Articolo 26 della Legge 30 aprile 1999, n. 136
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Versione
19 maggio 1999
Art. 26. (Collaudi) 1. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformita' alla normativa vigente degli impianti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 5 marzo 1990, n. 46 , i professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto previsto dall' articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 . Note all' art. 26 :
- L' art. 1, comma 1, lettera f), della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), e' il seguente:
"Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
da a) a e) (Omissis);
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;".
- L' art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 , (Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 , in materia di sicurezza degli impianti), e' il seguente:
"Art. 9 (Verifiche). - 1. Per l'esercizio della facolta' prevista dall'art. 14 della legge, gli enti interessati operano la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio e comprendenti piu' sezioni secondo le rispettive competenze.
Gli elenchi sono formati annualmente sulla base di documentata domanda di iscrizione e approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
Entrata in vigore il 19 maggio 1999