CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 25/11/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BENEDETTO GIUSEPPE, Presidente
DE AN, OR
CUCCARO MICHELE, Giudice
in data 25/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8/2024 depositato il 15/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - RE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 11290202300100788000 XXXX
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta ricorso avverso la comunicazione delle somme dovute (n. documento 11290202300100788000) emessa dall'Agenzia delle Entrate NE (anche AdER). Tale atto riporta le somme dovute dal ricorrente verso l'AdER nell'ambito della Provincia Autonoma di RE (rif. AP n.
11290202300100788180) e quelle di pertinenza nella provincia di Vicenza (rif. AP n.
12490202300100788380). Trattasi di somme riferite alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex Legge n. 197/2022 (“rottamazione-quater”) presentata il 21/06/2023 (prot. n. W-2023062107487619).
Ricorso
Parte ricorrente fonda il proprio ricorso eccependo le seguenti censure:
a) violazione dell' art. 53 costituzione, principi di capacità contributiva, progressività, equità. Parte ricorrente mette in evidenza che l'atto impugnato riporta un piano di ammortamento non commisurato alla capacità contributiva del ricorrente con particolare riferimento alle prime due rate. Nel caso di specie, l'art. 53 sopracitato, tiene conto della capacità contributiva associando il riparto del carico impositivo alle possibilità del singolo contribuente;
precisa inoltre che il sistema deve tener conto dei criteri di progressività di tale carico impositivo;
b) mancata notifica delle cartelle di pagamento;
c) prescrizione della pretesa creditoria;
d) decadenza della pretesa creditoria;
e) carenza/difetto di motivazione dell'atto impugnato;
f) illegittimità dell'esclusione dei carichi affidati a all'Agente della riscossione successivamente al 30/06/2022 ai sensi dell'art. 1 comma 231, della Legge n. 197/2022. Incostituzionalità per violazione art. 3 della
Costituzione. Richiesta di rimessione alla Corte costituzionale e/o alla Corte Di Giustizia Europea;
g) omessa previsione tra le modalità di pagamento della compensazione.
Per tali motivi chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
Controdeduzioni
Si costituisce ritualmente l'Agenzia delle Entrate NE confermando il proprio operato ed eccependo quanto segue:
a) eccepisce il difetto di giurisdizione della CGT in favore dell'Autorità Giudiziaria competente con riguardo alle contestazioni afferenti le cartelle di pagamento nn. 11220100006591414000 – 11220100008827252000 –
11220100010774184000 – 11220110000731480000 – 12420170023916225000.
b) disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore Amministrazione
Finanziaria Dir. Prov.le di Milano - Uff.Territoriale di Milano 1 ovvero, in via gradata, autorizzarne la chiamata in giudizio a cura di parte deducente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 D.Lgs. n. 112/1999;
c) nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Chiede la vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RE ritiene il difetto di giurisdizione delle cartelle di pagamento nn. 11220100006591414000 – 11220100008827252000 – 11220100010774184000 –
11220110000731480000 – 12420170023916225000; nel merito il ricorso è infondato.
In via preliminare la presente Corte eccepisce il difetto di giurisdizione della cartelle di pagamento nn.
11220100006591414000 – 11220100008827252000 – 11220100010774184000 - 11220110000731480000 –
12420170023916225000. L'art. 2 D.Lgs. n. 546/1992 detta le regole attraverso le quali si possono impugnare gli atti innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria;
nel caso di specie siamo al cospetto di Contributi I.V.S. fissi/ percentuale sul minimale iscritti a ruolo dall'INPS SEDE di Milano Missori per le cartelle nn.
11220100006591414000 – 11220100008827252000 – 11220100010774184000 - 11220110000731480000
e in tema di Contrav. Cod. strada l.689/81 iscritta a ruolo dal Comune di Vicenza per la cartella n.
12420170023916225000. Ne consegue che l'odierno collegio dichiara il difetto di giurisdizione delle cartelle summenzionate.
Per quanto riguarda la violazione dell'art. 53 della Costituzione – principi di capacità contributiva, progressività equità, la doglianza di parte ricorrente nn è fondata. E' appena il caso di precisare che l'AdER è il soggetto che agisce in funzione delle regole stabilite dalla legge. Ne discende che il numero delle rate, le scadenze ed i criteri di calcolo sono determinati da norme di legge. In buona sostanza la pretesa di parte ricorrente è infondata, poiché l'Agente della riscossione è vincolato alle scadenze e agli importi fissati dal legislatore.
Circa il difetto di notifica delle cartelle di pagamento con conseguente decadenza e prescrizione. Il collegio mette in luce che secondo la documentazione prodotta da parte resistente è stato ampiamente dimostrato l'insistenza del difetto di notifica invocato da parte ricorrente. Nel caso di specie tutte le cartelle di carattere tributario sono state ritualmente notificate ed inoltre il contribuente aveva chiesto la rottamazione. Al riguardo la Corte di Cassazione ha statuito il principio secondo cui “… deve escludersi tanto l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1 comma 236 legge n. 197/2002, che prevedendo la sospensione del giudizio «nelle more del pagamento delle somme dovute», presuppone l'integrale pagamento delle rate dovute, quanto l'estinzione ex art. 390 c.p.c., non essendo stata esplicitata alcuna rinunzia e non risultando neppure che il difensore sia munito di mandato speciale. L'istanza, però, rivela che è sostanzialmente venuto meno l'interesse ex art. 100 c.p.c. in capo alla parte ricorrente, che aderendo alla definizione agevolata ha assunto comunque l'impegno a rinunziare ai giudizi pendenti (v. art. 1 comma 236 cit.), e ciò giustifica la pronuncia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire (Cass. n. 12743 del 2016; Cass. n. 13923 del 2019). …” E' quindi chiaro che con l'adesione alla definizione agevolata il sig. Ricorrente_1 conosce quali siano i suoi debiti fiscali, avendo assunto l'impegno di rinunziare ai giudizi pendenti. Ne consegue che anche tale doglianza va rigettata.
Quanto alla richiesta di decadenza e prescrizione è appena il caso di precisare che la giurisprudenza di legittimità, in più occasioni, ha sancito il principio secondo cui ai crediti erariali si applica il termine di prescrizione ordinario decennale. La Suprema Corte ha stabilito che per le imposte si applica l'art. 2946 cc, non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'articolo 2948, comma 1, n. 4, cc "in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (Cassazione n. 12740/2022). Preme inoltre evidenziare che i termini di decadenza e prescrizione non risultino affatto maturati in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19. Merita attenzione il fatto che l'Agenzia delle
Entrate NE aveva già notificato il sollecito del credito fiscale per cui la prescrizione è stata interrotta dall'Agente della riscossione. Anche tale richiesta non può essere accettata.
In merito alla illegittimità della comunicazione delle somme in violazione ex artt. 3 e 21 septies L. n. 241/90 per difetto di motivazione, il collegio mette in luce la genericità della richiesta perché gli atti impugnati erano sufficientemente motivati avendo precedentemente aderito alla agevolazione fiscale. Ne consegue che la richiesta di parte ricorrente è infondata.
Parte ricorrente eccepisce il difetto di motivazione. Al riguardo precisa “che l'identificativo del tributo espressamente è non specificato ne è indicato l'autorità a cui rivolgersi ed il termine per impugnare”, facendo presente al principio di motivazione previsto dall'art. 7 della legge n. 212/2000. Con riferimento alla sentenza n. 21564/2013 della SC, evidenzia inoltre che l'obbligo di motivazione permette alla contribuente “di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia virgola in caso positivo virgola di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur”. Nel caso di specie avendo aderito alla istanza di definizione agevolazione la motivazione era stata esperita per ogni carico fiscale per cui la doglianza di parte ricorrente non può essere accolta.
In merito alla “illegittimità dell'esclusione dei carichi affidati all'Agente della riscossione successivamente al
30/06/2022 ai sensi dell'art. 1 comma 231, della Legge n. 197/2022- Incostituzionalità per violazione art. 3 della Costituzione. Richiesta di rimessione alla Corte costituzionale e/o alla Corte Di Giustizia Europea – cartella di pagamento n. 12420220023184462000”. La tesi dell'incostituzionalità (art. 3 Cost.) eccepita da parte ricorrente potrebbe trovare fondamento qualora venisse violato il principio di uguaglianza e ragionevolezza. La rimessione alla Corte Costituzionale potrebbe giustificarsi qualora la norma fosse manifestamente infondata. Nel caso di specie è utile precisare che ai sensi del D.P.R. n. 602/1973, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi vanno proposte nei confronti dell'Agente della riscossione essendo l'unico soggetto legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva. Pertanto, non si ravvisano violazione all'art. 3 della Costituzione.
Parte ricorrente eccepisce l'illegittimità per aver omesso, tra le modalità di pagamento, la compensazione.
A parere di codesto collegio, la richiesta è del tutto generica perché non è comprensibile a quale compensazione si riferisse il contribuente in parola. Ne consegue l'infondatezza della richiesta.
Alla luce di quanto sopra la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RE dichiara il difetto di giurisdizione delle cartelle di pagamento nn. 11220100006591414000 – 11220100008827252000 –
11220100010774184000 – 11220110000731480000 – 12420170023916225000. Rigetta il ricorso nel merito per infondatezza dei motivi eccepiti nel ricorso. Riguardo le spese di giudizio condanna parte ricorrente alle spese liquidate in omnicomprensive € 1.000,00 a favore di parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RE dichiara il difetto di giurisdizione per numero 5 cartelle;
rigetta nel resto. Spese a carico di parte ricorrente liquidate in € 1.000,00 ominicomprensive a favore di parte resistente.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 25/11/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BENEDETTO GIUSEPPE, Presidente
DE AN, OR
CUCCARO MICHELE, Giudice
in data 25/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8/2024 depositato il 15/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - RE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 11290202300100788000 XXXX
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta ricorso avverso la comunicazione delle somme dovute (n. documento 11290202300100788000) emessa dall'Agenzia delle Entrate NE (anche AdER). Tale atto riporta le somme dovute dal ricorrente verso l'AdER nell'ambito della Provincia Autonoma di RE (rif. AP n.
11290202300100788180) e quelle di pertinenza nella provincia di Vicenza (rif. AP n.
12490202300100788380). Trattasi di somme riferite alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex Legge n. 197/2022 (“rottamazione-quater”) presentata il 21/06/2023 (prot. n. W-2023062107487619).
Ricorso
Parte ricorrente fonda il proprio ricorso eccependo le seguenti censure:
a) violazione dell' art. 53 costituzione, principi di capacità contributiva, progressività, equità. Parte ricorrente mette in evidenza che l'atto impugnato riporta un piano di ammortamento non commisurato alla capacità contributiva del ricorrente con particolare riferimento alle prime due rate. Nel caso di specie, l'art. 53 sopracitato, tiene conto della capacità contributiva associando il riparto del carico impositivo alle possibilità del singolo contribuente;
precisa inoltre che il sistema deve tener conto dei criteri di progressività di tale carico impositivo;
b) mancata notifica delle cartelle di pagamento;
c) prescrizione della pretesa creditoria;
d) decadenza della pretesa creditoria;
e) carenza/difetto di motivazione dell'atto impugnato;
f) illegittimità dell'esclusione dei carichi affidati a all'Agente della riscossione successivamente al 30/06/2022 ai sensi dell'art. 1 comma 231, della Legge n. 197/2022. Incostituzionalità per violazione art. 3 della
Costituzione. Richiesta di rimessione alla Corte costituzionale e/o alla Corte Di Giustizia Europea;
g) omessa previsione tra le modalità di pagamento della compensazione.
Per tali motivi chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
Controdeduzioni
Si costituisce ritualmente l'Agenzia delle Entrate NE confermando il proprio operato ed eccependo quanto segue:
a) eccepisce il difetto di giurisdizione della CGT in favore dell'Autorità Giudiziaria competente con riguardo alle contestazioni afferenti le cartelle di pagamento nn. 11220100006591414000 – 11220100008827252000 –
11220100010774184000 – 11220110000731480000 – 12420170023916225000.
b) disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore Amministrazione
Finanziaria Dir. Prov.le di Milano - Uff.Territoriale di Milano 1 ovvero, in via gradata, autorizzarne la chiamata in giudizio a cura di parte deducente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 D.Lgs. n. 112/1999;
c) nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Chiede la vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RE ritiene il difetto di giurisdizione delle cartelle di pagamento nn. 11220100006591414000 – 11220100008827252000 – 11220100010774184000 –
11220110000731480000 – 12420170023916225000; nel merito il ricorso è infondato.
In via preliminare la presente Corte eccepisce il difetto di giurisdizione della cartelle di pagamento nn.
11220100006591414000 – 11220100008827252000 – 11220100010774184000 - 11220110000731480000 –
12420170023916225000. L'art. 2 D.Lgs. n. 546/1992 detta le regole attraverso le quali si possono impugnare gli atti innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria;
nel caso di specie siamo al cospetto di Contributi I.V.S. fissi/ percentuale sul minimale iscritti a ruolo dall'INPS SEDE di Milano Missori per le cartelle nn.
11220100006591414000 – 11220100008827252000 – 11220100010774184000 - 11220110000731480000
e in tema di Contrav. Cod. strada l.689/81 iscritta a ruolo dal Comune di Vicenza per la cartella n.
12420170023916225000. Ne consegue che l'odierno collegio dichiara il difetto di giurisdizione delle cartelle summenzionate.
Per quanto riguarda la violazione dell'art. 53 della Costituzione – principi di capacità contributiva, progressività equità, la doglianza di parte ricorrente nn è fondata. E' appena il caso di precisare che l'AdER è il soggetto che agisce in funzione delle regole stabilite dalla legge. Ne discende che il numero delle rate, le scadenze ed i criteri di calcolo sono determinati da norme di legge. In buona sostanza la pretesa di parte ricorrente è infondata, poiché l'Agente della riscossione è vincolato alle scadenze e agli importi fissati dal legislatore.
Circa il difetto di notifica delle cartelle di pagamento con conseguente decadenza e prescrizione. Il collegio mette in luce che secondo la documentazione prodotta da parte resistente è stato ampiamente dimostrato l'insistenza del difetto di notifica invocato da parte ricorrente. Nel caso di specie tutte le cartelle di carattere tributario sono state ritualmente notificate ed inoltre il contribuente aveva chiesto la rottamazione. Al riguardo la Corte di Cassazione ha statuito il principio secondo cui “… deve escludersi tanto l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1 comma 236 legge n. 197/2002, che prevedendo la sospensione del giudizio «nelle more del pagamento delle somme dovute», presuppone l'integrale pagamento delle rate dovute, quanto l'estinzione ex art. 390 c.p.c., non essendo stata esplicitata alcuna rinunzia e non risultando neppure che il difensore sia munito di mandato speciale. L'istanza, però, rivela che è sostanzialmente venuto meno l'interesse ex art. 100 c.p.c. in capo alla parte ricorrente, che aderendo alla definizione agevolata ha assunto comunque l'impegno a rinunziare ai giudizi pendenti (v. art. 1 comma 236 cit.), e ciò giustifica la pronuncia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire (Cass. n. 12743 del 2016; Cass. n. 13923 del 2019). …” E' quindi chiaro che con l'adesione alla definizione agevolata il sig. Ricorrente_1 conosce quali siano i suoi debiti fiscali, avendo assunto l'impegno di rinunziare ai giudizi pendenti. Ne consegue che anche tale doglianza va rigettata.
Quanto alla richiesta di decadenza e prescrizione è appena il caso di precisare che la giurisprudenza di legittimità, in più occasioni, ha sancito il principio secondo cui ai crediti erariali si applica il termine di prescrizione ordinario decennale. La Suprema Corte ha stabilito che per le imposte si applica l'art. 2946 cc, non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'articolo 2948, comma 1, n. 4, cc "in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (Cassazione n. 12740/2022). Preme inoltre evidenziare che i termini di decadenza e prescrizione non risultino affatto maturati in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19. Merita attenzione il fatto che l'Agenzia delle
Entrate NE aveva già notificato il sollecito del credito fiscale per cui la prescrizione è stata interrotta dall'Agente della riscossione. Anche tale richiesta non può essere accettata.
In merito alla illegittimità della comunicazione delle somme in violazione ex artt. 3 e 21 septies L. n. 241/90 per difetto di motivazione, il collegio mette in luce la genericità della richiesta perché gli atti impugnati erano sufficientemente motivati avendo precedentemente aderito alla agevolazione fiscale. Ne consegue che la richiesta di parte ricorrente è infondata.
Parte ricorrente eccepisce il difetto di motivazione. Al riguardo precisa “che l'identificativo del tributo espressamente è non specificato ne è indicato l'autorità a cui rivolgersi ed il termine per impugnare”, facendo presente al principio di motivazione previsto dall'art. 7 della legge n. 212/2000. Con riferimento alla sentenza n. 21564/2013 della SC, evidenzia inoltre che l'obbligo di motivazione permette alla contribuente “di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia virgola in caso positivo virgola di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur”. Nel caso di specie avendo aderito alla istanza di definizione agevolazione la motivazione era stata esperita per ogni carico fiscale per cui la doglianza di parte ricorrente non può essere accolta.
In merito alla “illegittimità dell'esclusione dei carichi affidati all'Agente della riscossione successivamente al
30/06/2022 ai sensi dell'art. 1 comma 231, della Legge n. 197/2022- Incostituzionalità per violazione art. 3 della Costituzione. Richiesta di rimessione alla Corte costituzionale e/o alla Corte Di Giustizia Europea – cartella di pagamento n. 12420220023184462000”. La tesi dell'incostituzionalità (art. 3 Cost.) eccepita da parte ricorrente potrebbe trovare fondamento qualora venisse violato il principio di uguaglianza e ragionevolezza. La rimessione alla Corte Costituzionale potrebbe giustificarsi qualora la norma fosse manifestamente infondata. Nel caso di specie è utile precisare che ai sensi del D.P.R. n. 602/1973, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi vanno proposte nei confronti dell'Agente della riscossione essendo l'unico soggetto legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva. Pertanto, non si ravvisano violazione all'art. 3 della Costituzione.
Parte ricorrente eccepisce l'illegittimità per aver omesso, tra le modalità di pagamento, la compensazione.
A parere di codesto collegio, la richiesta è del tutto generica perché non è comprensibile a quale compensazione si riferisse il contribuente in parola. Ne consegue l'infondatezza della richiesta.
Alla luce di quanto sopra la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RE dichiara il difetto di giurisdizione delle cartelle di pagamento nn. 11220100006591414000 – 11220100008827252000 –
11220100010774184000 – 11220110000731480000 – 12420170023916225000. Rigetta il ricorso nel merito per infondatezza dei motivi eccepiti nel ricorso. Riguardo le spese di giudizio condanna parte ricorrente alle spese liquidate in omnicomprensive € 1.000,00 a favore di parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RE dichiara il difetto di giurisdizione per numero 5 cartelle;
rigetta nel resto. Spese a carico di parte ricorrente liquidate in € 1.000,00 ominicomprensive a favore di parte resistente.