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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 28/01/2026, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 369/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RAINERI CARLA ROMANA, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1830/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISCR. IPO IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 165/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente esordisce nel proprio ricorso notificato il 22.4.2025 testualmente affermando:
<
Giustizia Tributaria uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, Dopo queste brevi ma doverose precisazioni, questa difesa affida a questo adita Corte giudicante i seguenti motivi di impugnazione. Questi i fatti. IN DIRITTO
I. NULLITA' DELL'ISCRIZIONE IPOTECARIA OPPOSTA PER INESISTENZA DELLA NOTIFICA, POSTA IN ESSERE IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 26 - D.P.R. N. 602/1973, 60 D.P.R. N. 600/1973, NONCHE' DELL'ART. 148 C.P.C.- In Via Preliminare, si contesta l'inesistenza assoluta del procedimento di notificazione, siccome:
- posta in essere direttamente dall'Agente della riscossione, in assenza di soggetto a tal uopo abilitato
(agente della notificazione);
- posto in essere a mani di persona priva di qualsivoglia riferibilità con la persona ricorrente >>.
Il ricorso termina qui!
Non risultano sviluppati successivi motivi, ancorchè dalla impostazione dell'atto si possa presumere che altri motivi si intendevano dedurre, oltre alla eccezione preliminare. Né vi è alcun petitum. Un successivo ricorso “completo” risulta - invero - depositato, ma solo in data 8.7.2025.
Parte resistente ha contestato il fondamento del ricorso, in particolare assumendo e documentando che relativamente alla eccezione di mancata notifica del preavviso e della conseguente iscrizione ipotecaria, dagli atti depositati emerge che entrambe risultano notificate al contribuente a mezzo PEC, rispettivamente in data 17.07.2019 e 25.02.2022, e mai impugnate.
All'esito della discussione orale la Corte ha deliberato come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato nella parte relativa alla svolgimento del processo, il primo ricorso, notificato in data
22.4.2025, è monco. Non contiene lo sviluppo dei motivi di doglianza nè, soprattutto, il petitum.
Quindi deve considerarsi inammissibile.
Il secondo ricorso, depositato in esteso, avrebbe potuto sanare il rilevato vizio solo se depositato nel termine di 30 gg. dal primo, atteso che la costituzione in giudizio deve avvenire, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 546/1992, mediante il deposito del ricorso (nella sua interezza) entro 30 gg. dalla sua notifica a mezzo pec, a pena di inammissibilità. Lo stesso risulta, invece, depositato solo in data 8.7.2025.
Considerato che parte resistente si è costituita in giudizio con un avvocato del libero Foro in violazione del principio recentemente ribadito dalla S.C. con ordinanza n. 32076/2025, si ritiene opportuno compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RAINERI CARLA ROMANA, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1830/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISCR. IPO IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 165/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente esordisce nel proprio ricorso notificato il 22.4.2025 testualmente affermando:
<
Giustizia Tributaria uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, Dopo queste brevi ma doverose precisazioni, questa difesa affida a questo adita Corte giudicante i seguenti motivi di impugnazione. Questi i fatti. IN DIRITTO
I. NULLITA' DELL'ISCRIZIONE IPOTECARIA OPPOSTA PER INESISTENZA DELLA NOTIFICA, POSTA IN ESSERE IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 26 - D.P.R. N. 602/1973, 60 D.P.R. N. 600/1973, NONCHE' DELL'ART. 148 C.P.C.- In Via Preliminare, si contesta l'inesistenza assoluta del procedimento di notificazione, siccome:
- posta in essere direttamente dall'Agente della riscossione, in assenza di soggetto a tal uopo abilitato
(agente della notificazione);
- posto in essere a mani di persona priva di qualsivoglia riferibilità con la persona ricorrente >>.
Il ricorso termina qui!
Non risultano sviluppati successivi motivi, ancorchè dalla impostazione dell'atto si possa presumere che altri motivi si intendevano dedurre, oltre alla eccezione preliminare. Né vi è alcun petitum. Un successivo ricorso “completo” risulta - invero - depositato, ma solo in data 8.7.2025.
Parte resistente ha contestato il fondamento del ricorso, in particolare assumendo e documentando che relativamente alla eccezione di mancata notifica del preavviso e della conseguente iscrizione ipotecaria, dagli atti depositati emerge che entrambe risultano notificate al contribuente a mezzo PEC, rispettivamente in data 17.07.2019 e 25.02.2022, e mai impugnate.
All'esito della discussione orale la Corte ha deliberato come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato nella parte relativa alla svolgimento del processo, il primo ricorso, notificato in data
22.4.2025, è monco. Non contiene lo sviluppo dei motivi di doglianza nè, soprattutto, il petitum.
Quindi deve considerarsi inammissibile.
Il secondo ricorso, depositato in esteso, avrebbe potuto sanare il rilevato vizio solo se depositato nel termine di 30 gg. dal primo, atteso che la costituzione in giudizio deve avvenire, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 546/1992, mediante il deposito del ricorso (nella sua interezza) entro 30 gg. dalla sua notifica a mezzo pec, a pena di inammissibilità. Lo stesso risulta, invece, depositato solo in data 8.7.2025.
Considerato che parte resistente si è costituita in giudizio con un avvocato del libero Foro in violazione del principio recentemente ribadito dalla S.C. con ordinanza n. 32076/2025, si ritiene opportuno compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.