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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/11/2025, n. 2979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2979 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8905/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il 29 dicembre (1967 C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso in giudizio dall' Avv. Anna CARDIOTA C.F._1 presso il cui studio a Bologna, via delle Rose, n. 5, è elettivamente domiciliato RICORRENTE e
nata a [...] l'[...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Camilla C.F._2
NI presso il cui studio a Bologna, via R. Audinot, n. 9, è elettivamente domiciliata RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: cessazione effetti civili del matrimonio.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza dell'11 novembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio a Parte_1 Controparte_1
Rubiera il 25 gennaio 2003. Dalla loro unione sono nati il 3 ottobre 2006, maggiorenne ma Per_1 economicamente non autosufficiente, e , il 27 maggio 2008. Per_2
pagina 1 di 3 Con decreto dell'11 maggio 2023, il Tribunale di Bologna ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale dell'udienza del 9 maggio 2023. In particolare, tra l'altro:
- ha affidato e in via condivisa a entrambi i genitori e collocati col Per_1 Per_2 padre presso la casa coniugale;
- ha stabilito che la madre potrà vedere e tenere con sé i figli: a) a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica alle 21.30; b) nelle vacanze natalizie una settimana alternando di anno in anno Natale e Capodanno;
c) nelle festività pasquali tre giorni alternando annualmente il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo; d) in estate tre settimane anche non consecutive;
- ha posto a carico del padre un contributo di 400,00 euro per il mantenimento ordinario dei figli, oltre al carico del 100% delle spese straordinarie;
- ha stabilito che l'assegno unico fosse percepito integralmente dalla moglie;
- ha previsto che il marito corrisponda un assegno di mantenimento per la signora i euro 900,00. CP_1
*** Con ricorso depositato il 30 giugno 2025 il signor a chiesto che: Parte_1
- sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
- sia affidato a entrambi i genitori e collocato con lui presso la casa familiare;
Per_2
- sia stabilito che la madre possa vedere e tenere con sé il secondo genito: a) a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica alle 21.30; b) nelle vacanze natalizie una settimana alternando di anno in anno Natale e Capodanno;
c) nelle festività pasquali tre giorni alternando annualmente il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo; d) in estate tre settimane anche non consecutive;
- sia posto a proprio carico un contributo mensile di 200,00 euro per il mantenimento ordinario di , oltre al 100% delle spese straordinarie per entrambi i figli;
Per_2
- sia previsto che egli corrisponda alla moglie un assegno divorzile di 400,00 euro mensili. Si è costituita nel giudizio la signora nulla opponendo alla pronuncia di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, per il resto ha domandato che, in via provvisoria, siano confermate le condizioni di separazione e, in via definitiva, ha chiesto che:
- sia affidato a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il Per_2 padre nella casa familiare;
- sia previsto che possa vederla liberamente e comunque: a) a fine settimana Per_2 alternati;
, b) due giorni infrasettimanali nella settimana con week end di competenza paterna;
c) nelle vacanze invernali ed estive in eguale misura del padre e comunque almeno quindici giorni continuativi in estate e cinque giorni continuativi in inverno, alternando di anno in anno le principali festività (Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, Primo Maggio); d) per il proprio compleanno ad anni alterni;
pagina 2 di 3 - sia posto a carico del padre l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile di 400,00 euro per il mantenimento ordinario dei figli, oltre al 100% delle spese straordinarie;
- sia stabilito che il marito le corrisponda la somma mensile di euro 900,00 a titolo di assegno divorzile. Nell'udienza di comparizione dell'11 novembre 2025 si sono presentate entrambe le parti e hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti e la Giudice, in via provvisoria e urgente:
- con decorso dal deposito del ricorso, ha ridotto a 700,00 euro mensili l'assegno maritale a carico del signor Parte_1
- ha conferma per il resto le condizioni di separazione. All'esito la Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione sul vincolo e ha adottato le decisioni provvisorie e urgenti e in materia istruttoria. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
***** La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da almeno un anno e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...] nato a [...] il 29 dicembre e nata a [...] Parte_1 Controparte_1
Emilia l'8 luglio 1973, unitisi in matrimonio a Rubiera il 25 gennaio 2003, trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al N. 1 P. 2 S.A - anno 2003;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge. Spese al definitivo. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 12 novembre 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il 29 dicembre (1967 C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso in giudizio dall' Avv. Anna CARDIOTA C.F._1 presso il cui studio a Bologna, via delle Rose, n. 5, è elettivamente domiciliato RICORRENTE e
nata a [...] l'[...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Camilla C.F._2
NI presso il cui studio a Bologna, via R. Audinot, n. 9, è elettivamente domiciliata RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: cessazione effetti civili del matrimonio.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza dell'11 novembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio a Parte_1 Controparte_1
Rubiera il 25 gennaio 2003. Dalla loro unione sono nati il 3 ottobre 2006, maggiorenne ma Per_1 economicamente non autosufficiente, e , il 27 maggio 2008. Per_2
pagina 1 di 3 Con decreto dell'11 maggio 2023, il Tribunale di Bologna ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale dell'udienza del 9 maggio 2023. In particolare, tra l'altro:
- ha affidato e in via condivisa a entrambi i genitori e collocati col Per_1 Per_2 padre presso la casa coniugale;
- ha stabilito che la madre potrà vedere e tenere con sé i figli: a) a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica alle 21.30; b) nelle vacanze natalizie una settimana alternando di anno in anno Natale e Capodanno;
c) nelle festività pasquali tre giorni alternando annualmente il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo; d) in estate tre settimane anche non consecutive;
- ha posto a carico del padre un contributo di 400,00 euro per il mantenimento ordinario dei figli, oltre al carico del 100% delle spese straordinarie;
- ha stabilito che l'assegno unico fosse percepito integralmente dalla moglie;
- ha previsto che il marito corrisponda un assegno di mantenimento per la signora i euro 900,00. CP_1
*** Con ricorso depositato il 30 giugno 2025 il signor a chiesto che: Parte_1
- sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
- sia affidato a entrambi i genitori e collocato con lui presso la casa familiare;
Per_2
- sia stabilito che la madre possa vedere e tenere con sé il secondo genito: a) a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica alle 21.30; b) nelle vacanze natalizie una settimana alternando di anno in anno Natale e Capodanno;
c) nelle festività pasquali tre giorni alternando annualmente il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo; d) in estate tre settimane anche non consecutive;
- sia posto a proprio carico un contributo mensile di 200,00 euro per il mantenimento ordinario di , oltre al 100% delle spese straordinarie per entrambi i figli;
Per_2
- sia previsto che egli corrisponda alla moglie un assegno divorzile di 400,00 euro mensili. Si è costituita nel giudizio la signora nulla opponendo alla pronuncia di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, per il resto ha domandato che, in via provvisoria, siano confermate le condizioni di separazione e, in via definitiva, ha chiesto che:
- sia affidato a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il Per_2 padre nella casa familiare;
- sia previsto che possa vederla liberamente e comunque: a) a fine settimana Per_2 alternati;
, b) due giorni infrasettimanali nella settimana con week end di competenza paterna;
c) nelle vacanze invernali ed estive in eguale misura del padre e comunque almeno quindici giorni continuativi in estate e cinque giorni continuativi in inverno, alternando di anno in anno le principali festività (Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, Primo Maggio); d) per il proprio compleanno ad anni alterni;
pagina 2 di 3 - sia posto a carico del padre l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile di 400,00 euro per il mantenimento ordinario dei figli, oltre al 100% delle spese straordinarie;
- sia stabilito che il marito le corrisponda la somma mensile di euro 900,00 a titolo di assegno divorzile. Nell'udienza di comparizione dell'11 novembre 2025 si sono presentate entrambe le parti e hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti e la Giudice, in via provvisoria e urgente:
- con decorso dal deposito del ricorso, ha ridotto a 700,00 euro mensili l'assegno maritale a carico del signor Parte_1
- ha conferma per il resto le condizioni di separazione. All'esito la Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione sul vincolo e ha adottato le decisioni provvisorie e urgenti e in materia istruttoria. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
***** La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da almeno un anno e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...] nato a [...] il 29 dicembre e nata a [...] Parte_1 Controparte_1
Emilia l'8 luglio 1973, unitisi in matrimonio a Rubiera il 25 gennaio 2003, trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al N. 1 P. 2 S.A - anno 2003;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge. Spese al definitivo. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 12 novembre 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3