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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARIA MICHELE, Presidente e Relatore SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 943/2023 depositato il 20/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AN
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - AN
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PIG. C/O TERZI n. 29984202300000520001 TRIBUTI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 21/7/2023 e ritualmente notificato Ricorrente_1 ha proposto opposizione al pignoramento presso terzi, notificato in data 14/06/2023, con il quale , ad istanza dell'ADER , è stato richiesto al terzo, Società_1 s.r.l., il versamento dell'importo di € 136.205,26 quale somma che sarebbe dal ricorrente dovuta sulla base dell'avviso di accertamento n. TY9026O00486/2022, dichiaratamente notificato in data in 12/08/2022, avente ad oggetto “Tributi/entrate” per l'importo complessivo di € 135.117,61. Ha eccepito la nullità dell'atto esecutivo opposto per inesistenza dell'atto prodromico e/o della sua notificazione. Ed ha dedotto in proposito che con l'introduzione nell'ordinamento tributario dell'accertamento impoesattivo (art. 29 D.L. 78/2010 conv. con mod. nella L. 122/2010) la notificazione dello stesso non solo deve essere effettuata unicamente nelle forme di cui all'art. 60 D.P.R. 600/73, ma, costituendo elemento costitutivo dell'accertamento tributario, in mancanza di rituale notificazione , non avrebbe potuto produrre alcun effetto, non consentendo alcun tipo di sanatoria, inclusa quella prevista dall'art. 156 c.p.c.. Ha opposto in ogni caso la decadenza dal potere di accertamento , la prescrizione dei tributi opposti e la nullità dell'atto di pignoramento per mancata indicazione ella modalità di calcolo degli interessi. Si è costituita l'Ader che ha invocato la propria estraneità rispetto al procedimento di formazione del titolo esecutivo azionato. E' intervenuta volontariamente in giudizio l'ADE che ha rilevato e documentato la rituale notificazioen dell'atto prodromico (avviso di accertamento . n. Y9026O00486/2022) a
Ricorrente_1, rappresentante legale, amministratore e socio illimitatamente responsabile Società_2della “ snc”, deducendone l'intervenuta conoscenza legale a causa del rifiuto opposto da destinatario alla consegna del plico. Ed ha ulteriormente dedotto che l'attività di esecuzione coattiva è stata validamente proposta dall'Agente della Riscossione nei confronti del Ricorrente_1, essendo la società cessata il 18/03/2022 per scioglimento senza messa in liquidazione. Tanto premesso il ricorso è infondato. Risulta per tabulas che l'avviso di accertamento esecutivo n-. TY9026O00486/2022 emesso nei Società_2confronti della s.n.c. è stato notificato a mezzo del servizio postale al socio illimitatamente responsabile Ricorrente_1 in data 12/8/2022 ma è stato dallo stesso rifiutato come da attestazione dell'agente postale in calce all'avviso di ricevimento . In ordine all'eccepita nullità della notificazione in quanto non eseguita nelle forme richieste dall'art. 60 D.P.R. n. 600/1973 è sufficiente ricordare che attraverso il rimando operato dall'art. 149 c.p.c. per le notifiche degli avvisi al contribuente trova applicazione la speciale deroga dettata dall'art. 14 Legge n. 890/1982 la qual autorizza gli uffici finanziari ad eseguirla direttamente a mezzo posta così che in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n.29642 del 14/11/2019; adde Cass.n. 21972 del 05/08/2024 ). Dovendosi ricondurre al rifiuto della consegna opposto dal destinatario la presunzione iuris ed de iure di perfezionamento della notificazione (cfr. 138 comma 2° c.p.c.) , ne discende l'intangibilità degli effetti riconducibili alla mancata impugnazione dell'atto nei termini assegnati con conseguente decadenza dalle eccezioni inerenti la sussistenza del potere ed il fondamento della pretesa che avrebbero dovuto essere proposte avverso l'atto impositivo. Tanto vale in ordine alle questioni inerenti la decadenza del potere accertativo e la prescrizione maturata anteriormente alla notifica dell'atto in parola. Analogamente deve opinarsi in ordine all'eccezione concernente la modalità di calcolo degli interessi, solo genericamente dedotta. Parimenti, deve disattendersi la richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per la pendenza della denuncia querela depositata in data 28/07/25, innanzi alla Procura della Repubblica di Napoli avverso le attestazioni di avvenuta notifica depositate dall'Agenzia delle Entrate, non ricorrendone i presupposti della pregiudizialità necessaria. Per le ragioni che precedono deve essere pronunciato il rigetto della proposta opposizione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 1.500,00 in favore di ciascuno dei due enti costituiti .
P.Q.M.
La Corte rigetta l'opposizione. Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei due enti costituiti che liquida come in parte motiva. Così deciso in AN addì 7 novembre 2025
Il Presidente est.
MI De MA
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARIA MICHELE, Presidente e Relatore SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 943/2023 depositato il 20/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AN
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - AN
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PIG. C/O TERZI n. 29984202300000520001 TRIBUTI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 21/7/2023 e ritualmente notificato Ricorrente_1 ha proposto opposizione al pignoramento presso terzi, notificato in data 14/06/2023, con il quale , ad istanza dell'ADER , è stato richiesto al terzo, Società_1 s.r.l., il versamento dell'importo di € 136.205,26 quale somma che sarebbe dal ricorrente dovuta sulla base dell'avviso di accertamento n. TY9026O00486/2022, dichiaratamente notificato in data in 12/08/2022, avente ad oggetto “Tributi/entrate” per l'importo complessivo di € 135.117,61. Ha eccepito la nullità dell'atto esecutivo opposto per inesistenza dell'atto prodromico e/o della sua notificazione. Ed ha dedotto in proposito che con l'introduzione nell'ordinamento tributario dell'accertamento impoesattivo (art. 29 D.L. 78/2010 conv. con mod. nella L. 122/2010) la notificazione dello stesso non solo deve essere effettuata unicamente nelle forme di cui all'art. 60 D.P.R. 600/73, ma, costituendo elemento costitutivo dell'accertamento tributario, in mancanza di rituale notificazione , non avrebbe potuto produrre alcun effetto, non consentendo alcun tipo di sanatoria, inclusa quella prevista dall'art. 156 c.p.c.. Ha opposto in ogni caso la decadenza dal potere di accertamento , la prescrizione dei tributi opposti e la nullità dell'atto di pignoramento per mancata indicazione ella modalità di calcolo degli interessi. Si è costituita l'Ader che ha invocato la propria estraneità rispetto al procedimento di formazione del titolo esecutivo azionato. E' intervenuta volontariamente in giudizio l'ADE che ha rilevato e documentato la rituale notificazioen dell'atto prodromico (avviso di accertamento . n. Y9026O00486/2022) a
Ricorrente_1, rappresentante legale, amministratore e socio illimitatamente responsabile Società_2della “ snc”, deducendone l'intervenuta conoscenza legale a causa del rifiuto opposto da destinatario alla consegna del plico. Ed ha ulteriormente dedotto che l'attività di esecuzione coattiva è stata validamente proposta dall'Agente della Riscossione nei confronti del Ricorrente_1, essendo la società cessata il 18/03/2022 per scioglimento senza messa in liquidazione. Tanto premesso il ricorso è infondato. Risulta per tabulas che l'avviso di accertamento esecutivo n-. TY9026O00486/2022 emesso nei Società_2confronti della s.n.c. è stato notificato a mezzo del servizio postale al socio illimitatamente responsabile Ricorrente_1 in data 12/8/2022 ma è stato dallo stesso rifiutato come da attestazione dell'agente postale in calce all'avviso di ricevimento . In ordine all'eccepita nullità della notificazione in quanto non eseguita nelle forme richieste dall'art. 60 D.P.R. n. 600/1973 è sufficiente ricordare che attraverso il rimando operato dall'art. 149 c.p.c. per le notifiche degli avvisi al contribuente trova applicazione la speciale deroga dettata dall'art. 14 Legge n. 890/1982 la qual autorizza gli uffici finanziari ad eseguirla direttamente a mezzo posta così che in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n.29642 del 14/11/2019; adde Cass.n. 21972 del 05/08/2024 ). Dovendosi ricondurre al rifiuto della consegna opposto dal destinatario la presunzione iuris ed de iure di perfezionamento della notificazione (cfr. 138 comma 2° c.p.c.) , ne discende l'intangibilità degli effetti riconducibili alla mancata impugnazione dell'atto nei termini assegnati con conseguente decadenza dalle eccezioni inerenti la sussistenza del potere ed il fondamento della pretesa che avrebbero dovuto essere proposte avverso l'atto impositivo. Tanto vale in ordine alle questioni inerenti la decadenza del potere accertativo e la prescrizione maturata anteriormente alla notifica dell'atto in parola. Analogamente deve opinarsi in ordine all'eccezione concernente la modalità di calcolo degli interessi, solo genericamente dedotta. Parimenti, deve disattendersi la richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per la pendenza della denuncia querela depositata in data 28/07/25, innanzi alla Procura della Repubblica di Napoli avverso le attestazioni di avvenuta notifica depositate dall'Agenzia delle Entrate, non ricorrendone i presupposti della pregiudizialità necessaria. Per le ragioni che precedono deve essere pronunciato il rigetto della proposta opposizione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 1.500,00 in favore di ciascuno dei due enti costituiti .
P.Q.M.
La Corte rigetta l'opposizione. Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei due enti costituiti che liquida come in parte motiva. Così deciso in AN addì 7 novembre 2025
Il Presidente est.
MI De MA