Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 20/06/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Procedimento Unitario 11/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola,
Ufficio Procedure Concorsuali in composizione collegiale, composto dai magistrati:
dott. Antonio Scortecci Presidente dott. Luigi Varrecchione Giudice dott. Matteo Torretta Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha emesso, sentito il giudice relatore, la seguente
SENTENZA
letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1
vista la richiesta di apertura della liquidazione del Pubblico Ministero intervenuto;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina della liquidazione giudiziale, secondo quanto previsto dagli artt. 1, 2 e 121 CCI (dalle dichiarazioni dei redditi risultano, infatti, ricavi superiori a € 200.000,00 nel triennio che precede la richiesta;
ritenuto che, sebbene sia intervenuta in data 28/03/2025 la rinuncia del creditore istante, permangano le condizioni di procedibilità, in ragione dell'intervento del Pubblico Ministero e della sua autonoma richiesta di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che versi effettivamente in stato di Controparte_1 insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
i) l'esistenza di numerose cartelle di pagamento per crediti erariali e previdenziali non pagati (o pagati parzialmente), anche a seguito dell'intervenuta definizione agevolata e rateizzazione, la quale ultima, poiché consistente in una semplice dilazione
ii) il mancato pagamento dei debiti contributivi e previdenziali anche per modesti importi, quali quelli maturati nell'anno 2024, come documentato dalla certificazione rilasciata dall'INPS;
iii) l'esposizione della debitrice a procedure esecutive (la debitrice è sottoposta alla procedura esecutiva immobiliare R.E:I. n. 68/2023): la circostanza che il credito sia sub iudice, al di là della genericità dell'allegazione difensiva, che non consente a questo
Tribunale di effettuare alcuna delibazione (se pure in via incidentale) in merito alle ragioni dell'opposizione, non assume alcun rilievo ostativo rispetto alla decisione assunta in questa sede, perché, alla luce degli altri inadempimenti evidenziati, anche l'instaurazione di tale procedimento si ricollega all'incapacità strutturale e non transeunte della società a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CC;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CC;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CC,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. ) con sede in VIA TURATI 17 PRAIA A MARE e del socio
[...] P.IVA_1 illimitatamente responsabile (C.F: ); Controparte_1 C.F._1
NOMINA il dott. Torretta Matteo quale Giudice Delegato per la procedura
NOMINA CURATORE
la dott.ssa (C.F. , iscritta all'albo nazionale Parte_1 C.F._2 dei gestori della crisi di impresa al n. 4194, la quale alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CC risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CC, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere al pubblico registro automobilistico;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, ove disposti, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.
- i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CC;
FISSA
l'udienza del 20/11/2025 ore 12:00 per l'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CC mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CC;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CC.
Così deciso in Paola, nella camera di consiglio del 20/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Matteo Torretta Antonio Scortecci