Articolo 4 della Legge 26 novembre 1985, n. 689
Articolo 3Articolo 5
Versione
18 dicembre 1985
Art. 4.
L' articolo 190 del codice penale militare di pace e' sostituito dal seguente:
"Art. 190 - (Circostanze aggravanti). - Le pene stabilite dall'articolo precedente sono aumentate:
1) se la minaccia e' usata per costringere il superiore a compiere un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero per influire comunque sul superiore;
2) se il superiore offeso e' il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto;
3) se la minaccia e' grave o ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale .
Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre anni a quindici anni".
NOTE

Note agli articoli 4 e 6:
- Le circostanze aggravanti indicate nel primo comma dell'art. 339 c.p. sono le seguenti:
"se la violenza o la minaccia e' commessa con armi, o da persona travisata, o da piu' persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi nella forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte".
- Le circostanze aggravanti indicate nel secondo comma dell'art. 339 c.p. sono le seguenti:
"se la violenza o la minaccia e' commessa da piu' di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da piu' di dieci persone, pur senza uso di armi".
Entrata in vigore il 18 dicembre 1985