Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00916/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05751/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5751 del 2022, proposto da
DI GA, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Vitale, Gabriele Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Striano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Napoli, in persona del Sindaco Metropolitano pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Benvenuto Fabrizio Capaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Delibera del Consiglio Comunale n.30/2022 del 18/10/2022 con cui il Comune di Striano ha approvato il P.U.C. ed ha classificato i terreni in proprietà del ricorrente quale “Zona E1: Agricola Normale”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Striano e della Città Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa IA AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, in proprio e in qualità di legale rappresentante della società Autogatti s.a.s., impugna la Delibera del Consiglio Comunale n.30/2022 del 18/10/2022 con cui il Comune di Striano ha approvato il P.U.C. ed ha classificato i terreni in proprietà del ricorrente quale “Zona E1: Agricola Normale”, oltre atti presupposti, articolando avverso di essi i seguenti mezzi di censura:
1) con il primo motivo di gravame parte ricorrente ha contestato la destinazione impressa all’immobile di sua proprietà con il nuovo PUC, deducendo, in particolare, che l’area in questione, per la sua collocazione e per la presenza di una tettoia, regolarmente assentita, a servizio dell’attività di deposito e/o esposizione di autovetture, avrebbe dovuto conseguire “una classificazione più favorevole quale area edificabile/produttiva/commerciale e non quale zona agricola”;
il ricorrente lamenta, inoltre, la disparità rispetto al trattamento riservato “ad altri lotti che – pur caratterizzati da utilizzi diversi dalle destinazioni impresse con il previgente PRG – sono stati, invece, classificati quali zone “TD2 Insediamenti produttivi esistenti”;
2) si lamenta, inoltre, che l’Amministrazione procedente avrebbe rigettato le osservazioni del ricorrente, volte a contestare la specifica destinazione di zona impressa sulle particelle ricadenti nella sua proprietà, sulla scorta di una inadeguata e carente motivazione;
3) infine, si assume l’illegittimità della delibera gravata poiché lo strumento urbanistico non avrebbe superato la verifica di coerenza alle strategie a scala sovracomunale prevista dall’art. 3, comma 4 del Regolamento Regionale Campania n. 5/2011, né si sarebbe adeguata ai rilievi della Città Metropolitana.
Si è costituito il Comune di Striano, chiedendo il rigetto del gravame.
Si è, altresì, costituita la Città Metropolitana, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle censure sviluppate in ricorso.
All’udienza pubblica in data 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Si controverte circa la legittimità della pianificazione urbanistica adottata dal Comune di Striano con la delibera impugnata, nella parte in cui all’immobile di proprietà del ricorrente sarebbe stata impressa una destinazione di tipo agricolo.
Le contestazioni svolte in proposito riguardano l’irrazionalità della scelta, alla luce delle concrete caratteristiche dell’area e del contesto in cui essa si inserisce, della mancata valutazione delle osservazioni svolte dal ricorrente, nonché del contrasto del nuovo piano con le prescrizioni rese dalla Città Metropolitana.
2. Il Collegio ritiene che le censure svolte in ricorso non siano meritevoli di accoglimento.
Giova premettere, quanto ai criteri ermeneutici da applicare al caso di specie, che giurisprudenza costante ha evidenziato l’ampia latitudine della discrezionalità esercitata dall’Amministrazione riguardo alle scelte di pianificazione.
Da ultimo, in termini: “ Il disegno urbanistico manifestato da uno strumento di pianificazione generale, o sua variante, rappresenta l'espressione del potere pianificatorio caratterizzato da ampia discrezionalità che raffigura, oltre che scelte strettamente riguardanti l'organizzazione edilizia del territorio, anche scelte più ampie che si riferiscono al comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti allo sviluppo socioeconomico. (Conferma Tar Campania, Salerno, sez. III, n. 1778 del 2023)” (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 26/11/2025, n. 9333).
Operata tale doverosa premessa, il Collegio rileva che la doglianza svolta dal ricorrente con il primo mezzo di censura attiene all’incoerenza della scelta operata dall’Amministrazione rispetto all’immobile di sua proprietà, attese le relative caratteristiche e il contesto in cui esso si inserisce.
Il Collegio ritiene che non si apprezzi la lamentata illogicità/incoerenza della classificazione operata dal Comune di Striano.
Si osserva, in primo luogo, che il terreno in questione era già inserito nella previgente pianificazione, secondo quanto dedotto dallo stesso ricorrente, nell’ambito di zona “E1: Agricola Normale”.
Ciò premesso, la scelta di confermare tale destinazione non può essere ritenuta illogica in ragione della sola presenza, sull’immobile in discorso, di una tettoia, seppure regolarmente assentita, posta a servizio di una esposizione di autovetture.
Detta tettoia, sulla base della DIA del 2011 (in allegato alla produzione del ricorrente) risulta adibita a “ricovero mezzi agricoli”, ciò che conforta, piuttosto che contraddire, la scelta di confermare la destinazione agricola impressa all’area; inoltre, si tratta di una struttura la cui esistenza non può, di per sé, ritenersi idonea a trasformare le caratteristiche dell’area ove essa insiste, imprimendole, di fatto, la caratterizzazione tipica degli insediamenti produttivi.
Del resto, come l’Amministrazione ha condivisibilmente argomentato in replica alle osservazioni del ricorrente, la nuova destinazione invocata non risulta neppure coerente con le strategie di fondo poste a base della nuova pianificazione.
Ed infatti, con osservazioni trasmesse in data 4.11.2021 e acquisite al prot. n. 16073, il sig. GA ha chiesto di “ riclassificare la particella da TE3 a TD2, considerato che la zona è adibita a deposito e/o esposizione delle autovetture e che su tale zona è già presente una tettoia regolarmente assentita ”.
Con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 3.12.2021, sono state esaminate le osservazioni presentate dai soggetti interessati e il Comune di Striano ha rigettato le osservazioni del ricorrente ritenendo che “ la richiesta non è accoglibile in quanto non ammissibile e in contrasto con le strategie del Piano Urbanistico Comunale ” (cfr. documentazione di parte resistente in data 30.01.2023).
Il Comune resistente ha, infatti, dedotto nelle proprie difese in giudizio che l’obiettivo perseguito con la nuova pianificazione è stato quello di contenere il consumo del suolo in osservanza delle linee guida espresse dalla Città Metropolitana di Napoli: il PUC ha, di conseguenza, identificato all’interno del territorio comunale le sole aree industriali già esistenti, classificandole in Zona TD1 “Insediamenti produttivi esistenti in prossimità del Fiume Sarno” e in Zona TD2 “Insediamenti produttivi esistenti”, prevedendo la realizzabilità di nuova edificazione (di tipo produttiva) esclusivamente nell’area di ampliamento del PIP.
In questo contesto, dunque, non può neppure ritenersi che sull’Amministrazione gravasse alcun onere di motivazione rafforzata rispetto alle osservazioni proposte, non ricorrendo nessuna delle ipotesi che in concreto ciò impongono; sul punto: “ Le osservazioni formulate dai proprietari interessati dal piano regolatore costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative; pertanto, il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore generale; d'altra parte le scelte effettuate dall'Amministrazione pubblica, nell'adozione degli strumenti urbanistici, costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo i limiti sopra esposti., sicché anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico- discrezionale, seguiti nell'impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano regolatore generale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni . (Conferma Tar Lombardia, Brescia, sez. II, n. 623 del 2022)” (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 12/11/2025, n. 8869).
Risulta infondata anche la censura con cui si lamenta la disparità di trattamento asseritamente posta in essere dall’Amministrazione procedente, difettando del tutto la dimostrazione dell’esistenza di casi sovrapponibili a quello del ricorrente, oggetto di una considerazione differenziata da parte dell’ente.
In proposito è stato osservato: “ La censura di eccesso di potere per disparità di trattamento, a fronte di scelte discrezionali dell'Amministrazione, è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato, con la precisazione che la legittimità dell'operato della Pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione ” (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 24/11/2025, n. 9145); ed ancora: “ In assenza di omogeneità delle zone poste in comparazione, non è possibile invocare pretese finalizzate ad ottenere una parità di trattamento, tanto meno in relazione all'assetto urbanistico del territorio, dove l'Amministrazione dispone della più ampia discrezionalità. Le scelte di pianificazione territoriale, in quanto espressione di tale ampia discrezionalità, sono sindacabili dal G.A. entro limiti alquanto ristretti; a tale riguardo, le scelte urbanistiche compiute dalle autorità preposte alla pianificazione territoriale costituiscono scelte di merito, che non possono essere sindacate dal G.A., salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, con la conseguenza che non è configurabile il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento basata sulla comparazione con la destinazione impressa agli immobili adiacenti ” (cfr. T.A.R. Valle d’Aosta, 31/12/2020 , n. 69).
Infine, quanto alla pretesa violazione delle prescrizioni formulate dalla Città Metropolitana di Napoli nella determinazione dirigenziale n. 3234 del 28.04.2022, è possibile richiamarsi a quanto ritenuto sul punto dal Consiglio di Stato con la sentenza nr. 6359/2025, con la quale è stata confermata la sentenza di questa Sezione nr. 3561 del 2023: “….anche a prescindere dall’inammissibilità (per difetto di interesse) della censura, il motivo risulta infondato poiché le osservazioni formulate dalla Città Metropolitana di Napoli nella determinazione dirigenziale n. 3234 del 28 aprile 2022 sono state esaminate nella relazione tecnica endoprocedimentale prot. n. 14484/2022 del 12 ottobre 2022 di adeguamento dello strumento urbanistico ”.
3. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
La valutazione della complessiva vicenda in commento giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
NA RD, Presidente
IA AL, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AL | NA RD |
IL SEGRETARIO