Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/03/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5284/2021.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Emanuele Pinto, pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 5284/2021 proposta da
( ), rappresentato e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Adriano Pallesca,
-parte ricorrente- contro
( ), rappresentato e difeso da CP_1 C.F._2
Avv. Nicola Rigante,
-parte convenuta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1 essere proprietario di un immobile di mq 40 sito in Rutigliano alla via del Melograno n. 42.
Ha lamentato che tale immobile è occupato abusivamente e senza titolo dal genero convenuto sin dal CP_1 gennaio del 2018.
Ha allegato di aver domandato al convenuto il pagamento di una indennità di occupazione, ma di essersi visto opporre la pretesa esistenza di un contratto di comodato a titolo gratuito.
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Ha negato l'esistenza di un tale contratto.
Ha concluso domandando: l'ordine di restituzione dell'immobile; la condanna del convenuto al pagamento di un'indennità pari ad € 310,00 mensili a far data da gennaio
2018, ovvero da novembre 2020, e fino alla data di rilascio.
Con vittoria di spese di lite (ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 15.04.2021).
I.2.- si è costituito in giudizio contestando CP_1 le avverse prospettazioni.
In rito, ha eccepito il mancato esperimento della procedura di mediazione e il mancato rispetto del rito locatizio.
Nel merito, ha affermato di aver ricevuto le chiavi dell'immobile da parte del ricorrente che gli ha concesso il locale in comodato d'uso gratuito sin dal 01.01.2018. Ha precisato che solo nel 2020, successivamente a dissidi familiari, il ricorrente ha preteso il pagamento di una somma di denaro quale corrispettivo per la disponibilità del bene.
Ha concluso per: la declaratoria di improcedibilità del ricorso;
il rigetto dell'avversa domanda;
il rigetto della richiesta risarcitoria. Con vittoria di spese di lite
(comparsa di costituzione e risposta depositata il
30.09.2021).
I.3.- Previ esperimento della mediazione e mutamento del rito in ordinario, la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'escussione di tre testimoni.
I.4.- All'udienza del 23.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., sono state precisate le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice: si riporta alle conclusioni in atti;
b) parte convenuta: insiste per l'accoglimento delle conclusioni in atti.
All'esito sono stati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c..
Ciascuna parte ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Preliminarmente si deve precisare che dalla disamina dell'atto introduttivo risulta che la parte attrice ha
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formulato due distinte domande aventi il medesimo petitum di restituzione dell'immobile. Infatti, da un lato, è stata proposta una domanda di rivendicazione atteso che la parte ha dapprima dedotto la propria qualità di proprietario lamentando una occupazione del tutto sine titulo da parte del convenuto;
d'altro canto, per l'ipotesi di ritenuta fondatezza dell'eccezione di esistenza di un contratto di comodato,
l'attore ha proposto anche una azione personale di restituzione. Pertanto, pur nella unicità del petitum, dalla lettura complessiva dell'atto introduttivo emerge l'esistenza di due distinte causae petendi e, quindi, di due distinte domande poste tra loro in rapporto di alternatività.
III.- Ciò premesso, la domanda di rivendicazione non è fondata mentre è meritevole di accoglimento la domanda di restituzione personale.
III.1.- Dal complesso dell'istruttoria è emerso senza dubbio alcuno che il convenuto ha iniziato ad avere la disponibilità dell'immobile a gennaio del 2018 a seguito di un accordo con il suocero che acconsentì, senza pretesa di corrispettivo, alla richiesta del genero di concedergli il bene per il ricovero di mezzi agricoli. Con la precisazione che fu il medesimo a consegnare le chiavi dell'immobile al Pt_1
. CP_1
A tale proposito sono, in primo luogo, concordanti le dichiarazioni dei tre testi escussi. Anche la teste Tes_1
(udienza del 20.03.2023), compagna dell'attore
[...] escussa a prova contraria su richiesta del medesimo, ha confermato tutte le circostanze con la sola precisazione che il richiese al suocero la disponibilità del bene “per CP_1 qualche mese”. In secondo, luogo, anche dal tenore letterale della missiva del 02.10.2020 (cfr. doc. 4 fascicolo attore), risulta che l'immobile fosse stato messo volontariamente nella disponibilità materiale del genero da parte del suocero che non aveva mai preteso somme di denaro in ragione dei rapporti familiari. In ultimo luogo, in atti vi è anche la certificazione comunale a fini tributari relativa all'occupazione da parte del risalente al 01.01.2018 CP_1
(cfr. doc. 10).
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Pertanto, tale situazione di fatto può essere qualificata in diritto alla stregua della conclusione di un rapporto di comodato gratuito senza termine.
III.2.- Così qualificata la relazione giuridica con la res per cui è causa, deve escludersi in radice l'esistenza dei presupposti per un'azione di rivendicazione atteso che la presenza di un rapporto giuridico contrattuale è di per sé sufficiente ad attrarre la questione al regime obbligatorio piuttosto che a quello della realità assoluta. Infatti,
l'esistenza di un titolo che giustifica il godimento del bene fa emergere l'esistenza di un diritto soggettivo relativo opponibile al proprietario.
III.3.- Nondimeno l'attore ha comunque diritto alla restituzione del bene per effetto delle obbligazioni nascenti dal contratto di comodato.
Infatti, l'art. 1810 c.c. stabilisce che, in caso di mancata determinazione della durata, il comodatario è tenuto alla restituzione del bene non appena il comodante ne faccia richiesta. Pertanto, il aveva diritto alla restituzione Pt_1 del locale sin da quando ne aveva fatta esplicita domanda stragiudiziale con la missiva del 17.11.2020 (cfr. doc. 7).
In definitiva, poiché non è controverso che a tutt'oggi persiste la disponibilità del bene in capo al convenuto, deve ordinarsi a quest'ultimo la immediata restituzione in favore dell'attore.
IV.- La domanda di risarcimento del danno deve essere accolta nei termini di seguito indicati.
L'attore ha allegato il pregiudizio della mancata disponibilità di un bene di proprietà e tale situazione di fatto trova oggettiva conferma nella persistenza del godimento da parte del convenuto. Il pregiudizio è certamente contra ius nella misura in cui rappresenta il frutto dell'inadempimento altrui rispetto all'obbligo di restituzione a far data dalla mensilità di novembre 2020. È pertanto risarcibile il mancato godimento sofferto sin da quando l'attore aveva diritto alla restituzione.
Quanto alla liquidazione del danno, può procedersi in via equitativa avendo riguardo a tutti gli elementi emersi
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dall'istruttoria. In particolare, l'attore ha depositato una valutazione resa da una Agenzia Immobiliare (cfr. doc. 11) che può ritenersi tendenzialmente attendibile, sia perché non espressamente contestata dalla controparte, sia perché non incongrua rispetto al canone locatizio di un locale attiguo con caratteristiche simili così come risultante da un contratto registrato versato in atti (cfr. doc. 12). Detta valutazione ha individuato un valore commerciale locativo pari ad € 290,00 mensili nel minimo e ad € 330,00 nel massimo.
Tuttavia, la valutazione sconta il difetto di essere stata effettuata sulla base delle dichiarazioni sul discreto stato manutentivo resa dal medesimo e senza la verifica di Pt_1 legittimità urbanistica. Ciò che conduce a ritenere equo un primo consistente abbattimento della cifra di partenza. A ciò si aggiunga che la valutazione ha ad oggetto il canone figurativo che è cosa ben diversa dall'indennità di occupazione, atteso che il canone è il corrispettivo di un contratto in cui sussistono una molteplicità di diritti e di obblighi che sono invece estranei alla valutazione del pregiudizio del mancato godimento diretto: ciò che conduce, nell'ambito della valutazione equitativa, ad una ulteriore riduzione della cifra.
Pertanto, sulla base delle suddette argomentazioni, questo
Tribunale ritiene congruo determinare la misura del risarcimento dovuto dal in misura - da intendersi CP_1 comprensiva di interessi e svalutazione monetaria - pari ad €
100,00 mensili a far data dalla mensilità immediatamente successiva a quella della pretesa di restituzione (e quindi a partire dal dicembre 2020) e sino all'attualità (marzo 2025).
E, quindi, in misura pari allo stato ad € 5.100,00 cui si aggiungeranno gli interessi al saggio al legale dal dì della presente pronuncia nonché l'ulteriore somma di € 100,00 per ogni mensilità successiva in caso di mancata restituzione immediata del bene.
V.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico del convenuto che è tenuto alla rifusione.
Quanto alle spese, vi è prova di esborsi pari ad € 118,50
(per C.U.) ed € 27,00 (per diritti forfettari di copia); e
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così per complessivi € 145,50.
I compensi devono essere liquidati sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. avendo riguardo ai valori previsti per le cause innanzi al tribunale ordinario del valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00 (parametrato alla domanda principale dal valore indeterminabile cui si somma la domanda risarcitoria). Non sussistono i presupposti per discostarsi dai valori medi a norma dell'art. 4, comma I, D.M. cit.:
Tabella parametri: giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale
Scaglione: da € 5.200,01 ad € 26.000,00
FASI VALORE MEDIO VARIAZIONE IMPORTO LIQUIDATO
Studio € 919,00 / € 919,00
Introduttiva € 777,00 / € 777,00
Istruttoria € 1.680,00 / € 1.680,00
Decisoria € 1.701,00 / € 1.701,00
TOTALE € 5.077,00
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 5284/2021 introdotto da con Parte_1 ricorso del 15.04.2021 proposto nei confronti di CP_1
ogni altra istanza disattesa, così provvede:
[...]
1) ORDINA a di rilasciare immediatamente CP_1
l'immobile sito in Rutigliano (BA) alla via del Melograno
n. 42 consegnandolo libero da persone e cose in favore di
Parte_1
2) CONDANNA al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
a titolo di risarcimento del danno, della somma di
[...]
€ 5.100,00 oltre interessi al saggio legale dal dì della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo pagamento;
3) CONDANNA al pagamento della ulteriore somma CP_1 di € 100,00 per ciascuna mensilità di eventuale ritardo nel rilascio;
4) CONDANNA alla rifusione, in favore di CP_1 Pt_1
di spese e compensi di giudizio che si liquidano in
[...]
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€ 5.222,50 (di cui € € 145,50 per esborsi) oltre R.S.F. al
15% nonché C.P.A. e I.V.A come per legge.
Così deciso in Bari, 12 marzo 2025. Il Giudice Emanuele Pinto
Provvedimento redatto con la collaborazione della CP_2 dott.ssa Tiziana Magistà.
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