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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/12/2025, n. 6521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6521 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
350/2021, pubblicata il 17 febbraio 2021, iscritto al n. 2082/2021 del ruolo generale degli affari civili conteziosi, riservato per la decisione all'udienza del 30 settembre
2025 e pendente
T R A il (c.f.: , con sede in Parte_1 P.IVA_1
CO (NA) alla Via Luigi Oliva n. 27, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Pannullo (c.f.: ) C.F._1
- APPELLANTE -
E
l' (c.f..: ), con sede legale in Torre del Controparte_1 P.IVA_2
Greco alla Via Marconi n. 66, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Martucci (c.f.
e EL De PA (c.f. C.F._2 C.F._3
- APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con un ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 11 dicembre 2018, il
(d'ora in avanti anche solo il Parte_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
“Centro”), in qualità di centro operante in regime di accreditamento con il per CP_2
l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriali afferenti alla branca di patologia clinica, chiedeva al Tribunale di Torre Annunziata di ingiungere all'
[...]
Con
(in prosieguo anche solo di pagarle l'importo di Controparte_1
54.697,69 €, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 “dalle singole scadenze al saldo”, dovuti a saldo dei corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate da gennaio a Con dicembre 2017 in conformità del contratto stipulato con l' ai sensi dell'art 8 quinquies comma 2 del d.Lgs. n. 502/92, per le annualità 2016-2017.
2. Con decreto ingiuntivo n. 1905/2019 dell'11 dicembre 2018, il Tribunale
Con accoglieva il ricorso ordinando all i pagare l'importo richiesto “oltre gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. decorrenti dalla data di deposito del ricorso monitorio sino al soddisfo”, nonché le spese della procedura monitoria. Con 3. Con una citazione notificata al Centro 2019, l' si opponeva al suddetto decreto eccependo che gli importi ingiunti non erano dovuti, in quanto riferiti a prestazioni eseguite oltre il tetto di spesa previsto per l'anno 2017 e, in ogni caso, per l'inidoneità probatoria delle fatture prodotte dalla controparte a provare la propria pretesa creditoria.
4. Di contro, costituendosi in giudizio il 30 aprile 2019, il Centro chiedeva il Con rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, sostenendo che l' non aveva assolto l'onere, sulla stessa incombente, di dimostrare il fatto impeditivo rappresentato dal dedotto superamento del tetto di spesa, in quanto:
a) la stessa non aveva adempiuto agli obblighi di monitoraggio previsti dall'art. 5, comma 3 del contratto, omettendo di comunicare - per i primi due trimestri dell'anno 2017 - le date presuntive di esaurimento del tetto di spesa, mentre solo nel terzo trimestre era stata trasmessa la nota prot. n. 19 del 10.10.2017, che, tuttavia, si limitava a richiamare altra nota (la n. 15 del 27.09.2017), che il Centro assumeva di non aver mai ricevuto;
b) anche le ulteriori note indicate nell'atto di opposizione (prot. n. 184332 del
20.12.2018, n.119980 del 16.08.2018 e la n. 184837 del 20.12.2018) non risultavano pervenute al Centro, mentre l'unica comunicazione ricevuta era la nota prot. n. 889,
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trasmessa con comunicazione prot. n. 0126036 del 05.09.2018 - “e non con prot. n.
119980 del 16.08.2018” – alle quale aveva, però, fatto seguito la nota prot. n. 011613 del 23.10.2018, con cui era stato disposto l'annullamento di tutte le note trasmesse Con dall' “relative al superamento del tetto di spesa per branca…”, dovendo, quindi, ritenersi annullata anche la nota di debito dell'importo di 2.574,50 €;
c) in ogni caso, l'azienda opponente non aveva mai comunicato lo sforamento del tetto di spesa, né la regressione tariffaria da applicare.
5. Con provvedimento del 9 luglio 2019, depositato il 10 luglio 2019, il Tribunale rigettava la richiesta, formulata dal Centro, per la concessione della provvisoria
Con esecuzione del decreto opposto, rilevando che la aveva prodotto in giudizio “la prova di un fatto, seppure parzialmente, estintivo dell'altrui pretesa creditoria”, vale a dire, la nota del Direttore Servizio Centrale per la Gestione Economico Finanziaria Con dell' a3Sud n. 184332 del 20.12.2018.
6. Sicché, istruita documentalmente la causa, la stessa veniva decisa con la sentenza impugnata con cui il Tribunale accoglieva l'opposizione revocando il decreto Con opposto e condannando il Centro al pagamento, in favore della delle spese di lite.
A fondamento di tale decisione, il Tribunale accoglieva l'eccezione formulata Con dalla in merito all'avvenuto superamento, per l'anno 2017, del c.d. tetto di spesa annuale, sul rilievo che tale eccezione risultava dimostrata dalla nota prot n. 184332 Con del 20.12.2018, con la quale l' aveva contestato al Centro l'impossibilità di riconoscere i saldi richiesti per l'anno 2017, in ragione dell'avvenuto superamento del budget di spesa annuale.
7. Avverso tale sentenza, con un atto di citazione notificato il 4 maggio 2021 all' , ha proposto appello il Parte_2 Parte_1
per i motivi di cui si dirà, chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...]
conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis: 1) IN VIA
PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO, accertata e dichiarata la nullità della sentenza n. 350/2021 del 17.02.2021, resa inter partes, dal Giudice del Tribunale Civile di Torre Annunziata,
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(già Prima Sezione Civile bis)
Sezione II, in persona del Dott. Angelo Scarpati, – nel giudizio di opposizione a D.I. (n.
1905/2018) R.G. n. 250/2019, per omessa parziale pronuncia sulla domanda formulata dall'odierno appellante, in accoglimento di tutte le conclusioni rassegante nel giudizio di primo grado:• In via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1905/2018 emesso in data 11.12.2018
e depositato in data 12.12.2018 dal Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del dott. Angelo Scarpati, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
• In via subordinata, concedere la provvisoria esecuzione parziale per le somme non contestate. • Nel merito rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
• In via subordinata accertare e dichiarare il credito vantato dal
in persona del legale rapp. te pro Parte_1
tempore, nei confronti della , condannando quest'ultima, Controparte_6
in persona del legale rapp. te pro tempore, al pagamento della somma di €. 32.248,51 data dalla differenza tra il dovuto e l'importo ad oggi percepito, o di quella diversa somma maggiore o minore, che sarà di giustizia ritenuta. • In ogni caso e sempre, oltre gli interessi così come richiesti ex D. lvo 09.10.2002 n. 231 dalle singole scadenze al saldo, nonché con condanna dell'opponente , in persona Controparte_6
del legale rapp. te pro tempore, alla refusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario, Iva e CPA, della fase monitoria e del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
• Condannare la Controparte_6
, in persona del legale rapp. te pro tempore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al
[...]
risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, in favore del in persona del legale Parte_1
rapp. te pro tempore e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
• Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.4) Nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accertata e dichiarata la nullità della sentenza impugnata, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti
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(già Prima Sezione Civile bis)
dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n.350/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione II Civile, Giudice
Dott.Angelo Scarpati, nell'ambito del giudizio N.R.G. 250/2019, depositata in cancelleria in data 17.02.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:• In via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1905/2018 emesso in data 11.12.2018
e depositato in data 12.12.2018 dal Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del dott. Angelo Scarpati, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
• In via subordinata, concedere la provvisoria esecuzione parziale per le somme non contestate. • Nel merito rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
• In via subordinata accertare e dichiarare il credito vantato dal
in persona del legale rapp. te pro Parte_1
tempore, nei confronti della , condannando quest'ultima, Controparte_6
in persona del legale rapp. te pro tempore, al pagamento della somma di €. 32.248,51 data dalla differenza tra il dovuto e l'importo ad oggi percepito, o di quella diversa somma maggiore o minore, che sarà di giustizia ritenuta• In ogni caso e sempre, oltre gli interessi così come richiesti ex D. lvo 09.10.2002 n. 231 dalle singole scadenze al saldo, nonché con condanna dell'opponente 56, in persona Controparte_6
del legale rapp. te pro tempore, alla refusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario, Iva e CPA, della fase monitoria e del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
• Condannare la Controparte_6
, in persona del legale rapp. te pro tempore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al
[...]
risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, in favore del in persona del legale Parte_1
rapp. te pro tempore.e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
• Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
8. Si è costituita in giudizio, con comparsa del 16 febbraio 2022, l' Parte_2
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eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c. e contestando, nel merito, la sua fondatezza. Pertanto, ha chiesto il rigetto dell'appello e dell'istanza di sospensione della sentenza impugnata formulata dall'appellante per mancanza dei requisiti per la sua concessione (fumus boni iuris e periculum in mora), nonché della richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
9. All'udienza del 30 settembre 2025, il Collegio ha introito la causa per la decisione assegnando alle parti i termini ridotti di trenta giorni più venti giorni cui all'art. 190 c.p.c., rispettivamente per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nella comparsa conclusionale del 24 ottobre 2025, il Centro appellante ha modificato le conclusioni rassegnate nell'atto di appello chiedendo, in via principale e nel merito (non più in via subordinata), di limitare la condanna dell'azienda appellata:
“…. al pagamento della somma di €. 32.248,51 data dalla differenza tra il dovuto e
l'importo ad oggi percepito, o di quella diversa somma maggiore o minore, che sarà di giustizia ritenuta;
In ogni caso e sempre, oltre gli interessi così come richiesti ex D. lvo
09.10.2002 n. 231 dalle singole scadenze al saldo, nonché con condanna dell'opponente , in persona del legale rapp. te pro Controparte_6
tempore, alla refusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario, Iva e CPA, della fase monitoria, di opposizione e del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
Condannare la Controparte_6
Distretto 56, in persona del legale rapp. te pro tempore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, in favore del in persona del legale Parte_1
rapp. te pro tempore.e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto…”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
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II.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice aveva ritenuto fondata l'eccezione Con spiegata dalla in merito al superamento del tetto di spesa per l'anno 2017 sulla base di una valutazione, a suo dire, erronea del materiale probatorio. Secondo Con l'appellante, infatti, dalla documentazione prodotta dall' non poteva in alcun modo ritenersi dimostrato il superamento del tetto di spesa per la branca “patologia clinica” relativamente all'anno 2017, atteso che:
a) la nota prot. n. 184332 del 20.12.2018, a firma del Direttore del Servizio
Economico di Gestione Finanziaria, si limitava a rappresentare che l'importo ingiunto di 54.697,19 € non era corretto perché, con nota port. 889 del 03/09/2019, era stata emessa nota di debito per l'ammontare di 2.574,50 €, riducendo quindi il credito del
Centro a 52.147,19 €, che non era stato pagato per assenza di determina di liquidazione;
b) la nota n. 184337 del 20.12.2018 si riferiva esclusivamente al fatto che gli importi ingiunti e non ancora liquidati per l'anno 2017, corrispondevano ai saldi la cui liquidazione era subordinata alla riunione del Tavolo Tecnico, chiamato a determinare la misura della RTU da applicare a ciascun centro. In tale nota si precisava anche che la Con stessa disposizione del DG dell' n. 148367 del 17 ottobre 2018 esplicava il ritiro delle note di credito richieste per superamento dei tetti di spesa in attesa della metodologia Rtu da applicare.
Tali rilievi risultano fondati.
Al riguardo, va, innanzitutto, premesso che è ormai consolidato l'orientamento Con che pone a carico dell l'onere di dimostrare il superamento del tetto di spesa, costituendo lo stesso non un elemento costitutivo, bensì un fatto impeditivo della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 17437/16; Cass. 3403/2018; Cass. 23324/2018;
Cass. 26234/2019; Cass. 5661/2021). Con Nello specifico, l' si è limitata a produrre due comunicazioni datate
20.12.2018 (prot. nn. 0184332 e 184337), che tuttavia non possono essere qualificate come provvedimenti autoritativi idonei a provare il superamento del tetto di spesa, bensì meri atti di natura informativa, dai quali non è possibile evincere né il momento
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in cui si sarebbe verificato il superamento del tetto di spesa per l'anno 2017, né quando sarebbe stato accertato, a consuntivo, l'esaurimento del tetto medesimo per i singoli trimestri di quell'anno. Anzi, in tali note si rinviava ad un tavolo tecnico che ancora si doveva riunire per la determinazione della RTU di tale anno, di cui non è stata data nessuna prova.
Infatti, si rileva che, in assenza di ulteriori specificazioni o documentazione da Con parte dell' è stato il Centro - già nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
- ad evidenziare che soltanto per il terzo trimestre del 2017 l' aveva Controparte_1
trasmesso la nota prot. n. 19 del 10.10.2017, nella quale si faceva riferimento a un'ulteriore comunicazione, la nota n. 25 del 27.09.2017, nella quale, secondo quanto riportato, sarebbero state indicate “le date di esaurimento, con relative tabelle, a consuntivo del I e II trimestre e le date presunte di esaurimento del III trimestre, con il monitoraggio delle prestazioni al 31 agosto, ai fini dell'applicazione della RTU per il I, II,
III e IV trimestre”. Ma tale ultima nota non è stata mai prodotta in giudizio, né ricevuta dal Centro. Con Né l' ha provveduto a replicare a tale rilievo, non producendo la documentazione comprovante l'avvenuto invio, come previsto nel contratto stipulato tra le parti.
Nello specifico, nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 2015, la cui efficacia era stata estesa alle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate negli anni 2016 e 2017 (giusto decreto n. 89 del 08/08/2016 del Commissario ad Acta per la
Attuazione del Piano di Rientro), era previsto, al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri Con di remunerazione delle prestazioni”), che l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Sono poi stabilite due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione Con (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica con
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la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca.
Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato, a consuntivo, in una data successiva rispetto alla data prevista (e Con comunicata) dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto, oppure in assenza di comunicazione previsionale (situazione del tutto
Con analoga alla precedente), comporta per l' l'obbligo di pagare applicando la regressione tariffaria;
sino a quando però il relativo potere non viene esercitato, nel rispetto della relativa procedura che prevede la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati o nel caso in cui il procedimento non sia per niente osservato, non può essere negato il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso di specie, a giudizio della Corte, ricorre l'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 5 comma 3° del contratto, in quanto della documentazione in atti non è dato evincere - tanto dalle produzioni delle parti quanto dalle loro deduzioni - la data effettiva di esaurimento del tetto di spesa per ciascun trimestre dell'anno 2017 e neppure a quanto ammontava la regressione tariffaria applicata al Centro in relazione ai singoli trimestri in cui tale sforamento si sarebbe verificato.
Tanto premesso, si ritiene dunque che, stante la genericità delle contestazioni Con sollevate dall' ed in particolare, la mancanza di un provvedimento di applicazione della regressione tariffaria, la remunerazione richiesta dall'appellante deve essere riconosciuta, con decurtazione dell'importo di 22.449,18 €, già ricevuto, sia pure a titolo di saldo provvisorio, in data 24 e 25 luglio 2019 (con imputazione ai saldi relativi al secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2017).
II.2. L'accoglimento del primo motivo di appello comporta l'assorbimento delle ulteriori questioni dedotte dall'appellante col suo secondo motivo di gravame, relative
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al citato importo parziale ricevuto a titolo di saldo provvisorio, che a giudizio dell'appellante, integrava un riconoscimento sostanziale del credito azionato, circostanza sulla quale il Giudice di prime cure aveva totalmente omesso di pronunciarsi.
II.3. Deve poi ritenersi fondata anche la domanda formulata dall'appellante per la corresponsione degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 sul credito in esame, atteso che
è ormai pacificamente riconosciuta l'operatività della disciplina di cui al predetto d.lgs.
231/2002 anche con riguardo ai rapporti tra aziende sanitarie e centri accreditati (cfr.
Cass. SS.UU. 35092/2023).
Tuttavia, non avendo le parti specificamente indicato le fatture non pagate (o
Con pagate solo parzialmente), né la data della loro trasmissione all' deve ritenersi che gli stessi decorrono, ai sensi dell'art. 1284, comma iv, c.p.c., per la quota già versata di
22.449,18 €, dalla notifica del decreto ingiuntivo del 13 dicembre 2018 sino al pagamento del 25 luglio 2019, e per il residuo importo di 32.248,51 €, dalla notifica del decreto ingiuntivo del 13 dicembre 2018 sino al soddisfo.
III. In definitiva, l'appello va accolto con la conseguente riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento parziale dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, Con in considerazione del pagamento parziale da parte dell' intervenuto medio Con tempore, con la conseguente condanna dell appellata al pagamento dell'importo residuo di 32.248,01 €, quale differenza tra il credito originario di 54.697,19 € e Con l'importo di 22.449,18 €, spontaneamente versata dalla nel giudizio di prime cure, con gli interessi moratori ex art. 1284, co. iv c.p.c., che decorrono per la quota già versata di 22.449,18 €, dalla notifica del decreto ingiuntivo del 13 dicembre 2018 sino al pagamento del 25 luglio 2019, e per il residuo importo di 32.248,51 €, dalla notifica del decreto ingiuntivo del 13 dicembre 2018 sino al soddisfo .
IV. Va, invece, rigettata la richiesta di condanna, ai sensi dell'art. 96 comma 3°
c.p.c., proposta dal Centro appellante. Infatti, tale norma prevede una sanzione che il
Giudice può disporre d'ufficio, ma che presuppone, in ogni caso, “l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione
è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in
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giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile” (Cass. 21570/2012; Cass. 27534/2014; Cass. 22120/2016).
Nel caso di specie, si ritiene che tali elementi non sussistano, atteso che l'atto di Con opposizione proposto dall nel primo grado di giudizio e le difese spiegate nel presente grado risultano fondate su una valutazione delle prove.
V. Quanto alle spese di lite, sulla base del principio della soccombenza, l'
[...]
va condannata a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di Parte_2
giudizio, che vanno determinate sulla base dei parametri indicati dal decreto del
Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, in relazione al valore della controversia rapportato al decisum (scaglione tra 26.000,01 € ad 52.000,00 €), con attribuzione all'avv. Tiziana
Pannullo, difensore dell'appellante dichiaratosi anticipatario.
Esse si liquidano in complessivi:
- 5.002,50 € per il primo grado di giudizio, di cui 4.350,00 € per compenso
(1.000,00 € per la fase di studio, 800,00 € per la fase introduttiva, 950,00 € per la fase istruttoria, 1.600,00 € per la fase decisoria) e 652,50 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori;
- 7.835,50 € per il secondo grado di giudizio, di cui 5.800,00 € per compenso
(1.200,00 € per la fase di studio, 1.000,00 € per la fase introduttiva, 1.600,00 € per la fase istruttoria e 2.000,00 € per la fase decisoria), 870,00 € per le spese generali al
15%, 1.165,50 € per le spese vive (di cui 1.138,50 € per contributo unificato e 27,00 € per diritti di cancelleria), oltre eventuali ulteriori accessori.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 350/2021, pubblicata il 17 febbraio
2021, proposto dal nei confronti Parte_1
dell' , in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza Parte_2
impugnata, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
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- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
1. in accoglimento solo parziale dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo e condanna l' al pagamento in favore del appellante del Parte_2 CP_4
complessivo importo di 32.248,51 €, oltre interessi ex d.Lgs. 231/2002 con decorrenza, per la quota già versata di 22.449,18 €, dalla notifica del decreto ingiuntivo del 13 dicembre 2018 sino al pagamento del 25 luglio 2019, e per il residuo importo di
32.248,51 €, dalla notifica del decreto ingiuntivo del 13 dicembre 2018 sino al soddisfo;
2. condanna l al pagamento, in favore del Parte_2 [...]
, delle spese del doppio grado di giudizio che si Parte_1
liquidano, per il primo grado del giudizio, nel complessivo importo di 5.002,50 €, di cui
4.350,00 € per compenso e 652,50 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori, e per il secondo grado del giudizio, nel complessivo importo di 7.835,50 €, di cui 5.800,00 € per compenso, 870,00 € per le spese generali al 15% e 1.165,50 € per le spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori;
Così deciso in Napoli, il 2 dicembre 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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Controparte_4
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
350/2021, pubblicata il 17 febbraio 2021, iscritto al n. 2082/2021 del ruolo generale degli affari civili conteziosi, riservato per la decisione all'udienza del 30 settembre
2025 e pendente
T R A il (c.f.: , con sede in Parte_1 P.IVA_1
CO (NA) alla Via Luigi Oliva n. 27, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Pannullo (c.f.: ) C.F._1
- APPELLANTE -
E
l' (c.f..: ), con sede legale in Torre del Controparte_1 P.IVA_2
Greco alla Via Marconi n. 66, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Martucci (c.f.
e EL De PA (c.f. C.F._2 C.F._3
- APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con un ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 11 dicembre 2018, il
(d'ora in avanti anche solo il Parte_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
“Centro”), in qualità di centro operante in regime di accreditamento con il per CP_2
l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriali afferenti alla branca di patologia clinica, chiedeva al Tribunale di Torre Annunziata di ingiungere all'
[...]
Con
(in prosieguo anche solo di pagarle l'importo di Controparte_1
54.697,69 €, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 “dalle singole scadenze al saldo”, dovuti a saldo dei corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate da gennaio a Con dicembre 2017 in conformità del contratto stipulato con l' ai sensi dell'art 8 quinquies comma 2 del d.Lgs. n. 502/92, per le annualità 2016-2017.
2. Con decreto ingiuntivo n. 1905/2019 dell'11 dicembre 2018, il Tribunale
Con accoglieva il ricorso ordinando all i pagare l'importo richiesto “oltre gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. decorrenti dalla data di deposito del ricorso monitorio sino al soddisfo”, nonché le spese della procedura monitoria. Con 3. Con una citazione notificata al Centro 2019, l' si opponeva al suddetto decreto eccependo che gli importi ingiunti non erano dovuti, in quanto riferiti a prestazioni eseguite oltre il tetto di spesa previsto per l'anno 2017 e, in ogni caso, per l'inidoneità probatoria delle fatture prodotte dalla controparte a provare la propria pretesa creditoria.
4. Di contro, costituendosi in giudizio il 30 aprile 2019, il Centro chiedeva il Con rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, sostenendo che l' non aveva assolto l'onere, sulla stessa incombente, di dimostrare il fatto impeditivo rappresentato dal dedotto superamento del tetto di spesa, in quanto:
a) la stessa non aveva adempiuto agli obblighi di monitoraggio previsti dall'art. 5, comma 3 del contratto, omettendo di comunicare - per i primi due trimestri dell'anno 2017 - le date presuntive di esaurimento del tetto di spesa, mentre solo nel terzo trimestre era stata trasmessa la nota prot. n. 19 del 10.10.2017, che, tuttavia, si limitava a richiamare altra nota (la n. 15 del 27.09.2017), che il Centro assumeva di non aver mai ricevuto;
b) anche le ulteriori note indicate nell'atto di opposizione (prot. n. 184332 del
20.12.2018, n.119980 del 16.08.2018 e la n. 184837 del 20.12.2018) non risultavano pervenute al Centro, mentre l'unica comunicazione ricevuta era la nota prot. n. 889,
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- Quinta Sezione Civile -
(già Sezione Civile bis) CP_5
trasmessa con comunicazione prot. n. 0126036 del 05.09.2018 - “e non con prot. n.
119980 del 16.08.2018” – alle quale aveva, però, fatto seguito la nota prot. n. 011613 del 23.10.2018, con cui era stato disposto l'annullamento di tutte le note trasmesse Con dall' “relative al superamento del tetto di spesa per branca…”, dovendo, quindi, ritenersi annullata anche la nota di debito dell'importo di 2.574,50 €;
c) in ogni caso, l'azienda opponente non aveva mai comunicato lo sforamento del tetto di spesa, né la regressione tariffaria da applicare.
5. Con provvedimento del 9 luglio 2019, depositato il 10 luglio 2019, il Tribunale rigettava la richiesta, formulata dal Centro, per la concessione della provvisoria
Con esecuzione del decreto opposto, rilevando che la aveva prodotto in giudizio “la prova di un fatto, seppure parzialmente, estintivo dell'altrui pretesa creditoria”, vale a dire, la nota del Direttore Servizio Centrale per la Gestione Economico Finanziaria Con dell' a3Sud n. 184332 del 20.12.2018.
6. Sicché, istruita documentalmente la causa, la stessa veniva decisa con la sentenza impugnata con cui il Tribunale accoglieva l'opposizione revocando il decreto Con opposto e condannando il Centro al pagamento, in favore della delle spese di lite.
A fondamento di tale decisione, il Tribunale accoglieva l'eccezione formulata Con dalla in merito all'avvenuto superamento, per l'anno 2017, del c.d. tetto di spesa annuale, sul rilievo che tale eccezione risultava dimostrata dalla nota prot n. 184332 Con del 20.12.2018, con la quale l' aveva contestato al Centro l'impossibilità di riconoscere i saldi richiesti per l'anno 2017, in ragione dell'avvenuto superamento del budget di spesa annuale.
7. Avverso tale sentenza, con un atto di citazione notificato il 4 maggio 2021 all' , ha proposto appello il Parte_2 Parte_1
per i motivi di cui si dirà, chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...]
conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis: 1) IN VIA
PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO, accertata e dichiarata la nullità della sentenza n. 350/2021 del 17.02.2021, resa inter partes, dal Giudice del Tribunale Civile di Torre Annunziata,
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(già Prima Sezione Civile bis)
Sezione II, in persona del Dott. Angelo Scarpati, – nel giudizio di opposizione a D.I. (n.
1905/2018) R.G. n. 250/2019, per omessa parziale pronuncia sulla domanda formulata dall'odierno appellante, in accoglimento di tutte le conclusioni rassegante nel giudizio di primo grado:• In via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1905/2018 emesso in data 11.12.2018
e depositato in data 12.12.2018 dal Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del dott. Angelo Scarpati, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
• In via subordinata, concedere la provvisoria esecuzione parziale per le somme non contestate. • Nel merito rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
• In via subordinata accertare e dichiarare il credito vantato dal
in persona del legale rapp. te pro Parte_1
tempore, nei confronti della , condannando quest'ultima, Controparte_6
in persona del legale rapp. te pro tempore, al pagamento della somma di €. 32.248,51 data dalla differenza tra il dovuto e l'importo ad oggi percepito, o di quella diversa somma maggiore o minore, che sarà di giustizia ritenuta. • In ogni caso e sempre, oltre gli interessi così come richiesti ex D. lvo 09.10.2002 n. 231 dalle singole scadenze al saldo, nonché con condanna dell'opponente , in persona Controparte_6
del legale rapp. te pro tempore, alla refusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario, Iva e CPA, della fase monitoria e del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
• Condannare la Controparte_6
, in persona del legale rapp. te pro tempore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al
[...]
risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, in favore del in persona del legale Parte_1
rapp. te pro tempore e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
• Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.4) Nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accertata e dichiarata la nullità della sentenza impugnata, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti
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(già Prima Sezione Civile bis)
dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n.350/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione II Civile, Giudice
Dott.Angelo Scarpati, nell'ambito del giudizio N.R.G. 250/2019, depositata in cancelleria in data 17.02.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:• In via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1905/2018 emesso in data 11.12.2018
e depositato in data 12.12.2018 dal Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del dott. Angelo Scarpati, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
• In via subordinata, concedere la provvisoria esecuzione parziale per le somme non contestate. • Nel merito rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
• In via subordinata accertare e dichiarare il credito vantato dal
in persona del legale rapp. te pro Parte_1
tempore, nei confronti della , condannando quest'ultima, Controparte_6
in persona del legale rapp. te pro tempore, al pagamento della somma di €. 32.248,51 data dalla differenza tra il dovuto e l'importo ad oggi percepito, o di quella diversa somma maggiore o minore, che sarà di giustizia ritenuta• In ogni caso e sempre, oltre gli interessi così come richiesti ex D. lvo 09.10.2002 n. 231 dalle singole scadenze al saldo, nonché con condanna dell'opponente 56, in persona Controparte_6
del legale rapp. te pro tempore, alla refusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario, Iva e CPA, della fase monitoria e del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
• Condannare la Controparte_6
, in persona del legale rapp. te pro tempore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al
[...]
risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, in favore del in persona del legale Parte_1
rapp. te pro tempore.e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
• Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
8. Si è costituita in giudizio, con comparsa del 16 febbraio 2022, l' Parte_2
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Controparte_4 Corte d'Appello di Napoli
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(già Prima Sezione Civile bis)
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c. e contestando, nel merito, la sua fondatezza. Pertanto, ha chiesto il rigetto dell'appello e dell'istanza di sospensione della sentenza impugnata formulata dall'appellante per mancanza dei requisiti per la sua concessione (fumus boni iuris e periculum in mora), nonché della richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
9. All'udienza del 30 settembre 2025, il Collegio ha introito la causa per la decisione assegnando alle parti i termini ridotti di trenta giorni più venti giorni cui all'art. 190 c.p.c., rispettivamente per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nella comparsa conclusionale del 24 ottobre 2025, il Centro appellante ha modificato le conclusioni rassegnate nell'atto di appello chiedendo, in via principale e nel merito (non più in via subordinata), di limitare la condanna dell'azienda appellata:
“…. al pagamento della somma di €. 32.248,51 data dalla differenza tra il dovuto e
l'importo ad oggi percepito, o di quella diversa somma maggiore o minore, che sarà di giustizia ritenuta;
In ogni caso e sempre, oltre gli interessi così come richiesti ex D. lvo
09.10.2002 n. 231 dalle singole scadenze al saldo, nonché con condanna dell'opponente , in persona del legale rapp. te pro Controparte_6
tempore, alla refusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario, Iva e CPA, della fase monitoria, di opposizione e del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
Condannare la Controparte_6
Distretto 56, in persona del legale rapp. te pro tempore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, in favore del in persona del legale Parte_1
rapp. te pro tempore.e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto…”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
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II.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice aveva ritenuto fondata l'eccezione Con spiegata dalla in merito al superamento del tetto di spesa per l'anno 2017 sulla base di una valutazione, a suo dire, erronea del materiale probatorio. Secondo Con l'appellante, infatti, dalla documentazione prodotta dall' non poteva in alcun modo ritenersi dimostrato il superamento del tetto di spesa per la branca “patologia clinica” relativamente all'anno 2017, atteso che:
a) la nota prot. n. 184332 del 20.12.2018, a firma del Direttore del Servizio
Economico di Gestione Finanziaria, si limitava a rappresentare che l'importo ingiunto di 54.697,19 € non era corretto perché, con nota port. 889 del 03/09/2019, era stata emessa nota di debito per l'ammontare di 2.574,50 €, riducendo quindi il credito del
Centro a 52.147,19 €, che non era stato pagato per assenza di determina di liquidazione;
b) la nota n. 184337 del 20.12.2018 si riferiva esclusivamente al fatto che gli importi ingiunti e non ancora liquidati per l'anno 2017, corrispondevano ai saldi la cui liquidazione era subordinata alla riunione del Tavolo Tecnico, chiamato a determinare la misura della RTU da applicare a ciascun centro. In tale nota si precisava anche che la Con stessa disposizione del DG dell' n. 148367 del 17 ottobre 2018 esplicava il ritiro delle note di credito richieste per superamento dei tetti di spesa in attesa della metodologia Rtu da applicare.
Tali rilievi risultano fondati.
Al riguardo, va, innanzitutto, premesso che è ormai consolidato l'orientamento Con che pone a carico dell l'onere di dimostrare il superamento del tetto di spesa, costituendo lo stesso non un elemento costitutivo, bensì un fatto impeditivo della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 17437/16; Cass. 3403/2018; Cass. 23324/2018;
Cass. 26234/2019; Cass. 5661/2021). Con Nello specifico, l' si è limitata a produrre due comunicazioni datate
20.12.2018 (prot. nn. 0184332 e 184337), che tuttavia non possono essere qualificate come provvedimenti autoritativi idonei a provare il superamento del tetto di spesa, bensì meri atti di natura informativa, dai quali non è possibile evincere né il momento
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in cui si sarebbe verificato il superamento del tetto di spesa per l'anno 2017, né quando sarebbe stato accertato, a consuntivo, l'esaurimento del tetto medesimo per i singoli trimestri di quell'anno. Anzi, in tali note si rinviava ad un tavolo tecnico che ancora si doveva riunire per la determinazione della RTU di tale anno, di cui non è stata data nessuna prova.
Infatti, si rileva che, in assenza di ulteriori specificazioni o documentazione da Con parte dell' è stato il Centro - già nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
- ad evidenziare che soltanto per il terzo trimestre del 2017 l' aveva Controparte_1
trasmesso la nota prot. n. 19 del 10.10.2017, nella quale si faceva riferimento a un'ulteriore comunicazione, la nota n. 25 del 27.09.2017, nella quale, secondo quanto riportato, sarebbero state indicate “le date di esaurimento, con relative tabelle, a consuntivo del I e II trimestre e le date presunte di esaurimento del III trimestre, con il monitoraggio delle prestazioni al 31 agosto, ai fini dell'applicazione della RTU per il I, II,
III e IV trimestre”. Ma tale ultima nota non è stata mai prodotta in giudizio, né ricevuta dal Centro. Con Né l' ha provveduto a replicare a tale rilievo, non producendo la documentazione comprovante l'avvenuto invio, come previsto nel contratto stipulato tra le parti.
Nello specifico, nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 2015, la cui efficacia era stata estesa alle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate negli anni 2016 e 2017 (giusto decreto n. 89 del 08/08/2016 del Commissario ad Acta per la
Attuazione del Piano di Rientro), era previsto, al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri Con di remunerazione delle prestazioni”), che l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Sono poi stabilite due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione Con (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica con
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la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca.
Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato, a consuntivo, in una data successiva rispetto alla data prevista (e Con comunicata) dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto, oppure in assenza di comunicazione previsionale (situazione del tutto
Con analoga alla precedente), comporta per l' l'obbligo di pagare applicando la regressione tariffaria;
sino a quando però il relativo potere non viene esercitato, nel rispetto della relativa procedura che prevede la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati o nel caso in cui il procedimento non sia per niente osservato, non può essere negato il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso di specie, a giudizio della Corte, ricorre l'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 5 comma 3° del contratto, in quanto della documentazione in atti non è dato evincere - tanto dalle produzioni delle parti quanto dalle loro deduzioni - la data effettiva di esaurimento del tetto di spesa per ciascun trimestre dell'anno 2017 e neppure a quanto ammontava la regressione tariffaria applicata al Centro in relazione ai singoli trimestri in cui tale sforamento si sarebbe verificato.
Tanto premesso, si ritiene dunque che, stante la genericità delle contestazioni Con sollevate dall' ed in particolare, la mancanza di un provvedimento di applicazione della regressione tariffaria, la remunerazione richiesta dall'appellante deve essere riconosciuta, con decurtazione dell'importo di 22.449,18 €, già ricevuto, sia pure a titolo di saldo provvisorio, in data 24 e 25 luglio 2019 (con imputazione ai saldi relativi al secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2017).
II.2. L'accoglimento del primo motivo di appello comporta l'assorbimento delle ulteriori questioni dedotte dall'appellante col suo secondo motivo di gravame, relative
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al citato importo parziale ricevuto a titolo di saldo provvisorio, che a giudizio dell'appellante, integrava un riconoscimento sostanziale del credito azionato, circostanza sulla quale il Giudice di prime cure aveva totalmente omesso di pronunciarsi.
II.3. Deve poi ritenersi fondata anche la domanda formulata dall'appellante per la corresponsione degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 sul credito in esame, atteso che
è ormai pacificamente riconosciuta l'operatività della disciplina di cui al predetto d.lgs.
231/2002 anche con riguardo ai rapporti tra aziende sanitarie e centri accreditati (cfr.
Cass. SS.UU. 35092/2023).
Tuttavia, non avendo le parti specificamente indicato le fatture non pagate (o
Con pagate solo parzialmente), né la data della loro trasmissione all' deve ritenersi che gli stessi decorrono, ai sensi dell'art. 1284, comma iv, c.p.c., per la quota già versata di
22.449,18 €, dalla notifica del decreto ingiuntivo del 13 dicembre 2018 sino al pagamento del 25 luglio 2019, e per il residuo importo di 32.248,51 €, dalla notifica del decreto ingiuntivo del 13 dicembre 2018 sino al soddisfo.
III. In definitiva, l'appello va accolto con la conseguente riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento parziale dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, Con in considerazione del pagamento parziale da parte dell' intervenuto medio Con tempore, con la conseguente condanna dell appellata al pagamento dell'importo residuo di 32.248,01 €, quale differenza tra il credito originario di 54.697,19 € e Con l'importo di 22.449,18 €, spontaneamente versata dalla nel giudizio di prime cure, con gli interessi moratori ex art. 1284, co. iv c.p.c., che decorrono per la quota già versata di 22.449,18 €, dalla notifica del decreto ingiuntivo del 13 dicembre 2018 sino al pagamento del 25 luglio 2019, e per il residuo importo di 32.248,51 €, dalla notifica del decreto ingiuntivo del 13 dicembre 2018 sino al soddisfo .
IV. Va, invece, rigettata la richiesta di condanna, ai sensi dell'art. 96 comma 3°
c.p.c., proposta dal Centro appellante. Infatti, tale norma prevede una sanzione che il
Giudice può disporre d'ufficio, ma che presuppone, in ogni caso, “l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione
è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in
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giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile” (Cass. 21570/2012; Cass. 27534/2014; Cass. 22120/2016).
Nel caso di specie, si ritiene che tali elementi non sussistano, atteso che l'atto di Con opposizione proposto dall nel primo grado di giudizio e le difese spiegate nel presente grado risultano fondate su una valutazione delle prove.
V. Quanto alle spese di lite, sulla base del principio della soccombenza, l'
[...]
va condannata a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di Parte_2
giudizio, che vanno determinate sulla base dei parametri indicati dal decreto del
Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, in relazione al valore della controversia rapportato al decisum (scaglione tra 26.000,01 € ad 52.000,00 €), con attribuzione all'avv. Tiziana
Pannullo, difensore dell'appellante dichiaratosi anticipatario.
Esse si liquidano in complessivi:
- 5.002,50 € per il primo grado di giudizio, di cui 4.350,00 € per compenso
(1.000,00 € per la fase di studio, 800,00 € per la fase introduttiva, 950,00 € per la fase istruttoria, 1.600,00 € per la fase decisoria) e 652,50 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori;
- 7.835,50 € per il secondo grado di giudizio, di cui 5.800,00 € per compenso
(1.200,00 € per la fase di studio, 1.000,00 € per la fase introduttiva, 1.600,00 € per la fase istruttoria e 2.000,00 € per la fase decisoria), 870,00 € per le spese generali al
15%, 1.165,50 € per le spese vive (di cui 1.138,50 € per contributo unificato e 27,00 € per diritti di cancelleria), oltre eventuali ulteriori accessori.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 350/2021, pubblicata il 17 febbraio
2021, proposto dal nei confronti Parte_1
dell' , in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza Parte_2
impugnata, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
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Controparte_4 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
1. in accoglimento solo parziale dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo e condanna l' al pagamento in favore del appellante del Parte_2 CP_4
complessivo importo di 32.248,51 €, oltre interessi ex d.Lgs. 231/2002 con decorrenza, per la quota già versata di 22.449,18 €, dalla notifica del decreto ingiuntivo del 13 dicembre 2018 sino al pagamento del 25 luglio 2019, e per il residuo importo di
32.248,51 €, dalla notifica del decreto ingiuntivo del 13 dicembre 2018 sino al soddisfo;
2. condanna l al pagamento, in favore del Parte_2 [...]
, delle spese del doppio grado di giudizio che si Parte_1
liquidano, per il primo grado del giudizio, nel complessivo importo di 5.002,50 €, di cui
4.350,00 € per compenso e 652,50 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori, e per il secondo grado del giudizio, nel complessivo importo di 7.835,50 €, di cui 5.800,00 € per compenso, 870,00 € per le spese generali al 15% e 1.165,50 € per le spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori;
Così deciso in Napoli, il 2 dicembre 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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Controparte_4