Articolo 7 della Legge 6 ottobre 2017, n. 158
Articolo 6Articolo 8
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17 novembre 2017
Art. 7. Convenzioni con diocesi della Chiesa cattolica
e con altre confessioni religiose 1. I piccoli comuni, anche in forma associata, anche avvalendosi delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, e di quelle rese disponibili da operatori economici privati, possono stipulare con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, ai sensi dell' articolo 8, terzo comma, della Costituzione , convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti.
Note all'art. 7:
- Il testo dell' art. 8 della Costituzione e' il seguente:
«Art. 8. - Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.».
Entrata in vigore il 17 novembre 2017