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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/12/2025, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3494/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3494/2021 promossa da:
(cod. fisc. ) con il patrocinio degli avv.ti Enrica Reali e Parte_1 C.F._1
IA TI IU
ATTORE contro
(cod. fisc. ) con il patrocinio dell'avv. Stefania CP_1 C.F._2
Scamutzi
CONVENUTO
Causa in tema di: distanze tra edifici e servitù di veduta
Trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti congiuntamente: I procuratori delle parti concludono congiuntamente perché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Dichiarano altresì di rinunciare ai termini per il deposito delle memorie ex art 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, quale proprietario dell'immobile sito in Assemini, Via Piero della Francesca n. 19-21, Parte_1 ha convenuto in giudizio attuale proprietario dell'immobile finitimo sito al civico n. CP_1
23, al fine di ottenere il rispetto delle norme in tema di distanze, l'eliminazione di una veduta e il risarcimento dei danni derivanti dalla realizzazione di opere edilizie (sopraelevazione) poste in essere nel luglio 2011 da dante causa del convenuto. Persona_1
pagina 1 di 5 A sostegno della domanda ha dedotto:
- di essere proprietario dell'unità immobiliare sita al piano terra in Assemini, Via Piero della
Francesca n. 19-21, censita al N.C.E.U. al foglio 20, particella 4169, sub. 5;
- che il convenuto, Sig. è proprietario dell'immobile finitimo, avente ingresso CP_1
al civico n. 23 della medesima via;
- che con sentenza n. 2382/2015 del Tribunale Ordinario di Cagliari, resa in relazione a una Part controversia promossa dal Sig. contro la Sig.ra (precedente proprietaria Persona_1 dell'immobile ora del convenuto), è stata dichiarata la proprietà comune condominiale del tetto di copertura dell'intero edificio che include entrambe le unità immobiliari in questione;
- che nel mese di luglio 2011, la Sig.ra provvedeva a eseguire opere di Persona_1
ampliamento volumetrico della propria abitazione, realizzando in particolare una sopraelevazione dell'ultimo piano dell'unità immobiliare;
- che a seguito di tale intervento, veniva aperta una nuova veduta sul suo fondo di proprietà esclusiva realizzata in violazione delle disposizioni che regolano le distanze tra vedute e fondi finitimi, segnatamente l'art. 905 del Codice Civile e l'art. 25 del Regolamento Edilizio del P.U.C. di
Assemini;
- che risultati vani i tentativi di addivenire a una soluzione bonaria della vertenza, e ritenendo di aver subito un danno dalla sopraelevazione e dalla nuova veduta, promuoveva opportuna procedura di mediazione;
- che la procedura veniva avviata inizialmente contro erede della Sig.ra Parte_2
cui tuttavia subentrava l'odierno convenuto, in seguito all'acquisto Persona_1 CP_1 della quota di proprietà, come risulta dal verbale di primo incontro di mediazione dell'8 febbraio
2021;
- che la mediazione si è conclusa con esito negativo, stante l'impossibilità di raggiungere un accordo transattivo.
Sulla base dei fatti dedotti, l'attore ha chiesto di accertare la violazione delle norme sulle distanze, ordinare l'eliminazione della veduta, e condannare il convenuto al risarcimento del danno e al pagamento dell'indennità di sopraelevazione.
Costituendosi in giudizio, ha contestato integralmente le domande attoree. CP_1
Premettendo di essere divenuto proprietario dell'immobile solo successivamente alle opere (nel 2017 pro quota e per l'intero nel 2020), ha riconosciuto la legittimazione passiva solo per la domanda di ripristino (azione a natura reale), eccependo invece il difetto di legittimazione rispetto alle domande di natura risarcitoria e indennitaria delle quali, avendo natura personale, potrebbe essere chiamato a pagina 2 di 5 rispondere in quanto erede della Sig.ra (autrice delle opere), solo pro quota (pari a ½) ai sensi Per_1 dell'art. 752 c.c., e non per l'intero in qualità di attuale proprietario.
Ha inoltre sostenuto che le pretese attoree siano state già oggetto di accordo transattivo in data
02.07.2018. Tale accordo, stipulato per definire un'esposizione debitoria derivante dal giudizio n.r.g. Part 2289/2013 promosso dal contro la Sig.ra e definito con la sentenza del 2015 sulla Per_1 condominialità del tetto, richiama l'atto di citazione di quel giudizio che già conteneva l'esposizione dei medesimi fatti contestati (sopraelevazione e veduta), coprendo dunque anche le possibili conseguenze risarcitorie.
Nel merito, ha contestato che gli interventi eseguiti nel 2011 abbiano violato le norme invocate dall'attore.
Segnatamente ha dedotto:
- che l'intervento del 2011 non ha costituito l'apertura di una nuova veduta, ma una semplice trasformazione di una veduta già esistente (un balcone preesistente), di cui una parte è stata trasformata in finestra;
- che il balcone, che consentiva l'affaccio, era presente fin da prima dell'acquisto dell'immobile Part da parte del Sig. quando entrambi i piani erano di proprietà della Sig.ra Per_1
- che l'acquisto da parte del Sig. sarebbe avvenuto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava l'immobile, incluse le servitù attive e passive già createsi, ivi compresa la servitù di veduta;
- che l'intervento sul tetto ha interessato solo una porzione dello stesso, con un aumento di volume irrisorio, tale da non configurare un vero e proprio aumento di volumetria e da rendere inoperante l'applicazione dell'art. 1127 c.c;
- che in ogni caso l'indennità richiesta appare sproporzionata.
Ha inoltre rappresentato che la mediazione è stata proposta nei confronti di tutti gli eredi ( CP_1
e la minore e non per subentro, ed in quella sede, per evitare il
[...] Parte_2 contenzioso, aveva offerto la somma di € 3.000,00 a tacitazione di ogni pretesa, che ha riproposto in questa sede.
**
La causa è stata istruita con prova documentale e prova orale.
Con note sostitutive d'udienza depositate in data 2.09.2025 ed in data 2.11.2025 la parte convenuta ha rappresentato l'avvenuto raggiungimento di un accordo tra le parti ed ha chiesto di disporsi un rinvio per verificarne il perfezionamento.
pagina 3 di 5 A seguito della concessione dei richiesti rinvii, all'udienza del 10.12.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo transattivo con riferimento alle servitù di veduta e regolato tra loro anche le spese, precisando che tale accordo è stato integralmente adempiuto dal CP_1
Inoltre i procuratori dell'attore hanno dichiarato di rinunciare alle azioni relative alle ulteriori e diverse domande proposte, chiedendo che per effetto di tale rinuncia e dell'accordo intercorso venga dichiarata cessata la materia del contendere senza alcuna statuizione sulle spese di lite.
La difesa di parte convenuta ha dichiarato di associarsi a quanto dichiarato dalla parte attrice, chiedendo che la causa venga definita con dichiarazione di cessata materia del contendere con nessuna statuizione sulle spese.
Tale chiara evidenza sostanziale e processuale (concordemente ammessa e rappresentata da entrambe le odierne parti contendenti) comporta la necessità di procedere alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, tenuto anche conto che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi eventualmente provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (v., ex multis, Cass. 271/2006; cfr. anche Cass. ord. n. 1625/2020).
Più precisamente, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una pronuncia dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso (tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale, Cass. Sez. 3,
Sentenza n.12887 del 04/06/2009).
Orbene, è del tutto evidente che in adesione a quanto dichiarato dalle parti e alla luce della documentazione depositata, non può che conseguire la declaratoria di cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Deve brevemente osservarsi che la difesa della parte attrice ha inoltre espresso la volontà del proprio assistito di rinunciare alle azioni ulteriori (risarcimento danni e indennità ex art. 1127 c.c.).
Invero, per consolida giurisprudenza la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, pagina 4 di 5 in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate. richiede un mandato ad hoc non sussistente nel caso che ci occupa ( da ultimo Cass.
13636/2024; 18033/2022) .
Tanto premesso, peraltro, appare evidente come le parti abbiano concluso per l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento a tutte le istanze in causa, ragion per cui deve ritenersi che l'accordo raggiunto abbia soddisfatto le parti che concordemente hanno inteso sottrarre al giudice ogni cognizione sulla lite.
Occorre pertanto prendere atto di quanto intervenuto in corso di causa e della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite come congiuntamente richiesto.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere
- compensa, per intero, le spese processuali tra le parti
Cagliari, 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3494/2021 promossa da:
(cod. fisc. ) con il patrocinio degli avv.ti Enrica Reali e Parte_1 C.F._1
IA TI IU
ATTORE contro
(cod. fisc. ) con il patrocinio dell'avv. Stefania CP_1 C.F._2
Scamutzi
CONVENUTO
Causa in tema di: distanze tra edifici e servitù di veduta
Trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti congiuntamente: I procuratori delle parti concludono congiuntamente perché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Dichiarano altresì di rinunciare ai termini per il deposito delle memorie ex art 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, quale proprietario dell'immobile sito in Assemini, Via Piero della Francesca n. 19-21, Parte_1 ha convenuto in giudizio attuale proprietario dell'immobile finitimo sito al civico n. CP_1
23, al fine di ottenere il rispetto delle norme in tema di distanze, l'eliminazione di una veduta e il risarcimento dei danni derivanti dalla realizzazione di opere edilizie (sopraelevazione) poste in essere nel luglio 2011 da dante causa del convenuto. Persona_1
pagina 1 di 5 A sostegno della domanda ha dedotto:
- di essere proprietario dell'unità immobiliare sita al piano terra in Assemini, Via Piero della
Francesca n. 19-21, censita al N.C.E.U. al foglio 20, particella 4169, sub. 5;
- che il convenuto, Sig. è proprietario dell'immobile finitimo, avente ingresso CP_1
al civico n. 23 della medesima via;
- che con sentenza n. 2382/2015 del Tribunale Ordinario di Cagliari, resa in relazione a una Part controversia promossa dal Sig. contro la Sig.ra (precedente proprietaria Persona_1 dell'immobile ora del convenuto), è stata dichiarata la proprietà comune condominiale del tetto di copertura dell'intero edificio che include entrambe le unità immobiliari in questione;
- che nel mese di luglio 2011, la Sig.ra provvedeva a eseguire opere di Persona_1
ampliamento volumetrico della propria abitazione, realizzando in particolare una sopraelevazione dell'ultimo piano dell'unità immobiliare;
- che a seguito di tale intervento, veniva aperta una nuova veduta sul suo fondo di proprietà esclusiva realizzata in violazione delle disposizioni che regolano le distanze tra vedute e fondi finitimi, segnatamente l'art. 905 del Codice Civile e l'art. 25 del Regolamento Edilizio del P.U.C. di
Assemini;
- che risultati vani i tentativi di addivenire a una soluzione bonaria della vertenza, e ritenendo di aver subito un danno dalla sopraelevazione e dalla nuova veduta, promuoveva opportuna procedura di mediazione;
- che la procedura veniva avviata inizialmente contro erede della Sig.ra Parte_2
cui tuttavia subentrava l'odierno convenuto, in seguito all'acquisto Persona_1 CP_1 della quota di proprietà, come risulta dal verbale di primo incontro di mediazione dell'8 febbraio
2021;
- che la mediazione si è conclusa con esito negativo, stante l'impossibilità di raggiungere un accordo transattivo.
Sulla base dei fatti dedotti, l'attore ha chiesto di accertare la violazione delle norme sulle distanze, ordinare l'eliminazione della veduta, e condannare il convenuto al risarcimento del danno e al pagamento dell'indennità di sopraelevazione.
Costituendosi in giudizio, ha contestato integralmente le domande attoree. CP_1
Premettendo di essere divenuto proprietario dell'immobile solo successivamente alle opere (nel 2017 pro quota e per l'intero nel 2020), ha riconosciuto la legittimazione passiva solo per la domanda di ripristino (azione a natura reale), eccependo invece il difetto di legittimazione rispetto alle domande di natura risarcitoria e indennitaria delle quali, avendo natura personale, potrebbe essere chiamato a pagina 2 di 5 rispondere in quanto erede della Sig.ra (autrice delle opere), solo pro quota (pari a ½) ai sensi Per_1 dell'art. 752 c.c., e non per l'intero in qualità di attuale proprietario.
Ha inoltre sostenuto che le pretese attoree siano state già oggetto di accordo transattivo in data
02.07.2018. Tale accordo, stipulato per definire un'esposizione debitoria derivante dal giudizio n.r.g. Part 2289/2013 promosso dal contro la Sig.ra e definito con la sentenza del 2015 sulla Per_1 condominialità del tetto, richiama l'atto di citazione di quel giudizio che già conteneva l'esposizione dei medesimi fatti contestati (sopraelevazione e veduta), coprendo dunque anche le possibili conseguenze risarcitorie.
Nel merito, ha contestato che gli interventi eseguiti nel 2011 abbiano violato le norme invocate dall'attore.
Segnatamente ha dedotto:
- che l'intervento del 2011 non ha costituito l'apertura di una nuova veduta, ma una semplice trasformazione di una veduta già esistente (un balcone preesistente), di cui una parte è stata trasformata in finestra;
- che il balcone, che consentiva l'affaccio, era presente fin da prima dell'acquisto dell'immobile Part da parte del Sig. quando entrambi i piani erano di proprietà della Sig.ra Per_1
- che l'acquisto da parte del Sig. sarebbe avvenuto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava l'immobile, incluse le servitù attive e passive già createsi, ivi compresa la servitù di veduta;
- che l'intervento sul tetto ha interessato solo una porzione dello stesso, con un aumento di volume irrisorio, tale da non configurare un vero e proprio aumento di volumetria e da rendere inoperante l'applicazione dell'art. 1127 c.c;
- che in ogni caso l'indennità richiesta appare sproporzionata.
Ha inoltre rappresentato che la mediazione è stata proposta nei confronti di tutti gli eredi ( CP_1
e la minore e non per subentro, ed in quella sede, per evitare il
[...] Parte_2 contenzioso, aveva offerto la somma di € 3.000,00 a tacitazione di ogni pretesa, che ha riproposto in questa sede.
**
La causa è stata istruita con prova documentale e prova orale.
Con note sostitutive d'udienza depositate in data 2.09.2025 ed in data 2.11.2025 la parte convenuta ha rappresentato l'avvenuto raggiungimento di un accordo tra le parti ed ha chiesto di disporsi un rinvio per verificarne il perfezionamento.
pagina 3 di 5 A seguito della concessione dei richiesti rinvii, all'udienza del 10.12.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo transattivo con riferimento alle servitù di veduta e regolato tra loro anche le spese, precisando che tale accordo è stato integralmente adempiuto dal CP_1
Inoltre i procuratori dell'attore hanno dichiarato di rinunciare alle azioni relative alle ulteriori e diverse domande proposte, chiedendo che per effetto di tale rinuncia e dell'accordo intercorso venga dichiarata cessata la materia del contendere senza alcuna statuizione sulle spese di lite.
La difesa di parte convenuta ha dichiarato di associarsi a quanto dichiarato dalla parte attrice, chiedendo che la causa venga definita con dichiarazione di cessata materia del contendere con nessuna statuizione sulle spese.
Tale chiara evidenza sostanziale e processuale (concordemente ammessa e rappresentata da entrambe le odierne parti contendenti) comporta la necessità di procedere alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, tenuto anche conto che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi eventualmente provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (v., ex multis, Cass. 271/2006; cfr. anche Cass. ord. n. 1625/2020).
Più precisamente, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una pronuncia dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso (tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale, Cass. Sez. 3,
Sentenza n.12887 del 04/06/2009).
Orbene, è del tutto evidente che in adesione a quanto dichiarato dalle parti e alla luce della documentazione depositata, non può che conseguire la declaratoria di cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Deve brevemente osservarsi che la difesa della parte attrice ha inoltre espresso la volontà del proprio assistito di rinunciare alle azioni ulteriori (risarcimento danni e indennità ex art. 1127 c.c.).
Invero, per consolida giurisprudenza la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, pagina 4 di 5 in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate. richiede un mandato ad hoc non sussistente nel caso che ci occupa ( da ultimo Cass.
13636/2024; 18033/2022) .
Tanto premesso, peraltro, appare evidente come le parti abbiano concluso per l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento a tutte le istanze in causa, ragion per cui deve ritenersi che l'accordo raggiunto abbia soddisfatto le parti che concordemente hanno inteso sottrarre al giudice ogni cognizione sulla lite.
Occorre pertanto prendere atto di quanto intervenuto in corso di causa e della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite come congiuntamente richiesto.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere
- compensa, per intero, le spese processuali tra le parti
Cagliari, 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
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