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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 29/11/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
RG 505/2018 sez. civ. CdA PZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, sezione civile, composta dai seguenti magistrati:
- Dott. Pasquale Cristiano Presidente rel.
- Dott. Michele Videtta Consigliere
- Dott.ssa Rosa Larocca Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 505/2018 R.G. riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 1° luglio 2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023 tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso domicilio digitale vvmatera., Email_1
rappresentato e difeso dell'Avv. Domenico Lucio Riccardi (C.F.
), giusta procura allegata alla memoria di C.F._2
costituzione di nuovo difensore depositata in telematico il 15.3.2022 appellante
E
Controparte_1
(P. IVA ), in persona del suo Direttore p.t., con sede
[...] P.IVA_1
in alla Via Annunziatella n. 6, P.IVA n. , rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa, giusta mandato a margine dell'originale dell'atto di appello e di
Determinazione Dirigenziale n. 2018/20DR/00054 del 5.12.2018, dall'Avv.
IS IN (C.F. ) e domiciliata in C.F._3 CP_1
alla Via Ferruccio Parri n. 15, presso e nello studio della stessa appellata
~ 1 ~ RG 505/2018 sez. civ. CdA PZ
OGGETTO: altri istituti in materia di diritti reali, possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI: in narrativa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 23.08.2014, l
[...]
Parte_2
conveniva in giudizio il Sig. , innanzi al Tribunale di Parte_1
Matera, affinchè lo stesso fosse condannato al rilascio dei terreni della
Riforma Fondiaria acquisiti al suo patrimonio costituenti la quota n. 105, estesa complessivamente per ettari 201.26.19 e ubicata in agro del
Comune di Tursi, dallo stesso illegittimamente detenuta;
chiedeva altresì che il fosse condannato a risarcirla di tutti i danni subiti e subendi Pt_1
in conseguenza di siffatta illegittima detenzione, dal giorno del diffidato rilascio al giorno di effettivo rientro, oltre al pagamento della somma corrispondente al canone d'uso forfettario e omnicomprensivo per ciascun anno di detenzione, con decorrenza dalla data di inizio della detenzione sino al giorno in cui il convenuto avrebbe dovuto rilasciare i terreni.
Il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria e condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite.
A sostegno della domanda, deduceva:
- che il deteneva tali terreni in attesa di stipula di un Pt_1
formale contratto di assegnazione e vendita, ai sensi della Legge
Regionale n. 47/2000 e successive mod. e integrazioni;
- che a fronte del rifiuto del prezzo formalmente comunicato e del conseguente ostinato rifiuto dello stesso a rilasciare i terreni, la proprietaria si determinava ad adire le vie legali CP_1
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui innanzi.
2. Si costituiva in giudizio il Sig. che contestava la Parte_1
domanda attrice, chiedendo che venisse rigettata, in quanto infondata in
~ 2 ~ RG 505/2018 sez. civ. CdA PZ
fatto ed in diritto. In via riconvenzionale, chiedeva che fosse accertata la legittimità della detenzione e rideterminato il prezzo di vendita della quota, nell'importo di euro 15.000,00; chiedeva infine la condanna dell al risarcimento dei danni in suo favore. CP_1
Con sentenza pubblicata il 25.05.2018, il Tribunale di Matera:
- ha accertato la detenzione illegittima dei terreni della riforma fondiaria acquisiti al patrimonio dell costituenti la quota n. 105, estesa CP_1
complessivamente per ettari 201.26.19, ubicata in agro del Comune di
Tursi, da parte del Sig. Parte_1
- ha ordinato al convenuto l'immediato rilascio in favore dell CP_1
dei terreni innanzi specificati, liberi da persone e cose;
- ha accolto la domanda risarcitoria dell'attore e dichiarato il convenuto debitore dell a titolo di indennità per illegittima detenzione, CP_1
della somma equitativamente determinata di euro 66.696,92, oltre interessi nella misura legale dal giorno della sentenza sino al soddisfo;
- ha accolto la domanda risarcitoria dell'attore e dichiarato il convenuto debitore dell' a titolo di corresponsione del canone annuo CP_1
d'uso forfettario, della somma omnicomprensiva di euro 71.741,87, oltre euro 1.324,32 per debiti maturati, il tutto con condanna alle spese di lite.
3. Con atto di appello regolarmente notificato, Parte_1
proponeva tempestivo appello, lamentando:
- in via preliminare, la correzione della sentenza di primo grado, nella parte in cui a pagina 5, si legge “il Tribunale di Matera nella persona del giudice unico, dott. Raffaele Viglione”, essendo stata invece redatta la sentenza dalla dott.ssa Dilena;
- con il primo motivo:
a) l'erronea interpretazione del contegno del , che richiedendo Pt_1
chiarimenti con rideterminazione del prezzo, secondo il giudice di prime cure, avrebbe espresso la rinuncia all'acquisto dei terreni;
~ 3 ~ RG 505/2018 sez. civ. CdA PZ
b) l'erronea considerazione che non vi fosse detenzione continuativa dei terreni a far data dal 1973, cioè in epoca anteriore all'entrata in vigore della Legge n. 386/1976;
- con il secondo motivo, l'errata quantificazione del risarcimento del danno operata dal giudice di prime cure sulla base del canone d'uso forfettario annuo dovuto, emergente dal quadro economico;
- con il terzo motivo, l'errata statuizione di condanna alla corresponsione del canone d'uso forfettario, non oggetto di dimostrazione né di verifica da parte di un consulente tecnico d'ufficio;
- con il quarto motivo, l'errata condanna alle spese di lite;
- con il quinto motivo, l'omessa pronuncia del giudice di prime cure in merito alle domande riconvenzionali proposte nel giudizio primo grado, aventi ad oggetto la rideterminazione del prezzo di vendita ed il risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio l con comparsa di risposta, depositata CP_1
il 20.12.2019, nella quale chiedeva, in via principale, il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese e competenze del presente grado di giudizio.
Con ordinanza depositata il 5.03.2019 la Corte ha rigettato l'istanza inibitoria con la seguente motivazione: “ritenuto che i motivi di appello non appaiono palesemente fondati e che quindi difetti il requisito del fumus boni iuris e che conseguentemente, sia superfluo valutare il requisito del periculum in mora”.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza dell'1.07.2025, con la concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e delle repliche, ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
~ 4 ~ RG 505/2018 sez. civ. CdA PZ
4. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla parte appellata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.
Invero, la suddetta disposizione va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Ne consegue che è necessaria e sufficiente che la manifestazione espressiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene e le modifiche di essa invocate, e non anche che siano adoperate particolari formule sacramentali o pedisseque trascrizioni di porzioni della sentenza impugnata o interi moduli motivazionali alternativi nella esposizione dei motivi e delle domande dell'atto di appello, esposizione che resta affidata alla capacità espressiva del difensore. In altri termini, è pacifico che, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico giuridico.
Alla stregua dei principi sopra esposti, deve ritenersi che l'appello proposto da sia rispondente ai requisiti che consentono Parte_1
di considerare ammissibile l'impugnazione in esame.
~ 5 ~ RG 505/2018 sez. civ. CdA PZ
5. Occorre preliminarmente disporre la correzione dell'errore materiale della impugnata sentenza pubblicata in data 25.05.2018 del Tribunale di
Matera, nel senso che laddove, alla pag. 5, è scritto “nella persona del
Giudice Unico, Dott. Raffaele Viglione”, deve invece leggersi “nella persona del GOT, Dott.ssa Faustina Dilena”.
6. L'appello è infondato e pertanto va rigettato.
7. Con il primo motivo di appello, l'attore sostiene che il giudice di prime cure ha erroneamente interpretato il contegno del , il quale, Pt_1
richiedendo chiarimenti con rideterminazione del prezzo, avrebbe espresso la rinuncia all'acquisto dei terreni. Parte appellante sostiene, invece, di aver più volte ribadito la volontà di acquistare il terreno.
Il motivo di appello non merita accoglimento in quanto il giudice ha correttamente interpretato il comportamento del sig. alla luce Pt_1
dell'art. 14 della legge regionale n. 47/2000. Dall'esame degli atti allegati, e precisamente dalla raccomandata A.R. inoltrata all' CP_1
datata 12.12.2007, si evince l'inequivocabile volontà del Sig. , Pt_1
manifestata nei termini che seguono: “in esito alla comunicazione di codesta Agenzia, relativa all'esito istruttorio della pratica di vendita in favore dello scrivente, inerente l'immobile riportato in oggetto, dichiara di non accettare il prezzo determinato dall per le seguenti CP_1
motivazioni: non riconosce il 1985 come anno di inizio del possesso dei terreni, in quanto tale possesso è stato esercitato congiuntamente al padre
, a partire dal 1976 fino ad oggi” (cfr. all. n. 10 fascicolo Persona_1
di parte appellata).
Dalla lettura della predetta nota, il sig. non ha chiesto Parte_1
chiarimenti, ma ha espresso la volontà di non accettare il prezzo della vendita. Dunque, la fattispecie appena descritta rientra nella disciplina prevista dall'art. 14 della L.R. n. 47/2000, rubricato “rinuncia all'acquisto”, che prevede: “la mancata accettazione del prezzo da parte
~ 6 ~ RG 505/2018 sez. civ. CdA PZ
del detentore è equiparata alla rinuncia all'acquisto. In tal caso, l CP_1
rientra di diritto, previa diffida, nella piena disponibilità del bene medesimo e provvederà all'alienazione con il metodo dell'asta pubblica al rialzo, applicando i criteri di cui all'art. 11.”
Merita altresì di essere rigettata la censura relativa all'anno di detenzione dei terreni, che, a detta dell'appellante, sarebbe iniziata a far data dal
1973, cioè in epoca anteriore all'entrata in vigore della Legge n.
386/1976.
Occorre preliminarmente evidenziare che il sig. ha dedotto Pt_1
genericamente, anche in questo grado di giudizio, di aver collaborato alla conduzione dei terreni attinenti alla quota n.105 e detenuti dall'azienda di famiglia del padre, , prima del 1976. Il caso di specie Persona_1
non è assolutamente configurabile quale fattispecie di “continuità aziendale”, come erroneamente dedotto dall'appellante, in quanto prima dell'anno 1976, il sig. non possedeva i requisiti Parte_1
necessari per essere idoneo al lavoro poiché aveva un'età anagrafica di anni 12, laddove l'art. 5 del d.lgs. 345/1999 prevede “l'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata nel momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque, non può essere inferiore a 15 anni compiuti”; deve peraltro trattarsi, contrariamente all'assunto dell'appellante, come dedotto dall'appellata alla pagina 18 della comparsa di costituzione, di lavori occasionali o di breve durata, aspetto in ordine al quale l'appellante nulla tuttavia ha specificamente dedotto.
Sicché non ha pregio l'eccezione formulata da parte appellante che mira ad affermare la concreta possibilità di derogare a tale norma nei confronti
“degli adolescenti addetti ai lavori occasionali o di breve durata relativi a servizi domestici o prestazioni di lavoro nelle imprese a conduzione familiare”, visto peraltro come neppure siano stati forniti elementi di prova in merito all'esistenza di una impresa familiare, condotta dal sig.
~ 7 ~ RG 505/2018 sez. civ. CdA PZ
. Del resto, anche i capitoli di prova formulati nell'atto Persona_1
di appello sono assolutamente generici, in quanto nulla mirano ad aggiungere rispetto a quando sommariamente affermato nell'atto di appello rispetto a fatti risalenti ad oltre 40 anni prima.
Né si è perfezionata la fattispecie della detenzione continuativa, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 47/2000 (“il periodo di detenzione è considerato continuativo anche nel caso di subentro nella stessa da parte del coniuge o di un discendente il linea retta”), in quanto questo articolo è collocato nel Titolo II, rubricato “immobili con destinazione non agricola”. Invece, avendo il caso di specie ad oggetto terreni agricoli, si applica l'art. 6 della
Legge n. 47/2000 che non prevede la possibilità in capo al detentore di beni agricoli di unire la detenzione attuale a quella del precedente e presunto detentore, invocata da parte del sig. . Pt_1
Pertanto, nessun valore probatorio ha l'atto di notorietà depositato dalla parte appellante in quanto non si è mai perfezionata la detenzione continuativa.
8. Il secondo ed il terzo motivo di appello possono essere oggetto di una valutazione congiunta.
L'appellante lamenta che il giudice di prime cure ha erroneamente accolto la domanda risarcitoria, condannandolo sia al pagamento di una somma,
a titolo di illegittima detenzione, in base ad un parametro di riferimento scorretto, ossia il canone d'uso forfettario annuo, emergente del quadro economico (v. allegato n. 8 del fascicolo di parte dell' , sia al CP_1
pagamento dell'importo a titolo di corresponsione del canone annuo d'uso forfettario.
Occorre preliminarmente rilevare che dopo aver formalizzato la volontà di non acquistare i terreni, il Sig. , seppure diffidato a rilasciarli, Pt_1
ha continuato a detenerli illegittimamente, imponendo all'ente di attivare la procedura di rilascio. Dunque, il giudice di prime cure ha giustamente
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considerato sussistenti i presupposti per dare luogo al ristoro in favore dell calcolando l'indennizzo sulla base del canone d'uso CP_1
forfettario annuo, emergente del quadro economico, a sua volta oggetto di generica contestazione.
Invero, l'art. 6 bis, comma 5, della legge n. 47/2000 prevede “per i poderi e le quote provenienti da esproprio o da acquisto da parte dei cessati Enti di Riforma e di Sviluppo per finalità di Riforma la cui detenzione abbia avuto inizio in data successiva alla entrata in vigore della legge n.
386/1976, il prezzo di vendita è determinato e corrisposto con i seguenti criteri e modalità: a) il bene e valutato ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della legge n. 590/1995 e successive modificazioni, al prezzo calcolato tenendo a base i Valori Agricoli Medi determinati dalla Regione, riferiti all'anno dell'inizio della detenzione, riconosciuto congruo dall
[...]
della , Controparte_2 Controparte_3
previo rimborso della somma pari al 3% del valore del fondo per ogni anno di detenzione quale canone d'uso forfettario onnicomprensivo, e fatto salvo il pagamento del costo delle eventuali opere (fabbricati e annessi) sostenute dai oltre agli Parte_3
eventuali debiti maturati maggiorati degli interessi legali. Per le opere ricadenti nelle zone montane o svantaggiate il costo e addebitato per un importo pari ai 2/3 del costo stesso”.
Proprio al fine di aderire a questa previsione normativa, l ha CP_1
determinato il prezzo congruo da versare, calcolando il 3% del canone d'uso forfettario (v. all. 8 fascicolo di parte).
Ad ogni modo, la censura è infondata in quanto parte appellante ha contestato in modo del tutto generico la quantificazione del ristoro riconosciuto all deducendo che il Tribunale avrebbe dovuto CP_1
disporre una consulenza tecnica d'ufficio, che com'è noto non è mezzo
~ 9 ~ RG 505/2018 sez. civ. CdA PZ
di prova, non specificando gli aspetti meritevoli di approfondimento dalla portata eventualmente risolutiva.
Tanto può dirsi anche in relazione al terzo motivo, con il quale l'appellante lamenta la condanna alla corresponsione del canone d'uso forfettario.
Invero, l'assunto in base al quale non è “dovuto alcun canone d'uso forfettario poiché l'importo dello stesso non è stato provato o comunque diversamente determinato nel corso del giudizio di primo grado” è contrastato dalla lettera della legge n. 47/2000, che all'art. 6 bis comma
5 prevede il rimborso della somma pari al 3% del valore del fondo per ogni anno di detenzione qual canone d'uso forfettario onnicomprensivo.
Inoltre, il quantum è stato provato dall la quale non aveva CP_1
nessun onere di chiedere l'espletamento della consulenza tecnica, considerato che aveva tutti gli elementi per poter calcolare il canone d'uso forfettario, sul quale tra l'altro il giudice ha fondato la sua pronuncia senza ritenere necessari ulteriori accertamenti.
9. Con il quinto motivo di appello, l'attore lamenta l'omessa pronuncia del giudice di prime cure in merito alle domande riconvenzionali, di rideterminazione del prezzo e di risarcimento del danno per mancato rilascio della certificazione, proposte nel giudizio primo grado, aventi ad oggetto la rideterminazione del prezzo di vendita ed il risarcimento del danno.
Occorre prima di tutto evidenziare che essendo le predette domande strettamente connesse ai motivi di appello appena esaminati, da nessun vizio di omesso pronuncia può ritenersi affetta la sentenza di primo grado, che ha trattato compiutamente le questioni sottoposte al suo esame.
Infatti, con la prima domanda riconvenzionale, parte appellante deduce nuovamente che il prezzo di acquisto del terreno era suscettibile di riduzione, in applicazione della L n. 386/1976, visto che l'immissione in
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possesso del fondo era iniziata con la conduzione del sig. Persona_1
già nel 1973, a cui era subentrato senza discontinuità il sig. Pt_1
Rimandando al primo motivo di appello, è senza dubbio
[...]
infondata la predetta domanda, evidenziando che la norma non trova applicazione nel caso di specie in quanto la data di immissione in possesso del fondo, non coincide con l'inizio della conduzione del sig.
(1973), in quanto l'appellante sig. non Persona_1 Parte_1
possedeva l'età sufficiente per l'ammissione al lavoro.
Pertanto, va rigettata anche la seconda domanda riconvenzionale, per non avere l provveduto al rilascio della certificazione attestante la CP_1
conduzione dei terreni, proprio perché l'appellante ne era detentore illegittimo, in virtù della mancata accettazione del prezzo di acquisto propostogli, situazione sfociata con la diffida a rilasciare definitivamente il fondo. Tra l'altro, la circostanza in base alla quale “il sig. Pt_1
ha sempre partecipato ed ottenuto in passato, avendone tutti i
[...]
requisiti, l'accesso ai bandi promossi dalla , ed Controparte_3
ottenuto i relativi premi comunitari”, non ha valenza probatoria, posto che nel caso di specie l'attestazione non è stata rilasciata in quanto oggettivamente mancanti i prescritti presupposti.
10. Resta assorbito il quarto motivo, afferente la pretesa errata condanna alle spese di lite, non specificamente contestata nel quantum, correlato alla sola pretesa fondatezza dell'appello.
11. Pertanto, rigettato l'appello, va per l'effetto confermata l'impugnata sentenza.
12. Segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellato in epigrafe, liquidate in dispositivo avuto riguardo ai parametri minimi, attesa la non complessità delle questioni affrontate, di cui alla tabella 12 del d.m.147/22, nonché al valore fino a € 520.000,00.
~ 11 ~ RG 505/2018 sez. civ. CdA PZ
13. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, disposizione, giusta il successivo comma 18, applicabile “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore”, ovvero – attesa la entrata in vigore della cennata novella dal 1-1-2013 – dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Matera, in composizione
[...]
monocratica, 517/2018, pubblicata il 25-5-2018, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: dispone la correzione dell'errore materiale relativo alla sentenza pubblicata in data 25.05.2018 del Tribunale di Matera, nel senso che laddove, nella sentenza n. 517/2018, a pag. 5, è scritto “nella persona del
Giudice Unico, Dott. Raffaele Viglione”, deve invece leggersi “nella persona del GOT, Dott.ssa Faustina Dilena”; rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in complessivi € 10.064,00 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r.
115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012.
Così deciso il 27.11.2025
Il Presidente relatore dott. Pasquale Cristiano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, sezione civile, composta dai seguenti magistrati:
- Dott. Pasquale Cristiano Presidente rel.
- Dott. Michele Videtta Consigliere
- Dott.ssa Rosa Larocca Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 505/2018 R.G. riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 1° luglio 2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023 tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso domicilio digitale vvmatera., Email_1
rappresentato e difeso dell'Avv. Domenico Lucio Riccardi (C.F.
), giusta procura allegata alla memoria di C.F._2
costituzione di nuovo difensore depositata in telematico il 15.3.2022 appellante
E
Controparte_1
(P. IVA ), in persona del suo Direttore p.t., con sede
[...] P.IVA_1
in alla Via Annunziatella n. 6, P.IVA n. , rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa, giusta mandato a margine dell'originale dell'atto di appello e di
Determinazione Dirigenziale n. 2018/20DR/00054 del 5.12.2018, dall'Avv.
IS IN (C.F. ) e domiciliata in C.F._3 CP_1
alla Via Ferruccio Parri n. 15, presso e nello studio della stessa appellata
~ 1 ~ RG 505/2018 sez. civ. CdA PZ
OGGETTO: altri istituti in materia di diritti reali, possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI: in narrativa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 23.08.2014, l
[...]
Parte_2
conveniva in giudizio il Sig. , innanzi al Tribunale di Parte_1
Matera, affinchè lo stesso fosse condannato al rilascio dei terreni della
Riforma Fondiaria acquisiti al suo patrimonio costituenti la quota n. 105, estesa complessivamente per ettari 201.26.19 e ubicata in agro del
Comune di Tursi, dallo stesso illegittimamente detenuta;
chiedeva altresì che il fosse condannato a risarcirla di tutti i danni subiti e subendi Pt_1
in conseguenza di siffatta illegittima detenzione, dal giorno del diffidato rilascio al giorno di effettivo rientro, oltre al pagamento della somma corrispondente al canone d'uso forfettario e omnicomprensivo per ciascun anno di detenzione, con decorrenza dalla data di inizio della detenzione sino al giorno in cui il convenuto avrebbe dovuto rilasciare i terreni.
Il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria e condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite.
A sostegno della domanda, deduceva:
- che il deteneva tali terreni in attesa di stipula di un Pt_1
formale contratto di assegnazione e vendita, ai sensi della Legge
Regionale n. 47/2000 e successive mod. e integrazioni;
- che a fronte del rifiuto del prezzo formalmente comunicato e del conseguente ostinato rifiuto dello stesso a rilasciare i terreni, la proprietaria si determinava ad adire le vie legali CP_1
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui innanzi.
2. Si costituiva in giudizio il Sig. che contestava la Parte_1
domanda attrice, chiedendo che venisse rigettata, in quanto infondata in
~ 2 ~ RG 505/2018 sez. civ. CdA PZ
fatto ed in diritto. In via riconvenzionale, chiedeva che fosse accertata la legittimità della detenzione e rideterminato il prezzo di vendita della quota, nell'importo di euro 15.000,00; chiedeva infine la condanna dell al risarcimento dei danni in suo favore. CP_1
Con sentenza pubblicata il 25.05.2018, il Tribunale di Matera:
- ha accertato la detenzione illegittima dei terreni della riforma fondiaria acquisiti al patrimonio dell costituenti la quota n. 105, estesa CP_1
complessivamente per ettari 201.26.19, ubicata in agro del Comune di
Tursi, da parte del Sig. Parte_1
- ha ordinato al convenuto l'immediato rilascio in favore dell CP_1
dei terreni innanzi specificati, liberi da persone e cose;
- ha accolto la domanda risarcitoria dell'attore e dichiarato il convenuto debitore dell a titolo di indennità per illegittima detenzione, CP_1
della somma equitativamente determinata di euro 66.696,92, oltre interessi nella misura legale dal giorno della sentenza sino al soddisfo;
- ha accolto la domanda risarcitoria dell'attore e dichiarato il convenuto debitore dell' a titolo di corresponsione del canone annuo CP_1
d'uso forfettario, della somma omnicomprensiva di euro 71.741,87, oltre euro 1.324,32 per debiti maturati, il tutto con condanna alle spese di lite.
3. Con atto di appello regolarmente notificato, Parte_1
proponeva tempestivo appello, lamentando:
- in via preliminare, la correzione della sentenza di primo grado, nella parte in cui a pagina 5, si legge “il Tribunale di Matera nella persona del giudice unico, dott. Raffaele Viglione”, essendo stata invece redatta la sentenza dalla dott.ssa Dilena;
- con il primo motivo:
a) l'erronea interpretazione del contegno del , che richiedendo Pt_1
chiarimenti con rideterminazione del prezzo, secondo il giudice di prime cure, avrebbe espresso la rinuncia all'acquisto dei terreni;
~ 3 ~ RG 505/2018 sez. civ. CdA PZ
b) l'erronea considerazione che non vi fosse detenzione continuativa dei terreni a far data dal 1973, cioè in epoca anteriore all'entrata in vigore della Legge n. 386/1976;
- con il secondo motivo, l'errata quantificazione del risarcimento del danno operata dal giudice di prime cure sulla base del canone d'uso forfettario annuo dovuto, emergente dal quadro economico;
- con il terzo motivo, l'errata statuizione di condanna alla corresponsione del canone d'uso forfettario, non oggetto di dimostrazione né di verifica da parte di un consulente tecnico d'ufficio;
- con il quarto motivo, l'errata condanna alle spese di lite;
- con il quinto motivo, l'omessa pronuncia del giudice di prime cure in merito alle domande riconvenzionali proposte nel giudizio primo grado, aventi ad oggetto la rideterminazione del prezzo di vendita ed il risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio l con comparsa di risposta, depositata CP_1
il 20.12.2019, nella quale chiedeva, in via principale, il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese e competenze del presente grado di giudizio.
Con ordinanza depositata il 5.03.2019 la Corte ha rigettato l'istanza inibitoria con la seguente motivazione: “ritenuto che i motivi di appello non appaiono palesemente fondati e che quindi difetti il requisito del fumus boni iuris e che conseguentemente, sia superfluo valutare il requisito del periculum in mora”.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza dell'1.07.2025, con la concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e delle repliche, ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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4. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla parte appellata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.
Invero, la suddetta disposizione va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Ne consegue che è necessaria e sufficiente che la manifestazione espressiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene e le modifiche di essa invocate, e non anche che siano adoperate particolari formule sacramentali o pedisseque trascrizioni di porzioni della sentenza impugnata o interi moduli motivazionali alternativi nella esposizione dei motivi e delle domande dell'atto di appello, esposizione che resta affidata alla capacità espressiva del difensore. In altri termini, è pacifico che, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico giuridico.
Alla stregua dei principi sopra esposti, deve ritenersi che l'appello proposto da sia rispondente ai requisiti che consentono Parte_1
di considerare ammissibile l'impugnazione in esame.
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5. Occorre preliminarmente disporre la correzione dell'errore materiale della impugnata sentenza pubblicata in data 25.05.2018 del Tribunale di
Matera, nel senso che laddove, alla pag. 5, è scritto “nella persona del
Giudice Unico, Dott. Raffaele Viglione”, deve invece leggersi “nella persona del GOT, Dott.ssa Faustina Dilena”.
6. L'appello è infondato e pertanto va rigettato.
7. Con il primo motivo di appello, l'attore sostiene che il giudice di prime cure ha erroneamente interpretato il contegno del , il quale, Pt_1
richiedendo chiarimenti con rideterminazione del prezzo, avrebbe espresso la rinuncia all'acquisto dei terreni. Parte appellante sostiene, invece, di aver più volte ribadito la volontà di acquistare il terreno.
Il motivo di appello non merita accoglimento in quanto il giudice ha correttamente interpretato il comportamento del sig. alla luce Pt_1
dell'art. 14 della legge regionale n. 47/2000. Dall'esame degli atti allegati, e precisamente dalla raccomandata A.R. inoltrata all' CP_1
datata 12.12.2007, si evince l'inequivocabile volontà del Sig. , Pt_1
manifestata nei termini che seguono: “in esito alla comunicazione di codesta Agenzia, relativa all'esito istruttorio della pratica di vendita in favore dello scrivente, inerente l'immobile riportato in oggetto, dichiara di non accettare il prezzo determinato dall per le seguenti CP_1
motivazioni: non riconosce il 1985 come anno di inizio del possesso dei terreni, in quanto tale possesso è stato esercitato congiuntamente al padre
, a partire dal 1976 fino ad oggi” (cfr. all. n. 10 fascicolo Persona_1
di parte appellata).
Dalla lettura della predetta nota, il sig. non ha chiesto Parte_1
chiarimenti, ma ha espresso la volontà di non accettare il prezzo della vendita. Dunque, la fattispecie appena descritta rientra nella disciplina prevista dall'art. 14 della L.R. n. 47/2000, rubricato “rinuncia all'acquisto”, che prevede: “la mancata accettazione del prezzo da parte
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del detentore è equiparata alla rinuncia all'acquisto. In tal caso, l CP_1
rientra di diritto, previa diffida, nella piena disponibilità del bene medesimo e provvederà all'alienazione con il metodo dell'asta pubblica al rialzo, applicando i criteri di cui all'art. 11.”
Merita altresì di essere rigettata la censura relativa all'anno di detenzione dei terreni, che, a detta dell'appellante, sarebbe iniziata a far data dal
1973, cioè in epoca anteriore all'entrata in vigore della Legge n.
386/1976.
Occorre preliminarmente evidenziare che il sig. ha dedotto Pt_1
genericamente, anche in questo grado di giudizio, di aver collaborato alla conduzione dei terreni attinenti alla quota n.105 e detenuti dall'azienda di famiglia del padre, , prima del 1976. Il caso di specie Persona_1
non è assolutamente configurabile quale fattispecie di “continuità aziendale”, come erroneamente dedotto dall'appellante, in quanto prima dell'anno 1976, il sig. non possedeva i requisiti Parte_1
necessari per essere idoneo al lavoro poiché aveva un'età anagrafica di anni 12, laddove l'art. 5 del d.lgs. 345/1999 prevede “l'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata nel momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque, non può essere inferiore a 15 anni compiuti”; deve peraltro trattarsi, contrariamente all'assunto dell'appellante, come dedotto dall'appellata alla pagina 18 della comparsa di costituzione, di lavori occasionali o di breve durata, aspetto in ordine al quale l'appellante nulla tuttavia ha specificamente dedotto.
Sicché non ha pregio l'eccezione formulata da parte appellante che mira ad affermare la concreta possibilità di derogare a tale norma nei confronti
“degli adolescenti addetti ai lavori occasionali o di breve durata relativi a servizi domestici o prestazioni di lavoro nelle imprese a conduzione familiare”, visto peraltro come neppure siano stati forniti elementi di prova in merito all'esistenza di una impresa familiare, condotta dal sig.
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. Del resto, anche i capitoli di prova formulati nell'atto Persona_1
di appello sono assolutamente generici, in quanto nulla mirano ad aggiungere rispetto a quando sommariamente affermato nell'atto di appello rispetto a fatti risalenti ad oltre 40 anni prima.
Né si è perfezionata la fattispecie della detenzione continuativa, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 47/2000 (“il periodo di detenzione è considerato continuativo anche nel caso di subentro nella stessa da parte del coniuge o di un discendente il linea retta”), in quanto questo articolo è collocato nel Titolo II, rubricato “immobili con destinazione non agricola”. Invece, avendo il caso di specie ad oggetto terreni agricoli, si applica l'art. 6 della
Legge n. 47/2000 che non prevede la possibilità in capo al detentore di beni agricoli di unire la detenzione attuale a quella del precedente e presunto detentore, invocata da parte del sig. . Pt_1
Pertanto, nessun valore probatorio ha l'atto di notorietà depositato dalla parte appellante in quanto non si è mai perfezionata la detenzione continuativa.
8. Il secondo ed il terzo motivo di appello possono essere oggetto di una valutazione congiunta.
L'appellante lamenta che il giudice di prime cure ha erroneamente accolto la domanda risarcitoria, condannandolo sia al pagamento di una somma,
a titolo di illegittima detenzione, in base ad un parametro di riferimento scorretto, ossia il canone d'uso forfettario annuo, emergente del quadro economico (v. allegato n. 8 del fascicolo di parte dell' , sia al CP_1
pagamento dell'importo a titolo di corresponsione del canone annuo d'uso forfettario.
Occorre preliminarmente rilevare che dopo aver formalizzato la volontà di non acquistare i terreni, il Sig. , seppure diffidato a rilasciarli, Pt_1
ha continuato a detenerli illegittimamente, imponendo all'ente di attivare la procedura di rilascio. Dunque, il giudice di prime cure ha giustamente
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considerato sussistenti i presupposti per dare luogo al ristoro in favore dell calcolando l'indennizzo sulla base del canone d'uso CP_1
forfettario annuo, emergente del quadro economico, a sua volta oggetto di generica contestazione.
Invero, l'art. 6 bis, comma 5, della legge n. 47/2000 prevede “per i poderi e le quote provenienti da esproprio o da acquisto da parte dei cessati Enti di Riforma e di Sviluppo per finalità di Riforma la cui detenzione abbia avuto inizio in data successiva alla entrata in vigore della legge n.
386/1976, il prezzo di vendita è determinato e corrisposto con i seguenti criteri e modalità: a) il bene e valutato ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della legge n. 590/1995 e successive modificazioni, al prezzo calcolato tenendo a base i Valori Agricoli Medi determinati dalla Regione, riferiti all'anno dell'inizio della detenzione, riconosciuto congruo dall
[...]
della , Controparte_2 Controparte_3
previo rimborso della somma pari al 3% del valore del fondo per ogni anno di detenzione quale canone d'uso forfettario onnicomprensivo, e fatto salvo il pagamento del costo delle eventuali opere (fabbricati e annessi) sostenute dai oltre agli Parte_3
eventuali debiti maturati maggiorati degli interessi legali. Per le opere ricadenti nelle zone montane o svantaggiate il costo e addebitato per un importo pari ai 2/3 del costo stesso”.
Proprio al fine di aderire a questa previsione normativa, l ha CP_1
determinato il prezzo congruo da versare, calcolando il 3% del canone d'uso forfettario (v. all. 8 fascicolo di parte).
Ad ogni modo, la censura è infondata in quanto parte appellante ha contestato in modo del tutto generico la quantificazione del ristoro riconosciuto all deducendo che il Tribunale avrebbe dovuto CP_1
disporre una consulenza tecnica d'ufficio, che com'è noto non è mezzo
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di prova, non specificando gli aspetti meritevoli di approfondimento dalla portata eventualmente risolutiva.
Tanto può dirsi anche in relazione al terzo motivo, con il quale l'appellante lamenta la condanna alla corresponsione del canone d'uso forfettario.
Invero, l'assunto in base al quale non è “dovuto alcun canone d'uso forfettario poiché l'importo dello stesso non è stato provato o comunque diversamente determinato nel corso del giudizio di primo grado” è contrastato dalla lettera della legge n. 47/2000, che all'art. 6 bis comma
5 prevede il rimborso della somma pari al 3% del valore del fondo per ogni anno di detenzione qual canone d'uso forfettario onnicomprensivo.
Inoltre, il quantum è stato provato dall la quale non aveva CP_1
nessun onere di chiedere l'espletamento della consulenza tecnica, considerato che aveva tutti gli elementi per poter calcolare il canone d'uso forfettario, sul quale tra l'altro il giudice ha fondato la sua pronuncia senza ritenere necessari ulteriori accertamenti.
9. Con il quinto motivo di appello, l'attore lamenta l'omessa pronuncia del giudice di prime cure in merito alle domande riconvenzionali, di rideterminazione del prezzo e di risarcimento del danno per mancato rilascio della certificazione, proposte nel giudizio primo grado, aventi ad oggetto la rideterminazione del prezzo di vendita ed il risarcimento del danno.
Occorre prima di tutto evidenziare che essendo le predette domande strettamente connesse ai motivi di appello appena esaminati, da nessun vizio di omesso pronuncia può ritenersi affetta la sentenza di primo grado, che ha trattato compiutamente le questioni sottoposte al suo esame.
Infatti, con la prima domanda riconvenzionale, parte appellante deduce nuovamente che il prezzo di acquisto del terreno era suscettibile di riduzione, in applicazione della L n. 386/1976, visto che l'immissione in
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possesso del fondo era iniziata con la conduzione del sig. Persona_1
già nel 1973, a cui era subentrato senza discontinuità il sig. Pt_1
Rimandando al primo motivo di appello, è senza dubbio
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infondata la predetta domanda, evidenziando che la norma non trova applicazione nel caso di specie in quanto la data di immissione in possesso del fondo, non coincide con l'inizio della conduzione del sig.
(1973), in quanto l'appellante sig. non Persona_1 Parte_1
possedeva l'età sufficiente per l'ammissione al lavoro.
Pertanto, va rigettata anche la seconda domanda riconvenzionale, per non avere l provveduto al rilascio della certificazione attestante la CP_1
conduzione dei terreni, proprio perché l'appellante ne era detentore illegittimo, in virtù della mancata accettazione del prezzo di acquisto propostogli, situazione sfociata con la diffida a rilasciare definitivamente il fondo. Tra l'altro, la circostanza in base alla quale “il sig. Pt_1
ha sempre partecipato ed ottenuto in passato, avendone tutti i
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requisiti, l'accesso ai bandi promossi dalla , ed Controparte_3
ottenuto i relativi premi comunitari”, non ha valenza probatoria, posto che nel caso di specie l'attestazione non è stata rilasciata in quanto oggettivamente mancanti i prescritti presupposti.
10. Resta assorbito il quarto motivo, afferente la pretesa errata condanna alle spese di lite, non specificamente contestata nel quantum, correlato alla sola pretesa fondatezza dell'appello.
11. Pertanto, rigettato l'appello, va per l'effetto confermata l'impugnata sentenza.
12. Segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellato in epigrafe, liquidate in dispositivo avuto riguardo ai parametri minimi, attesa la non complessità delle questioni affrontate, di cui alla tabella 12 del d.m.147/22, nonché al valore fino a € 520.000,00.
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13. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, disposizione, giusta il successivo comma 18, applicabile “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore”, ovvero – attesa la entrata in vigore della cennata novella dal 1-1-2013 – dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Matera, in composizione
[...]
monocratica, 517/2018, pubblicata il 25-5-2018, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: dispone la correzione dell'errore materiale relativo alla sentenza pubblicata in data 25.05.2018 del Tribunale di Matera, nel senso che laddove, nella sentenza n. 517/2018, a pag. 5, è scritto “nella persona del
Giudice Unico, Dott. Raffaele Viglione”, deve invece leggersi “nella persona del GOT, Dott.ssa Faustina Dilena”; rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in complessivi € 10.064,00 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r.
115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012.
Così deciso il 27.11.2025
Il Presidente relatore dott. Pasquale Cristiano
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