Ordinanza cautelare 21 ottobre 2024
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00382/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01517/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1517 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Rwe Renewables Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani, Elisabetta Sordini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Francesco Ventrice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Calabria - Dip. Sviluppo Economico e Attrattori Culturali-Sett. 5 Infr. Energet., Fonti Rinnov. e Non Rinnov., Regione Calabria - Dip. Territorio e Tutela Dell’Ambiente-Sett. 2 Valutazioni e Aut. Ambientali-Sviluppo Sostenibile, Regione Calabria - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Settore 1 Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Comune di Squillace, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- delle note dirigenziali prot. n. 554156 del 4 settembre 2024 con cui la Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali – Settore Infrastrutture energetiche, Fonti rinnovabili e non rinnovabili, ha comunicato a RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l. il diniego al rilascio dell’autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell''art. 12 del D. Lgs. 387/2003, del Decreto MITE del 20 ottobre 2022 e l.r. 36/2023 per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica - denominato “Sant’Agazio” - costituito da sei aerogeneratori per una potenza complessiva di 30 MW, da ubicare nel Comune di Squillace (CZ), e, quanto alle opere di connessione, nei Comuni di San Floro, Borgia, Caraffa di Catanzaro e Maida e prot. n. 388278 del 12 giugno 2024 con cui la Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali – Settore Infrastrutture energetiche, Fonti rinnovabili e non rinnovabili ha comunicato a RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l l’improcedibilità dell’istanza presentata dalla medesima ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e l.r. 36/2023 per la realizzazione del citato impianto e ha disposto l’archiviazione del relativo procedimento;
nonché
di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali, ivi comprese:
- la nota della Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali – Settore Infrastrutture energetiche, Fonti rinnovabili e non rinnovabili prot. n. 273786 del 17 aprile 2024;
- la pec del 02 maggio 2024 con cui la Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali – Settore Infrastrutture energetiche ha comunicato a RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l che “ preso atto di quanto trasmesso, si fa presente che i server regionali non permettono l''utilizzo e la gestione del cloud relativo al link da voi usato per la trasmissione della documentazione richiesta. A tal proposito, per ovviare alla problematica, si consiglia il caricamento della stessa documentazione, che dovrà pervenire in modo completo pena l''improcedibilità e l''archiviazione del procedimento, a mezzo di cloud di tipo Google Drive al massimo entro domani 03.05.2024 ”;
- la nota della Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell''Ambiente - Settore 2 - Valutazioni e autorizzazioni ambientali, Sviluppo Sostenibile della Regione Calabria prot. 441033 del 4 luglio 2024 nella sola parte in cui ha richiamato e ha rinviato alla nota regionale prot. n. 388278 del 12 giugno 2024.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RWE Renewables Italia S.R.L. l’11 febbraio 2025:
annullamento del decreto dirigenziale della Regione Calabria – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana – Settore 1 – Valutazioni e autorizzazioni Ambientali n. 18929 del 19 dicembre 2024 avente ad oggetto “ Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., comprendente il parere favorevole di Valutazione Impatto Ambientale per il progetto “Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica pari a 30 MW denominato ‘Sant’Agazio’ da ubicare nel Comune di Squillace (CZ) e da connettere mediante cavidotti interrati presso la Sottostazione Elettrica di Trasformazione esistente 380/150 kV di proprietà Terna S.pA. ubicata nel Comune di Maida (CZ) ” - Pratica n. 114 (CZ) sul sistema Calabria SUAP “Sportello Ambiente”. Proponente: RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l.” trasmesso con nota prot. n. 797309 del 19 dicembre 2024 della Regione Calabria – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Settore 1 Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali;
nonché di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi:
- il verbale n. 1 del 9 settembre 2024 della prima riunione della “Conferenza di Servizi per il rilascio del PAUR art. 27-bis D. Lgs. 152/2006 per il progetto inerente impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica pari a 30 MW denominato “Sant’Agazio” da ubicare nel Comune di Squillace (CZ) e da connettere mediante cavidotti interrati presso la Sottostazione Elettrica di Trasformazione esistente 380/150 kV di proprietà Terna s.p.A. ubicata nel Comune di Maida (CZ). Proponente RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l.”;
- il verbale n. 2 del 9 ottobre 2024 della seconda riunione della “Conferenza di Servizi per il rilascio del PAUR art. 27-bis D. Lgs. 152/2006 per il progetto inerente impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica pari a 30 MW denominato “Sant’Agazio” da ubicare nel Comune di Squillace (CZ) e da connettere mediante cavidotti interrati presso la Sottostazione Elettrica di Trasformazione esistente 380/150 kV di proprietà Terna s.p.A. ubicata nel Comune di Maida (CZ). Proponente RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l.”;
- il verbale n. 3 del 6 novembre 2024 della terza riunione della “Conferenza di Servizi per il rilascio del PAUR art. 27-bis D. Lgs. 152/2006 per il progetto inerente impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica pari a 30 MW denominato “Sant’Agazio” da ubicare nel Comune di Squillace (CZ) e da connettere mediante cavidotti interrati presso la Sottostazione Elettrica di Trasformazione esistente 380/150 kV di proprietà Terna s.p.A. ubicata nel Comune di Maida (CZ). Proponente RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l.”;
- il verbale n. 4 del 9 dicembre 2024 della quarta riunione della “Conferenza di Servizi per il rilascio del PAUR art. 27-bis D. Lgs. 152/2006 per il progetto inerente impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica pari a 30 MW denominato “Sant’Agazio” da ubicare nel Comune di Squillace (CZ) e da connettere mediante cavidotti interrati presso la Sottostazione Elettrica di Trasformazione esistente 380/150 kV di proprietà Terna S.p.A. ubicata nel Comune di Maida (CZ). Proponente RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l.” costituente “determinazione conclusiva costituente il PAUR, comprendente il provvedimento di VIA/VI ed i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del Progetto”, trasmesso con nota prot. 789190 del 17 dicembre 2024;
- le relative note di convocazione; tutti esclusivamente nelle parti in cui confermano e/o recepiscono o comunque non superano la nota dirigenziale prot. n. 554156 del 4 settembre 2024 con cui la Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali – Settore Infrastrutture energetiche, Fonti rinnovabili e non rinnovabili, ha comunicato a RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l. il diniego al rilascio dell’autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e l.r. 36/2023, della l.r. 42/2008, delle linee guida nazionali adottate ai sensi dell’art. 12, comma 10, del D.Lgs. 387/2003 (approvate con Decreto interministeriale, recepite con delibera di Giunta Regionale n. 871/2010 e richiamate dal D. Lgs. 28/2011), del Decreto MITE del 20 ottobre 2022 e l.r. 36/2023 per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica - denominato “Sant’Agazio” - costituito da sei aerogeneratori per una potenza complessiva di 30 MW, da ubicare nel Comune di Squillace (CZ), e, quanto alle opere di connessione, nei Comuni di San Floro, Borgia, Caraffa di Catanzaro e Maida, e la nota prot. n. 388278 del 12 giugno 2024 con cui la Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali – Settore Infrastrutture energetiche, Fonti rinnovabili e non rinnovabili ha comunicato a RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l l’improcedibilità dell’istanza presentata dalla medesima ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e l.r. 36/2023 per la realizzazione del citato impianto e ha disposto l’archiviazione del relativo procedimento.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L. il 20 maggio 2025:
annullamento della nota dirigenziale della Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo Economico – Settore Infrastrutture Energetiche Fonti Rinnovabili e Non Rinnovabili, Attività Estrattive prot. n. 258374 del 16 aprile 2025 avente ad oggetto “Riscontro a Vs. comunicazione del 10.03.2025, acquisita al prot. n. 151829 del 10.03.2025 – Progetto: impianto da fonte eolica della potenza di 30 MW denominato “Sant’Agazio” da ubicare nel Comune di Squillace (CZ) presentato da RWE Renewables Italia S.r.l. – Istanza di riapertura del procedimento ai sensi dell’art. 12 D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. e della L.R. 36/2023 e ss.mm.ii”, comunicata con pec prot. n. 0001174-2025-51-6 A in pari data, nonché di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali ad essa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 1° ottobre 2025 la dott.ssa AL AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso, notificato alla Regione Calabria, nonché ai relativi settori di competenza, e al Comune di Squillace, l’11 settembre 2024 e depositato il 24 settembre 2024, la società ricorrente ha premesso:
- di aver predisposto un progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica - denominato “Sant’Agazio” - costituito da sei aerogeneratori per una potenza complessiva di 30 MW, da ubicare nel Comune di Squillace (CZ) e, quanto alle opere di connessione, nei Comuni di San Floro, Borgia, Caraffa di Catanzaro e Maida;
- di aver richiesto, in data 22.06.2022, alla Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente - Settore 2 - Valutazioni e autorizzazioni ambientali, Sviluppo Sostenibile (di seguito, per brevità il “STV”), ai sensi dell’art. 20, comma 1, D. Lgs. 152/2006 (“TUA”), un incontro finalizzato all’avvio di una fase di confronto tecnico al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale inerente al Progetto da sottoporre a VIA/ Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (“PAUR”), cui è seguita la convocazione della Conferenza di Servizi con esito positivo;
- che il 26 settembre 2023, la STV ha trasmesso alla Società e a tutti gli enti coinvolti nel procedimento avviato ai sensi dell’art. 26-bis del TUA il verbale della Conferenza dei Servizi preliminare tenutasi in data 11 settembre 2023;
- il 25 marzo 2024 la Società, tramite portale Calabria SUAP, ha presentato alla STV domanda per il rilascio del PAUR di cui all’art. 27-bis del TUA inerente al Progetto e contestualmente, tramite portale Calabria SUAP, ha presentato al SEAC anche domanda di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 (“AUA”) e dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 36/2023;
- con nota prot. n. 273786 del 17 aprile 2024, il SEAC ha richiesto alla società di trasmettere la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica, a dire della società già trasmessa, mediante la modulistica predisposta dall’amministrazione;
- il 30 aprile 2024 la società ha ottemperato a tale incombente sebbene successivamente il SEAC, per motivi tecnici, abbia chiesto il caricamento dei documenti della medesima documentazione su altro cloud compatibile con quello usato dall’amministrazione;
- adempiuto anche tale incombente da parte della odierna ricorrente, il 3 maggio 2024 la STV ha trasmesso le richieste integrative pervenute dai diversi Enti, tra cui il SEAC e quindi con nota prot. n. 368403 del 3 giugno 2024, ricevute le integrazioni, ha disposto la pubblicazione della documentazione del Progetto sottoposto a PAUR ai sensi dell’art. 27-bis, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 e avviato il relativo procedimento;
- con nota prot. n. 388278 del 12 giugno 2024 (di seguito “ Comunicazione di Archiviazione ”), il SEAC ha comunicato a RWE l’improcedibilità dell’istanza di AU e disposto l’archiviazione del procedimento di AU ai sensi della l.r. 36/2023 “ alla luce delle incompletezze riscontrate, talvolta di carattere sostanziale, e soprattutto a causa delle diverse criticità ed incongruenze riscontrate nel presente progetto e dei refusi con altri progetti che rendono la proposta non sanabile ”;
- nel contempo, con nota prot. 441033 del 4 luglio 2024, la STV, in applicazione del comma 5 dell’art. 27-bis del TUA, ha richiesto a RWE di trasmettere entro 30 giorni la documentazione integrativa richiesta dagli Enti;
- a seguito del riscontro della richiesta di integrazione, con nota prot. n. 509399 del 2 agosto 2024, dato atto dell’intervenuta integrazione documentale da parte di RWE, la STV ha disposto la pubblicazione degli ulteriori documenti ricevuti e ha convocato la conferenza di servizi ai sensi del comma 7 dell’art. 27-bis del TUA per il 9 settembre 2024;
- con la nota del 4 settembre 2024, impugnata con il ricorso, il SEAC ha adottato il diniego al rilascio dell’AU e dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 36/2023 tenuto conto di tutto quanto esposto nella nota del 12 giugno 2024 nella quale è stata comunicata l’improcedibilità della domanda di rilascio al nulla-osta “ alla luce delle incompletezze riscontrate, talvolta di carattere sostanziale, e soprattutto a causa delle diverse criticità ed incongruenze riscontrate nel presente progetto e dei refusi con altri progetti che rendono la proposta non sanabile ”.
2. La ricorrente ha quindi impugnato il suddetto provvedimento, nella sola parte in cui richiama e rinvia alla comunicazione di archiviazione medesima, per i seguenti motivi:
1) ADOZIONE IN MANCANZA DI CONFERENZA DI SERVIZI: VIOLAZIONE DELL’ART. 12 DEL D. LGS. 387/2003; VIOLAZIONE DELL’ART. 14 DELLE LINEE GUIDA
NAZIONALI DI CUI AL DM 10 SETTEMBRE 2010; VIOLAZIONE DEL DM 20 OTTOBRE 2022; VIOLAZIONE DELLA L.R. 36/2023; VIOLAZIONE DELL’ART. 27-BIS, COMMA 7, DEL TUA; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ E GRAVE CARENZA DI ISTRUTTORIA, atteso che il provvedimento finale doveva essere adottato all’esito della conferenza di servizi, nonché della richiesta di integrazioni documentali e chiarimenti;
2) VIOLAZIONE DELLE GARANZIE PROCEDIMENTALI: MANCATO ESPERIMENTO
DELLA COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 10-BIS DELLA L. 241/1990 E DEL PUNTO
14.11 DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI. TOTALE PRETERMISSIONE DELLE OSSERVAZIONI E DEI DOCUMENTI DELLA SOCIETÀ PROPONENTE, in quanto è stata omessa la comunicazione di preavviso di diniego e il provvedimento adottato non ha tenuto in considerazione le osservazioni e i documenti spontaneamente presentati dalla Società, limitandosi a richiamare il contenuto del provvedimento di irricevibilità;
3) VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/1990 E DELL’ART. 12 DEL D. LGS. 387/2003. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, INSUFFICIENZA ED ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE, poiché l’incompletezza e le incongruenze riscontrate ben avrebbero potuto essere superate con una successiva e ulteriore richiesta di chiarimenti o di integrazione e che la motivazione risulta carente nella parte in cui ha riguardo all’incompletezza della documentazione.
2.1. Ha poi impugnato la comunicazione di archiviazione per:
4) VIOLAZIONE DELL’ART. 12 DEL D. LGS. 387/2003. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 13 E 14 DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI DI CUI AL DM 10 SETTEMBRE 2010. VIOLAZIONE DELL’ART. 2, ALLEGATO 1, DEL DM 20 OTTOBRE 2022. VIOLAZIONE DELL’ART. 26-BIS DEL TUA. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO E DI FATTO, VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DEL PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI LOGICITÀ E DI PROPORZIONALITÀ, tenuto conto che le linee guida nazionali prevedono che, depositata l’istanza di AU, entro il termine di 15 giorni, l’Amministrazione competente verifica la completezza formale della documentazione, comunica l’avvio del procedimento ovvero comunica l’improcedibilità per carenza di documentazione. Nel caso di specie il primo riscontro all’istanza è avvenuto oltre il suddetto termine. Inoltre ha eccepito che la verifica preliminare ha carattere solo formale e non di merito, contrariamente a quanto è avvenuto nel caso di specie.
3. Si è costituita in giudizio l’amministrazione regionale eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso un atto endoprocedimentale, posto che il segmento procedimentale gestito dal SEAC è confluito nella conferenza di servizi del 9 settembre 2024, nell’ambito della quale il parere del dipartimento Sviluppo economico era destinato ad essere eventualmente confermato o disatteso.
Nel merito ha eccepito l’infondatezza della domanda attesa la correttezza dell’ iter procedimentale e la sussistenza di incongruenze insormontabili nell’ambito del progetto presentato.
4. Con ricorso per motivi aggiunti, poi, la ricorrente ha impugnato il provvedimento del 19 dicembre 2024 di adozione del PAUR condizionato al rilascio dell’AUA, nonché i verbali della conferenza di servizi del 9 settembre 2024, del 9 ottobre 2024, del 6 novembre 2024 e del 9 dicembre 2024 nelle parti in cui recepiscono o comunque non superano la nota di diniego del 4 settembre 2024 riproponendo nella sostanza i medesimi motivi di doglianza già esposti in ricorso, con conseguente invalidità derivata dei verbali suddetti.
5. L’amministrazione resistente, con memoria difensiva, ha contestato nel merito il ricorso per motivi aggiunti rilevando, peraltro, l’intervenuta adozione del provvedimento favorevole di PAUR, idoneo a determinare il difetto di interesse rispetto al ricorso principale. Ha inoltre dedotto che l'approvazione del progetto e il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale sono stati condizionati al rilascio dell'autorizzazione unica (ex art. 12 D.Lgs. n. 387/03) e dell'autorizzazione per le opere di connessione (L.R. n. 36/2023), con acquiescenza da parte della ricorrente, atteso che con dichiarazione del legale rappresentante, in seno alla conferenza di servizi, ha aderito alla decisione assunta.
6. Con memoria di replica la RWE ha contestato tanto la possibilità da parte della conferenza di servizi di superare il provvedimento di archiviazione del SEAC, tanto l’intervenuta acquiescenza che, quand’anche ritenuta esistente, sarebbe riferibile esclusivamente alla natura condizionata del rilascio del PAUR e non foriera di una rinuncia all’impugnativa del provvedimento di archiviazione e del conseguente diniego di AU.
7. Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, quindi, la RWE ha impugnato il provvedimento conclusivo del procedimento del 16 aprile 2025 con cui il SEAC, all’esito della richiesta di riapertura del procedimento volto al rilascio dell’AU e dell’autorizzazione delle opere di connessione, depositata il 10 marzo 2025, ha respinto l’istanza rilevando il carattere endoprocedimentale del provvedimento e il trasferimento della competenza all’STV, soggetto titolato all’adozione del provvedimento conclusivo del PAUR, tenuto conto peraltro che l’istanza è stata corredata da documentazione non confluita nel procedimento principale. Ha quindi dedotto, a fondamento del ricorso, tanto i motivi già veicolati con il ricorso principale, forieri di invalidità derivata, tanto ulteriori motivi attinenti a ulteriori e autonomi profili di illegittimità e, segnatamente:
VIOLAZIONE DELL’ART. 12 D. LGS. 387/2003 E DELLA L.R. 36/2023. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 6, 10-BIS DELLA L. 241/1990 E DELL’ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, essendo pretestuosa la tesi per cui il procedimento di cui all’art. 12 D. Lgs. 387/2003 e alla l.r. 36/2023 avrebbe carattere endoprocedimentale rispetto a quello di PAUR, posto che è la medesima Regione ad aver stabilito che tali autorizzazioni avrebbero dovuto essere emanate in una fase successiva a valle del PAUR, atteso peraltro che le modifiche alla documentazione prodotta sarebbero mere specificazioni che non mutano nella sostanza il progetto e atteso che il secondo diniego non è stato preceduto da istruttoria né dalla comunicazione di preavviso ex art. 10 bis della L. 241/1990.
8. Anche tale domanda è stata avversata dall’amministrazione resistente ribadendo peraltro l’acquiescenza prestata dalla ricorrente, avverso il rilascio al PAUR condizionato, e conseguentemente l’inammissibilità del ricorso.
9. All’udienza del 1° ottobre 2025 il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare vanno affrontate le eccezioni di rito sollevate dalla resistente rispetto all’ammissibilità del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, nonché di procedibilità del ricorso originario.
La vicenda oggi sub iudice involge una sequenza procedimentale nell’ambito della quale, a fronte della declaratoria di improcedibilità dell’AU e del suo successivo diniego è stata convocata la conferenza di servizi per il rilascio del PAUR, all’esito della quale è stato adottato un provvedimento condizionato al “ rilascio dell’autorizzazione unica (x art. 12 D.Lgs.n. 387/03) e dell’autorizzazione per le opere di connessione (L.R. n. 36/2023) a seguito dell’avvio dell’iter amministrativo relativo alle pubblicazioni previste anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’impianto”.
Tanto premesso la ricorrente ha impugnato sia il provvedimento di archiviazione e diniego dell’Au, sia il provvedimento di PAUR, seppur in parte qua .
Rispetto alle due iniziative giudiziarie assunte, la Regione Calabria ha eccepito l’inammissibilità del ricorso principale, attesa la natura endoprocedimentale del provvedimento di archiviazione e diniego di AU, sull’assunto che lo stesso potesse essere “ confermato o disatteso, ma solo in sede di decisione finale ” (pg. 2 della memoria difensiva del 11 ottobre 2024), ossia in sede di rilascio del PAUR e, al contempo, l’inammissibilità dell’impugnativa del PAUR per avvenuta acquiescenza da parte della ricorrente, che di fatto ha accettato il rilascio condizionato, tenuto conto peraltro dell’impossibilità di superare l’archiviazione in sede di conferenza di servizi.
1.1 Tanto premesso è in primo luogo parzialmente fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, per intervenuta acquiescenza da parte della ricorrente, relativamente al secondo motivo di ricorso, in cui la ricorrente lamenta il mancato superamento della disposta archiviazione e diniego al rilascio dell’AU da parte della conferenza di servizi e, in sostanza, la natura condizionata del PAUR.
Sul punto va ribadito che sussiste acquiescenza a un provvedimento amministrativo solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell’atto, che dimostrino la chiara e incondizionata (cioè non rimessa a eventi futuri e incerti) volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l’operatività; con la conseguenza di escludere la possibilità di affermare la sussistenza dell’acquiescenza per mera presunzione, non potendosi in tal caso trovare univoco riscontro della volontà dell’interessato di accettare tutte le conseguenze derivanti dall’atto amministrativo.
Nel caso di specie è configurabile acquiescenza rispetto alla natura condizionata del PAUR rilasciato dall’amministrazione regionale. Difatti, nell’ambito dell’ultima riunione della conferenza di servizi del 9 dicembre 2024 (si legga a pagina 4) il proponente, per il tramite di soggetto munito di poteri rappresentativi, in maniera espressa, “ prende atto di quanto proposto dal Presidente e conferma, accettandone le risultanze, che le condizioni di efficacia rappresentate risultano corrette in considerazione delle determinazioni finali attese dal Consiglio di Stato e dal TAR Calabria in relazione al ricorso R.G. 1517/2024…”.
L’accettazione espressa della natura condizionata del provvedimento di PAUR rilasciato, rende pertanto inammissibile il successivo giudizio impugnatorio relativamente al motivo indicato, mentre resta ammissibile nella parte in cui sono dedotti vizi derivati dai provvedimenti a monte.
Né è condivisibile quanto rilevato dalla ricorrente, secondo la quale l’accettazione era rivolta alla necessità di avviare un nuovo procedimento funzionale al rilascio dell’autorizzazione unica atteso che, dalla lettura del verbale conclusivo della conferenza di servizi, emerge chiaramente che l’attivazione di un autonomo iter amministrativo si riferisce alle pubblicazioni previste per la dichiarazione di pubblica utilità e che il riferimento al procedimento di AU viene fatto richiamando il contenzioso de quo e, quindi, avendo riguardo al procedimento di rilascio dell’AU già attivato . In altri termini, dal provvedimento e dal verbale dell’ultima conferenza di servizi emerge la volontà dell’amministrazione di pronunciarsi senza intervenire sul quel segmento della procedura, relativo al rilascio dell’AU, nell’attesa della pronuncia del giudice amministrativo, come peraltro si dirà nella trattazione del merito.
1.2 Ciò chiarito l’acquiescenza e la natura condizionata del PAUR, se da un lato determinano l’inammissibilità in parte qua del primo ricorso per motivi aggiunti, dall’altro non fanno venir meno l’interesse al ricorso principale, reso attuale proprio a seguito dell’inoppugnabilità del provvedimento finale nella parte in cui pone la condizione più volte citata.
1.3 Del pari il ricorso principale risulta ammissibile atteso che lo stesso è stato proposto contro un provvedimento, in astratto, idoneo a determinare un arresto procedimentale e, quindi, lesivo dell’interesse della società ricorrente, in disparte il concreto dispiegarsi della vicenda.
2. Così risolte le questioni di rito, occorre a questo punto scrutinare nel merito sia il ricorso originario, sia quello per motivi aggiunti proposto avverso il provvedimento regionale del 16 aprile 2025 di diniego alla riapertura del procedimento di autorizzazione unica (secondo ricorso per motivi aggiunti).
2.1 Per una questione logica e per il rapporto di continenza tra i due, nell’esaminare i ricorsi, il Collegio reputa prioritaria l’analisi di quello per motivi aggiunti.
Il ricorso è infondato.
Va premesso che, con la nota del 16 aprile 2025, la Regione ha respinto l’istanza di riapertura del procedimento volto al rilascio dell’AU atteso il carattere endoprocedimentale rispetto al PAUR, per la competenza del settore di riferimento, nonché tenuto conto della documentazione ulteriore depositata e non confluita nel PAUR.
Rispetto alla determinazione assunta, non sussiste alcun difetto di logicità - a dire della ricorrente consistente nella circostanza per cui l’amministrazione, prima avrebbe condizionato il PAUR al rilascio dell’AU e, poi, avrebbe negato l’apertura di un nuovo procedimento - posto che, infatti, come detto nel punto che precede, l’amministrazione ha fatto espresso richiamo al procedimento di AU attivato in seno al PAUR e oggetto del presente giudizio, riferendo invece l’attivazione di un iter successivo alle attività relative alle pubblicazioni previste anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’impianto.
Peraltro a ciò si aggiunga la natura unitaria del PAUR che, non sostituisce, ma contiene i diversi titoli autorizzatori, sebbene mediante un procedimento di semplificazione attuato mediante la conferenza di servizi (Consiglio di Stato, sentenza, 11 giugno 2024, n. 5241), nell’ambito del quale quindi il rilascio dell’AU si configura quale subprocedimento non suscettibile di essere attivato dopo o fuori dalla procedura complessivamente considerata.
2.2 Tanto chiarito, il ricorso originario è invece fondato, per quanto di ragione, e merita quindi accoglimento.
Come accennato nella premessa di fatto parte ricorrente è insorta avverso la comunicazione di improcedibilità del 12 giugno 2024 del SEAC nonché contro il diniego di rilascio dell’autorizzazione unica del 4 settembre 2024 che, in sostanza, richiama la comunicazione di archiviazione precedentemente trasmessa.
I motivi di ricorso, poiché intimamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.
In sintesi la ricorrente eccepisce l’illegittimità della comunicazione di archiviazione poiché di fatto l’amministrazione regionale non si sarebbe attestata ad un mero controllo formale circa la presenza della documentazione, avendo svolto una verifica sostanziale, in contrasto con le linee guida adottate con DM del 18 settembre 2010, nonché dell’atto successivo di diniego, poiché assunto senza preventiva convocazione della conferenza di servizi, in difetto di istruttoria, senza rispetto delle regole partecipative, oltre che tenuto conto della presenza di tutta la documentazione richiesta.
Tanto rappresentato va ulteriormente premesso che, ai sensi degli artt. 12 del D.lgs. 378/2003 e 13 e ss. delle Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, il rilascio dell’autorizzazione unica avviene nell’ambito di un procedimento unico attivato su istanza del privato previo deposito della documentazione minima prevista all’art. 13.1 oltre a quella di settore di cui all’art. 13.2.
Il procedimento si svolge tramite conferenza di servizi, nell’ambito della quale confluiscono tutti gli apporti amministrativi necessari per la costruzione e l’esercizio dell’impianto, delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili.
Entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza l’Amministrazione competente, dopo una verifica formale della documentazione, comunica l’avvio del procedimento oppure comunica l’improcedibilità della domanda per mancanza della documentazione.
Entro trenta giorni poi indice la conferenza di servizi nell’ambito della quale, ai sensi dell’art. 14.11, l’ulteriore documentazione o i chiarimenti ritenuti necessari, sono richiesti anche su impulso delle altre amministrazioni per una sola volta entro 90 giorni dall’avvio del procedimento. Se il proponente non fornisce la documentazione entro i 30 giorni successivi, l’istanza viene deliberata con una valutazione sulla base degli atti presenti, ferma l’applicazione dell’art.10 bis della L. 241/1990.
In altri termini l’ iter procedimentale è molto chiaro nel prevedere una prima fase di mero controllo formale in ordine alla sussistenza della documentazione ed uno, successivo, da svolgersi nella conferenza di servizi, volto a vagliare il merito della domanda e ad attuare l’istruttoria mediante integrazione documentale e richieste di chiarimenti.
2.3. Orbene, nel caso di specie l’operato dell’amministrazione non risulta rispettoso della scansione logico-temporale esposta.
Difatti, a seguito della presentazione dell’istanza di AU al SEAC il 25 marzo 2024, l’amministrazione ha formulato una prima richiesta, del 17 aprile 2024, mediante la quale si è limitata a chiedere l’utilizzo della modulistica preimpostata e l’allegazione di tutta la documentazione ivi prevista e, una seconda richiesta, del 2 maggio 2024, con cui ha chiesto di caricare, entro il termine di 24h, gli allegati su un server diverso da quello usato, ossia di ritrasmettere ancora una volta la documentazione già prodotta dalla società
Il 12 giugno 2024, quindi, ha comunicato l’improcedibilità dell’istanza e, con successivo provvedimento del 4 settembre 2024, il SEAC ha adottato il provvedimento di diniego, richiamando il provvedimento di archiviazione.
2.4. Tanto premesso i motivi di doglianza mossi con il ricorso principale sono meritevoli di accoglimento.
A giudizio del Collegio, infatti, diversamente dalla fase di riscontro del contenuto minimo dell’istanza e della documentazione allegata, compiuta dal solo ufficio competente, la valutazione sostanziale in ordine ai profili attinenti al progetto, deve seguire l’ iter semplificativo indicato nelle linee guida e svolgersi, quindi, nell’ambito della conferenza di servizi e a seguito dell’istruttoria tecnico-sostanziale vera e propria. La prima, costituisce il modulo prescelto dal legislatore al fine di semplificare il rilascio del titolo unico ambientale, in concerto con le amministrazioni interessate e persino con la partecipazione del gestore della rete, mentre, sotto il profilo sostanziale, il vaglio dell’istanza si caratterizza per un approfondimento istruttorio mediante il deposito di ulteriore integrazione documentale e i chiarimenti ritenuti necessari.
Nel caso di specie, le mancanze riscontrate con il provvedimento di archiviazione impugnato, non attengono solo a profili formali ma, anche ad aspetti sostanziali, involgendo la valutazione tecnica e di merito, nella parte in cui rileva incongruenze, non condivisibilità della scelta di non chiedere la variante urbanistica al piano strutturale, soffermandosi sulle ragioni della stessa non condivisibilità, nonché la necessità di integrazioni, connesse alle criticità riscontrate. Si tratta, in altri termini, di carenze, incongruenze e valutazioni che involgono valutazioni da svolgere nell’ambito della fase successiva del procedimento, mediante istruttoria e la partecipazione del proponente.
Va peraltro rilevato che il procedimento non si è concluso – infatti – con la mera comunicazione di improcedibilità e di archiviazione (avente mero carattere procedurale e di forma) bensì con un provvedimento di rigetto, avendo riguardo cioè alla valutazione sostanziale svolta dall’amministrazione, sebbene, sotto il profilo motivazionale, mediante un mero rinvio al primo atto, tuttavia adottato senza la modalità procedurale prescritta, senza istruttoria e in difetto di contraddittorio.
2.5. Tanto è quindi sufficiente all’accoglimento del ricorso principale, in base alla portata decisiva dei profili analizzati, con conseguente annullamento della comunicazione di improcedibilità e archiviazione del 12 giugno 2024, nonché di diniego del 14 settembre 2024, salvo il riesercizio del potere.
3. L’accoglimento del ricorso principale comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi dedotti con il primo ricorso per motivi aggiunti non dichiarati inammissibili.
4. In considerazione della sussistenza di una soccombenza reciproca le spese di lite tra le parti vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso originario, così come integrato con i due ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- dichiara l’inammissibilità parziale del ricorso per motivi aggiunti proposto il 7 febbraio 2025;
- accoglie in parte il ricorso originario per le ragioni di cui in parte motiva e, per l’effetto, annulla la comunicazione d’improcedibilità e archiviazione del 12 giugno 2024 e il provvedimento di diniego al rilascio dell’AU del 4 settembre 2024, fatto salvo il riesercizio del potere;
- respinge ogni altra domanda non assorbita.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD MA, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
AL AL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL AL | RD MA |
IL SEGRETARIO