Ordinanza collegiale 28 ottobre 2025
Sentenza breve 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 29/12/2025, n. 2984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2984 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02984/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01555/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1555 del 2025, proposto da MI TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Ventriglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
di ON UN, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
del provvedimento del 17.04.2025 USR SICILIA, relativo alla Pubblicazione Bandi per titoli, di cui all’art. 554 del Decreto Legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 23/02/2009, n. 21, per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA –Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2024/2025 – Graduatorie ATA 24 mesi a.s. 2025/2026 USR SICILIA, nella parte in cui non viene disposto che la riserva del 30% dei posti disponibili nei concorsi pubblici sia riservata ai volontari delle Forze Armate (ex militari e figure equiparate);
e per il riconoscimento del punteggio di 0,50 per ogni mese per le graduatorie ATA 24-26, per avere svolto servizio militare non in costanza di nomina;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato, rappresentato dalla difesa erariale;
Vista l’ordinanza collegiale n. 2371 del 20.10.2025 con la quale è stato comunicato alla parte ricorrente l’avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., sul possibile profilo di irricevibilità del ricorso;
Viste le memorie depositate il 29.10.2025 con le quali le parti hanno preso posizione sulla questione della prospettata di irricevibilità del ricorso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nelle camere di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 e 21 novembre 2025 la dott.ssa LE AR;
Udito alla camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 il difensore per la difesa erariale, nessuno presente per parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo, notificato in data 3.9.2025 e depositato in data 4.9.2025, il ricorrente è insorto avverso il bando per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA a.s. 2025/2026.
Espone di aver prestato servizio militare volontario come caporale scelto V.F.A. (militare volontario in ferma annuale), dal 19.08.2003 al 18.08.2004 e di aver autocertificato tale circostanza nella domanda di inserimento nella graduatoria per la provincia di Caltanissetta.
Chiede l’annullamento del bando nella parte in cui, a suo dire, non riconosce il titolo di riserva prevista dagli artt. 678, c. 9, D.Lgs. 66/2010 e 18, c. 6, D.Lgs. 215/2001 pari al 30% dei posti messi a concorso. Lamenta la mancata attribuzione in graduatoria del titolo di riserva e il conseguente punteggio quale titolo di servizio.
2. Deduce a tal fine i seguenti motivi di diritto: “ Violazione dell’art. 678, co. 9 del D. Lgs. 66/2010 e del D. Lgs. 215/2001, che impongono la riserva del 30% nei pubblici concorsi, comprese le graduatorie ad esaurimento come quelle ATA ”; “ Violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione tra candidati aventi diritto alla riserva e altri soggetti in posizione analoga ”; “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti ”, atteso che il servizio militare volontario in ferma annuale deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo di riserva (e di servizio) utile per le graduatorie ad esaurimento del personale ATA, come previsto dall’articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 .
3. Il Ministero intimato, rappresentato dalla difesa erariale, si è costituito in giudizio in data 8.9.2025 con una memoria di mera forma.
4. La controinteressata intimata non si è costituita in giudizio.
5. All’esito dell’udienza camerale del 23 ottobre 2025, il Collegio, con ordinanza n. 2371/2025 ha avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, c. 3, c.p.a., della possibile irricevibilità del ricorso.
6. In data 29.10.2025 le parti hanno depositato memorie. In particolare, parte ricorrente ha sostenuto che il ricorso dovesse essere qualificato quale azione di nullità, con conseguente applicazione del termine decadenziale di 180 giorni, di cui all’art. 31, comma 4, c.p.a. La difesa erariale ha sollevato, invece, la questione della carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sulla materia oggetto di giudizio.
7. Alla camera di consiglio riconvocata del 21 novembre 2025 la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.
8. Preliminarmente il Collegio deve affermare la giurisdizione del giudice amministrativo sulla questione sub iudice il cui thema decidendum attiene all’impugnazione del bando adottato dall’USR Sicilia, che costituisce provvedimento amministrativo generale, di macro-organizzazione.
9. Sempre in via preliminare, e ad assorbimento di ogni altra questione, il Collegio deve confermare il rilievo d’ufficio della tardività dell’impugnazione proposta, dichiarando, pertanto, irricevibile il ricorso.
Il bando di cui trattasi è stato pubblicato in data 17.4.2025, mentre il ricorso è stato notificato all’Amministrazione resistente e alla controinteressata in data 3 e 4 settembre 2025, pertanto ben oltre il termine decadenziale di 60 giorni previsto ai sensi dell’art. 29 c.p.a. per l’azione di annullamento.
Non coglie nel segno l’argomentazione spesa da parte ricorrente sulla qualificazione del ricorso come azione di nullità (peraltro non indicata nell’atto introduttivo) in quanto le doglianze prospettate nell’impugnazione sono evidentemente da ricondursi al vizio della violazione di legge, ai sensi dell’art. 21 octies , comma 1, L. n. 241/1990 e non alle ipotesi di nullità ex art. 21 septies L. n. 241/1990.
10. Ad abuntantiam osserva il Collegio, incidentalmente, che qualora si dovesse interpretare il ricorso come volto in realtà ad ottenere l’annullamento della non meglio specificata graduatoria successivamente pubblicata in forza del bando indicato, nella parte in cui non riconosce il titolo della riserva e non attribuisce il relativo punteggio, il ricorso, qualora fosse ricevibile, sarebbe evidentemente infondato, perché è provato in atti che il ricorrente nella domanda di partecipazione ha indicato il servizio militare quale titolo di preferenza e non di riserva (ne consegue che la lesione non è derivata dal bando, ma dalla stessa domanda del ricorrente, che ne deve sopportare le conseguenze in base al principio di autoresponsabilità).
11. Le spese di giudizio possono trovare compensazione tra le parti costituite in ragione della decisione in rito a seguito di rilievo d’ufficio. Non è dovuta alcuna statuizione sulle spese del controinteressato, non costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Nulla spese per ON UN.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 23 ottobre 2025 e 21 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
IC BR, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
LE AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE AR | IC BR |
IL SEGRETARIO