Sentenza 14 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356, non è previsto un termine entro cui deve essere disposta, a pena di inefficacia della misura cautelare, la confisca dei beni sottoposti al vincolo, non trovando applicazione quanto dettato in tema di misure di prevenzione dall'art. 24, comma secondo, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2014, n. 9279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9279 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 14/10/2014
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 1365
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 29130/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA AN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 07/05/2014 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oidi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FODARONI Maria Giuseppina che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 7 maggio 2014 il Tribunale di Napoli, adito ex art. 322-bis cod. proc. pen., ha rigettato l'appello proposto da TA AN e AT ER avverso il provvedimento col quale il locale giudice per le indagini preliminari aveva disatteso la loro istanza volta a ottenere la declaratoria di inefficacia del sequestro di beni, funzionale alla confisca D.L. 8 giugno 1992, n. 306, ex art. 12-sexies convertito, con modificazioni,
dalla L. 7 agosto 1992, n. 356. 1.1. Coi motivi dedotti gli appellanti avevano fatto richiamo al disposto del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 24 ritenuto di immediata applicazione alla fattispecie in virtù della norma di coordinamento di cui al successivo art. 116, in relazione alla quale andava interpretato il rinvio alla L. 31 marzo 1965, n. 575, fatto dal comma 4-bis del citato art. 12-sexies nel testo modificato dalla Legge di stabilità n. 228 del 2012. Su tale presupposto doveva fondarsi, nell'ottica del gravame, la declaratoria di inefficacia del sequestro non seguito dalla confisca nel termine di diciotto mesi.
1.2. Il Tribunale ha motivato il rigetto osservando che il D.L. n. 306 del 1992, art. 4 bis non richiama l'intera disciplina dettata in materia di misure di prevenzione, ma soltanto la parte relativa alla amministrazione e destinazione dei beni sequestrati con esclusione di tutte le altre, ivi compreso il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il solo TA AN, per il tramite del difensore, riproponendo la tesi giuridica disattesa dal Tribunale e invocando, in aggiunta, il principio costituzionale di ragionevolezza insito nell'art. 3 Cost., avuto anche riguardo al carattere sanzionatorio riconosciuto alla confisca dalle pronunce della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo e dalla stessa Corte Costituzionale. In ogni caso, secondo il ricorrente, non dovrebbe essere di ostacolo la disciplina transitoria del D.Lgs. n. 159 del 2011, collocandosi alla data del 10 luglio 2012 l'immissione in possesso degli amministratori giudiziari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
2. La misura cautelare del sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., comma 2, è stata disposta dal G.i.p. in vista della futura confisca ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, ex art. 12 sexies convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356. Le disposizioni così applicate non impongono un termine entro il quale debba seguire la confisca dei beni sottoposti al vincolo, a differenza di quanto disposto in tema di misure di prevenzione dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 1 ter e oggi dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 24, comma 2. Quest'ultima norma, tuttavia, secondo il ricorrente dovrebbe trovare applicazione in quanto richiamata dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, comma 4-bis.
2.1. L'assunto non può essere condiviso, alla luce del tenore letterale della norma di richiamo, nel testo introdottovi dalla L. 24 dicembre 212, n. 228, art. 1, comma 190. Così recita, infatti, il precetto legislativo: Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3-bis. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità
giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato D.Lgs. n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. L'avere il legislatore specificamente circoscritto l'ambito delle disposizioni richiamate, identificandole in quelle in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, porta inevitabilmente ad escludere che il rinvio possa intendersi esteso al disposto del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24 la cui sfera di operatività è limitata alla disciplina del procedimento applicativo della confisca: mentre all'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati è dedicato, nel medesimo D.Lgs., il titolo 3, capi 1 (amministrazione), 2 (gestione) e 3 (destinazione), comprendente gli artt. da 35 a 50.
2.2. La tesi giuridica propugnata dal ricorrente non è, dunque, utilmente sostenibile alla stregua delle disposizioni legislative fin qui citate;
ne' può trovare supporto nel principio di ragionevolezza, che la giurisprudenza costituzionale ha desunto dall'art. 3 Cost., dato che il sequestro preventivo di cui all'art. 321 cod. proc. pen. si inserisce nel procedimento penale, nel quale la necessità di accertare la responsabilità dell'imputato con piena cognizione - e col grado di certezza imposto dall'art. 533 c.p.p., comma 1, - richiede tempi di ben maggiore ampiezza rispetto alla sommarietà del procedimento di prevenzione.
Neppure giova richiamarsi al principio nulla poena sine lege, che - prima ancora che nella Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.) - è sancito dall'art. 1 c.p. nazionale, atteso che la norma di cui al già citato L. n. 159 del 2011, art. 24 regola, in termini processuali e non sostanziali, i tempi di applicazione di una misura della quale il sistema previgente già prevedeva l'applicazione e che oltre tutto, come dianzi osservato, opera in un ambito diverso da quello del procedimento penale.
3 Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2015