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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 8122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8122 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 7904/2025 R.A.C.C.
TRA
, con gli avv.ti Daniela De Salvatore e Legalelia Sta S.r.l. in persona Parte_1 dell'avv.to Francesco Elia, elettivamente domiciliato in Roma, largo Toniolo, n. 7
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 5.3.2025- ricorso (iscritto a ruolo in pari data) Parte_1 poi notificato, con il quale ha contestato l'esito del procedimento per a.t.p. ed ha formulato le seguenti conclusioni:
“- Accertare e riconoscere in capo al ricorrente lo status sanitario ex art. 12 L. n. 118/71, dalla data della domanda amministrativa per le motivazioni tutte espresse in narrativa. Con vittoria di spese e competenze ed onorari del giudizio di ATP e del presente grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha concluso per CP_1 l'inammissibilità/improponibilità del ricorso e, nel merito, per il rigetto. Acquisita la documentazione ed il fascicolo dell'a.t.p., conferito incarico al c.t.u. medico legale, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Risulta dagli atti che ha depositato tempestivamente, ex art. 445 bis Parte_1 c.p.c., la contestazione alla relazione del c.t.u. (in data 5.2.2025), nonché il presente ricorso.
3. Il ricorso non può trovare accoglimento. Il c.t.u. nominato in questa fase, dott. , ha concluso la sua relazione come Persona_1 segue:
non presenta le condizioni sanitarie previste dall'art. 12 della Legge Parte_1
118/71 e, pertanto, non ha diritto alla pensione di inabilità.”. Il dott. formula tale giudizio all'esito di una indagine correttamente espletata ed Per_1 immune da profili di censurabilità (neppure contestata all'odierno verbale), coniugando il giudizio medico con le prescrizioni di legge, sicché la domanda in esame va respinta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza (non risultando, dalle dichiarazioni del ricorrente allegate agli atti, la condizione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.), liquidate come da dispositivo in € 1170,00 per la prima fase ed in € 2.694,00 per la presente opposizione (sulla base dei minimi tariffari vigenti rispettivamente per a.t.p. e per cause previdenziali del valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00); pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di c.t.u., come liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
condanna al pagamento delle spese processuali dell' , liquidate Parte_1 CP_1 complessivamente in € 3.866,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %; pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di c.t.u., liquidate come da separati decreti. Roma, 9.7.2025
il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 7904/2025 R.A.C.C.
TRA
, con gli avv.ti Daniela De Salvatore e Legalelia Sta S.r.l. in persona Parte_1 dell'avv.to Francesco Elia, elettivamente domiciliato in Roma, largo Toniolo, n. 7
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 5.3.2025- ricorso (iscritto a ruolo in pari data) Parte_1 poi notificato, con il quale ha contestato l'esito del procedimento per a.t.p. ed ha formulato le seguenti conclusioni:
“- Accertare e riconoscere in capo al ricorrente lo status sanitario ex art. 12 L. n. 118/71, dalla data della domanda amministrativa per le motivazioni tutte espresse in narrativa. Con vittoria di spese e competenze ed onorari del giudizio di ATP e del presente grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha concluso per CP_1 l'inammissibilità/improponibilità del ricorso e, nel merito, per il rigetto. Acquisita la documentazione ed il fascicolo dell'a.t.p., conferito incarico al c.t.u. medico legale, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Risulta dagli atti che ha depositato tempestivamente, ex art. 445 bis Parte_1 c.p.c., la contestazione alla relazione del c.t.u. (in data 5.2.2025), nonché il presente ricorso.
3. Il ricorso non può trovare accoglimento. Il c.t.u. nominato in questa fase, dott. , ha concluso la sua relazione come Persona_1 segue:
non presenta le condizioni sanitarie previste dall'art. 12 della Legge Parte_1
118/71 e, pertanto, non ha diritto alla pensione di inabilità.”. Il dott. formula tale giudizio all'esito di una indagine correttamente espletata ed Per_1 immune da profili di censurabilità (neppure contestata all'odierno verbale), coniugando il giudizio medico con le prescrizioni di legge, sicché la domanda in esame va respinta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza (non risultando, dalle dichiarazioni del ricorrente allegate agli atti, la condizione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.), liquidate come da dispositivo in € 1170,00 per la prima fase ed in € 2.694,00 per la presente opposizione (sulla base dei minimi tariffari vigenti rispettivamente per a.t.p. e per cause previdenziali del valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00); pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di c.t.u., come liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
condanna al pagamento delle spese processuali dell' , liquidate Parte_1 CP_1 complessivamente in € 3.866,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %; pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di c.t.u., liquidate come da separati decreti. Roma, 9.7.2025
il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia