CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 657/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO LE, TO
MUSTO LUIGI, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1244/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Comune di Capri - Piazza Umberto I N. 9 80073 Capri NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11644/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
5 e pubblicata il 17/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 81 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 107 IMU 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6109/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo PEC in data 11-2-25 il Comune di Capri proponeva appello avverso la sentenza n. 11644/2024 del 17.7.2024, emessa dalla Sezione Quinta della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con cui era stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 81 del 5.9.2023 per l'IMU 2021 per € 122,00 e l'avviso di accertamento n. 107 del 5.9.2023 per l'IMU 2022 per
€ 1.989,00, entrambi notificati in data 13.9.2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., che conseguivano al mancato riconoscimento dell'esenzione dell'imposta IMU e TASI, per l'immobile adibito a prima abitazione, stante l'assenza del requisito della dimora abituale, in relazione all'immobile sito in Capri, alla Indirizzo_1, identificato in catasto al foglio 4, p.lla 70, sub 4 cat. C2 e sub 5 cat. A/4
Il contribuente aveva eccepito la non debenza dell'IMU relativa agli anni d'imposta 2021 e 2022 in quanto residente con abitazione principale nel Comune di Capri nonché l'omessa e/o inadeguata motivazione dell'atto; chiedeva pertanto l'annullamento degli avvisi di accertamento, con vittoria di spese.
La Corte di primo grado aveva accolto il ricorso riscontrando il difetto e la contraddittorietà della motivazione degli avvisi impugnati.
L'appellante Comune deduceva che l'atto risultava adeguatamente motivato ed insisteva sulla sussistenza del presupposto impositivo, risultando inesistente il requisito della dimora abituale come provato dalle risultanze dei puntuali accertamenti operati dalla Guardia di Finanza;
chiedeva quindi che, in riforma della sentenza impugnata, venisse dichiarata la legittimità degli avvisi di accertamento, con il rigetto del ricorso di I grado e vittoria di spese.
Il contribuente si costituiva e in sede di controdeduzioni chiedeva la conferma della pronuncia di primo grado, riproponendo in ogni caso le contestazioni di merito rimaste assorbite, vinte le spese.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della discussione orale mediante collegamento da remoto, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
L'IMU (Imposta municipale unica), introdotta dal d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dal d.l. 6 dicembre 2011 n.
201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214), si pone in ideale linea di continuità con l'ICI sicché ad essa trovano applicazione i principi già consolidati sul precedente tributo, salvo casi di esplicita incompatibilità.
Secondo un orientamento consolidato della S.C:“ In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.” (Vedi Cass. n. 26431 del 08/11/2017).
In applicazione di tali principi si ritiene che l'atto impugnato sia adeguatamente motivato, in quanto in esso risultano riportati i riferimenti normativi, i dati catastali analitici e specifici degli immobili di riferimento, nonché tutti i dati utilizzati dall'ente impositore come fonte di prova, tra i quali, e non solo, anche la nota del 7/7/2023 protocollo 18005, e successiva integrazione del 20/7/2023 protocollo 19285, con cui la Tenenza di Capri della Guardia di Finanza ha comunicato gli esiti dell'attività info-investigativa svolta in relazione ai contribuenti che hanno traferito fittiziamente la residenza nel Comune di Capri.
Tale esposizione delle ragioni di fatto e diritto poste a fondamento dell'accertamento ha consentito al ricorrente di evincere agevolmente che gli accertamenti avevano ad oggetto l'assenza di dimora abituale nell'immobile dichiarato come abitazione principale e di articolare adeguatamente le proprie difese, cosa che risulta puntualmente avvenuta come si evince dalla compiutezza delle argomentazioni contrarie sviluppate in ricorso a fondamento dell'impugnazione.
Assolto in tale modo l'onere motivazionale, spetta alla sede contenziosa la verifica della fondatezza o meno dell'accertamento, tenuto conto che in tema di esenzioni spetta al contribuente, e non viceversa all'ente impositore, provare le condizioni di fatto che ne legittimano il riconoscimento.
Ciò trova conferma dell'orientamento consolidato della S.C. secondo cui “ In tema di IMU, l'onere motivazionale dell'accertamento è adempiuto se il contribuente è stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta, non essendo a tal fine necessario indicare le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta.” (Cass. n. 29845 del 2024; n. 1694 del 2018).
Quanto poi all'onere di allegazione degli atti richiamati si evidenzia che “ Nel processo tributario, ai fini della validità dell'avviso di accertamento non rilevano l'omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se la motivazione, anche se resa per relationem, è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazione dell'avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l'atto a cui l'avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova” (Cass. n. 8016 del 2024), non potendosi ritenere “nullo l'avviso di accertamento motivato tramite il rinvio ad atti non allegati, attenendo la mancata allegazione al piano della prova dei fatti posti a fondamento dell'atto e non a quello della sua motivazione, con la conseguenza che gli atti su cui si fonda la motivazione per relationem possono essere prodotti in giudizio per la prima volta in appello ex art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, ratione temporis vigente.” ( Cass. n. 16625 del 2025).
Venendo al merito, il presente giudizio ha ad oggetto il mancato riconoscimento dell'esenzione IMU e TASI per gli immobili adibiti a prima abitazione.
I possessori di immobili sono soggetti al pagamento dell'imposta unica comunale (la cd. I.U.C.), introdotta dall'art. 1, commi 639 e ss., della l. 27 dicembre 2013, n. 147 (cd. legge di stabilità 2014), che costituisce una sorta di service tax comprensiva di tre distinte forme di prelievo comunale: l'IMU (Imposta municipale unica), di natura patrimoniale (già disciplinata dal d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dal d.l. 6 dicembre 2011 n.
201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214), la TASI (Imposta comunale sui servizi indivisibili) e la TARI (Imposta comunale sui rifiuti), a sua volta fondata sui due presupposti impositivi del possesso di immobili, collegato alla loro natura e al loro valore, e dell'erogazione e fruizione di servizi comunali.
Nel passaggio dall'ICI all'IMU è rimasto sostanzialmente invariato il presupposto impositivo individuato nel possesso di immobili, con esenzione per l'abitazione principale. L'IMU si pone in ideale linea di continuità con l'ICI, sicché ad essa trovano applicazione i principi già consolidati sul precedente tributo, salvo casi di esplicita incompatibilità.
Dopo alterne vicende la completa esenzione dell'IMU per l'abitazione principale è stata reintrodotta dall'1 gennaio 2014, ad opera dell'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014”), per tutte le categorie catastali abitative, tranne quelle cosiddette di lusso (A/1, A/8 e A/9), riformulando l'art. 13, comma 7, del d.
l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Tale regolamentazione è stata ribadita nell'art. 1, comma 741, lett. b, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”), all'interno della disciplina della cosiddetta “nuova IMU”, divenuta sostanzialmente comprensiva anche del tributo sui servizi indivisibili (TASI).
In entrambe le disposizioni si stabilisce che « per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. »
Con la sentenza n. 209, depositata il 13 ottobre 2022, la Corte costituzionale, dopo aver rilevato che la logica dell'esenzione dall'IMU è quella di riferire il beneficio fiscale all'abitazione in cui il possessore dell'immobile ha stabilito la residenza e la dimora abituale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 nella parte in cui stabilisce che «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre che «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente
».
La Corte costituzionale dunque ha escluso, quale requisito perché una abitazione possa essere considerata abitazione principale, quello della dimora abituale e della residenza anagrafica in tale abitazione del nucleo familiare del possessore.
Ne consegue che, in tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l.
n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune. (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32339 del 03/11/2022
Rv. 666357 - 01)
Nella specie, pur tenuto conto del mutato quadro normativo per effetto dell'intervento della Consulta,
l'esenzione de quo non può essere, comunque, riconosciuta in quanto a non avere la dimora abituale nell'immobile, uno dei presupposti indefettibili unitamente alla residenza anagrafica, non è il nucleo familiare del possessore ma il possessore stesso.
A seguito degli accertamenti della Guardia di Finanza, esibiti sin dal giudizio di I grado dal Comune, indicato erroneamente come contumace nella sentenza impugnata, è risultato che: a) il consumo dell'energia elettrica, espresso in kilowatt, e il consumo idrico, espresso in metri cubi, risultano non essere uniformi nel tempo, ovvero presentano picchi di consumo solo nel periodo estivo, e non risultano in linea con quelli di una casa effettivamente abitata;
b) le fatture dei fornitori delle utenze sono domiciliate non presso l'immobile di Capri, ma al domicilio del ricorrente in luogo_1, alla Indirizzo_2; c) il medico di base del ricorrente non risulta essere iscritto in alcuna lista ASL della Campania;
d) che al fine di verificare l'effettiva presenza del ricorrente nella residenza dichiarata, sono stati eseguiti n°. 2 sopralluoghi: in data 02/03/2023, alle ore 10:20, ed in data 16/03/2023, alle ore 17,10, entrambi con esito negativo.
Si aggiunga che anche gli avvisi sono stati notificati con il rito previsto per l'irreperibilità relativa;
a fronte di tale articolato quadro probatorio, fondato su dati documentali idonei a costituire presunzioni gravi, precise e concordanti, nessun elemento probatorio contrario è stato offerto dal ricorrente sebbene sullo stesso incomba il relativo onere.
Per le suesposte considerazioni, provata la sussistenza del presupposto impositivo, l'appello va accolto con conferma della legittimità degli avvisi oggetto di causa ed il rigetto del ricorso di I grado.
La condanna alle spese del doppio grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto respinge l'originario ricorso;
condanna il contribuente appellato al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune appellante che liquida in € 500,00, per il I grado ed in € 720,00 per il II grado oltre accessori come per legge
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO LE, TO
MUSTO LUIGI, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1244/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Comune di Capri - Piazza Umberto I N. 9 80073 Capri NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11644/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
5 e pubblicata il 17/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 81 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 107 IMU 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6109/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo PEC in data 11-2-25 il Comune di Capri proponeva appello avverso la sentenza n. 11644/2024 del 17.7.2024, emessa dalla Sezione Quinta della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con cui era stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 81 del 5.9.2023 per l'IMU 2021 per € 122,00 e l'avviso di accertamento n. 107 del 5.9.2023 per l'IMU 2022 per
€ 1.989,00, entrambi notificati in data 13.9.2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., che conseguivano al mancato riconoscimento dell'esenzione dell'imposta IMU e TASI, per l'immobile adibito a prima abitazione, stante l'assenza del requisito della dimora abituale, in relazione all'immobile sito in Capri, alla Indirizzo_1, identificato in catasto al foglio 4, p.lla 70, sub 4 cat. C2 e sub 5 cat. A/4
Il contribuente aveva eccepito la non debenza dell'IMU relativa agli anni d'imposta 2021 e 2022 in quanto residente con abitazione principale nel Comune di Capri nonché l'omessa e/o inadeguata motivazione dell'atto; chiedeva pertanto l'annullamento degli avvisi di accertamento, con vittoria di spese.
La Corte di primo grado aveva accolto il ricorso riscontrando il difetto e la contraddittorietà della motivazione degli avvisi impugnati.
L'appellante Comune deduceva che l'atto risultava adeguatamente motivato ed insisteva sulla sussistenza del presupposto impositivo, risultando inesistente il requisito della dimora abituale come provato dalle risultanze dei puntuali accertamenti operati dalla Guardia di Finanza;
chiedeva quindi che, in riforma della sentenza impugnata, venisse dichiarata la legittimità degli avvisi di accertamento, con il rigetto del ricorso di I grado e vittoria di spese.
Il contribuente si costituiva e in sede di controdeduzioni chiedeva la conferma della pronuncia di primo grado, riproponendo in ogni caso le contestazioni di merito rimaste assorbite, vinte le spese.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della discussione orale mediante collegamento da remoto, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
L'IMU (Imposta municipale unica), introdotta dal d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dal d.l. 6 dicembre 2011 n.
201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214), si pone in ideale linea di continuità con l'ICI sicché ad essa trovano applicazione i principi già consolidati sul precedente tributo, salvo casi di esplicita incompatibilità.
Secondo un orientamento consolidato della S.C:“ In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.” (Vedi Cass. n. 26431 del 08/11/2017).
In applicazione di tali principi si ritiene che l'atto impugnato sia adeguatamente motivato, in quanto in esso risultano riportati i riferimenti normativi, i dati catastali analitici e specifici degli immobili di riferimento, nonché tutti i dati utilizzati dall'ente impositore come fonte di prova, tra i quali, e non solo, anche la nota del 7/7/2023 protocollo 18005, e successiva integrazione del 20/7/2023 protocollo 19285, con cui la Tenenza di Capri della Guardia di Finanza ha comunicato gli esiti dell'attività info-investigativa svolta in relazione ai contribuenti che hanno traferito fittiziamente la residenza nel Comune di Capri.
Tale esposizione delle ragioni di fatto e diritto poste a fondamento dell'accertamento ha consentito al ricorrente di evincere agevolmente che gli accertamenti avevano ad oggetto l'assenza di dimora abituale nell'immobile dichiarato come abitazione principale e di articolare adeguatamente le proprie difese, cosa che risulta puntualmente avvenuta come si evince dalla compiutezza delle argomentazioni contrarie sviluppate in ricorso a fondamento dell'impugnazione.
Assolto in tale modo l'onere motivazionale, spetta alla sede contenziosa la verifica della fondatezza o meno dell'accertamento, tenuto conto che in tema di esenzioni spetta al contribuente, e non viceversa all'ente impositore, provare le condizioni di fatto che ne legittimano il riconoscimento.
Ciò trova conferma dell'orientamento consolidato della S.C. secondo cui “ In tema di IMU, l'onere motivazionale dell'accertamento è adempiuto se il contribuente è stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta, non essendo a tal fine necessario indicare le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta.” (Cass. n. 29845 del 2024; n. 1694 del 2018).
Quanto poi all'onere di allegazione degli atti richiamati si evidenzia che “ Nel processo tributario, ai fini della validità dell'avviso di accertamento non rilevano l'omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se la motivazione, anche se resa per relationem, è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazione dell'avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l'atto a cui l'avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova” (Cass. n. 8016 del 2024), non potendosi ritenere “nullo l'avviso di accertamento motivato tramite il rinvio ad atti non allegati, attenendo la mancata allegazione al piano della prova dei fatti posti a fondamento dell'atto e non a quello della sua motivazione, con la conseguenza che gli atti su cui si fonda la motivazione per relationem possono essere prodotti in giudizio per la prima volta in appello ex art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, ratione temporis vigente.” ( Cass. n. 16625 del 2025).
Venendo al merito, il presente giudizio ha ad oggetto il mancato riconoscimento dell'esenzione IMU e TASI per gli immobili adibiti a prima abitazione.
I possessori di immobili sono soggetti al pagamento dell'imposta unica comunale (la cd. I.U.C.), introdotta dall'art. 1, commi 639 e ss., della l. 27 dicembre 2013, n. 147 (cd. legge di stabilità 2014), che costituisce una sorta di service tax comprensiva di tre distinte forme di prelievo comunale: l'IMU (Imposta municipale unica), di natura patrimoniale (già disciplinata dal d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dal d.l. 6 dicembre 2011 n.
201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214), la TASI (Imposta comunale sui servizi indivisibili) e la TARI (Imposta comunale sui rifiuti), a sua volta fondata sui due presupposti impositivi del possesso di immobili, collegato alla loro natura e al loro valore, e dell'erogazione e fruizione di servizi comunali.
Nel passaggio dall'ICI all'IMU è rimasto sostanzialmente invariato il presupposto impositivo individuato nel possesso di immobili, con esenzione per l'abitazione principale. L'IMU si pone in ideale linea di continuità con l'ICI, sicché ad essa trovano applicazione i principi già consolidati sul precedente tributo, salvo casi di esplicita incompatibilità.
Dopo alterne vicende la completa esenzione dell'IMU per l'abitazione principale è stata reintrodotta dall'1 gennaio 2014, ad opera dell'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014”), per tutte le categorie catastali abitative, tranne quelle cosiddette di lusso (A/1, A/8 e A/9), riformulando l'art. 13, comma 7, del d.
l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Tale regolamentazione è stata ribadita nell'art. 1, comma 741, lett. b, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”), all'interno della disciplina della cosiddetta “nuova IMU”, divenuta sostanzialmente comprensiva anche del tributo sui servizi indivisibili (TASI).
In entrambe le disposizioni si stabilisce che « per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. »
Con la sentenza n. 209, depositata il 13 ottobre 2022, la Corte costituzionale, dopo aver rilevato che la logica dell'esenzione dall'IMU è quella di riferire il beneficio fiscale all'abitazione in cui il possessore dell'immobile ha stabilito la residenza e la dimora abituale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 nella parte in cui stabilisce che «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre che «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente
».
La Corte costituzionale dunque ha escluso, quale requisito perché una abitazione possa essere considerata abitazione principale, quello della dimora abituale e della residenza anagrafica in tale abitazione del nucleo familiare del possessore.
Ne consegue che, in tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l.
n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune. (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32339 del 03/11/2022
Rv. 666357 - 01)
Nella specie, pur tenuto conto del mutato quadro normativo per effetto dell'intervento della Consulta,
l'esenzione de quo non può essere, comunque, riconosciuta in quanto a non avere la dimora abituale nell'immobile, uno dei presupposti indefettibili unitamente alla residenza anagrafica, non è il nucleo familiare del possessore ma il possessore stesso.
A seguito degli accertamenti della Guardia di Finanza, esibiti sin dal giudizio di I grado dal Comune, indicato erroneamente come contumace nella sentenza impugnata, è risultato che: a) il consumo dell'energia elettrica, espresso in kilowatt, e il consumo idrico, espresso in metri cubi, risultano non essere uniformi nel tempo, ovvero presentano picchi di consumo solo nel periodo estivo, e non risultano in linea con quelli di una casa effettivamente abitata;
b) le fatture dei fornitori delle utenze sono domiciliate non presso l'immobile di Capri, ma al domicilio del ricorrente in luogo_1, alla Indirizzo_2; c) il medico di base del ricorrente non risulta essere iscritto in alcuna lista ASL della Campania;
d) che al fine di verificare l'effettiva presenza del ricorrente nella residenza dichiarata, sono stati eseguiti n°. 2 sopralluoghi: in data 02/03/2023, alle ore 10:20, ed in data 16/03/2023, alle ore 17,10, entrambi con esito negativo.
Si aggiunga che anche gli avvisi sono stati notificati con il rito previsto per l'irreperibilità relativa;
a fronte di tale articolato quadro probatorio, fondato su dati documentali idonei a costituire presunzioni gravi, precise e concordanti, nessun elemento probatorio contrario è stato offerto dal ricorrente sebbene sullo stesso incomba il relativo onere.
Per le suesposte considerazioni, provata la sussistenza del presupposto impositivo, l'appello va accolto con conferma della legittimità degli avvisi oggetto di causa ed il rigetto del ricorso di I grado.
La condanna alle spese del doppio grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto respinge l'originario ricorso;
condanna il contribuente appellato al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune appellante che liquida in € 500,00, per il I grado ed in € 720,00 per il II grado oltre accessori come per legge