Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2026, n. 1584
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Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 9, comma 4, L. n. 69/2005 in relazione all'art. 274 c.p.p. (pericolo di fuga)

    Il motivo è inconferente in quanto attiene alla convalida dell'arresto e all'applicazione di misure cautelari, non alla consegna per mandato di arresto processuale. Inoltre, il radicamento in Italia costituisce motivo di rifiuto facoltativo solo per mandati di arresto europei esecutivi, non per quelli processuali. La Corte territoriale ha escluso la sussistenza del radicamento del ricorrente in Italia da almeno cinque anni.

  • Rigettato
    Violazione art. 9, comma 4, L. n. 69/2005 in relazione all'art. 275 c.p.p. (adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare)

    Le doglianze sono inconferenti in quanto concernono l'applicazione di una misura cautelare e non il provvedimento di consegna in esecuzione di un mandato di arresto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2026, n. 1584
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1584
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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