Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 07/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2633/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo in data 12/12/2024 al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso ex art. 451 bis.51 c.p.c.,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. ISABELLA CANTALUPO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti e
(cf: ) nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall' avv. VITO CASTELLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti
*
Con ricorso ex art. 453 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e iscritto a ruolo il 12/12/2024, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 760/2016 emessa dal Tribunale di Cremona il 27.10.2016, e pubblicata il 10.11.2016, così come modificata dal decreto n. 2277/2019 del 13.03.2019, pubblicato il 07.05.2019, domandando l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “ in accoglimento del suesteso ricorso congiunto, disporre che alle condizioni distinte ai nn.2 e 3 della sentenza n.760/16 Sent., n.2867/16 RG e n.5568 Cron. emanata del Tribunale di Cremona in data 27
Ottobre – 10 Novembre 2016, passata in giudicato il 11 Novembre 2016 di declaratoria della
, come modificate con il decreto del Tribunale di Cremona in data 13 Marzo – 7 Maggio Parte_2
2019 n.2277/2019 Cron. nel procedimento n. 336/2019 RG/VG e con l'aggiunta della clausola n.6, siano operate le seguenti modifiche:
A) eliminarsi le clausole 2 e 3 da sostituire con le seguenti:
2) Dichiararsi la cessazione dell'obbligo in capo al sig. di corrispondere alla Parte_1
sig.ra gli assegni per il concorso nel mantenimento della stessa e dei due figli Parte_2 [...]
e a far tempo dal mese di Novembre 2024; Per_1 Persona_2
3)dichiararsi la cessazione dell'obbligo in capo al sig. di sostenere in modo Parte_1
esclusivo tutte le spese di carattere straordinario, nessuna esclusa, ivi espressamente comprese quelle mediche, scolastiche – universitarie e sportive relative ai due figli e Persona_1 Per_2
[...]
B) in aggiunta alle condizioni esposte in sentenza divorzile come modificate con il decreto del
Tribunale di Cremona in data 13 Marzo – 7 Maggio 2019 n.2277/2019 Cron. nel procedimento n.
336/2019 RG/VG e come sopra: nuova clausola 7): Darsi atto che il sig. si obbliga a costituire a favore della Parte_1
sig.ra che si obbliga ad accettare, a titolo di una tantum ex art.5 L.898/1970 e Parte_2
succ.mod., a mezzo si atto notarile da stipularsi avanti al notaio dr. notaio in Cremona, Persona_3
con il conseguente obbligo di trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari per l'opponibilità del diritto erga omnes, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto di definizione del presente giudizio, il diritto reale di abitazione ex art.1022 c.c. per l'intera vita della beneficiaria, relativo all'immobile ad uso abitativo costituito da casa singola di abitazione e relativa autorimessa siti in AD (Cr) via Adda n.8 e così distinti al NCEU del detto Comune: quanto all'appartamento: fg. 6, part. 483, sub.1, Cat. A/2, Cl. 5, consistenza otto vani, Rendita euro
640,41; quanto all'autorimessa: fg.6, part.483, sub.2, Cat. C/6, Cl. 2, Consistenza mq 39, rendita euro 70,50; noto alla parti in quanto già casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. giusto Parte_1
atto di compravendita in data 27 Dicembre 1990 rep.n.57145/6892 a ministero del notaio dr. di Cremona trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Persona_4
Cremona in data 24 Gennaio 1991 al quale le parti fanno esplicito richiamo per la migliore sua identificazione e qui prodotto a doc.n. 6;
L'atto di costituzione del diritto di abitazione sarà a cura e spese del sig. Parte_1
Darsi altresì atto che le parti concordano, da indicarsi in atto notarile, che le spese di straordinaria manutenzione (quali, a mero titolo esemplificativo: la sostituzione della caldaia con altra di uguale potenza in caso di usura o rottura per vetustà, la sostituzione di impianti, sanitari ed infissi in caso di usura o rottura per vetustà, la potatura periodica degli alberi di alto fusto del giardino) siano integralmente a carico del sig. che deciderà liberamente ditte esecutrici e periodi Parte_1
di realizzazione dei lavori, mentre le opere di ordinaria manutenzione (quali, a mero titolo esemplificativo: manutenzione ordinaria della caldaia, ivi compresa pulizia e fumi, nonché piccole riparazioni, tinteggiatura degli interni, manutenzione periodica degli impianti, manutenzione ordinaria del giardino potature periodiche di tutte le piante, sfalci dell'erba) siano integralmente a carico della sig.ra così come a carico della stessa siano le opere di straordinaria Parte_2
manutenzione dovute ad incuria e/o omessa manutenzione ordinaria.
Darsi anche atto che il detto diritto di abitazione sarà soggetto a decadenza, oltre che nei casi previsti dalla legge, qualora la sig.ra passi a nuove nozze o comunque conviva stabilmente Parte_2
con altra persona diversa dai figli nati dal matrimonio con il sig. essendo il detto Parte_1
diritto reale di abitazione concesso alla sua sola persona, clausola anche questa da riportarsi in atto notarile;
Inoltre: nuova clausola n.8: darsi atto che le parti, a definizione di ogni ulteriore loro rapporto, hanno altresì concordato che:
a)la sig.ra si obbliga alla volturazione dei contratti delle utenze tutte dell'immobile Parte_2
di AD (Cr) via Adda n.8 ancora intestate al sig. a proprio nome e Parte_1
correlatamente il sig. si obbliga alla collaborazione necessaria alla detta Parte_1
volturazione;
b)la sig.ra si obbliga alla consegna al sig. dei seguenti beni Parte_2 Parte_1
personali di quest'ultimo rimasti nella casa già coniugale per lui di valore affettivo: una catenina d'oro, una croce d'oro del nonno, due orologi del fratello ed altri oggetti noti alla sig.ra CP_1
e che erano rimasti nella cassaforte;
Pt_2
c)il sig. correlatamente si obbliga a rinunciare, così come rinuncia con efficacia Parte_1 ora per allora, alla proprietà della propria quota indivisa dei beni mobili d'arredo della casa ex coniugale a favore della comproprietaria sig.ra che resterà quindi proprietaria Parte_2
esclusiva di tutti i detti beni a far tempo dal rogito notarile di trasferimento della proprietà immobiliare si cui sopra;
quanto sopra andrà eseguito entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento conclusivo di questo procedimento e le riconsegne di cui al superiore punto b) e potranno avvenire tramite i figli delle parti ovvero tramite migliori accordi tra i legali delle parti;
-nuova clausola n.9: darsi atto che le parti hanno così regolato definitivamente ogni loro rapporto e che null'altro si devono reciprocamente, rilasciandosi quindi reciproca, ampia e liberatoria quietanza per ogni titolo o ragione, condizionata unicamente all'adempimento degli obblighi sopra assunti;
IN OGNI CASO: compensate tra le parti le spese del giudizio”.
Le parti hanno altresì richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno rinunciato al deposito della documentazione ex art. 473 bis.12 c.p.c., e hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno precisato le rispettive disponibilità reddituali e patrimoniali, confermando le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
*
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti stesse.
infatti, hanno evidenziato che i figli e Parte_2 Parte_1 Per_1 Per_2
(gemelli, nati il 24/07/1995) sono divenuti economicamente indipendenti e autonomi;
segnatamente, si è sposata, mentre vive, di fatto, stabilmente a Milano ove ha la propria attività Per_1 Per_2
lavorativa.
In punto, deve rammentarsi che secondo la giurisprudenza granitica, l'obbligo di mantenimento non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, dal momento che il diritto della prole si giustifica solo in considerazione del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (Cass. 19135/2019); dunque l'autonomia del figlio maggiorenne è da considerarsi raggiunta quando egli ha terminato il percorso di studi ed è stato posto nelle condizioni di reperire un'occupazione coerente con la formazione conseguita. Di contro, “l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude alla successiva spendita della capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento” (Cass. 22 luglio 2019, n. 19696).
Ne consegue che, nel caso di specie, anche in applicazione dei suesposti principi, considerate le sopravvenienze, è cessato l'obbligo di mantenimento gravante sul padre, ivi compreso l'obbligo di pagamento di tutte le spese di carattere straordinario. Non emergono, del resto, evidenze che inducano ad escludere una valutazione di equità della concordata prestazione una tantum ex art. 5, comma 8 L. 898/70 e succ. mod..
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti con la sistemazione dei rispettivi rapporti economici riconducibili alla pregressa convivenza matrimoniale;
potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
Ritiene, infine, il Collegio che le spese di lite debbano essere compensate, trattandosi di procedimento su domanda congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a Parte_1 Parte_2
parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 760/2016 emessa dal Tribunale di Cremona il 27.10.2016, e pubblicata il 10.11.2016, così come modificata dal decreto n. 2277/2019 del 13.03.2019, pubblicato il 07.05.2019, così statuisce:
1)Revoca il contributo al mantenimento a carico di a favore dei figli Parte_1
maggiorenni e (nati il 24/07/1995), con decorrenza dalla mensilità di novembre Per_1 Per_2
2024;
2) Revoca l'obbligo del pagamento di tutte le spese di carattere straordinario a carico di Parte_1
, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2024;
[...]
3) dichiara equa la concordata prestazione una tantum ex art. 5, comma 8 L. 898/70 e succ. mod indicata nella nuova clausola n.7 del ricorso da intendersi qui integralmente trascritta;
4) dà atto che si impegna alla volturazione dei contratti delle utenze Parte_2 dell'immobile sito a AD (CR) in via Adda n.8 ancora intestate a a Parte_1
proprio nome e correlatamente si obbliga alla collaborazione necessaria alla Parte_1
detta volturazione;
5) dà atto che si impegna a consegnare a dei suoi beni Parte_2 Parte_1
personali rimasti nella casa già coniugale per lui di valore affettivo: una catenina d'oro, una croce d'oro del nonno, due orologi del fratello ed altri oggetti noti a che erano CP_1 Parte_2
rimasti nella cassaforte;
6) dà atto che i impegna a rinunciare alla proprietà della propria quota indivisa Parte_1
dei beni mobili d'arredo della ex casa coniugale a favore di così come indicato Parte_2 nella nuova clausola n.8 da intendersi qui integralmente trascritta;
5)dà atto che le parti dichiarano di aver regolato definitivamente ogni loro rapporto e che null'altro si devono reciprocamente, rilasciandosi quindi reciproca, ampia e liberatoria quietanza per ogni titolo o ragione, condizionata unicamente all'adempimento degli obblighi sopra assunti;
6) conferma nel resto per quanto di ragione;
7) dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza;
8) dichiara compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 29/01/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato