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Sentenza 28 febbraio 2024
Sentenza 28 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2024, n. 8789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8789 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AC AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/07/2023 del TRIBUNALE di SPOLETO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette le conclusioni del PG, dott. S. PERELLI, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8789 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 23/01/2024 Ritenuto in fatto Il Tribunale di Spoleto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di EL AC di rideterminazione della pena da espiare e di conseguente emissione di un nuovo provvedimento di pene concorrenti tra tutte quelle indicate nell'ordine di esecuzione n. 1149/2011 SIPE e la pena irrogata con sentenza della Corte di assise di appello di Catania divenuta definitiva in 22 gennaio 2021. Ha a tal fine fatto richiamo al principio di diritto, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale "in tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, qualora, durante l'espiazione di una determinata pena, o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, non può effettuarsi il cumulo di tutte le pene, ma occorre procedere a cumuli parziali, ossia, da un lato, al cumulo delle pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, e, dall'altro, ad un nuovo cumulo, comprensivo della pena residua e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione" - v, specificamente, Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, Rv. 277491 -. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di EL AC, che ha dedotto difetto di motivazione in ragione della mancata applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il calcolo unitario delle pene concorrenti ne suppone l'integrale cumulabilità, possibile quando le pene si riferiscono a reati commessi in epoca antecedente all'inizio dell'esecuzione di una di esse. La pena di anni trenta di reclusione irrogata con la sentenza della Corte di assise di appello di Catania, definitiva il 22 gennaio 2021, attiene a reati commessi in data 11 febbraio 1991. È dunque palese che detta pena è stata inflitta per un reato commesso prima dell'inizio della detenzione. Non può dunque procedersi a cumuli parziali e il giudice dell'esecuzione non ha dato conto delle ragioni della decisione, rendendo una motivazione carente e irragionevole. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 1 Il c3isigliere estensore 2. L'ordinanza impugnata si limita a ripercorrere, con rapidi richiami, gli orientamenti interpretativi che presiedono alla formazione dei cd. provvedimenti di cumulo per l'esecuzione delle pene concorrenti, ma non dà puntuale risposta alle richieste difensive. In particolare, non si rinviene risposta alla richiesta difensiva di scomputare il periodo di quattro anni di cd. pre-sofferto di cui al precedente ordine di esecuzione n. 1149/2011 SIEP dalla determinazione del fine pena come da ultimo indicato con l'ordine di esecuzione n. 52/2021 SIEP, emesso in riferimento alla sentenza di condanna alla pena di anni trenta di reclusione irrogata dalla Corte di assise di appello di Catania per un reato commesso 1'11 febbraio 1991. Nel primo ordine di esecuzione è indicato un periodo di fungibilità di quattro anni, sottratto dalla pena complessiva di anni trenta, temperata ex art 78 cod. pen.; il secondo ordine di esecuzione, emesso una volta che è sopraggiunta la condanna ad anni trenta di reclusione per il reato commesso 1'11 febbraio 1991, ha indicato correttamente la progressione di cumuli parziali, ben sette, e infine il cumulo definitivo, senza che sia individuabile, almeno dalle argomentazioni rese dal giudice dell'esecuzione, in che modo sia stata riproposta l'incidenza del periodo quadriennale di pre-sofferto. 3. In ragione della mancata risposta alla sollecitazione contenuta nella richiesta difensiva, Prordinanza impugnata rivela una carenza di motivazione, deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Spoleto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Spoleto. Così deciso, il 23 gennaio 2024 Il Pr side te
lette le conclusioni del PG, dott. S. PERELLI, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8789 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 23/01/2024 Ritenuto in fatto Il Tribunale di Spoleto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di EL AC di rideterminazione della pena da espiare e di conseguente emissione di un nuovo provvedimento di pene concorrenti tra tutte quelle indicate nell'ordine di esecuzione n. 1149/2011 SIPE e la pena irrogata con sentenza della Corte di assise di appello di Catania divenuta definitiva in 22 gennaio 2021. Ha a tal fine fatto richiamo al principio di diritto, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale "in tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, qualora, durante l'espiazione di una determinata pena, o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, non può effettuarsi il cumulo di tutte le pene, ma occorre procedere a cumuli parziali, ossia, da un lato, al cumulo delle pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, e, dall'altro, ad un nuovo cumulo, comprensivo della pena residua e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione" - v, specificamente, Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, Rv. 277491 -. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di EL AC, che ha dedotto difetto di motivazione in ragione della mancata applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il calcolo unitario delle pene concorrenti ne suppone l'integrale cumulabilità, possibile quando le pene si riferiscono a reati commessi in epoca antecedente all'inizio dell'esecuzione di una di esse. La pena di anni trenta di reclusione irrogata con la sentenza della Corte di assise di appello di Catania, definitiva il 22 gennaio 2021, attiene a reati commessi in data 11 febbraio 1991. È dunque palese che detta pena è stata inflitta per un reato commesso prima dell'inizio della detenzione. Non può dunque procedersi a cumuli parziali e il giudice dell'esecuzione non ha dato conto delle ragioni della decisione, rendendo una motivazione carente e irragionevole. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 1 Il c3isigliere estensore 2. L'ordinanza impugnata si limita a ripercorrere, con rapidi richiami, gli orientamenti interpretativi che presiedono alla formazione dei cd. provvedimenti di cumulo per l'esecuzione delle pene concorrenti, ma non dà puntuale risposta alle richieste difensive. In particolare, non si rinviene risposta alla richiesta difensiva di scomputare il periodo di quattro anni di cd. pre-sofferto di cui al precedente ordine di esecuzione n. 1149/2011 SIEP dalla determinazione del fine pena come da ultimo indicato con l'ordine di esecuzione n. 52/2021 SIEP, emesso in riferimento alla sentenza di condanna alla pena di anni trenta di reclusione irrogata dalla Corte di assise di appello di Catania per un reato commesso 1'11 febbraio 1991. Nel primo ordine di esecuzione è indicato un periodo di fungibilità di quattro anni, sottratto dalla pena complessiva di anni trenta, temperata ex art 78 cod. pen.; il secondo ordine di esecuzione, emesso una volta che è sopraggiunta la condanna ad anni trenta di reclusione per il reato commesso 1'11 febbraio 1991, ha indicato correttamente la progressione di cumuli parziali, ben sette, e infine il cumulo definitivo, senza che sia individuabile, almeno dalle argomentazioni rese dal giudice dell'esecuzione, in che modo sia stata riproposta l'incidenza del periodo quadriennale di pre-sofferto. 3. In ragione della mancata risposta alla sollecitazione contenuta nella richiesta difensiva, Prordinanza impugnata rivela una carenza di motivazione, deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Spoleto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Spoleto. Così deciso, il 23 gennaio 2024 Il Pr side te