Art. 10. Giudizio direttissimo
Per i reati di cui all' articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772 , come sostituito dall' articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 , si procede in ogni caso con il giudizio direttissimo, salvo che non siano necessarie speciali indagini, osservando le disposizioni di cui agli articoli 379 del codice penale militare di pace e 502, secondo comma, del codice di procedura penale .
Per i reati di cui all' articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772 , come sostituito dall' articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 , si procede in ogni caso con il giudizio direttissimo, salvo che non siano necessarie speciali indagini, osservando le disposizioni di cui agli articoli 379 del codice penale militare di pace e 502, secondo comma, del codice di procedura penale .