Articolo 1 della Legge 24 dicembre 1948, n. 1465
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14 gennaio 1949
Art. 1. Articolo unico.

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle Province, che non fossero avvenute prima, avranno luogo il giorno 30 ottobre 1949.
Il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potra' fissare le elezioni per date anteriori.

Entrata in vigore il 14 gennaio 1949