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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 24/02/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mario Venditti Presidente dott. Giulio Bovicelli Giudice rel. dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistita e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. FIORINI BARBARA
RICORRENTE
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. FIVIZZANI DILETTA
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero di sede
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
a. Contributo al mantenimento
Si premette che entrambi i comparenti svolgono attività lavorativa;
il sig.
è dipendente della Ditta IGF Società Agricola Loc. Vignarca CP_1
Riotorto con mansioni di responsabile della manutenzione;
la sig.ra ha contratto di lavoro a tempo determinato come operaia agricola Pt_1
presso B.F. Agricola Srl;
Dispongono ciascuno di immobile in proprietà esclusiva e ciascuno di automobile intestata. Circa il contributo al mantenimento in favore del figlio minore il sig. si Per_1 CP_1
impegna a corrispondere l'importo di € 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, dando ordine di bonifico permanente alla propria banca affinché effettui il bonifico sul conto corrente intestato alla sig. , di cui di seguito si indicano gli Pt_1
estremi: [...] 0000000 1084, entro il giorno 20 di ogni mese. L'assegno unico verrà percepito da ciascun genitore al 50% ciascuno. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie in favore del figlio, dovranno essere ripartite al 50% ciascuno come da Protocollo
Tribunale di Grosseto, che i comparenti fanno proprio sottoscrivendolo.
Il sig. a saldo e stralcio di quanto dovuto per i mesi di CP_1
mantenimento successivi all'introduzione del giudizio, si impegna a pagare la somma complessiva di euro 700,00 oltre a quanto già versato nei mesi precedenti b. Collocamento
pag. 2/5 Il figlio è collocato in via prevalente presso la madre Per_1
nell'abitazione di costei sita in via di Perolla, loc. Ghirlanda, frazione di
Massa Marittima, presso cui ha la residenza anagrafica.
c. Modalità di frequentazione
Valgono i week-end alternati, per cui nel week-end che il minore trascorre con il padre, pernotta presso di lui il venerdi ed il sabato per tornare dalla madre la domenica dopo la cena. Nel we successivo che starà con la madre, trascorrerà con il padre il martedì ed il giovedì con pernottamento presso di lui. Data la vicinanza tra le abitazioni del padre e della madre, le separano pochi metri di distanza, il figlio può frequentare liberamente i propri genitori, tutte le volte che lo desidera, compatibilmente con le esigenze di studio e ricreative del figlio e di quelle lavorative dei genitori, in particolar modo quando l'uno o l'altra si assentano per motivi di lavoro, sarà l'altro genitore a rendersi disponibile a tenere con sé Per_1
Durante le frequentazioni del figlio con ciascun genitore, gli incontri dovranno avvenire senza interferenze di terze persone (ivi comprese compagni/compagne delle parti) almeno per i prossimi sei mesi.
d. Sport
ON frequenta, con risultati soddisfacenti, rugby, sport che gli dovrà essere garantito da entrambi i genitori. Per i mesi di novembre (dal giorno
20 del mese), dicembre e gennaio, sarà la madre a portare agli Per_1
allenamenti di rugby;
per gli altri mesi sarà il padre a farlo, nei giorni di martedì e giovedì.
e. Vacanze
Il figlio starà una settimana consecutiva con il padre che può usufruire delle ferie unicamente dal mese di settembre (per cui se decidono di pag. 3/5 trascorrere le ferie fuori Massa Marittima, lo seguirà nella Per_1
destinazione prescelta, in difetto, starà dal padre continuando a frequentare comunque la scuola). Così avverrà con la madre, che può usufruire delle ferie unicamente dal mese di novembre, per una settimana consecutiva. Con impegno di entrambi a comunicarsi, con largo anticipo, il periodo di ferie prescelto, così che non succeda che cada nello stesso periodo, con obbligo altresì di rendere noto l'uno all'altra e viceversa,
l'indirizzo dell'alloggio prescelto per le vacanze ed il recapito telefonico.
f. Natale Pasqua e feste rosse sul calendario
Varrà il criterio dell'alternanza relativamente al giorno di Natale e di
Pasqua. Per il corrente anno 2024, il figlio trascorrerà il giorno di Per_1
Natale e di Capodanno con la madre, con il padre il giorno di Pasqua.
Circa le vacanze scolastiche di Natale e di Pasqua, trascorrerà metà giorni di vacanze dalla scuola presso ciascun genitore.
g. Spese
Spese di giudizio interamente compensate tra le parti con rinuncia dei legali al beneficio della solidarietà.”
*** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A fronte dell'introduzione del giudizio volto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale le parti hanno consensualizzato la lite rassegnando le sopra trascritte conclusioni.
Queste ultime meritano accoglimento risultando conformi alla legge ed all'interesse della prole, il cui ascolto – tenuto conto delle condizioni concordate dalla parti – risulta del tutto superfluo.
P.Q.M.
pag. 4/5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone in conformità alle sopra indicate conclusioni congiunte, prendendo atto delle condizioni nelle medesime incorporate.
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Grosseto, in data 06/02/2025.
il giudice relatore il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
pag. 5/5