Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 1392
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Accolto
    Annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento

    Il giudice dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, condannando l'amministrazione alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, dato che l'originaria infondatezza dell'atto impositivo era già stata dedotta e documentata dal contribuente.

  • Accolto
    Soccombenza virtuale dell'amministrazione

    L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo non esonera il giudice dall'obbligo di pronunciarsi sulle spese di lite, dovendo procedere ad una valutazione prognostica dell'esito della controversia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 1392
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1392
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo