CASS
Sentenza 2 gennaio 2024
Sentenza 2 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/01/2024, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL MD ON nato il [...] avverso la sentenza del 17/12/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VENEZIA svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Marco DALL'OLIO, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con le ulteriori conseguenze di legge;
l'avv. Simone Sabattini del foro di Bologna, per le parti civili MI NI, quale segretario generale di FIOM CGIL Metropolitana di Venezia e per MA Hossain, Rahibul MD, Ahmed Mohammed, MD UN MO e HA TO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese legali, quantificate in euro 2.500,00; l'avv. Agnese Sbraccia per le parti civili CEESAY Lamin, JAHINAL Dhaly, MAS AZ, SE LI, AS RA e EMADUL Islam, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e assistenza delle succitate parti civili nel presente grado di giudizio, come da separata nota. Penale Sent. Sez. 4 Num. 32 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 12/12/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza pronunciata a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., il GUP del Tribunale di Venezia ha applicato a AL Md AY una pena sospesa per i reati di cui all'art. 10 bis, d.lgs. n. 74/2000 [capo b), omesso versamento di ritenute d'imposta per l'anno 2017 per complessivi euro 223.36,98], per il reato di cui all'art. 603 bis, commi 1 e 4, cod. pen. [capo c), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro] e per il reato di cui all'art. 10 quater, d. Igs. n. 74/2000 [capo f), omesso versamento di ritenute IRPEF quale sostituto d'imposta per l'anno 2017 per euro 136.355,03], disponendo la confisca obbligatoria dei beni di cui l'imputato ha la disponibilità per un valore pari a euro 51.894,04, quanto al reato sub c) della rubrica, ai sensi dell'art. 603 bis.2, cod. pen.; e la confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 12 bis, d. Igs. n. 74/2000, quanto ai capi b) e f), per valori equivalenti rispettivamente a euro 220.596,23 e euro 136.355,03. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la difesa dell'imputato, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto inosservanza degli artt. 603 bis.2, cod. pen. e 12 bis, d. Igs. n. 74/2000 e vizio di mancanza della motivazione nella parte della sentenza nella quale il giudice ha disposto la confisca dei beni senza prova di sussistenza del profitto di reato e della sua eventuale quantificazione, essendosi limitato a disporre il provvedimento ablativo per equivalente, senza dar conto dell'accertamento della sussistenza di un effettivo profitto del reato. Né a tal fine potrebbe considerarsi sufficiente, a parere della difesa, il calcolo operato dalla PG, con riferimento alla posizione retributiva e previdenziale delle singole persone offese: trattasi, invero, di calcoli aventi natura giuslavoristica, come tali insuscettibili di essere intesi automaticamente come profitto dello sfruttamento del lavoro penalmente rilevante e di un'omissione contributiva. In ogni caso, non vi sarebbe prova di una sproporzione tra il valore dei beni dell'imputato rispetto al reddito o alle attività economiche. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Marco DALL'OLIO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con le ulteriori conseguenze di legge. 4. L'avv. Simone Sabattini, del foro di Bologna, per le parti civili MI NI, quale segretario generale della FIOM CGIL e per MA Hossain, Rahibul MD, Ahmed Mohammed, MD UN MO e HA TO, ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese, quantificate in complessivi euro 2.500,00. 5. L'avv. Agnese Sbreccia, del foro di Venezia, per le parti civili CEESAY Lamin, JAHINAL Dhaly, MA AZ, SE LI, AS RA e EMADUL Islam, ha depositato conclusioni, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di 2 rappresentanza e assistenza delle succitate parti civili nel presente grado di giudizio come da separata nota. Considerato in diritto 1. Deve, preliminarmente, precisarsi che, anche a seguito della novella di cui all'art. 1 comma 50, legge n. 103/2017, in vigore dal 03/08/2017, con la quale è stato introdotto il comma 2-bis all'art. 448, cod. proc. pen. limitando la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza, la sentenza di patteggiamento che ha applicato una misura di sicurezza è astrattamente ricorribile per cassazione, sia pure nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348; sez. 3, n. 4252 del 15/1/2019, Caruso, Rv. 274946, in cui si è precisato che, anche dopo la novella citata, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111., comma 7, Cost.). 2. Ciò posto, il motivo è fondato limitatamente alla confisca relativa al capo c) dell'imputazione e deve essere, invece, rigettato nel resto. Infatti, è già stato anche di recente chiarito che, in tema di omesso versamento delle ritenute certificate ai sensi dell'art. 10 bis, d.lgs. n. 74/2000, è legittima la confisca, anche per equivalente, dell'importo corrispondente all'imposta evasa nella sua totalità e non nella sola parte eccedente la soglia di punibilità prevista ex lege, identificandosi il profitto del reato nell'intero ammontare del tributo non versato (sez. 3, n. 2858 del 30/11/2022, dep. 2023, Bertini, Rv. 284127-03). Invece, con specifico riferimento alla indebita compensazione di creciiti di imposta, il profitto del reato di cui all'art. 10 quater stesso decreto n. 74 cit. che può essere oggetto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, è costituito dall'importo corrispondente all'imposta evasa nella sua totalità (sez. 3, n. 46709 del 28/3/2018, Carriero, Rv. 274561-03, in cui in motivazione la Corte ha precisato che, essendo il profitto costituito da denaro, la confisca delle somme deve essere qualificata come diretta;
Sez. U, n. 31617 del 26/6/2015, Lucci, Rv. 264437-01, in cui si è chiarito che, ove il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere, per l'appunto, qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato). In altri termini, è la natura fungibile del bene, destinato a confondersi con le altre disponibilità economiche del reo, a rendere superflua la prova del nesso di derivazione diretta della somma materialmente oggetto dell'ablazione e il reato (sez. 5, n. 23393 del 29/3/2017, Garau, Rv. 270134-01). 3 3. Alla luce di tali principi, si ritiene la infondatezza della censura quanto agli importi relativi ai reati fiscali, rilevandosi peraltro anche il difetto di interesse quanto alle somme indicate in relazione al capo b), essendo stata disposta la confisca per equivalente per un valore di euro 220.596,23, a fronte di ritenute pari a euro 223,376,98. 4. Pertanto, le doglianze sono sotto tale profilo anche aspecifiche, essendosi la difesa limitata ad affermare la necessità dell'indicazione degli elementi di calcolo del profitto del reato nella misura indicata, omettendo di considerare che esso si identifica con le somme non versate. 5. Lo stesso non può dirsi quanto al profitto inerente al reato di cui al capo c). In tal caso, infatti, in difetto di qualsivoglia indicazione sul punto, pur considerata la natura della sentenza che contiene la statuizione censurata, la quantificazione del profitto non si ricava automaticamente dalla imputazione, ma è frutto di un accertamento non richiamato, anche solo per ritenerlo corretto, dal giudice. 6. La sentenza deve, pertanto, essere annullata, limitatamente alla confisca disposta in relazione al reato di cui al capo c) dell'imputazione, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia, diversa persona fisica, con rigetto nel resto. Nulla per le spese di questo giudizio di legittimità in favore delle parti civili, le questioni devolute non inerendo a interessi delle stesse, le cui posizioni non possono essere in alcun modo incise dall'accoglimento del ricorso (Rv. 258524, 280519).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca del profitto del reato di cui al capo c) dell'imputazione, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia, in diversa persona fisica. Rigetta il ricorso nel resto. Nulla per le spese alle parti civili. Deciso il 12 dicembre 2023. Il Consigliere estensore Il Pres' te LL EL Salva torj 6 vere 2 tcf-
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Marco DALL'OLIO, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con le ulteriori conseguenze di legge;
l'avv. Simone Sabattini del foro di Bologna, per le parti civili MI NI, quale segretario generale di FIOM CGIL Metropolitana di Venezia e per MA Hossain, Rahibul MD, Ahmed Mohammed, MD UN MO e HA TO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese legali, quantificate in euro 2.500,00; l'avv. Agnese Sbraccia per le parti civili CEESAY Lamin, JAHINAL Dhaly, MAS AZ, SE LI, AS RA e EMADUL Islam, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e assistenza delle succitate parti civili nel presente grado di giudizio, come da separata nota. Penale Sent. Sez. 4 Num. 32 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 12/12/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza pronunciata a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., il GUP del Tribunale di Venezia ha applicato a AL Md AY una pena sospesa per i reati di cui all'art. 10 bis, d.lgs. n. 74/2000 [capo b), omesso versamento di ritenute d'imposta per l'anno 2017 per complessivi euro 223.36,98], per il reato di cui all'art. 603 bis, commi 1 e 4, cod. pen. [capo c), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro] e per il reato di cui all'art. 10 quater, d. Igs. n. 74/2000 [capo f), omesso versamento di ritenute IRPEF quale sostituto d'imposta per l'anno 2017 per euro 136.355,03], disponendo la confisca obbligatoria dei beni di cui l'imputato ha la disponibilità per un valore pari a euro 51.894,04, quanto al reato sub c) della rubrica, ai sensi dell'art. 603 bis.2, cod. pen.; e la confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 12 bis, d. Igs. n. 74/2000, quanto ai capi b) e f), per valori equivalenti rispettivamente a euro 220.596,23 e euro 136.355,03. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la difesa dell'imputato, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto inosservanza degli artt. 603 bis.2, cod. pen. e 12 bis, d. Igs. n. 74/2000 e vizio di mancanza della motivazione nella parte della sentenza nella quale il giudice ha disposto la confisca dei beni senza prova di sussistenza del profitto di reato e della sua eventuale quantificazione, essendosi limitato a disporre il provvedimento ablativo per equivalente, senza dar conto dell'accertamento della sussistenza di un effettivo profitto del reato. Né a tal fine potrebbe considerarsi sufficiente, a parere della difesa, il calcolo operato dalla PG, con riferimento alla posizione retributiva e previdenziale delle singole persone offese: trattasi, invero, di calcoli aventi natura giuslavoristica, come tali insuscettibili di essere intesi automaticamente come profitto dello sfruttamento del lavoro penalmente rilevante e di un'omissione contributiva. In ogni caso, non vi sarebbe prova di una sproporzione tra il valore dei beni dell'imputato rispetto al reddito o alle attività economiche. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Marco DALL'OLIO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con le ulteriori conseguenze di legge. 4. L'avv. Simone Sabattini, del foro di Bologna, per le parti civili MI NI, quale segretario generale della FIOM CGIL e per MA Hossain, Rahibul MD, Ahmed Mohammed, MD UN MO e HA TO, ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese, quantificate in complessivi euro 2.500,00. 5. L'avv. Agnese Sbreccia, del foro di Venezia, per le parti civili CEESAY Lamin, JAHINAL Dhaly, MA AZ, SE LI, AS RA e EMADUL Islam, ha depositato conclusioni, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di 2 rappresentanza e assistenza delle succitate parti civili nel presente grado di giudizio come da separata nota. Considerato in diritto 1. Deve, preliminarmente, precisarsi che, anche a seguito della novella di cui all'art. 1 comma 50, legge n. 103/2017, in vigore dal 03/08/2017, con la quale è stato introdotto il comma 2-bis all'art. 448, cod. proc. pen. limitando la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza, la sentenza di patteggiamento che ha applicato una misura di sicurezza è astrattamente ricorribile per cassazione, sia pure nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348; sez. 3, n. 4252 del 15/1/2019, Caruso, Rv. 274946, in cui si è precisato che, anche dopo la novella citata, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111., comma 7, Cost.). 2. Ciò posto, il motivo è fondato limitatamente alla confisca relativa al capo c) dell'imputazione e deve essere, invece, rigettato nel resto. Infatti, è già stato anche di recente chiarito che, in tema di omesso versamento delle ritenute certificate ai sensi dell'art. 10 bis, d.lgs. n. 74/2000, è legittima la confisca, anche per equivalente, dell'importo corrispondente all'imposta evasa nella sua totalità e non nella sola parte eccedente la soglia di punibilità prevista ex lege, identificandosi il profitto del reato nell'intero ammontare del tributo non versato (sez. 3, n. 2858 del 30/11/2022, dep. 2023, Bertini, Rv. 284127-03). Invece, con specifico riferimento alla indebita compensazione di creciiti di imposta, il profitto del reato di cui all'art. 10 quater stesso decreto n. 74 cit. che può essere oggetto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, è costituito dall'importo corrispondente all'imposta evasa nella sua totalità (sez. 3, n. 46709 del 28/3/2018, Carriero, Rv. 274561-03, in cui in motivazione la Corte ha precisato che, essendo il profitto costituito da denaro, la confisca delle somme deve essere qualificata come diretta;
Sez. U, n. 31617 del 26/6/2015, Lucci, Rv. 264437-01, in cui si è chiarito che, ove il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere, per l'appunto, qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato). In altri termini, è la natura fungibile del bene, destinato a confondersi con le altre disponibilità economiche del reo, a rendere superflua la prova del nesso di derivazione diretta della somma materialmente oggetto dell'ablazione e il reato (sez. 5, n. 23393 del 29/3/2017, Garau, Rv. 270134-01). 3 3. Alla luce di tali principi, si ritiene la infondatezza della censura quanto agli importi relativi ai reati fiscali, rilevandosi peraltro anche il difetto di interesse quanto alle somme indicate in relazione al capo b), essendo stata disposta la confisca per equivalente per un valore di euro 220.596,23, a fronte di ritenute pari a euro 223,376,98. 4. Pertanto, le doglianze sono sotto tale profilo anche aspecifiche, essendosi la difesa limitata ad affermare la necessità dell'indicazione degli elementi di calcolo del profitto del reato nella misura indicata, omettendo di considerare che esso si identifica con le somme non versate. 5. Lo stesso non può dirsi quanto al profitto inerente al reato di cui al capo c). In tal caso, infatti, in difetto di qualsivoglia indicazione sul punto, pur considerata la natura della sentenza che contiene la statuizione censurata, la quantificazione del profitto non si ricava automaticamente dalla imputazione, ma è frutto di un accertamento non richiamato, anche solo per ritenerlo corretto, dal giudice. 6. La sentenza deve, pertanto, essere annullata, limitatamente alla confisca disposta in relazione al reato di cui al capo c) dell'imputazione, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia, diversa persona fisica, con rigetto nel resto. Nulla per le spese di questo giudizio di legittimità in favore delle parti civili, le questioni devolute non inerendo a interessi delle stesse, le cui posizioni non possono essere in alcun modo incise dall'accoglimento del ricorso (Rv. 258524, 280519).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca del profitto del reato di cui al capo c) dell'imputazione, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia, in diversa persona fisica. Rigetta il ricorso nel resto. Nulla per le spese alle parti civili. Deciso il 12 dicembre 2023. Il Consigliere estensore Il Pres' te LL EL Salva torj 6 vere 2 tcf-