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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 06/05/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente
LL OB, AT
VINCIGUERRA GABRIELE, Giudice
in data 06/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1349/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - Indirizzo_1 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della Giustizia Tribunale Genova - Piazza Portoria 1 16100 Genova GE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024EQGGCG00001882998 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
- sul ricorso n. 125/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Genova - Piazza Portoria 1 16100 Genova GE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Equitalia Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2024EQGGCG00001935507 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 408/2025 depositato il
08/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1 impugna due intimazioni di pagamento, una riguardante l'omesso e/o insufficiente pagamento del contributo unificato e la seconda relativa alla sanzione per omesso e/o insufficiente pagamento del contributo unificato entrambe emesse dal Tribunale di Genova.
La parte preliminarmente evidenzia gli errori in cui sarebbe incorso l'Ufficio che, in precedenza ha notificato altra intimazione oggetto di separato ricorso che risulterebbe essere l'esatta duplicazione di un precedente atto annullato con sentenza della Corte di Giustizia n. 812/24. Ciò in quanto il ricorrente non aveva mai iscritto a ruolo alcun giudizio con il numero di rg indicato nell'avviso.
Il Tribunale di Genova costituitosi in giudizio evidenzia l'errore materiale in cui sarebbe incorso inizialmente in quanto la causa iscritta a ruolo riguarda la Corte di Cassazione e, non il Tribunale di Genova. Evidenzia la legittimità degli atti impugnati la parte preliminarmente eccepisce il difetto di delega in capo al funzionario che ha sottoscritto le controdeduzioni. Evidenzia come lo stesso ufficio ammetta l'errore nella redazione dell'intimazione.
Per ciò che concerne la sanzione pretesa eccepisce:
- L'inesistenza e/o nullità della notifica in quanto il provvedimento sanzionatorio è stato notificato erroneamente presso il domicilio eletto in sede processuale e, non presso il domicilio personale;
Con riguardo a entrambi gli atti:
- Il vizio di motivazione in quanto dagli stessi non si comprendono i motivi del perché a fronte del pagamento di € 196 a titolo di contributo unificato venga intimato il pagamento del doppio contributo di € 3.372,00
Insiste per la condanna dell'amministrazione per responsabilità aggravata ex art 96 cpc con vittoria delle spese.
Equitalia Giustizia Spa, costituitasi in giudizio evidenzia la legittimità degli atti notificati in sostituzione di quello annullato dalla Corte di Giustizia.
Evidenzia i motivi posti a fondamento della pretesa ritenendo che l'atto contenga tutti i presupposti legittimanti le somme rivendicate in conformità all'art. 248 del Dpr 115/02. Evidenzia come gli importi richiesti discendano dalla mancata dichiarazione del valore della causa da parte del ricorrente. (cause fino a 520.000,00, € 1686,00 con raddoppio in Cassazione).
Con ulteriore memorie la parte e l'ufficio insistono rispettivamente per l'accoglimento e per la reiezione del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte dopo ampia disamina dei motivi dei ricorsi e lette le controdeduzioni dell'Agente per la Riscossione
e del Tribunale di Genova osserva e deuce quanto segue:
- Per quanto concerne l'eccezione formulata in merito alla mancanza di una valida firma in calce all'atto impugnato deve osservarsi come la tesi sostenuta dal ricorrente non abbia, in realtà, alcun fondamento normativo. La questione, che è stata oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale, riguarda, infatti, l'art. 42 del Dpr 600/73 inerente gli avvisi di accertamento relativi alle II.DD., norma successivamente estesa anche all'Irap. In questo caso viene fatto espresso riferimento al fatto che gli avvisi debbano essere sottoscritti dal
Direttore provinciale o, da un funzionario della carriera direttiva, munito di delega, a pena di nullità. Norma, quindi, che non riguarda affatto il caso dell'avviso impugnato. Di conseguenza, per rendere valido l'atto, si ritiene sufficiente, come nel caso di specie, l'indicazione, sia dell'autorità emanante (cui è demandata la competenza dell'atto stesso), sia quella del soggetto o agente e, cioè, dell'organo (inteso come funzionario) della pubblica amministrazione a cui è attribuito il potere dell'emanazione dell'atto amministrativo. Nel caso in questione, l'atto risulta sottoscritto da un funzionario del Tribunale di Genova la cui qualifica risulta coerente con la sottoscrizione e l'emissione del provvedimento;
- quanto alla lamentata carenza di motivazione delle intimazioni deve rilevarsi che, al contrario di quanto lamentato dal ricorrente, gli atti impugnati risultano contenere tutte le indicazioni utili al contribuente per comprendere le ragioni della pretesa e per poter esercitare il proprio diritto alla difesa.
- quanto all'inesistenza e/o nullità della notifica in quanto il provvedimento sanzionatorio sarebbe stato notificato erroneamente presso il domicilio eletto in sede processuale e, non presso il domicilio personale si evidenza, sul punto, l'infondatezza delle doglianze di parte. Su una questione del tutto analoga, infatti, è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza del 29/03/2019 n. 67, secondo cui in tema mancato pagamento del contributo unificato, "la notifica (dell'invito) al domicilio eletto non viola il fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessita' di effettuare ricerche di particolare complessita', il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti".
- quanto al merito della vertenza si osserva che le doglianze del contribuente appaiono totalmente infondate.
Nella specie la pretesa trae origine dall'iscrizione a ruolo della causa R.G. 507/2022 iscritta presso la Corte di Cassazione a seguito della quale è stato chiesto l'ulteriore contributo, ex art 13 co. 1 quater D.P.R.115/2002, che è pari a quello dovuto in fase di iscrizione della causa essensosi questa conclusasi con l'inammissibilità.
Conseguentemente è stata irrogata la relativa prevista sanzione scaturente dall'omesso pagamento del contributo unificato.
I ricorsi così come in premessa riuniti meritano, di conseguenza, essere respinto compensando le spese di giudizio considerati gli errori iniziali in cui è incorso l'Ufficio.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA I RICORSI RIUNITI COMPENSANDO LE SPESE DI GIUDIZIO.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 06/05/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente
LL OB, AT
VINCIGUERRA GABRIELE, Giudice
in data 06/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1349/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - Indirizzo_1 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della Giustizia Tribunale Genova - Piazza Portoria 1 16100 Genova GE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024EQGGCG00001882998 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
- sul ricorso n. 125/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Genova - Piazza Portoria 1 16100 Genova GE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Equitalia Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2024EQGGCG00001935507 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 408/2025 depositato il
08/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1 impugna due intimazioni di pagamento, una riguardante l'omesso e/o insufficiente pagamento del contributo unificato e la seconda relativa alla sanzione per omesso e/o insufficiente pagamento del contributo unificato entrambe emesse dal Tribunale di Genova.
La parte preliminarmente evidenzia gli errori in cui sarebbe incorso l'Ufficio che, in precedenza ha notificato altra intimazione oggetto di separato ricorso che risulterebbe essere l'esatta duplicazione di un precedente atto annullato con sentenza della Corte di Giustizia n. 812/24. Ciò in quanto il ricorrente non aveva mai iscritto a ruolo alcun giudizio con il numero di rg indicato nell'avviso.
Il Tribunale di Genova costituitosi in giudizio evidenzia l'errore materiale in cui sarebbe incorso inizialmente in quanto la causa iscritta a ruolo riguarda la Corte di Cassazione e, non il Tribunale di Genova. Evidenzia la legittimità degli atti impugnati la parte preliminarmente eccepisce il difetto di delega in capo al funzionario che ha sottoscritto le controdeduzioni. Evidenzia come lo stesso ufficio ammetta l'errore nella redazione dell'intimazione.
Per ciò che concerne la sanzione pretesa eccepisce:
- L'inesistenza e/o nullità della notifica in quanto il provvedimento sanzionatorio è stato notificato erroneamente presso il domicilio eletto in sede processuale e, non presso il domicilio personale;
Con riguardo a entrambi gli atti:
- Il vizio di motivazione in quanto dagli stessi non si comprendono i motivi del perché a fronte del pagamento di € 196 a titolo di contributo unificato venga intimato il pagamento del doppio contributo di € 3.372,00
Insiste per la condanna dell'amministrazione per responsabilità aggravata ex art 96 cpc con vittoria delle spese.
Equitalia Giustizia Spa, costituitasi in giudizio evidenzia la legittimità degli atti notificati in sostituzione di quello annullato dalla Corte di Giustizia.
Evidenzia i motivi posti a fondamento della pretesa ritenendo che l'atto contenga tutti i presupposti legittimanti le somme rivendicate in conformità all'art. 248 del Dpr 115/02. Evidenzia come gli importi richiesti discendano dalla mancata dichiarazione del valore della causa da parte del ricorrente. (cause fino a 520.000,00, € 1686,00 con raddoppio in Cassazione).
Con ulteriore memorie la parte e l'ufficio insistono rispettivamente per l'accoglimento e per la reiezione del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte dopo ampia disamina dei motivi dei ricorsi e lette le controdeduzioni dell'Agente per la Riscossione
e del Tribunale di Genova osserva e deuce quanto segue:
- Per quanto concerne l'eccezione formulata in merito alla mancanza di una valida firma in calce all'atto impugnato deve osservarsi come la tesi sostenuta dal ricorrente non abbia, in realtà, alcun fondamento normativo. La questione, che è stata oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale, riguarda, infatti, l'art. 42 del Dpr 600/73 inerente gli avvisi di accertamento relativi alle II.DD., norma successivamente estesa anche all'Irap. In questo caso viene fatto espresso riferimento al fatto che gli avvisi debbano essere sottoscritti dal
Direttore provinciale o, da un funzionario della carriera direttiva, munito di delega, a pena di nullità. Norma, quindi, che non riguarda affatto il caso dell'avviso impugnato. Di conseguenza, per rendere valido l'atto, si ritiene sufficiente, come nel caso di specie, l'indicazione, sia dell'autorità emanante (cui è demandata la competenza dell'atto stesso), sia quella del soggetto o agente e, cioè, dell'organo (inteso come funzionario) della pubblica amministrazione a cui è attribuito il potere dell'emanazione dell'atto amministrativo. Nel caso in questione, l'atto risulta sottoscritto da un funzionario del Tribunale di Genova la cui qualifica risulta coerente con la sottoscrizione e l'emissione del provvedimento;
- quanto alla lamentata carenza di motivazione delle intimazioni deve rilevarsi che, al contrario di quanto lamentato dal ricorrente, gli atti impugnati risultano contenere tutte le indicazioni utili al contribuente per comprendere le ragioni della pretesa e per poter esercitare il proprio diritto alla difesa.
- quanto all'inesistenza e/o nullità della notifica in quanto il provvedimento sanzionatorio sarebbe stato notificato erroneamente presso il domicilio eletto in sede processuale e, non presso il domicilio personale si evidenza, sul punto, l'infondatezza delle doglianze di parte. Su una questione del tutto analoga, infatti, è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza del 29/03/2019 n. 67, secondo cui in tema mancato pagamento del contributo unificato, "la notifica (dell'invito) al domicilio eletto non viola il fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessita' di effettuare ricerche di particolare complessita', il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti".
- quanto al merito della vertenza si osserva che le doglianze del contribuente appaiono totalmente infondate.
Nella specie la pretesa trae origine dall'iscrizione a ruolo della causa R.G. 507/2022 iscritta presso la Corte di Cassazione a seguito della quale è stato chiesto l'ulteriore contributo, ex art 13 co. 1 quater D.P.R.115/2002, che è pari a quello dovuto in fase di iscrizione della causa essensosi questa conclusasi con l'inammissibilità.
Conseguentemente è stata irrogata la relativa prevista sanzione scaturente dall'omesso pagamento del contributo unificato.
I ricorsi così come in premessa riuniti meritano, di conseguenza, essere respinto compensando le spese di giudizio considerati gli errori iniziali in cui è incorso l'Ufficio.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA I RICORSI RIUNITI COMPENSANDO LE SPESE DI GIUDIZIO.