Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire venti miliardi per l'esecuzione delle opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito nelle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, nei territori dei Comuni appartenenti alle province di Latina e Frosinone, e nei territori dei Comuni della provincia di Rieti, appartenenti all'ex Circondario di Cittaducale, nonche' all'isola d'Elba.
La suddetta somma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa, del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49.
Alla spesa relativa si fara' fronte con prelievo dal fondo speciale di cui all' art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 .
E' autorizzata la spesa di lire venti miliardi per l'esecuzione delle opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito nelle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, nei territori dei Comuni appartenenti alle province di Latina e Frosinone, e nei territori dei Comuni della provincia di Rieti, appartenenti all'ex Circondario di Cittaducale, nonche' all'isola d'Elba.
La suddetta somma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa, del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49.
Alla spesa relativa si fara' fronte con prelievo dal fondo speciale di cui all' art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 .