Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 962
CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Accolto
    Vizi di notifica e sottoscrizione dell'atto impositivo

    La Corte ritiene che l'ufficio non abbia fornito alcuna prova, né alcun indizio, del flusso monetario materiale che avrebbe trasferito gli utili dalla società al socio. Non può ritenersi sufficiente l'invocazione della semplice 'ristrettezza della base azionaria'.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per violazione art. 112 c.p.c. e artt. 18 e 19 D.lgs. 546/92

    La Corte ha rigettato l'appello, ritenendo che l'onere della prova delle violazioni contestate ricada sull'Amministrazione Finanziaria e che la presunzione di distribuzione degli utili basata sulla ristrettezza della base sociale non sia sufficiente a fondare la pretesa erariale in assenza di elementi concreti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 962
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 962
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo