Decreto cautelare 15 novembre 2025
Sentenza breve 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 12/01/2026, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00398/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13938/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 13938 del 2025, proposto da
TI UC, rappresentata e difesa dagli Avvocati Tiziana De Pasquale e Gerlando Palillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avvocato Tiziana De Pasquale in Palermo, via G. Bonanno n. 122;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale Ripam, OR Pa, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Commissione Esaminatrice del Concorso, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari ex artt. 56 e 55 c.p.a.,
- dell’esito della prova scritta, a risposta multipla, sostenuta dalla ricorrente in data 24.10.2025, relativamente al «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria» (profilo di interesse Codice 02: n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria), messo a disposizione dall’Amministrazione resistente in data 28.10.2025 accedendo con credenziali SPID nella propria area riservata della piattaforma “Concorsi Smart”, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
– del punteggio numerico, pari a 20,5/30, assegnato a parte ricorrente, in quanto viziato dalla presenza di n. 5 quesiti erronei e/o fuorvianti;
– del questionario somministrato in occasione dell’unica prova scritta, a risposta multipla, sostenuta da parte ricorrente, con particolare riferimento ai quesiti n. 7, 17, 19, 22 e 31 nei quali la Commissione esaminatrice indica quali risposte corrette opzioni differenti rispetto a quelle scelte da parte ricorrente;
– del provvedimento, se esistente, con il quale la prova scritta sostenuta da parte ricorrente è stata ritenuta non superata e quest’ultima, conseguentemente, è stata ritenuta non idonea alla procedura concorsuale de qua ;
– ove occorra e per quanto di ragione, del bando RIPAM relativo al «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria»;
– di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati a parte ricorrente;
e per la condanna
delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, ad attribuire al ricorrente il punteggio legittimamente spettante e, conseguentemente, (i) ritenere e dichiarare superata la prova di quest’ultimo, (ii) disporne l’inserimento nella redigenda graduatoria con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all’assunzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Interministeriale Ripam, di OR Pa e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il Presidente RI AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Rilevato che:
- la ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, nel quale è risultata non idonea, avendo conseguito il punteggio di 20,50/30, inferiore a quello minimo stabilito di 21/30, contestando i quesiti nn. 7 – di logica – e 17, 19 e 31 – di diritto - (tutti con risposta sbagliata, perciò con penalità e mancata attribuzione del punteggio positivo) e 22 – di logica (privo di risposta) alla stessa somministrati in data 24.10.2025;
- in particolare, quanto al quesito 7 [così formulato: "Ogni volta che vado allo stadio mangio un panino, ma solo se sono andato a correre la mattina prendo anche la cocacola". Se la precedente affermazione è vera, allora è certamente vero che” : se non ho preso la cocacola è perché non ho corso la mattina (risposta indicata dalla ricorrente); anche avendo corso la mattina, se vado allo stadio, posso non prendere la cocacola insieme al panino (risposta indicata come esatta dall’Amministrazione); se vado allo stadio e ho corso la mattina, allora prendo sicuramente un panino e la cocacola], in ricorso si assume che esso sarebbe viziato da ambiguità logica, poiché non consentirebbe “di individuare una sola risposta oggettivamente corretta, in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio” ;
- con riguardo al quesito 17 [così formulato: “In base al DM 264 del Ministero della giustizia "Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari”, i registri sono tenuti” : in modo analogico o informatizzato (risposta fornita dalla ricorrente); in modo informatizzato (risposta indicata come esatta dall’Amministrazione); in qualunque modo idoneo], si contesta che rispetto al “D.M. 264 del Ministero della Giustizia” non sono stati indicati l’anno di adozione, né la rubrica, il che renderebbe “la domanda indeterminata e plurivoca” ;
- con riferimento al quesito 19 [così formulato: “Ai sensi del Testo unico sulle spese di giustizia (d.P.R. 115/2002), art. 12, l'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato” : Se è chiesta solo la condanna generica del responsabile (risposta individuata come corretta dall’Amministrazione); So lo chiede il pubblico ministero; Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno (risposta data dalla ricorrente)], si evidenzia l’errore (“so lo chiede il pubblico ministero” ) che sarebbe un refuso tipografico tale da “costringe[re] il candidato a ricostruire mentalmente la frase (forse intendono “se lo chiede il pubblico ministero”), interrompendo il flusso cognitivo e creando incertezza su cosa si voglia effettiva mente chiedere” ;
- relativamente al quesito 31 [così formulato: “Ai sensi, i dirigenti dispongono di poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo?” : Sì, ma solo se si tratta di dirigenti generali; No, mai (risposta indicata dalla ricorrente); Sì, in forma autonoma (risposta indicata come esatta dall’Amministrazione)], si contesta la circostanza che la domanda era priva del riferimento normativo, iniziando con la sola locuzione “Ai sensi,”, il che renderebbe la domanda medesima incompleta e indeterminata;
- infine, quanto al quesito 22 [così formulato: “Tutti gli alpha sono beta; alcuni gamma sono beta; nessun delta è alpha". In base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti NON è necessariamente vera?”: Tutti i beta potrebbero essere delta (risposta indicata come esatta dall’Amministrazione); Tutti i gamma potrebbero essere delta; Tutti gli alpha potrebbero essere delta], si asserisce che esso sarebbe “strutturalmente ambiguo, poiché più risposte risultavano
logicamente plausibili in base alle premesse” ;
- le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Commissione Interministeriale Ripam e concludendo per il rigetto del ricorso;
- all’udienza in camera di consiglio del 2 dicembre 2025, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale sia da accogliere limitatamente al dedotto difetto di legittimazione processuale passiva della Presidenza del Consiglio, in quanto trattasi di soggetto del tutto estraneo all’iter concorsuale di cui è causa, mentre sia da disattendere con riguardo al Ministero della Giustizia, che è l’Ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati, ed alla Commissione Interministeriale Ripam, comunque dotata di autonomia, indipendentemente dalla sua composizione, che è competente ad adottare atti connessi alle procedure concorsuali ex art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale: “a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici” ;
Ritenuto nel merito che il ricorso sia infondato e da respingere per le ragioni di seguito esplicitate;
Considerato in via generale che:
- l'ambito di discrezionalità dell’Amministrazione nella formulazione dei quesiti da sottoporre ai candidati in sede di procedure concorsuali è particolarmente ampio e che la scelta di quelli da somministrare ai candidati stessi, così come la successiva valutazione delle risposte fornite, in ragione di tale ampia discrezionalità, è sindacabile dal Giudice amministrativo solo a condizione che risulti evidente l'assoluta incomprensibilità del quesito o la irragionevolezza della risposta prescelta, oppure che sia fornita la prova, o quanto meno un principio di prova, per contestare, sotto l’aspetto della irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità, la correttezza della soluzione proposta dall'Amministrazione (Consiglio di Stato, sez. VII, 11 giugno 2024, n. 5242, nonché, in un analogo precedente, TAR Catanzaro, ordinanza n. 76 del 13 febbraio 2025);
- inoltre, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo;
Considerato, quanto al quesito 7, che l’unica risposta corretta sotto il profilo logico è quella indicata dall’Amministrazione, atteso che, mentre, con riferimento alla circostanza di mangiare il panino, vi è la locuzione “ogni volta che”, il che significa che si prevede che sempre, andando allo stadio, mangio il panino, il prendere anche la cocacola quando vado allo stadio è invece solo una possibilità, nell’ipotesi in cui vado a correre la mattina, e non un dato certo, mancando la medesima precisazione sopra vista per il panino, il che esclude la terza risposta; inoltre l’utilizzo dell’avverbio anche (prendo anche la cococola) induce a concludere che il prendere la cocacola si riferisce al caso in cui vado allo stadio e mangio il panino, mentre nella prima risposta, scelta dalla ricorrente, manca qualunque riferimento all’azione dell’andare allo stadio;
Considerato, in riferimento al quesito 17, che:
- la dedotta circostanza della mancata indicazione dell’anno non rende incomprensibile la domanda, tenuto conto che inequivocabilmente, in relazione alla tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari, l’unico DM 264 è stato adottato nel 2000 e, dato l’oggetto delle materie di concorso, i candidati non potevano non saperlo;
- ciò precisato, l’art. 3 del DM n. 264 del 27.03.2000, avente quale rubrica: “Tenuta dei registri”, prevede che “I registri sono tenuti in modo informatizzato secondo le regole procedurali” , per cui l’unica risposta corretta era quella indicata dall’Amministrazione;
Considerato, in relazione al quesito 19, che è lampante che l’utilizzo di “So” al posto di “Se” è un refuso, tenuto conto che anche negli altri due casi era impiegato correttamente “Se” e comunque nessuna possibilità di confusione e fraintendimento poteva causare, atteso che, ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 115/2002, ivi espressamente citato, inequivocabilmente l’esenzione dal contributo per l’esercizio dell’azione penale è prevista unicamente per l’ipotesi in cui è chiesta solo la condanna generica del responsabile (risposta esatta indicata dall’Amministrazione), quando invece la risposta data dalla ricorrente è di tutt’altro tenore;
Considerato, riguardo al quesito 31, che la dedotta circostanza che il quesito è monco, mancando il riferimento ad una qualche disposizione normativa, non poteva comunque indurre i candidati a sbagliare, atteso che, sulla base della distinzione tra organi di indirizzo politico-amministrativo ed organi di gestione propria dell’organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, rinvenibile in diverse fonti normative e risalente al dlgs 29/1993, che doveva essere nota ai candidati, essendo prevista, quale materia di esame, anche “Elementi di diritto amministrativo”, tutti i dirigenti sono titolari dei poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
Ritenuto che, in considerazione di quanto sopra specificato, siano corrette la decurtazione di 0,25 punti e la mancata attribuzione di +0,75 punti per i quesiti sonora vagliati;
Rilevato che in relazione al quesito 22 nessuna risposta è stata fornita dalla ricorrente, la quale lamenta che il quesito sarebbe “strutturalmente ambiguo, poiché più risposte risultavano logicamente plausibili in base alle premesse” , precisando che “l’opzione n. 1 (“Tutti i beta potrebbero essere delta”), ritenuta corretta dall’Amministrazione, è logicamente possibile, non esclusa dalle premesse” e che “tuttavia, anche l’opzione 2 (“Tutti i gamma potrebbero essere delta”) è possibile, in quanto le premesse non vietano sovrapposizioni tra gamma e delta” ;
Considerato che invece, date le premesse, solo la seconda risposta tra quelle indicate è corretta, per cui il quesito è erroneo, atteso che, posto che la locuzione “non è necessariamente vera” significa che può essere vera o falsa, quindi sono possibili entrambe le opzioni – affermativa e negativa –quanto alla prima risposta, va detto che certamente non è possibile che tutti beta siano delta, dato che i beta comprendono gli alpha e nessun delta è alpha, per cui solo una parte di beta può essere delta; altrettanto impossibile è che tutti gli alpha siano delta, essendo ciò categoricamente escluso dalla terza premessa; è invece possibile la seconda risposta: considerato che mentre si legge che i gamma sono in parte beta, che perciò comprende tutti gli alpha e alcuni gamma, nulla si dice nelle premesse circa il rapporto tra i gamma e i delta, per cui ben possono i gamma essere delta;
Ritenuto, che, pur a fronte dell’erroneità del quesito 22, la censura rivolta nei suoi confronti, per come è stata formulata, sia comunque infondata, atteso che in ricorso si assume il suo carattere ambiguo – da qui la mancata risposta – sostenendosi tuttavia che tale carattere deriverebbe dalla correttezza delle prime due risposte alternative indicate, che avrebbe generato confusione, inducendo la ricorrente (la quale evidentemente nel corso della prova non poteva conoscere la risposta individuata come esatta dall’Amministrazione) appunto a non rispondere, mentre è esatta solo la seconda risposta – pur non essendo quella individuata come tale dall’Amministrazione - né può ampliarsi o modificarsi il thema decidendum , essendo preciso onere del Giudice rispettare il principio della domanda, in modo che vi sia perfetta corrispondenza tra il chiesto e il giudicato;
Ritenuto che:
conseguentemente il ricorso sia infondato e debba quindi essere respinto;
che le spese debbano compensarsi integralmente tra le parti, tenuto conto della peculiarità della questione e della limitata attività difensiva delle Amministrazioni resistenti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- dichiara il difetto di legittimazione processuale della Presidenza del Consiglio;
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025, con l'intervento dei Magistrati:
RI AR, Presidente, Estensore
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI AR |
IL SEGRETARIO