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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/06/2025, n. 5146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5146 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10667/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE TERZA
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Caterina Trentini Presidente dott. Maurizio Ciocca Giudice dott. Carlo Boerci Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di reclamo ex art. 630 c.p.c. iscritto al n. r.g. 10667/2025 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DANIELA BALLARIANO (pec Email_1
-reclamante-
contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA FONTANA
[...] P.IVA_1
(p.e.c. Email_2
-reclamato- CONCLUSIONI PER PARTE RECLAMANTE
L'Ill. Tribunale adito, premessi gli incombenti del caso, voglia accogliere il presente reclamo e, per
l'effetto, in riforma del provvedimento del G.E. SC LI reclamato,
1. Voglia accertare e dichiarare l'inefficacia – per difetto dei requisiti di legge - dell'istanza di rinuncia ex art. 629 c.p.c. depositata dal creditore procedente e, quindi, voglia precisare il credito del in relazione alla procedura esecutiva immobiliare (capitale, interessi, spese e CP_1 competenze legali) e, preso atto dell'avvenuto integrale pagamento dello stesso, dichiarare
l'improcedibilità/estinzione della procedura esecutiva.
2. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ritenuta valida la rinuncia ex art.
629 c.p.c. del creditore procedente, liquidare le spese dovute dal rinunciate in favore della GN
. Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA, CPA di tutte le fasi del presente procedimento.
CONCLUSIONI PER PARTE RECLAMATA
Per tutto quanto sopra il come sopra Parte_2 rappresentato e difeso, contrariis reiectis, chiede il rigetto - senz'altro - del reclamo proposto, per ogni ragione addotta in narrativa, con unita condanna della controparte a quanto disposto, se ritenuto, anche equitativamente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
pagina 2 di 4 RAGIONI DELLA DECISIONE
Viene qui in decisione il reclamo proposto da , debitrice Parte_1 esecutata nel procedimento di espropriazione immobiliare n. R.G.E. 784/2024, contro il decreto che ha dichiarato l'estinzione del processo esecutivo.
La reclamante contesta il fatto che il giudice dell'esecuzione abbia provveduto con semplice decreto, senza sollecitare il contraddittorio e sulla base della sola dichiarazione di rinuncia depositata fuori udienza dal creditore Controparte_1
. Lamenta, quindi, di non essere stata interpellata in merito all'accettazione della
[...] rinuncia, sebbene ella avesse interesse ad ottenere – prima che il procedimento si estinguesse – la precisazione del credito del procedente, così da poter verificare l'ammontare degli importi pagati in eccesso e dei quali avrebbe diritto alla restituzione.
In secondo luogo, la contesta la mancata liquidazione delle spese di Parte_1 esecuzione a carico della parte rinunciante.
Il reclamo è stato depositato per errore all'interno del fascicolo dell'esecuzione, sicché il giudice ha onerato la parte interessata di provvedere all'iscrizione a ruolo in via telematica nel ruolo degli affari contenziosi. Cionondimeno, ai fini della verifica della tempestività del ricorso, si prende in considerazione la data del primo deposito
(14/3/2025), che era tempestivo.
Nel merito, il reclamo non è fondato. Infatti, a differenza di quanto avviene nel processo di cognizione, nel processo esecutivo la rinuncia dei creditori non richiede alcun tipo di accettazione da parte del debitore esecutato. Da lungo tempo la giurisprudenza di legittimità insegna che: “Si deve escludere che la rinuncia agli atti del processo esecutivo debba essere notificata o accettata dal debitore esecutato poiché questi non ha interesse alla prosecuzione del processo [...]. L'estinzione del processo esecutivo per la rinuncia agli atti è pronunciata dal giudice dell'esecuzione, previa verifica della regolarità dal punto di vista formale della rinuncia come atto, senza che sia necessaria la fissazione di apposita udienza (così già Cass. n. 1826/1993).
Rientra nei compiti del giudice dell'esecuzione verificare, prima di procedere alla vendita del bene pignorato o di altro atto dell'esecuzione, che il processo esecutivo non si sia estinto, perché i creditori di cui è detto nell'art. 629 cod. proc. civ. hanno presentato formale rinuncia agli atti, e dichiarare d'ufficio la relativa estinzione se le rinunce siano in atti e siano formalmente regolari ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ., senza necessità di accettazione da parte del debitore esecutato”
(Cass. Civ. Sez. III, 3/4/2015, n. 6837; in termini cfr. anche Cass. Civ. Sez. III, 28/06/2012, n.
10877; Cass. Civ. Sez. III, 14/3/2008, n. 6885; Cass. Civ. Sez. III, 13/2/1993, n. 1826).
Peraltro, se anche si volesse opinare diversamente rispetto all'insegnamento della
Cassazione e sostenere che l'estinzione debba essere sempre e comunque pronunciata in pagina 3 di 4 udienza e in contraddittorio, comunque il reclamo sarebbe da rigettare. Infatti, in tal caso l'udienza non sarebbe finalizzata a raccogliere l'accettazione del debitore, ma solo a verificare la sussistenza dei presupposti formali di validità della rinuncia, nonché la necessità di disporre la cancellazione del pignoramento. Di conseguenza, la mancata celebrazione dell'udienza, nel caso di specie, non avrebbe determinato alcun pregiudizio specifico agli interessi dell'esecutata ed ella non avrebbe interesse a contestare l'asserita violazione.
L'interesse concreto della debitrice, in questo caso, era di conoscere precisamente l'ammontare del credito azionato dal Condominio. Sennonché, in quella fase preliminare del processo esecutivo, il non aveva un onere processuale di precisare il CP_1 proprio credito, né il giudice era tenuto a compiere accertamenti a riguardo prima di pronunciare l'estinzione. Resta fermo il diritto della di contestare eventuali Parte_1 pretese indebite e domandarne la restituzione, ma non è questa la sede per farlo.
Quanto alla mancata liquidazione delle spese legali, astrattamente prevista dal combinato disposto degli artt. 629 e 306 c.p.c., basti osservare che la reclamante risultava provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato e quindi non ha interesse a contestare la mancata pronuncia sul punto.
Al rigetto del reclamo consegue la condanna alla rifusione delle spese legali. I compensi sono liquidati secondo i criteri di cui alla nota spese del difensore, ma con applicazione dei parametri minimi tariffari, stante la semplicità del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1. RIGETTA la domanda svolta in via principale;
2. DICHIARA inammissibile la domanda svolta in via subordinata;
3. CONDANNA la reclamante a rifondere le spese Parte_1 legali, liquidate in 1700,00 euro oltre spese generali 15% ed accessori di legge;
4. ACCERTA la sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato nella misura di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Milano, 18/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carlo Stefano Boerci dott. Caterina Trentini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE TERZA
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Caterina Trentini Presidente dott. Maurizio Ciocca Giudice dott. Carlo Boerci Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di reclamo ex art. 630 c.p.c. iscritto al n. r.g. 10667/2025 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DANIELA BALLARIANO (pec Email_1
-reclamante-
contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA FONTANA
[...] P.IVA_1
(p.e.c. Email_2
-reclamato- CONCLUSIONI PER PARTE RECLAMANTE
L'Ill. Tribunale adito, premessi gli incombenti del caso, voglia accogliere il presente reclamo e, per
l'effetto, in riforma del provvedimento del G.E. SC LI reclamato,
1. Voglia accertare e dichiarare l'inefficacia – per difetto dei requisiti di legge - dell'istanza di rinuncia ex art. 629 c.p.c. depositata dal creditore procedente e, quindi, voglia precisare il credito del in relazione alla procedura esecutiva immobiliare (capitale, interessi, spese e CP_1 competenze legali) e, preso atto dell'avvenuto integrale pagamento dello stesso, dichiarare
l'improcedibilità/estinzione della procedura esecutiva.
2. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ritenuta valida la rinuncia ex art.
629 c.p.c. del creditore procedente, liquidare le spese dovute dal rinunciate in favore della GN
. Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA, CPA di tutte le fasi del presente procedimento.
CONCLUSIONI PER PARTE RECLAMATA
Per tutto quanto sopra il come sopra Parte_2 rappresentato e difeso, contrariis reiectis, chiede il rigetto - senz'altro - del reclamo proposto, per ogni ragione addotta in narrativa, con unita condanna della controparte a quanto disposto, se ritenuto, anche equitativamente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
pagina 2 di 4 RAGIONI DELLA DECISIONE
Viene qui in decisione il reclamo proposto da , debitrice Parte_1 esecutata nel procedimento di espropriazione immobiliare n. R.G.E. 784/2024, contro il decreto che ha dichiarato l'estinzione del processo esecutivo.
La reclamante contesta il fatto che il giudice dell'esecuzione abbia provveduto con semplice decreto, senza sollecitare il contraddittorio e sulla base della sola dichiarazione di rinuncia depositata fuori udienza dal creditore Controparte_1
. Lamenta, quindi, di non essere stata interpellata in merito all'accettazione della
[...] rinuncia, sebbene ella avesse interesse ad ottenere – prima che il procedimento si estinguesse – la precisazione del credito del procedente, così da poter verificare l'ammontare degli importi pagati in eccesso e dei quali avrebbe diritto alla restituzione.
In secondo luogo, la contesta la mancata liquidazione delle spese di Parte_1 esecuzione a carico della parte rinunciante.
Il reclamo è stato depositato per errore all'interno del fascicolo dell'esecuzione, sicché il giudice ha onerato la parte interessata di provvedere all'iscrizione a ruolo in via telematica nel ruolo degli affari contenziosi. Cionondimeno, ai fini della verifica della tempestività del ricorso, si prende in considerazione la data del primo deposito
(14/3/2025), che era tempestivo.
Nel merito, il reclamo non è fondato. Infatti, a differenza di quanto avviene nel processo di cognizione, nel processo esecutivo la rinuncia dei creditori non richiede alcun tipo di accettazione da parte del debitore esecutato. Da lungo tempo la giurisprudenza di legittimità insegna che: “Si deve escludere che la rinuncia agli atti del processo esecutivo debba essere notificata o accettata dal debitore esecutato poiché questi non ha interesse alla prosecuzione del processo [...]. L'estinzione del processo esecutivo per la rinuncia agli atti è pronunciata dal giudice dell'esecuzione, previa verifica della regolarità dal punto di vista formale della rinuncia come atto, senza che sia necessaria la fissazione di apposita udienza (così già Cass. n. 1826/1993).
Rientra nei compiti del giudice dell'esecuzione verificare, prima di procedere alla vendita del bene pignorato o di altro atto dell'esecuzione, che il processo esecutivo non si sia estinto, perché i creditori di cui è detto nell'art. 629 cod. proc. civ. hanno presentato formale rinuncia agli atti, e dichiarare d'ufficio la relativa estinzione se le rinunce siano in atti e siano formalmente regolari ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ., senza necessità di accettazione da parte del debitore esecutato”
(Cass. Civ. Sez. III, 3/4/2015, n. 6837; in termini cfr. anche Cass. Civ. Sez. III, 28/06/2012, n.
10877; Cass. Civ. Sez. III, 14/3/2008, n. 6885; Cass. Civ. Sez. III, 13/2/1993, n. 1826).
Peraltro, se anche si volesse opinare diversamente rispetto all'insegnamento della
Cassazione e sostenere che l'estinzione debba essere sempre e comunque pronunciata in pagina 3 di 4 udienza e in contraddittorio, comunque il reclamo sarebbe da rigettare. Infatti, in tal caso l'udienza non sarebbe finalizzata a raccogliere l'accettazione del debitore, ma solo a verificare la sussistenza dei presupposti formali di validità della rinuncia, nonché la necessità di disporre la cancellazione del pignoramento. Di conseguenza, la mancata celebrazione dell'udienza, nel caso di specie, non avrebbe determinato alcun pregiudizio specifico agli interessi dell'esecutata ed ella non avrebbe interesse a contestare l'asserita violazione.
L'interesse concreto della debitrice, in questo caso, era di conoscere precisamente l'ammontare del credito azionato dal Condominio. Sennonché, in quella fase preliminare del processo esecutivo, il non aveva un onere processuale di precisare il CP_1 proprio credito, né il giudice era tenuto a compiere accertamenti a riguardo prima di pronunciare l'estinzione. Resta fermo il diritto della di contestare eventuali Parte_1 pretese indebite e domandarne la restituzione, ma non è questa la sede per farlo.
Quanto alla mancata liquidazione delle spese legali, astrattamente prevista dal combinato disposto degli artt. 629 e 306 c.p.c., basti osservare che la reclamante risultava provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato e quindi non ha interesse a contestare la mancata pronuncia sul punto.
Al rigetto del reclamo consegue la condanna alla rifusione delle spese legali. I compensi sono liquidati secondo i criteri di cui alla nota spese del difensore, ma con applicazione dei parametri minimi tariffari, stante la semplicità del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1. RIGETTA la domanda svolta in via principale;
2. DICHIARA inammissibile la domanda svolta in via subordinata;
3. CONDANNA la reclamante a rifondere le spese Parte_1 legali, liquidate in 1700,00 euro oltre spese generali 15% ed accessori di legge;
4. ACCERTA la sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato nella misura di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Milano, 18/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carlo Stefano Boerci dott. Caterina Trentini
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