Art. 4.
E' fatto divieto agli acquirenti dei lotti di alienare, a qualsiasi titolo, il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di dieci anni dalla stipula del contratto.
E' consentita la permuta tra i lotti di terreno purche' rientranti nel perimetro del compendio.
E' fatto divieto agli acquirenti dei lotti di alienare, a qualsiasi titolo, il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di dieci anni dalla stipula del contratto.
E' consentita la permuta tra i lotti di terreno purche' rientranti nel perimetro del compendio.