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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 962/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
AD AE, RE
PISAPIA MARIA GRAZIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7822/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 422/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
3 e pubblicata il 03/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2023 00083076 01 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate aveva iscritto a ruolo, in via definitiva, la somma complessiva di € 65.914,06 nei confronti di Resistente_1 . Tale pretesa traeva origine dall'avviso di accertamento n. TF503MD00965/2023, notificato al contribuente l'8 giugno 2023 in qualità di socio unico della società Società_1
s.r.l.s. e, dunque, quale sostituito d'imposta ritenuto obbligato in solido ai sensi dell'art. 35 del D.P.
R. n. 602/73. L'Ufficio aveva contestato alla società utili extracontabili per l'anno 2019, presumendone la distribuzione integrale al socio.
Il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento n. 01220230008307601000 innanzi alla C.G.T. di primo grado di Avellino, lamentando di non aver mai ricevuto il p.v.c. prodromico e contestando la validità della notifica dell'avviso di accertamento, poiché sottoscritto digitalmente ma recapitato in forma cartacea.
Il ricorrente aveva inoltre negato l'effettiva percezione di tali utili. La Corte di primo grado, con la sentenza qui gravata, aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che, pur essendo l'accertamento definitivo per la società, il socio potesse confutarne i presupposti e che non vi fossero elementi certi per inferire il vincolo di solidarietà.
Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello, lamentando la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 18 e 19 del D.lgs. n. 546/92. L'Ufficio eccepiva che la cartella non presentasse vizi propri e che l'atto prodromico fosse stato già impugnato in separata sede, con il rischio di violazione del principio ne bis in idem. L'appellante evidenziava inoltre che la solidarietà del sostituito scaturiva direttamente dalla legge. Il contribuente si costituiva con controdeduzioni, insistendo per il rigetto dell'appello e ribadendo l'illegittimità della pretesa per difetto di prova sulla distribuzione degli utili e per i vizi di sottoscrizione dell'atto impositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione questa Corte ritiene che l'appello non sia fondato e vada rigettato, seppur con diversa e integrativa motivazione basata sul riparto dell'onere della prova.
In linea con l'orientamento espresso da questa Sezione (v. Sent. n. 6119/2023, Rel. Barrella), si osserva che l'art. 42, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 impone che l'accertamento sia motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche. In tema di distribuzione di utili extracontabili, il nuovo comma
5-bis dell'art. 7 del D.lgs. n. 546/1992 ha ribadito che l'Amministrazione Finanziaria ha l'onere di provare in giudizio le violazioni contestate.
Nello specifico, la presunzione di distribuzione degli utili basata sulla mera ristrettezza della base sociale non è una presunzione legale, ma un'elaborazione giurisprudenziale che deve essere inquadrata nell'art. 2729 c.c.. La Corte ritiene che l'ufficio sia chiamato a indicare elementi concreti, almeno indiziari, dai quali si possa inferire che le somme sottratte a imposizione dalla società siano effettivamente confluite nella disponibilità del socio. Non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l'invocazione della semplice "ristrettezza della base azionaria" la quale non può generare una praesumptio de praesumpto.
Nel caso di specie, poi, l'Agenzia non ha fornito alcuna prova, né alcun indizio, del flusso monetario materiale (ad esempio tramite indagini bancarie ex art. 32 D.P.R. 600/73) che avrebbe trasferito gli utili dalla società al socio Resistente_1. Il contribuente, invece, pur a fronte dell'intrinseca difficoltà di fornire la prova di un fatto negativo, ha comunque offerto elementi indiziari idonei a far ritenere la mancata percezione degli utili.
La complessità della materia ed il recente mutamento del quadro normativo in punto di onere della prova
(Art. 7, comma 5-bis) giustificano la conferma della compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma l'annullamento della cartella di pagamento n. 01220230008307601000.
Le spese sono compensate per quanto in motivazione.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
AD AE, RE
PISAPIA MARIA GRAZIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7822/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 422/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
3 e pubblicata il 03/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2023 00083076 01 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate aveva iscritto a ruolo, in via definitiva, la somma complessiva di € 65.914,06 nei confronti di Resistente_1 . Tale pretesa traeva origine dall'avviso di accertamento n. TF503MD00965/2023, notificato al contribuente l'8 giugno 2023 in qualità di socio unico della società Società_1
s.r.l.s. e, dunque, quale sostituito d'imposta ritenuto obbligato in solido ai sensi dell'art. 35 del D.P.
R. n. 602/73. L'Ufficio aveva contestato alla società utili extracontabili per l'anno 2019, presumendone la distribuzione integrale al socio.
Il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento n. 01220230008307601000 innanzi alla C.G.T. di primo grado di Avellino, lamentando di non aver mai ricevuto il p.v.c. prodromico e contestando la validità della notifica dell'avviso di accertamento, poiché sottoscritto digitalmente ma recapitato in forma cartacea.
Il ricorrente aveva inoltre negato l'effettiva percezione di tali utili. La Corte di primo grado, con la sentenza qui gravata, aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che, pur essendo l'accertamento definitivo per la società, il socio potesse confutarne i presupposti e che non vi fossero elementi certi per inferire il vincolo di solidarietà.
Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello, lamentando la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 18 e 19 del D.lgs. n. 546/92. L'Ufficio eccepiva che la cartella non presentasse vizi propri e che l'atto prodromico fosse stato già impugnato in separata sede, con il rischio di violazione del principio ne bis in idem. L'appellante evidenziava inoltre che la solidarietà del sostituito scaturiva direttamente dalla legge. Il contribuente si costituiva con controdeduzioni, insistendo per il rigetto dell'appello e ribadendo l'illegittimità della pretesa per difetto di prova sulla distribuzione degli utili e per i vizi di sottoscrizione dell'atto impositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione questa Corte ritiene che l'appello non sia fondato e vada rigettato, seppur con diversa e integrativa motivazione basata sul riparto dell'onere della prova.
In linea con l'orientamento espresso da questa Sezione (v. Sent. n. 6119/2023, Rel. Barrella), si osserva che l'art. 42, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 impone che l'accertamento sia motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche. In tema di distribuzione di utili extracontabili, il nuovo comma
5-bis dell'art. 7 del D.lgs. n. 546/1992 ha ribadito che l'Amministrazione Finanziaria ha l'onere di provare in giudizio le violazioni contestate.
Nello specifico, la presunzione di distribuzione degli utili basata sulla mera ristrettezza della base sociale non è una presunzione legale, ma un'elaborazione giurisprudenziale che deve essere inquadrata nell'art. 2729 c.c.. La Corte ritiene che l'ufficio sia chiamato a indicare elementi concreti, almeno indiziari, dai quali si possa inferire che le somme sottratte a imposizione dalla società siano effettivamente confluite nella disponibilità del socio. Non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l'invocazione della semplice "ristrettezza della base azionaria" la quale non può generare una praesumptio de praesumpto.
Nel caso di specie, poi, l'Agenzia non ha fornito alcuna prova, né alcun indizio, del flusso monetario materiale (ad esempio tramite indagini bancarie ex art. 32 D.P.R. 600/73) che avrebbe trasferito gli utili dalla società al socio Resistente_1. Il contribuente, invece, pur a fronte dell'intrinseca difficoltà di fornire la prova di un fatto negativo, ha comunque offerto elementi indiziari idonei a far ritenere la mancata percezione degli utili.
La complessità della materia ed il recente mutamento del quadro normativo in punto di onere della prova
(Art. 7, comma 5-bis) giustificano la conferma della compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma l'annullamento della cartella di pagamento n. 01220230008307601000.
Le spese sono compensate per quanto in motivazione.