Ordinanza cautelare 21 ottobre 2021
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02089/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01529/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1529 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Libera Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Cosenza e Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria “ex lege” in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del decreto, prot. n.-OMISSIS- con il quale il Questore della Provincia di Cosenza ha respinto l'istanza prodotta dal ricorrente intesa ad ottenere il rinnovo del porto di fucile per uso caccia;
nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Questura di Cosenza e Ministero dell'Interno, con la relativa documentazione;
Vista l’ordinanza cautelare n. 621/2021 del 21 ottobre 2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 14 novembre 2025 il dott. VO EA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso a questo Tribunale, il sig. -OMISSIS- chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento in epigrafe, con il quale era stato disposto il rigetto dell’istanza tesa a ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso venatorio, sulla base delle considerazioni per cui: era stato oggetto di decreto penale di condanna, sia pur con successivo indulto e pena condonata; era stato trovato sei volte in compagnia di tre soggetti “controindicati”, oltre a precedenti ulteriori segnalazioni di tal genere.
Il ricorrente, in sintesi, lamentava quanto segue.
“ Violazione e falsa applicazione degli art. 3, 10 e 10 bis della legge 241 del 1990 ”.
Non era stata valutata la documentazione allegata in sede partecipativa, in particolare laddove evidenziava che gli episodi richiamati non avevano alcun legame con l’abuso di armi; quest’ultimo non solo deve essere comprovato, ma richiede una adeguata valutazione non del singolo episodio ma anche della personalità del soggetto sospettato - e non di terze persone - che possa giustificare un giudizio prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità.
“ Violazione e erronea applicazione e interpretazione degli artt. 43 e 11 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 .”
La frequentazione dei soggetti segnalati era dovuta alla sua attività lavorativa di coltivazione e commercializzazione di patate sull’Altopiano Silano, e non solo, che lo esponeva ad avere contatti con diverse persone, le quali o si recavano direttamente presso la sede dell’azienda agricola per acquistare il prodotto oppure lo ricevevano, portato dal ricorrente, su loro ordinazione.
Il decreto di condanna, infine, era lontano nel tempo e riguardante un reato ormai estinto.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni in epigrafe, affidando a documentazione e una relazione l’illustrazione delle ragioni a fondamento dell’infondatezza del gravame.
Con l’ordinanza in epigrafe la domanda cautelare era respinta.
All’udienza di “smaltimento” dell’arretrato del 14 novembre 2025, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda la prima censura, relativa alla mancata confutazione della memoria partecipativa, il Collegio conferma quanto già anticipato in cautelare, nel senso che il provvedimento adottato a seguito di preavviso di rigetto non deve contenere la puntuale ed analitica confutazione delle osservazioni inviate dall'interessato, essendo sufficiente ai fini della sua giustificazione una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso (Cons. St., sez. V, 25/07/2018, n. 4523). Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato è ampia e articolata e contiene, come deduzione logicamente conseguente, la non condivisibilità delle osservazioni di parte.
In relazione alle ulteriori censure, appare utile al Collegio, in via preliminare, una ricognizione del quadro normativo inerente alla fattispecie in esame.
In particolare, l’art. 11 R.D. n. 773/1931 dispone che “ Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza”, mentre il successivo capoverso stabilisce che “Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta ”.
Oltre al riportato comma 1 dell’art. 11, con riguardo ai reati che comportano l'automatismo preclusivo della conservazione o ottenimento della licenza di uso e detenzione di armi, l'art. 43, comma 1, R.D. n. 773/1931 dispone che “… non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi”. Il comma 2 dell’art. 43 aggiunge che “La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”.
Delineato il quadro normativo di riferimento, rileva il Collegio che la p.a. negato il titolo di polizia non per l’automatismo previsto per i delitti e le condanne di cui agli artt. 11, comma 1, e dell’art. 43, comma 1 - posto che la fattispecie in esame non rientra in tali previsioni - ma in ragione di un non positivo apprezzamento sulla affidabilità e buona condotta dell’esponente, rispetto alle quali assume rilievo l’art. 11, comma 2 e l’art. 43, comma 2, R.D. n. 773/1931.
In base al tenore letterale dei sopra indicati precetti, è noto che il giudizio soggettivo circa l’affidabilità del singolo sull’utilizzo delle armi è espressione di una valutazione che rientra nell’ambito della discrezionalità amministrativa, non sindacabile pertanto in sede giurisdizionale, se non “ab externo”, a fronte di un apprezzamento illogico e irragionevole.
All’autorità procedente è quindi riconosciuto un ampio margine di valutazione in ordine ai presupposti che giustificano o meno il rilascio o il mantenimento in capo agli interessati dei requisiti per il possesso di armi, non risultando dunque necessario che il comportamento da cui emerge il presupposto dell'atto di diniego sia acclarato nella sua rilevanza penale, bastando l’autonoma valutazione del comportamento medesimo da parte dell’amministrazione per prevenire eventuali effetti negativi per la sicurezza pubblica (per tutte: Cons. Stato, Sez. IV, 14.5.21, n. 3819).
In tale prospettiva quindi “ è sufficiente che dalla considerazione del comportamento, quale si desume dai fatti oggetto di indagine, emerga anche per meri indizi l’assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi; né è necessaria un’istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale, poiché si tratta di un giudizio prognostico orientato a prevenire i pericoli che conseguono dall’uso delle armi ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 7 gennaio 2021, n. 137).
Inoltre, “ il diniego di rinnovo del porto di fucile non contraddice un precedente provvedimento di rilascio, avendo l'autorità di polizia un'ampia potestà di riesame delle determinazioni già adottate, ove sopraggiungano o si riconsiderino circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego di autorizzazione; infatti, il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, il diniego di licenza e la revoca del porto d'armi non richiedono un oggettivo ed accertato abuso delle armi, bastando il motivato accertamento che il soggetto non dia affidamento di non abusarne ” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 14 aprile 2023, n. 591).
Alla luce delle riportate coordinate normative ed in applicazione della richiamata giurisprudenza, il compendio di elementi posto a base della determinazione avversata resiste ai rilievi del ricorrente, dato che il medesimo è stato trovato ben sei volte in compagnia di soggetti “controindicati” e il fatto che tali situazioni sarebbero dovute a motivi lavorativi non è rilevante.
Infatti, le frequentazioni con soggetti pregiudicati, quando non siano occasionali ma significative e rilevanti, possono far ritenere sussistente il rischio di abuso da parte del titolare o, comunque, la possibilità di uso improprio delle armi stesse da parte di soggetti terzi in forza della contiguità rispetto al titolare della licenza, con conseguente legittimità del diniego di rilascio della licenza di porto d'armi (TAR Campania, Na, Sez. V, 25.9.24, n. 5091).
In sostanza, questo Tribunale (TAR Calabria, Sez. I, 21.3.24, n. 432) ha già precisato che la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia, così come può rilevare - in presenza dei relativi presupposti - in sede di emanazione di informative antimafia, ha un indubbio rilievo in sede di valutazione dell'affidabilità del titolare di una licenza di porto d'armi, pur quando si tratti di una licenza di porto di fucile per “uso caccia”; infatti gli organi del Ministero dell'interno ben possono rilevare come tali frequentazioni - da parte del titolare della licenza - possano dare luogo al rischio che l'arma sia appresa dalle persone frequentate e gravate da procedimenti penali, e sia impropriamente utilizzata. Priva di reale peso è la circostanza che il titolare della licenza sia ignaro delle vicissitudini di polizia dei soggetti con cui si accompagna in uno con l'essere il richiedente dotato personalmente di specchiata condotta o – come nel caso di specie – che si accompagni loro per ragioni “lavorative”: il nodo della questione (e dunque la necessità di valutare l'affidabilità soggettiva a fini di detenzione di armi) non si incentra sul grado di conoscenza (e dunque di approvazione o disapprovazione) delle vicende personali dei soggetti con cui l'interessato si accompagna, bensì sul rischio che un'arma, quantunque legittimamente detenuta dal ricorrente, possa essere appresa, anche saltuariamente o episodicamente, grazie all'esistenza di un rapporto personale e anche a prescindere o contro la volontà del legittimo titolare, a fine di un suo utilizzo improprio (o anche illecito). Pertanto, la sussistenza di rapporti con soggetti controindicati ben può indurre l'Autorità di Pubblica Sicurezza a ritenere che l'interessato non offra quelle garanzie adeguate di sicurezza, che, in un'ottica di prevenzione e non di sanzione, prescindono dall'imputabilità o dalla riferibilità soggettiva di specifici fatti o comportamenti.
Sulla condanna in sede penale per reato giudicato ormai estinto, il Collegio osserva che è stato infatti precisato che il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi non implica un concreto ed accertato abuso nella tenuta delle armi o la commissione di reati inerenti l’uso delle stesse, risultando sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie da parte dell'Autorità amministrativa competente e a prescindere dagli esiti del processo penale (TAR Lazio, Sez. I, 12.4.25, n. 7208 e TAR Basilicata, 1.7.25, n. 389).
Alla luce di quanto dedotto, pertanto, il ricorso non può avere accoglimento.
Le spese della ulteriore fase di merito possono essere compensate in assenza di ulteriori apporti da parte dell’Amministrazione, mentre rimangono ferme quelle poste a carico del ricorrente nella fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese della fase di merito compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso “da remoto” nella camera di consiglio del 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO EA, Presidente, Estensore
Arturo Levato, Primo Referendario
Giovanni Caputi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| VO EA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.