Art. 1. Articolo unico.
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle Province, che non fossero avvenute prima, avranno luogo il giorno 30 ottobre 1949.
Il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potra' fissare le elezioni per date anteriori.
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle Province, che non fossero avvenute prima, avranno luogo il giorno 30 ottobre 1949.
Il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potra' fissare le elezioni per date anteriori.