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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1392/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17904/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
MA LE - 02438750586
elettivamente domiciliato presso protocollo.notifica.attigiudiziari@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400135762 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 754/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al R.G.R. n. 17904/2024, la Ricorrente VO NT ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo TARI n. 2400135762, relativo all'anno di imposta 2022, contestando la fondatezza e la legittimità della pretesa ivi recata, alla luce dell'avvenuto pagamento integrale del tributo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Che Codesta On. Corte di Giustizia Tributaria di I° di MA, in accoglimento del presente ricorso, e per tutti i motivi sopra esposti, Voglia dichiarare nullo ed illegittimo l'avviso di accertamento n. 2400135762, emesso da MA LE (C.F. 02438750586), Dipartimento
Risorse Economiche – Direzione Gestione Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali, e notificato in data 08.09.2024 alla Signora Ricorrente_1 , per avvenuta estinzione della pretesa di pagamento, con conseguente condanna dell'Ente Impositore al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1 , oltre alla condanna di quest'ultima al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 co. 3 c.p.c.”;
MA capitale non si è costituito in giudizio.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è estinto.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Successivamente all'iscrizione a ruolo del presente giudizio, MA LE ha proseguito l'attività di riscossione nonostante la pendenza del contenzioso. In particolare, in data 15.7.2025 è stato emesso e notificato a mezzo PEC il Sollecito di pagamento n. 9000262879, riferito al medesimo avviso di accertamento esecutivo n. 2400135762, per l'importo complessivo di € 772,87. A tale sollecito la Ricorrente ha riscontrato con comunicazione PEC del 12.9.2025, allegando nuovamente la prova dell'avvenuto pagamento del tributo
TARI per l'anno 2022, già effettuato in data 20.12.2022 con ravvedimento operoso mediante apposito modello
F24.
Soltanto in data 4.12.2025, MA LE ha comunicato, sempre a mezzo PEC, l'annullamento totale in autotutela dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2400135762, riconoscendo espressamente che il pagamento del documento TARI n. 112200022995 del 30.05.2022 risultava già integralmente assolto.
Appare palese che l'annullamento dell'atto impugnato non sia dipeso da un mutamento fattuale sopravvenuto, bensì dal tardivo riconoscimento di un errore originario dell'Amministrazione, già dedotto e documentato sin dalla fase amministrativa e introduttiva del giudizio.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, nel processo tributario la cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela non esonera il Giudice dall'obbligo di pronunciarsi sulle spese di lite, dovendo questi procedere ad una valutazione prognostica dell'esito della controversia, al fine di stabilire quale parte sarebbe risultata soccombente in assenza dell'evento sopravvenuto (cfr. Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza 3 ottobre 2025, n. 26683). Ne consegue, in effetti, che, accertata l'originaria infondatezza dell'atto impositivo, le spese devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, con conseguente condanna di MA LE alla rifusione delle spese di lite, anche in ipotesi di sua contumacia, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sopra menzionata.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna il Comune di MA LE,
Dipartimento Risorse Economiche – Direzione Gestione Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali in persona del sindaco in carica pro tempore, al pagamento delle spese processuali che si liquidano in
€ 400, oltre oneri accessori di legge se dovuti, ed oltre CU.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17904/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
MA LE - 02438750586
elettivamente domiciliato presso protocollo.notifica.attigiudiziari@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400135762 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 754/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al R.G.R. n. 17904/2024, la Ricorrente VO NT ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo TARI n. 2400135762, relativo all'anno di imposta 2022, contestando la fondatezza e la legittimità della pretesa ivi recata, alla luce dell'avvenuto pagamento integrale del tributo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Che Codesta On. Corte di Giustizia Tributaria di I° di MA, in accoglimento del presente ricorso, e per tutti i motivi sopra esposti, Voglia dichiarare nullo ed illegittimo l'avviso di accertamento n. 2400135762, emesso da MA LE (C.F. 02438750586), Dipartimento
Risorse Economiche – Direzione Gestione Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali, e notificato in data 08.09.2024 alla Signora Ricorrente_1 , per avvenuta estinzione della pretesa di pagamento, con conseguente condanna dell'Ente Impositore al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1 , oltre alla condanna di quest'ultima al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 co. 3 c.p.c.”;
MA capitale non si è costituito in giudizio.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è estinto.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Successivamente all'iscrizione a ruolo del presente giudizio, MA LE ha proseguito l'attività di riscossione nonostante la pendenza del contenzioso. In particolare, in data 15.7.2025 è stato emesso e notificato a mezzo PEC il Sollecito di pagamento n. 9000262879, riferito al medesimo avviso di accertamento esecutivo n. 2400135762, per l'importo complessivo di € 772,87. A tale sollecito la Ricorrente ha riscontrato con comunicazione PEC del 12.9.2025, allegando nuovamente la prova dell'avvenuto pagamento del tributo
TARI per l'anno 2022, già effettuato in data 20.12.2022 con ravvedimento operoso mediante apposito modello
F24.
Soltanto in data 4.12.2025, MA LE ha comunicato, sempre a mezzo PEC, l'annullamento totale in autotutela dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2400135762, riconoscendo espressamente che il pagamento del documento TARI n. 112200022995 del 30.05.2022 risultava già integralmente assolto.
Appare palese che l'annullamento dell'atto impugnato non sia dipeso da un mutamento fattuale sopravvenuto, bensì dal tardivo riconoscimento di un errore originario dell'Amministrazione, già dedotto e documentato sin dalla fase amministrativa e introduttiva del giudizio.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, nel processo tributario la cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela non esonera il Giudice dall'obbligo di pronunciarsi sulle spese di lite, dovendo questi procedere ad una valutazione prognostica dell'esito della controversia, al fine di stabilire quale parte sarebbe risultata soccombente in assenza dell'evento sopravvenuto (cfr. Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza 3 ottobre 2025, n. 26683). Ne consegue, in effetti, che, accertata l'originaria infondatezza dell'atto impositivo, le spese devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, con conseguente condanna di MA LE alla rifusione delle spese di lite, anche in ipotesi di sua contumacia, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sopra menzionata.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna il Comune di MA LE,
Dipartimento Risorse Economiche – Direzione Gestione Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali in persona del sindaco in carica pro tempore, al pagamento delle spese processuali che si liquidano in
€ 400, oltre oneri accessori di legge se dovuti, ed oltre CU.