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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/11/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 990/2022 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 18 novembre 2025, innanzi alla dott.ssa UL Paolini, come da provvedimento del 23/05/2025
e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 26/05/2025), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per e l'avv. FRAGIONE LAROCCA DANIELE ha Parte_1 Controparte_1 concluso come da nota depositata in data 17/11/2025 per l'avv. APREA MATTIA ha concluso come da nota depositata in data 13/11/25 CP_2 per 'avv. FERRARO PATRIZIA ha concluso come da nota depositata in data Controparte_3
10/11/2025 per nessuno è comparso CP_4
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 11:06 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa UL Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 990/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa UL Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 990/2022 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), rappresentate e difese dall'avv. FRAGIONE LAROCCA DANIELE ed C.F._2 elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Fondi (LT), Via San Paolino da Nola n. 13, in virtù di separate procure allegate al fascicolo telematico;
attrici convenute in via riconvenzionale contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. APREA MATTIA CP_2 C.F._3 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Formia (LT), Via XX Settembre n. 10, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
convenuto attore in via riconvenzionale nonché contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. BASILE CP_4 C.F._4
MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Monte San Biagio (LT), Viale
Europa n. 64, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuta con la chiamata di
(c.f. .i. , in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. FERRARO PATRIZIA ed elettivamente domiciliato presso la sede del predetto Comune sita in Fondi (LT), Piazza del Municipio n. 1, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
chiamato in causa-litisconsorte necessario
OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, le sorelle e Parte_1 Controparte_1 hanno convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – i propri fratelli e CP_4
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia I'III.mo Tribunale CP_2 adito, ogni contraria eccezione o deduzione reietta, così decidere: a) Dichiarare aperta la successione del de cuius sig. b) Dichiarare aperta la successione della de cuius CP_5 sig.ra ; c) Disporre lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra Persona_1
, , e e procedere alla divisione dei cespiti CP_2 CP_4 Parte_1 Controparte_1 foglio 71, part. 93, sub. 4, 5, 6 e 7, e delle altre eventuali utilità cadute nella massa, secondo quote omogenee o con conguagli, disponendone l'attribuzione a ciascuno dei coeredi, con eventuale condanna al rilascio in loro favore, in ipotesi di possesso dei medesimi beni da parte di taluno degli altri coeredi e, in tal caso, stabilire, comunque, l'entità dei frutti percepiti o percipiendi, nelle more, ordinandone la corresponsione, pro quota, in favore degli altre eredi. A tal riguardo, condannare i sigg.ri , per i sub. 6 e 7 e , per i sub 4 e 5, a corrispondere alle attrici la CP_2 CP_4 quota parte alle stesse dovuta per l'indennità di occupazione degli immobili sopra descritti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ai sensi dell'art. 1384 cc come per legge a far data dal decesso del sig. per i sub. 6 e 7 e dal decesso della sig.ra per i sub 4 CP_5 Persona_1
e 5, e fino alla data di vendita dei beni ovvero di assegnazione agli altri condividenti in caso di loro eventuale richiesta, detraendo il corrispondente importo, dalla quota che sarebbe da attribuire ai convenuti e con accrescimento per la corrispondente misura della quota da attribuire alle attrici;
esonerare, infine, il Conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità per la conseguente trascrizione;
d) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio oltre C.P.A. ed oneri accessori.”.
Le attrici, a fondamento della propria pretesa, hanno dedotto: - di essere, unitamente ai fratelli convenuti, eredi dei propri genitori, e rispettivamente CP_5 Persona_1 deceduti ab intestato il 18/04/2015 (si veda, certificato di morte, all. doc. 1) e il 13/03/2020 (si veda, certificato di morte, all. doc. 6); - che il relitto asse ereditario del de cuius, risultava, CP_5 al momento della morte, essere composto da fabbricati e terreni, nella misura di ¾ di proprietà, essendo ¼ già di proprietà della di lui moglie, siti in Fondi (LT), Via S. Anastasia, nn. 822/A e 822/B e distinti al N.C.E.U. di predetto Comune al foglio 71, part. 93, sub. 4, 5, 6 e 7 (si veda, visura catastale, doc. 2); - che, al momento della morte della di loro madre, il relitto asse ereditario era costituito dalla quota parte dell'asse ereditario del marito, nonché dalla somma di denaro pari ad euro
20,00 giacente sul libretto di risparmio postale n. 47023513 alla predetta intestato acceso c/o l'Ufficio
Postale di Fondi;
- che, dal 18/04/2015, data della morte del di loro padre, il fratello si era CP_2 impossessato dei cespiti immobiliari caduti in successione e, segnatamente, individuati al Catasto al foglio 71, p.lla 93, sub 6 e 7, escludendo le attrici, mentre, dal 13/03/2020, data della morte della di loro madre, la sorella UL era nella disponibilità esclusiva dell'appartamento, già casa coniugale, foglio 71 p.lla 93, sub 4, nonché del magazzino, fg. 71, p.lla 93, sub 5, oltre che di un'autovettura
Peugeot tg.CA687PN (vd. certificato P.R.A., all. 7, attoreo).
Il convenuto , tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di CP_2 costituzione e risposta depositata il 27/05/2022, pur non opponendosi alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria venutasi a creare a seguito della morte dei propri genitori, ha dispiegato domanda riconvenzionale, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Per tutto quanto innanzi si conclude affinché il Tribunale adito: a) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale dichiari usucapito, con ogni conseguenza di legge, in favore di per CP_2 possesso pacifico, animo domini, esclusivo e ad excludendum, nei confronti sia dei propri genitori che dei fratelli, ed ininterrotto dall'anno 1991 degli immobili distinti in catasto fabbricati del Comune di Fondi Via S. Anastasia n. 822/A al foglio 71 part. 93 sub 6, 7 e 9, con ordine di trascrizione al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Latina e, per l'effetto, accolga l'opposizione alla divisone ereditaria dei cespiti di cui al Foglio 71 part. 93 sub 6, 7 e 9, salvo altre e/o diverse identificazioni catastali, siti in Fondi alla Via S. Anastasia n. 822/A per essere stati gli stessi usucapiti da CP_2
e quindi non più facenti parte della massa ereditaria;
b) dichiari aperta la successione del de
[...] cuius e della de cuius;
c) disponga lo scioglimento, con ogni CP_5 Persona_1 conseguenza di legge, della comunione ereditaria esistente tra , CP_2 CP_4 CP_6
e procedendo alla divisione dei soli cespiti di cui al foglio 71 part. 93 sub 4
[...] Controparte_1
e 5 salve diverse o altre identificazioni catastali, con attribuzione a della quota ex lege CP_2 spettante;
d) rigettarsi, nei confronti di la domanda di restituzione dei frutti percepiti CP_2
e percepiendi e per l'indennità di occupazione perché infondata in fatto ed in diritto e non provata.
Condannare e al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, Parte_1 Controparte_1 per avervi dato motivo, in favore del sottoscritto difensore antistatario.”.
La convenuta , costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_4 depositata il 20/06/2022, contestando la ricostruzione avversaria, ha rappresentato di essere stata designata erede testamentaria dalla propria defunta madre, in forza di testamento olografo da quest'ultima redatto e sottoscritto il 10/4/2018 (si veda, all. 3, comparsa), con attribuzione di metà della quota di sua spettanza a titolo di riconoscenza per l'assistenza prestata nei suoi confronti.
Evidenziava altresì che, per l'esatta determinazione della massa attiva, avrebbero preliminarmente dovuto essere detratte tutte le passività dell'asse ereditario consistenti principalmente nelle spese funerarie, pari ad euro 3.340,00, dalla medesima asseritamente sostenute, oltre ad un finanziamento concesso al de cuius con residuo ancora da restituire di euro 10.050,00 posto a carico della medesima, nonché alla prestazione di tipo assistenziale eseguita in virtù della scrittura privata del 18/5/2017 tramite cui l'attrice le aveva ceduto la propria quota di eredità pro-indiviso alla Controparte_1 medesima spettante sull'immobile sito in Fondi, Via S. Anastasia n. 12, distinto al N.C.E.U. del predetto Comune al Fg. 71, p.lla 93, dietro l'erogazione di cure ed assistenza vita natural durante alla di loro madre, da parte della stessa UL. Persona_1
Tanto premesso, la convenuta ha così insistito per l'accoglimento delle seguenti CP_4 conclusioni: “affinché l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia: dichiarare aperta la successione legittima del de cuius sig. e la CP_5 successione testamentaria della de cuius sig.ra ; accertare e dichiarare che Persona_1
l'asse ereditario è costituito anche dalle spese funerarie e da tutte le altre riguardanti debiti e pesi della comunione ereditaria anticipate dall'odierna convenuta e per l'effetto condannare i convenuti
a rimborsare tali spese in favore della convenuta o lo scomputo dall'eventuale quota CP_4 spettante ai coeredi;
accertata la divisibilità dei beni componenti l'asse ereditario, procedere alla divisione giudiziale dei beni, o, qualora ciò si rilevasse non possibile o, comunque, economicamente non conveniente, attribuirli ad uno dei coeredi con conguaglio o disporne la vendita dei beni oggetto dell'asse, con la conseguente divisione del ricavato pro quota tra gli eredi, senza che ciò comporti una lesione della quota ceduta alla coerede sig.ra mediante testamento olografo;
CP_4 rigettare la richiesta di rendiconto e di attribuzione relativa ai frutti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., acquisita d'ufficio da questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, relazione notarile ventennale, e ordinata la chiamata officiosa in causa del Controparte_3 posto che gli immobili oggetto di divisione risultano essere gravati da diritti di livello in favore del predetto Comune, quest'ultimo, con memoria di costituzione depositata il 3/10/2023, si è costituito in giudizio, evidenziando come il terreno su cui sorge il cespite immobiliare oggetto di divisione ereditaria è un bene (ex uso civico) legittimato con ordinanza del Commissario agli Usi Civici di
Roma del 07/12/1934, approvata con R.D. del 18/02/1935 e registrata alla Corte dei Conti in data
04/03/1935, gravato da un canone enfiteutico, mai versato dagli eredi , ancorché, con nota CP_5 prot. n. 93630 del 14/12/2022 (all. 2, comparsa), mai riscontrata, il avesse Controparte_3 provveduto a richiedere loro quanto dovuto a titolo di canone di affrancazione per le annualità 2017-
2022, per un totale di € 187,19, comprensivo delle spese tecniche dovute al perito demaniale e delle spese di notifica (vd. all. comparsa).
Tanto premesso, il ha così rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Controparte_3
Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta e disattesa 1) accertare e dichiarare i terreni oggetto di causa, siti in Fondi, Via Sant'Anastasia e distinti in catasto al Fg. 71, p.lla 93 sub 4, 5, 6 e 7, terreni gravati da canone enfiteutico;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata, condannare gli attori, e , ed i convenuti, e , Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_4 ognuno per quanto di competenza e/o in solido tra loro, al pagamento del canone di affrancazione a partire dal 2017, per un ammontare annuo di € 13,55, oltre alle spese tecniche del perito demaniale incaricato, pari ad € 100,00, alle spese di notifica della nota prot. n. 93630 del 14/12/22, pari ad €
5,89, nonchè agli interessi legali, dalle singole scadenze fino al saldo. Con vittoria delle spese di giudizio, oltre rimborso forfettario e CPDEL dovuto agli avvocati pubblici.”.
Concessi nuovamente i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., espletata con esito negativo la procedura di mediazione demandata da questo G.I., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
La domanda attorea è inammissibile e andrà, pertanto, rigettata.
Il presente giudizio ha ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria venutasi a creare tra le odierne parti in causa, a seguito della morte dei di loro genitori, sui cespiti immobiliari siti in Fondi
(LT), Via S. Anastasia, nn. 822/A e 822/B e distinti al N.C.E.U. di predetto Comune al foglio 71, part. 93, sub. 4, 5, 6 e 7 (si veda, visura catastale, doc. 2).
Orbene, alla luce della relazione notarile ventennale datata 28/03/2023, a firma del Notaio di
Terracina avv. (vd. all. attoreo n. 14, pag. 6, dep. 30.03.2023), è emerso che gli Persona_2 immobili oggetto di divisione sono gravati da diritti di livello in favore del Controparte_3
Tale circostanza risulta altresì confermata e documentata dalla stessa amministrazione comunale chiamata in giudizio, la quale ha evidenziato come “il terreno oggetto di causa è un terreno (ex uso civico) legittimato con ordinanza del Commissario agli Usi Civici di Roma del 07/12/1934, approvata con Regio Decreto del 18/02/1935 e registrata alla Corte dei Conti in data 04/03/1935, con conseguente imposizione di un canone enfiteutico, mai versato.”, instando per il pagamento in via riconvenzionale dell'importo attualmente dovuto a tale titolo, “come quantificato dal perito demaniale appositamente incaricato, è pari ad € 13,55 annui.” (vd. pag. 2, comparsa Comune).
Orbene, come anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, «Il livello è un diritto reale su cosa altrui che, attribuendo il dominio utile su un bene, ha, nell'attuale ordinamento e per quanto non previsto nell'atto costitutivo, un regime giuridico assimilabile a quello dell'enfiteusi, poiché i due istituti, pur se originariamente distinti, finirono in prosieguo per confondersi e unificarsi.» (Cassazione civile sez. II, 06/11/2023, n.30823).
In buona sostanza, nel caso di specie, a fronte della persistenza del diritto di livello da parte del sui terreni oggetto di domanda, difetta uno dei presupposti per poter addivenire allo Controparte_3 scioglimento della comunione ereditaria, difettando, in capo agli eredi , la qualità di pieni ed CP_5 esclusivi proprietari dei cespiti oggetto di divisione.
Sulla scorta di tale rilievo, le odierne parti in causa non hanno provveduto all'affrancazione dei terreni per cui è causa, sicché la domanda attorea di scioglimento della comunione ereditaria, nonché la domanda svolta in via riconvenzionale di usucapione svolta dal convenuto , - in quanto, CP_2 prima dell'affrancazione, il terreno legittimato rimane inalienabile oltre che inusucapibile, ai sensi della L. 1966/1927-, non possono essere accolte.
Può, invece, trovare accoglimento la domanda svolta in via riconvenzionale dal Controparte_3 finalizzata alla condanna in solido delle attrici e dei convenuti sigg. al pagamento del canone CP_5 di affrancazione a partire dal 2017, per un ammontare annuo di € 13,55, oltre alle spese tecniche del perito demaniale incaricato, pari ad € 100,00, alle spese di notifica della nota prot. n. 93630 del
14/12/22, pari ad € 5,89, nonché agli interessi legali, dalle singole scadenze fino al saldo.
Trattasi, invero, di somme non fatte oggetto di specifica contestazione, così come nulla è stato sollevato in ordine all'effettiva ricezione della domanda di pagamento già inoltrata alle parti in via stragiudiziale.
Vanno poi respinte le domande di restituzione delle spese, funerarie e non, svolte dalla convenuta
: trattasi, invero, di domande riconvenzionali e, come tali, tardivamente promosse stante CP_4 lo spirare dei termini di legge, oltre che non provate (la documentazione allegata alla seconda memoria istruttoria non comprova gli effettivi esborsi).
Ogni altra questione e/o domanda è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione indeterminabile – complessità bassa), tenuto conto della natura strettamente documentale della causa e dell'esito del giudizio.
Spese di lite, invece, integralmente compensate tra le attrici e i convenuti sigg. . CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa UL Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: a) rigetta integralmente le domande attoree, nonché le domande svolte dai convenuti e CP_2
; CP_4
b) accoglie la domanda riconvenzionale svolta dal e, per l'effetto, condanna in Controparte_3 solido le attrici e i convenuti sigg. e al pagamento del canone di CP_2 CP_4 affrancazione a partire dal 2017, per un ammontare annuo di € 13,55, oltre alle spese tecniche del perito demaniale incaricato, pari ad € 100,00, alle spese di notifica della nota prot. n. 93630 del 14/12/22, pari ad € 5,89, nonché agli interessi legali, dalle singole scadenze fino al saldo;
c) condanna in solido altresì le attrici e i convenuti sigg. e a CP_2 CP_4 rimborsare al in persona del Sindaco pro-tempore, le spese di lite, che si Controparte_3 liquidano in € 3.809,00 per compensi di avvocato, euro 45,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
d) compensa per intero le spese di lite tra le attrici e i convenuti sigg. e . CP_2 CP_4
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 18/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa UL Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 18/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa UL Paolini