Sentenza 22 luglio 2015
Massime • 1
Il direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che l'insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942, n. 86. (In applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure l'attribuzione della qualifica al direttore di un centro studi riconosciuto dalla Regione Sicilia, ove venivano rilasciati diplomi ideologicamente falsi a soggetti che mai avevano sostenuto l'esame di Stato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/07/2015, n. 38466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38466 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2015 |
Testo completo
3846 6 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 22/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI N. 9596 - Presidente - Dott. SILVANA DE BERARDINIS · Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 51420/2014 Dott. STEFANO PALLA - Consigliere - MAURIZIO FUMO - Consigliere - Dott. - Rel. Consigliere - MARIA VESSICHELLI Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DA NA N. IL 22/07/1972 avverso la sentenza n. 3354/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 19/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Paola Filipp che ha concluso per R ugelt Udito, per la parte civile, l'Avv Sciarrotts for parte cute Purcuere Udit i difensor Avv. P.M. feciell, Fatto e diritto Propone ricorso per cassazione AR NN AR avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 19 giugno 2014 con la quale, a parte la modifica del trattamento sanzionatorio, è stata confermata, per quanto qui di interesse, la condanna, emessa all'esito di giudizio abbreviato, in ordine ai reati di cui ai capi B), C), N), P). Tali fattispecie sono state riqualificate ai sensi dell'articolo 479 cp in relazione all'ipotesi di cui all'articolo 476 commi 1 e 2 CP e risalgono ad un arco di tempo compreso tra il 2003 e il 2006. Come si legge nella sentenza impugnata, l'imputata è stata ritenuta responsabile del delitto di falsità ideologica, aggravato dalla natura fidefacente dell'atto, in relazione all'accertamento di attività, svolta dalla ricorrente stessa, quale collaboratrice e direttrice del IS e del ET, centri studi che avevano rilasciato diplomi scolastici di scuola superiore risultati falsi, a vari ignari privati indicati nei rispettivi capi d'imputazione. Deduce 1) l'erronea applicazione dell'articolo 357 cp. La difesa contesta la possibilità di qualificare come pubblico ufficiale la ricorrente in ragione del ruolo svolto all'interno degli istituti per la preparazione scolastica sopra menzionati. Si tratta infatti di scuole legalmente riconosciute, riconducibili agli istituti individuati dall'articolo 352 n. 2 del decreto legislativo n. 297 del 1994, ma diverse dalle scuole statali che abbiano chiesto il riconoscimento della parità. Aggiunge la difesa che neanche il direttore di tali scuole di formazione riveste la qualità di pubblico ufficiale in quanto l'articolo 2 della legge n. 62 del 2000 non gli riconosce la facoltà di attestazione e certificazione qualificata. Soltanto il Presidente della commissione d'esami ha diritto riconoscimento, ai sensi dell'art. 357 CP, della detta qualifica di pubblico ufficiale;
2) la violazione dell'articolo 476 comma 2 cp per essere stati, i diplomi di scuola media superiore oggetto dell'opera falsificatoria, erroneamente ricondotti tra gli atti pubblici di fede privilegiata. I diplomi rilasciati, infatti, non sono diretti alla prova dei fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come percepiti o di propria paternità: essi sono solo un requisito legale per il proseguimento degli studi. La difesa cita, a sostegno della propria tesi, la sentenza n. 44022 del 2014 in tema di libretto universitario, affermativa del principio secondo cui l'atto fidefacente è solo il verbale di esame e non il citato libretto. 3) l'illogicità della motivazione sulla responsabilità, soprattutto in considerazione del fatto che l'imputata è stato assolta dal reato associativo. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Da respingere è il primo motivo. La giurisprudenza di legittimità è uniforme nell'affermare che integra il reato di falso ideologico ex art. 479 cp, la condotta del docente di un centro studi, legalmente riconosciuto, che attesti falsamente la regolare frequenza di studenti di altri istituti privati alle lezioni - frequenza che consenta di presentarsi agli esami finali per il conseguimento del diploma di Stato come alunni interni del predetto centro studi, in quanto tali esenti dall'esame preliminare su tutte le materie del corso -, mediante omessa indicazione delle assenze nei registri di classe, considerato che il professore di un istituto legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, in 1 : quanto l'insegnamento è pubblica funzione e le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942, n. 86 e i registri di classe di una scuola legalmente riconosciuta rivestono parimenti natura di atto pubblico (Sez. 5, Sentenza n. 9793 del 23/02/2006 Ud. (dep. 21/03/2006) Rv. 234238). Si è anche osservato che il professore presso un istituto legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che l'insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942, n.86 (Sez. 5, Sentenza n. 3004 del 13/01/1999 Ud. (dep. 05/03/1999) Rv. 212937). A ciò va aggiunta la rilevante affermazione, pure contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la AR, quale direttrice del centro studi riconosciuto dalla regione siciliana, ha avuto funzioni di partecipazione, e quindi di concorso, non solo alla preparazione ma anche alla presentazione degli alunni alle scuole parificate, con attestazione della loro presenza agli esami e consegna dei diplomi ideologicamente falsi, da parte di soggetto ( il Presidente della Commissione) inequivocabilmente qualificabile come pubblico ufficiale tutte attività tipiche della pubblica funzione svolta da scuole parificate e centri abilitati alla preparazione agli esami di Stato di alunni cosiddetti esterni. E sul punto è appena il caso di evidenziare che il ritenuto concorso ex art. 110 cp è stato genericamente contestato per la prima volta alla odierna discussione orale. Anche il secondo motivo è infondato In tema di reato di falso ideologico in atto pubblico aggravato ex art. 476, comma secondo, cod. pen., la giurisprudenza di legittimità ritiene che siano documenti dotati di fede privilegiata quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della P.A. ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza. (Sez. 5, Sentenza n. 48738 del 14/10/2014 Ud. (dep. 24/11/2014) Rv. 261298 ) . Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha dato altre della sussistenza di tale condizione osservando che la fattispecie che implica l'addebito della speciale aggravante è quella dell'avvenuto rilascio di diplomi a soggetti che mai avevano sostenuto l'esame di Stato: diplomi dunque non solo recanti l'intestazione Repubblica italiana ma anche attestanti il superamento dell'esame di Stato, conclusivo del corso di studi, da parte del Presidente della commissione d'esame che sottoscriveva l'atto e che era soggetto certamente rivestito dalla qualifica di pubblico ufficiale. Costui, in altri termini, con condotta alla quale la ricorrente ha concorso, ha attestato sotto la sua responsabilità circostanze (false) che il diploma di laurea era destinato a comprovare e cioè il fatto che il candidato avesse sostenuto l'esame e riportato una valutazione positiva. Non conduce a diversa conclusione il ragionamento sviluppato nel motivo di ricorso, posto che per il rilascio del diploma appare maggiormente condivisibile l'operatività del principio, pure elaborato da questa Corte di legittimità, secondo cui è da riconoscersi la natura di atto pubblico fidefacente al libretto degli esami universitari che contiene dichiarazioni effettuate dal docente nell'esercizio delle sue pubbliche funzioni attestanti l'esecuzione delle operazioni di esame e relativo esito, nonché all'atto ricognitivo degli esami, c.d. "curriculum", che attesta il superamento degli esami e la corrispondenza per natura e numero a quelli prescritti al fine di consentire l'ammissione del candidato all'esame di laurea (Sez. 5, Sentenza n. 2993 del 08/01/1999 Ud. (dep. 05/03/1999) Rv. 212936). A Il terzo motivo è inammissibile perché versato in fatto. Con lo stesso viene genericamente criticata la ricostruzione della vicenda come operata motivatamente dal giudice del merito, senza considerare gli argomenti da questo spesi: ed a titolo meramente esemplificativo vale qui la pena ricordare la deposizione del teste IS AR, citata a pagina 3, dalla quale è emerso che la ricorrente, dopo aver informato l'allievo 2 della data e del luogo degli esami, lo aveva anche in seguito informato che non occorreva più sostenere l'esame, inviandogli il diploma direttamente a casa. La Corte d'appello ha anche valorizzato, in via logica, che l'imputata ha partecipato quale direttrice del centro studi, collaborando con il coimputato VO che era soggetto pluripregiudicato per analoghi fatti di reato, sempre consumati nell'ambito del mercimonio di falsi diplomi, evidentemente privo dei requisiti per essere incaricato quale Presidente esterno di commissione. I giudici di secondo grado hanno anche fatto riferimento a conversazioni intercettate e trascritte in atti dalle quali risulta che la ricorrente era assolutamente a conoscenza delle operazioni illecite che il coimputato Martorana, dietro lo schermo dei centri-studi ET e IS portava a termine con altri soggetti separatamente giudicati. In base al principio di soccombenza, la imputata deve essere condannata alla rifusione delle spese sostenute, nel presente grado, dalla parte civile CO IO, liquidate come in dispositivo.
PQM
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchè al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile CO IO, che liquida in euro 2000 oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma il 22 luglio 2015 il Presidente il Consigliere estensore Man DEPOSITATA IN CANCELLERIA adel 22 SET 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise омазик 3