Art. 52. Modifiche all'articolo 108 del codice della giustizia contabile - Interruzione del giudizio 1. All'articolo 108 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Interruzione del processo»;
b) al comma 6, le parole «ovvero di successori di persona giuridica,» sono soppresse.
Note all'art. 52:
- Si riporta l'articolo 108 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 108 (Interruzione del processo). - (Omissis).
6. Nell'udienza di discussione, il pubblico ministero, se ritiene non sussistere i presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi, puo' chiedere l'immediata declaratoria di estinzione del processo nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo.
(Omissis).».
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Interruzione del processo»;
b) al comma 6, le parole «ovvero di successori di persona giuridica,» sono soppresse.
Note all'art. 52:
- Si riporta l'articolo 108 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 108 (Interruzione del processo). - (Omissis).
6. Nell'udienza di discussione, il pubblico ministero, se ritiene non sussistere i presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi, puo' chiedere l'immediata declaratoria di estinzione del processo nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo.
(Omissis).».