Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/12/2025, n. 10381
TAR
Sentenza breve 12 giugno 2025
>
CS
Ordinanza cautelare 29 settembre 2025
>
CS
Rigetto
Sentenza 30 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità degli atti impugnati a causa della presunta contraddittorietà del bando concorsuale

    Il TAR ha ritenuto che il bando fosse chiaro e univoco nel richiedere l’allegazione obbligatoria dell’attestato OSS a pena di esclusione, previsione ribadita in più punti dell’atto. Di conseguenza, non sussisteva alcuna ambiguità che potesse indurre in errore il candidato.

  • Rigettato
    Mancato caricamento dell’attestato dipeso da mero errore materiale sanabile e violazione del principio del soccorso istruttorio

    Il TAR ha ribadito che, in applicazione del principio di autoresponsabilità e a tutela della par condicio tra i candidati, l’istituto del soccorso istruttorio non può essere legittimamente azionato dall’Amministrazione per permettere l’integrazione di documentazione comprovante un requisito specifico di ammissione che era espressamente richiesto a pena di esclusione dal bando. L’onere di allegazione, infatti, rispondeva anche a canoni di economicità e speditezza amministrativa.

  • Accolto
    Decorrenza del termine per l'impugnazione dalla comunicazione individuale dei motivi di esclusione e non dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria

    Il Consiglio di Stato ha accolto il motivo, ritenendo che la comunicazione individuale dell'esclusione, con le relative motivazioni, fosse l'unica forma idonea a dare contezza all'interessato delle ragioni alla base dell'agire amministrativo, sicché non era esigibile un'impugnazione preventiva della prima graduatoria.

  • Rigettato
    Errore materiale sanabile con il soccorso istruttorio, non essendo la fattispecie equiparabile alla carenza del requisito

    Il Collegio ha ritenuto che la mancata allegazione non è equiparabile al caso di coloro che, per errore, abbiano caricato solo il fronte o il retro dell’attestato, perché solo nella seconda ipotesi l’Amministrazione ha immediata percezione dell’esistenza del documento. Permettere una sanatoria ex post, a fronte di una chiara ipotesi di esclusione indicata dal bando, può rappresentare una violazione della par condicio tra i candidati, il che rende impraticabile il ricorso al soccorso istruttorio.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/12/2025, n. 10381
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 10381
    Data del deposito : 30 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo