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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/07/2025, n. 2945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2945 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 11183/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Rosella Nocera Presidente
- Tiziana Di Gioia Componente
- Emanuele Pinto Componente ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento di interdizione iscritto al n.
11183/2024 R.G. promosso da rappresentato e difeso da Avv.ti Bartolo Parte_1
Lorusso e Filippo Barone,
-parte ricorrente- nell'interesse di
Parte_2
-interdicendo- nei confronti di
CP_1 Controparte_2 Controparte_3
e , Controparte_4 CP_5
-parti resistenti contumaci- nonché
presso il Tribunale di Bari, Controparte_6
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 4 R.G. 11183/2024.
I.1.- Il ricorrente, dichiarando di essere padre dell'interdicendo ha dedotto che questi Parte_2 trovasi in uno stato abituale di infermità di mente che gli impedisce di provvedere ai propri interessi.
In particolare, ha riferito che l'interdicendo, sin dall'età scolare, è affetto da ADHD aggravatasi a seguito dell'abuso di sostanze stupefacenti che hanno determinato la cronicizzazione del quadro clinico compromesso.
Ha altresì dedotto che l'interdicendo è invalido e titolare di una pensione e che attualmente risiede presso una comunità specialistica in Rutigliano.
Ha concluso domandando la declaratoria di interdizione con conseguente nomina di un tutore (ricorso depositato il
02.11.2024).
I.2.- Il ricorso è stato regolarmente notificato nei confronti dei parenti, anche a seguito di richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata dal giudice relatore.
I.3.- All'udienza del 04.07.2025, con l'intervento del pubblico ministero, il giudice relatore ha esaminato personalmente l'interdicendo ed ha interrogato le persone citate e comparse. All'esito sono state precisate le conclusioni come segue:
a) ricorrente: insiste per l'accoglimento delle conclusioni originarie;
b) P.M.: chiede pronunciarsi l'amministrazione di sostegno ritenendo eccessiva la misura dell'interdizione.
Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
II.- La domanda di interdizione non è meritevole di accoglimento, risultando piuttosto più opportuna la misura dell'inabilitazione in favore dell'interessato.
II.1.- L'istruttoria documentale denota bensì l'esistenza di deficit cognitivi e di disturbo bipolare;
tuttavia, sulla persona di e sulla sua tenuta psichica incide Parte_2 in maniera predominante la dipendenza continua da cocaina che ha assunto caratteri di cronicità e che ne ha limitato in maniera stabile e permanente le capacità lavorative.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 4 R.G. 11183/2024.
Peraltro, nonostante i molteplici ricoveri presso strutture specialistiche, altrettanto numerosi sono stati gli episodi di ricaduta che denotano l'incapacità del soggetto ad affrontare un concreto piano di recupero.
L'esame della persona condotto dal giudice relatore ha consentito di verificare che il è perfettamente Parte_2 consapevole del suo stato, che è in grado di comprendere ogni stimolo e ogni input esterno e che è capace di discernimento.
Egli stesso ha chiesto di essere aiutato, anche nella gestione economica, dando atto del fatto che l'ultima esperienza di recupero in ordine di tempo sembra stia sortendo effetti più positivi rispetto a quelle precedenti.
Egli si rapporta in totale autonomia con le persone che lo circondano ed ha dichiarato di avere anche una compagna che frequenta quando gli è consentito di uscire temporaneamente dalla comunità. La circostanza è stata confermata dal padre ricorrente.
Quanto alla valutazione sulla consistenza patrimoniale e reddituale, il è titolare esclusivamente di un conto Parte_2 corrente ove viene accreditata una esigua pensione di invalidità che è attualmente gestita dal padre che provvede a riversarla in favore della Comunità ospitante.
Sicché, in conseguenza delle su riscontrate condizioni, deve ritenersi che sia bensì meritevole di Parte_2 protezione;
ma che la misura dell'interdizione sia di fatto eccessiva rispetto alle sue esigenze che derivano fondamentalmente dall'abuso di sostanze stupefacenti.
III.- Nulla deve essere disposto a titolo di pagamento di spese e compensi di giudizio trattandosi di procedimento incardinato nell'esclusivo interesse dell'interdicendo.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 11183/2024 sulla domanda proposta con ricorso del 02.11.2024 da Parte_1
nell'interesse di con l'intervento del
[...] Parte_2
P.M., disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) RIGETTA la domanda di declaratoria di interdizione;
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 4 R.G. 11183/2024.
2) DICHIARA l'inabilitazione di nato a [...] Parte_2
Appula il 05.10.1980;
3) ORDINA al Cancelliere di annotare immediatamente la presente sentenza nell'apposito registro presso l'Ufficio del Giudice Tutelare e di provvedere agli ulteriori adempimenti di legge;
4) ORDINA che, entro giorni dieci, la presente sentenza sia comunicata all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita;
5) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Rosella Nocera
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Rosella Nocera Presidente
- Tiziana Di Gioia Componente
- Emanuele Pinto Componente ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento di interdizione iscritto al n.
11183/2024 R.G. promosso da rappresentato e difeso da Avv.ti Bartolo Parte_1
Lorusso e Filippo Barone,
-parte ricorrente- nell'interesse di
Parte_2
-interdicendo- nei confronti di
CP_1 Controparte_2 Controparte_3
e , Controparte_4 CP_5
-parti resistenti contumaci- nonché
presso il Tribunale di Bari, Controparte_6
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 4 R.G. 11183/2024.
I.1.- Il ricorrente, dichiarando di essere padre dell'interdicendo ha dedotto che questi Parte_2 trovasi in uno stato abituale di infermità di mente che gli impedisce di provvedere ai propri interessi.
In particolare, ha riferito che l'interdicendo, sin dall'età scolare, è affetto da ADHD aggravatasi a seguito dell'abuso di sostanze stupefacenti che hanno determinato la cronicizzazione del quadro clinico compromesso.
Ha altresì dedotto che l'interdicendo è invalido e titolare di una pensione e che attualmente risiede presso una comunità specialistica in Rutigliano.
Ha concluso domandando la declaratoria di interdizione con conseguente nomina di un tutore (ricorso depositato il
02.11.2024).
I.2.- Il ricorso è stato regolarmente notificato nei confronti dei parenti, anche a seguito di richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata dal giudice relatore.
I.3.- All'udienza del 04.07.2025, con l'intervento del pubblico ministero, il giudice relatore ha esaminato personalmente l'interdicendo ed ha interrogato le persone citate e comparse. All'esito sono state precisate le conclusioni come segue:
a) ricorrente: insiste per l'accoglimento delle conclusioni originarie;
b) P.M.: chiede pronunciarsi l'amministrazione di sostegno ritenendo eccessiva la misura dell'interdizione.
Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
II.- La domanda di interdizione non è meritevole di accoglimento, risultando piuttosto più opportuna la misura dell'inabilitazione in favore dell'interessato.
II.1.- L'istruttoria documentale denota bensì l'esistenza di deficit cognitivi e di disturbo bipolare;
tuttavia, sulla persona di e sulla sua tenuta psichica incide Parte_2 in maniera predominante la dipendenza continua da cocaina che ha assunto caratteri di cronicità e che ne ha limitato in maniera stabile e permanente le capacità lavorative.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 4 R.G. 11183/2024.
Peraltro, nonostante i molteplici ricoveri presso strutture specialistiche, altrettanto numerosi sono stati gli episodi di ricaduta che denotano l'incapacità del soggetto ad affrontare un concreto piano di recupero.
L'esame della persona condotto dal giudice relatore ha consentito di verificare che il è perfettamente Parte_2 consapevole del suo stato, che è in grado di comprendere ogni stimolo e ogni input esterno e che è capace di discernimento.
Egli stesso ha chiesto di essere aiutato, anche nella gestione economica, dando atto del fatto che l'ultima esperienza di recupero in ordine di tempo sembra stia sortendo effetti più positivi rispetto a quelle precedenti.
Egli si rapporta in totale autonomia con le persone che lo circondano ed ha dichiarato di avere anche una compagna che frequenta quando gli è consentito di uscire temporaneamente dalla comunità. La circostanza è stata confermata dal padre ricorrente.
Quanto alla valutazione sulla consistenza patrimoniale e reddituale, il è titolare esclusivamente di un conto Parte_2 corrente ove viene accreditata una esigua pensione di invalidità che è attualmente gestita dal padre che provvede a riversarla in favore della Comunità ospitante.
Sicché, in conseguenza delle su riscontrate condizioni, deve ritenersi che sia bensì meritevole di Parte_2 protezione;
ma che la misura dell'interdizione sia di fatto eccessiva rispetto alle sue esigenze che derivano fondamentalmente dall'abuso di sostanze stupefacenti.
III.- Nulla deve essere disposto a titolo di pagamento di spese e compensi di giudizio trattandosi di procedimento incardinato nell'esclusivo interesse dell'interdicendo.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 11183/2024 sulla domanda proposta con ricorso del 02.11.2024 da Parte_1
nell'interesse di con l'intervento del
[...] Parte_2
P.M., disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) RIGETTA la domanda di declaratoria di interdizione;
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 4 R.G. 11183/2024.
2) DICHIARA l'inabilitazione di nato a [...] Parte_2
Appula il 05.10.1980;
3) ORDINA al Cancelliere di annotare immediatamente la presente sentenza nell'apposito registro presso l'Ufficio del Giudice Tutelare e di provvedere agli ulteriori adempimenti di legge;
4) ORDINA che, entro giorni dieci, la presente sentenza sia comunicata all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita;
5) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Rosella Nocera
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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