Sentenza 19 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/2003, n. 4018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4018 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COR SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIO SECONDA CIV0188/03 Oggetto APPELLO INCIDENTA Co Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Ma istfall: 1 Dott. Franco PONTORIERI - President R.G.N. 3857/00 - Consigliere Dott. Vincenzo - Cron. 9207 COLARUSSO Rep. 1149 CIOFFI Rel. Consigliere Dott. Carlo Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere Ud.21/11/02 Dott. Sergio DEL CORE Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TE N ZA sul ricorso proposto da: CS AGRARIO PROV. ANCONA SCARL, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore MARCELLO FERRETTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato ARTURO ALFIERI, difeso dall'avvocato GIACOMO VETTORI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NI NI, BALIANELLI ULDERICO;
- intimati 2002 avverso la sentenza n. 614/99 del Tribunale di ANCONA, 1515 depositata il 07/09/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato ; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato nel gennaio del 1992 GI AT propose opposizione contro il decreto ingiuntivo con cui il Pretore di Osimo lo aveva condannato a pagare al Consorzio Agrario Provin- ciale di Ancona la somma di 1.185.000 lire, corrispettivo del concime e delle sementi che quest'ultimo sostenne di avergli venduto e con- segnato. L'opponente affermò che la merce, giusta quanto risultava dalla bolla di consegna esibita dal Consorzio, non era stata conse- gnata a lui, ma ad UL EL, al tempo mezzadro del fondo in cui il concime avrebbe dovuto essere impiegato, e dunque che quest'ultimo avrebbe dovuto pagarlo. UL EL venne chiamato a partecipare al giudi- zio. || Pretore, istruita la causa, pronunziò il 16 ottobre 1991 sentenza con cui, accertato che GI AT ed il Consorzio avevano stipulato la vendita da quest'ultimo allegata, rigettò l'opposizione. Il Tribunale di Ancona, pronunziando con la sentenza indi- cata in epigrafe sull'appello proposto da GI AT, l'ha inve- ce accolta. Dopo aver chiarito a chi apparteneva e chi conduceva il fondo nel quale il concime e le sementi per cui è causa dovevano essere impiegati, il Tribunale ha in particolare affermato che Giovan- ni AT non ha l'obbligo di pagare la merce che aveva ordinato, perché questa era stata consegnata a UL EL, che non ri- sultava essere stato da lui incaricato del ritiro. Il Consorzio ha chiesto la cassazione di tale sentenza, per due motivi. Gli intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il Consorzio Agrario Provin- ciale di Ancona sostiene che "la disciplina riguardante il pagamento del prezzo risulta stravolta nella prospettazione del Tribunale, che ha fermato la sua attenzione solo sui passaggi di proprietà del fondo di cui si è detto in narrativa, senza per nulla verificare quali fossero i soggetti del contratto di compravendita di concime e sementi, rimasto inadempiuto"; e denunzia quindi violazione degli art. 1498 e seguenti cod. civ. (ma anche, senza peraltro darne spiegazione alcuna, dell'art. 521 cod. proc. civ.). La censura è inammissibile, perché il ricorrente non ha te- nuto conto della ragione per cui il Tribunale ha rigettato la sua do- manda. Il Tribunale infatti, come si è innanzi accennato, ha riget- tato la domanda perché ha ritenuto che il venditore, consegnando la merce a persona che non risultava essere stata incaricata dall'acquirente di riceverla, non aveva adempiuto la sua obbligazio- ne, e non aveva quindi diritto di ottenere da quest'ultimo il paga- mento del prezzo. 2 Con il secondo motivo di ricorso il Consorzio censura la sentenza impugnata per non essersi pronunziato sulla sua domanda subordinata ed alternativa che ha affermato di aver proposto in primo grado, e di aver ribadito in appello, in sede di precisazione delle con- clusioni, con cui aveva chiesto, in caso di assoluzione di GI AT, che UL EL fosse condannato al pagamento del prezzo della merce. Anche questa seconda censura è inammissibile. Il Consorzio Agrario Provinciale di Ancona ha affermato di aver proposto in primo grado la sua domanda innanzi tutto primo luogo
contro
GI AT, ed in via subordinata ed alternativa
contro
UL EL. Delle due domande il Pretore ha accolto la prima, ed ha conseguentemente, in ragione della sua alternatività, rigettato la se- conda. Con il suo appello il soccombente GI AT ha chiesto di essere assolto. Il Consorzio, vittorioso nei confronti di GI AT, non anche nei confronti di UL EL, vittorioso anch'egli in prime cure, per riproporre in appello la sua domanda contro quest'ultimo, non poteva limitarsi a ribadirla in occasione della preci- sazione delle conclusioni, ma avrebbe dovuto proporre appello inci- dentale, ovviamente condizionato all'accoglimento di quello proposto da GI AT. 3 Nulla sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto atti- vità difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 21 novembre 2002 Il presidente (Franco Pontorier)PontorieL'estensore (Carlo Cioffi) DEPOSITATA IN GÇANCELLERIA IL CANCELLIERE 19 MAR 2003 Maria Di NurzO CANCELLIERS Oggi, uzzo D/N Maria IL 4