Parte_1 non godute per gli anni scolastici indicati in ricorso, quale differenziale tra i giorni di ferie pagina 12 di 13 maturati e i giorni di ferie fruiti durante il periodo di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale e i giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti;
2) CONDANNA, per l'effetto, il al pagamento in favore di parte ricorrente Controparte_1 dell'indennità per ferie maturate e non godute per complessivi € 1.874,38, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3) CONDANNA il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, Controparte_1 che liquida nella complessiva somma di € 1314, oltre € 49,00 per contributo unificato, rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.; dispone la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Modena, 11 novembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
AN NI
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 509/2025
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 11/11/2025 ad ore 9.51 il Giudice, dott. AN NI, dà atto che:
Per 'Avv. LO BUE IRENE ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per nessuno ha depositato le note di trattazione Controparte_1 scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
AN NI
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. AN NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 509/2025 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in PARMA, BORGO Parte_1 C.F._1
A. RONCHINI N. 9, rappresentata e difesa dagli Avv. IRENE LO BUE, WALTER MICELI, FABIO
GA, OL ZA, GI AL,
RICORRENTE/I
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA ELIA Controparte_1 P.IVA_1
RAINUSSO 70/100 MODENA, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dall'Avv. CINZIA
STOPPONI;
RESISTENTE/I
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/3/2025 parte ricorrente, dipendente del in Controparte_1 qualità di docente in forza di contratti a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche degli
A.S. 2016/2017, 2018/2019 e 2019/2020, premettendo di aver accumulato un residuo di ferie non godute per ciascun anno scolastico sia con riferimento al periodo di sospensione delle lezioni previste dal calendario scolastico regionale, sia con riferimento al periodo di sospensione delle attività didattiche successivo al termine delle lezioni, ha chiesto la condanna del convenuto alla corresponsione CP_1 in suo favore della relativa indennità sostitutiva, quantificata complessivamente in € 4.152,08 come da conclusioni formulate in ricorso.
pagina 2 di 13 Il , tempestivamente costituitosi in giudizio, ha contestato le pretese avversarie Controparte_1
e chiesto il rigetto del ricorso, rilevando come per tutti gli anni scolastici oggetto di domanda parte ricorrente abbia beneficiato dei giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico di Cont riferimento, recepiti annualmente dall' in forza della delibera regionale n. 353/2012 (v. doc. 3 memoria di costituzione) e dei giorni di sospensione delle attività didattiche successive al termine delle lezioni. Ha sostenuto, ad ogni modo, la capienza del periodo di sospensione delle lezioni rispetto ai giorni di ferie maturati in forza dei contratti a tempo determinato sottoscritti dall'insegnante, tenuto conto in particolare dei giorni di sospensione delle attività didattiche nel mese di giugno di ciascun anno scolastico, e ha evidenziato come parte ricorrente non abbia fornito prova, come suo onere, della sussistenza di circostanze impeditive il godimento delle ferie nei giorni di sospensione sia delle lezioni sia delle attività didattiche (diniego del datore di lavoro, svolgimento di prestazione lavorativa, motivate esigenze di servizio).
Con note ex art. 127 ter c.p.c. del 10/11/2025, parte ricorrente ha confermato le proprie istanze e precisato le proprie conclusioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso introduttivo.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'odierna udienza, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono, condividendo questo Giudice le argomentazioni sviluppate nelle decisioni del Tribunale di Parma n. 41/2022 e del Tribunale di Torino n. 1287/2025, che quivi si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Al fine di valutare la fondatezza delle domande proposte nel ricorso, è necessario esaminare l'evoluzione della disciplina normativa che ha riguardato la questione della monetizzazione delle ferie non godute in riferimento alla categoria costituita dal personale scolastico.
L'art. 19 del CCNL Scuola 2006/2009, in vigore sino all'anno scolastico 2012/2013, in relazione al personale assunto a tempo determinato, ai primi due commi poneva le seguenti norme: “1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di pagina 3 di 13 sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Il contratto collettivo prevedeva, quindi, la monetizzazione delle ferie che non erano state godute in costanza del rapporto di lavoro a tempo determinato e stabiliva altresì il carattere non obbligatorio della fruizione delle ferie nei periodi dell'anno scolastico di sospensione delle lezioni.
È successivamente intervenuto il d.l. n. 95/2012 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, c.d. decreto legge spending review, convertito, con modificazioni dalla l. n. 135/2012, che, all'art. 5, ottavo comma, ha previsto quanto segue: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
Tale disposizione di legge ha introdotto dunque, in maniera netta, senza eccezioni di sorta, il divieto di monetizzazione delle ferie non godute per tutto il pubblico impiego.
La legge n. 228/2012 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato, c.d. legge di stabilità 2013, all'art. 1, comma 55, ha poi aggiunto all'art. 5, ottavo comma, del d.l.
n. 35/2012 il seguente periodo: “il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
È stata quindi prevista una specifica deroga per il personale scolastico, con la previsione di una disciplina ad hoc. pagina 4 di 13 La medesima legge, all'art. 1, comma 54, ha poi posto un'ulteriore norma concernente la disciplina delle ferie per il personale scolastico, stabilendo che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Tale disposizione ha dunque stabilito per il personale scolastico l'obbligo - precedentemente non sussistente ai sensi dell'art. 19 CCNL Scuola 2006-2009 - di godere delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici, con l'eccezione dei periodi destinati allo svolgimento delle attività connesse e collaterali a quella di insegnamento, come gli scrutini, gli esami e qualsivoglia ulteriore attività di tipo valutativo, e la facoltà eventuale, compatibilmente alla possibilità per le scuole di disporre le sostituzioni necessarie, di godere di altri sei giorni di ferie durante la rimanente parte dell'anno.
Al comma 56 dell'articolo 1 è stato poi previsto che “le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro” e che “le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
In virtù della nuova disciplina legislativa complessiva concernente le ferie e i limiti alla loro monetizzazione per il personale scolastico, come risultante dal combinato disposto dell'art. 5, comma 8,
d.l. n. 95/2012 e dell'art. 1, comma 54, l. n. 228/2012, a partire dall'anno scolastico 2013/2014, il docente ha diritto a percepire un'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari alla differenza tra il numero complessivo dei giorni di ferie maturati negli anni scolastici per cui è causa e, come sottraendi dell'operazione, il numero dei giorni di ferie fruiti obbligatoriamente nei suddetti anni scolastici coincidenti con i giorni di sospensione delle lezioni e di quelli fruiti a domanda.
Parte ricorrente ha calcolato i giorni di ferie indennizzabili sottraendo, per ciascun anno scolastico oggetto di causa, ai giorni di ferie complessivamente maturati i soli giorni di ferie fruiti a domanda in ciascun anno scolastico, richiamando sul punto le recenti pronunce della Suprema Corte che, secondo la prospettazione dedotta in ricorso, non consentirebbero l'automatica decurtazione dei giorni di sospensione delle lezioni previste annualmente dal calendario scolastico regionale e quelli di sospensione delle attività didattiche.
A ben vedere, la destinazione dei giorni di sospensione delle lezioni a ferie per il personale docente emerge in modo piano dal tenore letterale dell'art. 1, comma 54 cit. in vigore dal 1° gennaio 2013, pagina 5 di 13 applicabile al caso di specie, e trova conferma nel raffronto con la disciplina precedente sopra richiamata.
La scelta dell'indicativo presente “fruisce” contenuto nella norma - tempo e modo tipicamente utilizzati a livello normativo per descrivere una situazione già compiutamente definita dal legislatore che, in assenza di ulteriori locuzioni verbali in tal senso, non lascia margini di scelta a chi deve darvi attuazione
- esprime già di per sé il chiaro intento del legislatore del 2012 di dare un'indicazione inequivoca in ordine al fatto che, nei giorni di sospensione delle lezioni, la regola è il godimento delle ferie.
L'interpretazione è rafforzata anche dal raffronto con la disciplina dettata dal CCNL 2006/2009 che, come si è visto, è stata applicabile solo fino all'a.s. 2012/2013.
Come chiarito dalla stessa Corte di Cassazione nella sentenza n. 14268/2022, laddove afferma che il legislatore del 2012 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo
13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, l'art. 1 comma 54 ha innovato rispetto al precedente regime contrattuale: ha scartato il regime diversificato previsto dall'art. 19 – il quale rimetteva espressamente ai docenti a termine la scelta se fruire o meno di ferie nei giorni di sospensione delle lezioni – ed ha adottato per tutti i docenti, di ruolo e a termine, un regime unico, simile
(ma non identico) a quello che l'art. 13 del CCNL riservava ai soli docenti di ruolo in cui, come risulta dall'inequivoca espressione “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche” e come ritenuto dalla medesima sentenza citata, il docente aveva l'obbligo di fruire le ferie in detto periodo.
Il raffronto della disciplina di cui all'art. 1 comma 54 con quella prevista dall'art. 13 - su cui è stata
“modellata” – consente di cogliere anche la differenza tra di esse e chiarire un aspetto essenziale per la decisione della causa, quello relativo alla rilevanza o meno della mancanza, negli a.s. dedotti in giudizio, di richieste di fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni.
Il comma 54, laddove stabilisce che il docente “fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, non subordina la fruizione ad una domanda, né comunque la menziona in qualche modo e questo è già un argomento significativo per escludere che, per fruire delle ferie nel periodo in questione, sia necessaria una domanda.
La scelta è del tutto coerente con il fatto che i giorni di sospensione delle lezioni sono già stati destinati a ferie per il personale docente dallo stesso legislatore, il che rende del tutto superflua in relazione ad essi l'attivazione del tradizionale meccanismo della presentazione della domanda di ferie e della sua accettazione, che servono invece quando la collocazione di esse sia rimessa all'accordo delle parti del rapporto di lavoro.
pagina 6 di 13 In un tale contesto, in effetti, la presentazione della domanda non ha alcuna utilità e diventa un mero adempimento formale, ripetitivo di ciò che già la norma prevede, come tale del tutto inutile ed anzi fonte di sterile impegno di tempo per docenti e dirigenti.
Ben diversa era la situazione nel vigore dell'art. 13, il quale stabiliva che “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche”.
Il periodo in questione va dal 1° luglio al 31 agosto e dunque, pur mettendo in conto che per alcuni docenti il protrarsi degli esami di maturità lo possa ridurre, si tratta comunque di un arco temporale ampiamente superiore ai giorni annuali di ferie.
In questo caso è evidente che la collocazione al suo interno dei giorni di ferie deve essere rimessa alla scelta del docente, da esercitarsi necessariamente tramite apposita richiesta al dirigente scolastico, ed infatti, per imporne la fruizione in detto arco temporale, l'art. 13 usava l'espressione “devono essere fruite”.
L'art. 1 comma 54 ha invece potuto utilizzare la diversa espressione “fruisce” perché destina alle ferie un numero di giorni che, come si evince anche dal conteggio di parte ricorrente, è comunque inferiore a quelli annualmente spettanti per ferie.
In estrema sintesi, a parere di questo Giudice, la conclusione che si può e deve trarre dalle considerazioni che precedono è la seguente: il regime delle ferie applicabile ratione temporis al caso di specie contiene la specifica destinazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale tra il primo e l'ultimo giorno delle lezioni e ciò è di per sé sufficiente ad esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza i dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta.
A fronte della specifica delimitazione del regime normativo appena ricostruito ai soli giorni di sospensione delle lezioni individuati dai calendari scolastici tra il primo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 settembre) e l'ultimo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 giugno), non possono esservi dubbi sul fatto che, invece, i giorni dal 1° settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno (ossia quelli destinati allo svolgimento delle attività didattiche ex art. 74, d.lvo n. 297/1994) non sono dedicati alle ferie.
Come ha sottolineato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 28587/2024 relativa al periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, d'altronde, ritenere i docenti automaticamente in ferie anche in detto periodo non terrebbe “in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali pagina 7 di 13 disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso,
l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico”.
Il fatto che si tratti di giorni che non sono destinati né alle lezioni, né alle ferie richiede qualche specifica riflessione.
Va innanzi tutto ricordato che l'attività del docente non si esaurisce nelle lezioni, in quanto comprende anche tutte le attività “funzionali all'insegnamento”, individuali e collegiali, che le precedono e le seguono e che sono dettagliatamente individuate dall'art. 29 del CCNL 2006/2009 e che l'art. 74, d.lvo n. 297/1994 destina allo svolgimento di tali attività l'intero periodo dall'1 settembre al 30 giugno: per alcune di esse, quelle collegiali di cui all'art. 29 comma 3 e quelle individuali di cui al comma 2 lett. c)
(rapporti con le famiglie), la collocazione nel tempo richiede un coordinamento con altri soggetti e, salvo il ricorso a modalità “da remoto”, è necessaria la presenza fisica a scuola;
le altre, invece, possono essere svolte dal docente quando e dove preferisce.
Nei periodi delle lezioni, tali attività vengono poste in essere nella parte dell'orario di lavoro lasciata libera dalle lezioni, mentre dal 1° settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno l'intero orario di lavoro è dedicato ad esse.
In questi ultimi periodi, le attività in questione non sempre saturano l'orario di lavoro – è infatti possibile che le attività di cui all'art. 74 che è necessario svolgere nei primi giorni dell'anno scolastico e nel periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno non richiedano tutti i giorni che precedono l'inizio delle lezioni o che vanno dalla fine delle stesse fino al 30 giugno stesso - ma il docente è comunque ritenuto in servizio e retribuito per tutti i giorni ivi ricompresi.
In alcuni periodi, il docente viene espressamente tenuto a disposizione - ciò è previsto, in particolare, dalle ordinanze ministeriali relative agli esami di Stato, secondo cui il personale docente (ed anche dirigente) non utilizzato nelle operazioni di esame deve comunque rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno per eventuali sostituzioni – ma deve comunque ritenersi tale anche in mancanza di un'espressa previsione ogni qual volta, nei periodi diversi da quelli di lezione e di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico destinati a ferie dall'art. 1 comma 54, abbia esaurito tutte le attività didattiche.
In tale contesto, come evidenzia la citata sentenza n. 28587/2024, occupandosi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, la necessità della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico per ritenere che il docente è in ferie non costituisce un dato meramente formale “perché è solo durante il pagina 8 di 13 periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
In estrema sintesi, il regime delle ferie riguardo ai periodi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno risulta il seguente: i giorni ivi ricompresi non sono destinati a ferie da alcuna norma e, pertanto, possono essere imputati ad esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del dirigente scolastico nel rispetto della condizione, prevista dall'art. 1 comma 54 seconda parte, che non sia necessaria una sostituzione onerosa.
La giurisprudenza di legittimità relativa alle ferie del personale docente a termine invocata da parte ricorrente, ove attentamente analizzata, non contiene affermazioni contrarie a quanto sopra ricostruito in merito al regime giuridico delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale di cui si discute nel caso di specie.
Nella sentenza n. 16715/24 è scritto che “Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”.
Mancano completamente, tuttavia, argomentazioni che consentano di ritenere che, nell'occuparsi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno sottoposto alla sua decisione e, come si è visto, soggetto a disciplina completamente diversa, la Corte abbia preso in specifica considerazione e ritenuto di pronunciarsi anche in merito al regime dei giorni di sospensione delle lezioni che non formavano oggetto del giudizio.
E ciò, a parere di questo Giudice, costituisce una seria ragione per escludere che, in detta frase, si possa ravvisare l'affermazione di un principio in merito a quanto sancisce l'art. 1 comma 54 per i giorni di sospensione delle lezioni che cadono tra l'inizio e la fine della scuola e per ritenere piuttosto che la sentenza, nonostante il riferimento ai calendari scolastici, sia stata pronunciata soltanto in relazione al diverso periodo che va dal termine delle lezioni fino alla ripresa nell'anno scolastico successivo, periodo che in un'ottica non limitata al singolo anno scolastico è anch'esso qualificabile come sospensione delle lezioni.
La conclusione non può che essere analoga per la sentenza n. 28587/2024 già citata che, pronunciando pagina 9 di 13 anch'essa in relazione ad una domanda di indennità sostitutiva relativa a giorni di ferie che il CP_1 considerava goduti tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno, dapprima richiama il principio “per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva…..” affermato dalle sentenze n. 14268/22 e n. 13444/24 - che però riguardano entrambe l'anno scolastico 2012/2013 in cui si applicava ancora l'articolo 19 del contratto collettivo 2006/
2009 - e poi cita la sentenza n. 16715/2024 nel passaggio sopra riportato.
Alla luce della giurisprudenza citata, la destinazione a ferie dei “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” compiuta dal legislatore all'art. 1 comma 54 fonda una presunzione di godimento delle ferie in detti periodi da parte del personale docente.
Non vi è motivo di escludere che, nel caso dei docenti, la presunzione ammetta la prova contraria e cioè la prova che il docente ed il dirigente scolastico abbiano concordemente destinato al lavoro uno o più giorni di sospensione delle lezioni e che, effettivamente, in tali giorni il docente abbia lavorato: lo stesso comma 54, laddove esclude la fruizione delle ferie nei giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato
e alle attività valutative”, individua un fatto la cui prova esclude la presunzione di godimento delle ferie e, in assenza di un esplicito impedimento normativo a configurarne altri, sembra possibile ritenere che anche altre esigenze della scuola possano giustificare il servizio nei periodi di sospensione delle lezioni.
Come è pacifico secondo la giurisprudenza precedentemente citata, tuttavia, la prova in questione è a carico del docente che, come parte ricorrente, pretende l'indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione.
A fronte di tali considerazioni, non appare sufficiente ad escludere la fruizione delle ferie da parte del personale docente nei periodi ad esse deputati dall'articolo 1 comma 54 (e cioè i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico) il fatto che il docente possa allegare e dimostrare che in quei giorni, ad esempio, ha corretto i compiti o preparato le lezioni.
Per poter vincere la presunzione di fruizione delle ferie in detti periodi, infatti, è necessario allegare e dimostrare lo svolgimento di attività che siano state specificamente richieste dal dirigente scolastico.
Il discorso, a ben vedere, sotto questo profilo non è diverso da quello relativo allo svolgimento di lavoro straordinario che, nell'ambito del pubblico impiego, dà diritto al relativo compenso soltanto se vengono rispettate rigorose condizioni, tra cui il fatto di essere stato richiesto o comunque preventivamente autorizzato dal datore di lavoro.
pagina 10 di 13 Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha offerto alcuna prova di aver lavorato nei giorni in cui non si svolgono le lezioni, limitandosi ad affermare l'indennizzabilità di tali giorni in assenza di specifica richiesta di ferie del docente in corrispondenza di detti periodi.
Né può dirsi sufficiente ai fini probatori l'affermazione del docente di essere stato a disposizione nei giorni di sospensione delle lezioni previste dai calendari scolastici, destinati alle ferie dall'art. 1 comma
54, perché inidonea ad integrare la prova contraria alla presunzione di godimento delle ferie che deriva dalla norma predetta.
A prescindere da ogni considerazione sulla possibilità che il dirigente scolastico ed il docente svincolino i giorni in questione dalla destinazione prevista per essi dall'art. 1 comma 54 soltanto per tenere il docente a disposizione, infatti, servirebbe in ogni caso la prova rigorosa – e, prima ancora, l'allegazione - che ciò sia avvenuto su specifica richiesta del dirigente scolastico.
In tale contesto, per tutte le ragioni sopra esposte, ai fini della presente decisione deve ritenersi che parte ricorrente, nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico per ciascuno degli anni scolastici dedotti in giudizio ha fruito delle ferie e concludere che, dunque, in relazione ai giorni ricompresi in detti periodi non ha maturato il diritto alla relativa indennità sostitutiva. Indennità che, per quanto sopra argomentato, spetterà al docente con riferimento ai soli giorni di sospensione delle attività didattiche che non siano stati oggetto di richiesta ferie.
Da ultimo, si consideri come l'art. 14 del C.C.N.L. comparto scuola del 29/11/2007 prevedeva che “A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge
23 dicembre 1977, n. 937. Tale previsione corrobora la rivendicazione del diritto alla monetizzazione delle festività soppresse, poiché i docenti a termine non potrebbero fruirne nel periodo tra la fine degli scrutini o degli esami e l'inizio del successivo anno scolastico, in cui non prestano servizio a causa della scadenza del contratto, mentre per i periodi di sospensione delle lezioni valgono le medesime considerazioni svolte in relazione alle ferie.
La domanda risulta pertanto fondata e va accolta, nei limiti di seguito esposti, soltanto in relazione ai giorni che residuano decurtando dalle ferie complessivamente maturate in ciascun anno scolastico sia i predetti “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici”, sia i giorni di ferie goduti su richiesta del docente, di cui il , in sede di costituzione, non ha fornito riscontro documentale. CP_1
Ciò premesso, esaminate le prove in atti, fatta applicazione dei principi sopra esposti e ritenuta la correttezza delle modalità di calcolo applicate da parte ricorrente, si accerta come:
pagina 11 di 13 - per l'a.s. 2016/2017, è dovuta a parte ricorrente a titolo di indennità per ferie e festività soppresse maturate e non godute, detratti i giorni di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale di riferimento (13), la somma di € 422,62 corrispondente a n. 6,62 giorni residui;
- per l'a.s. 2018/2019, detratti i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale (15), è dovuta a parte ricorrente a titolo di indennità per ferie e festività soppresse maturate e non godute la somma di € 535,86 corrispondente a n. 8,15 giorni;
- per l'a.s. 2019/2020, è dovuta a parte ricorrente a titolo di indennità per ferie e festività soppresse maturate e non godute, detratti i giorni di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale di riferimento (13), la somma di € 915,90 corrispondente a n. 13,93 giorni residui.
Non essendo stati specificatamente contestati dal convenuto gli importi assunti come base di CP_1 calcolo, si riconosce a parte ricorrente il diritto a ricevere a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e festività soppresse maturate e non godute per gli anni scolastici oggetto di domanda la complessiva somma di € 1.874,38.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata,
2)dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5.200,00), e si determina in € 1314,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi
(espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) ACCERTA E DICHIARA il diritto di all'indennità sostitutiva per ferie Parte_1 non godute per gli anni scolastici indicati in ricorso, quale differenziale tra i giorni di ferie pagina 12 di 13 maturati e i giorni di ferie fruiti durante il periodo di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale e i giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti;
2) CONDANNA, per l'effetto, il al pagamento in favore di parte ricorrente Controparte_1 dell'indennità per ferie maturate e non godute per complessivi € 1.874,38, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3) CONDANNA il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, Controparte_1 che liquida nella complessiva somma di € 1314, oltre € 49,00 per contributo unificato, rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.; dispone la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Modena, 11 novembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
AN NI
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