Art. 8. Custodia in luoghi diversi dagli istituti penitenziari 1. La richiesta del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, di cui all'art.13-bis della legge, e le autorizzazioni dell'autorita' giudiziaria, previste dallo stesso articolo e dall'art. 13, comma 4, della medesima legge, possono essere formulate e adottate sentito il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria in ordine all'attuale idoneita', quale risultante dai dati in suo possesso, della custodia in istituto penitenziario a salvaguardare efficacemente ogni esigenza di sicurezza relativa al detenuto o all'internato, per il quale e' stata proposta l'ammissione allo speciale programma di protezione ovvero sono state adottate dal capo della Polizia le misure indicate dall'art. 11, comma 1, della legge.
2. Almeno ogni tre mesi, le autorita' giudiziarie che hanno concesso le autorizzazioni indicate nel comma 1 provvedono a valutare nuovamente la sussistenza dei gravi e urgenti motivi di sicurezza che avevano imposto la custodia in luoghi diversi dagli istituti penitenziari. Prima di procedere al rinnovo delle autorizzazioni, la competente autorita' giudiziaria acquisisce aggiornate indicazioni dal capo della Polizia, nelle ipotesi previste dall'articolo 13-bis, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in ogni caso, e dal procuratore nazionale antimafia, oltre che nei casi di cui all'art. 13-bis, comma 3, della legge, quando ricorrono le condizioni indicate nell'art. 3 del presente decreto.
3. I provvedimenti con i quali sono adottate, a norma degli articoli 13, comma 4, e 13-bis della legge, le misure di custodia in luoghi diversi dagli istituti penitenziari hanno comunque efficacia non oltre la definizione del programma di protezione.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell' art. 13 del D.L. n. 8/1991 si veda in nota all'art. 7.
- Per il testo dell' art. 13-bis del D.L. n. 8/1991 si veda in nota all'art. 7.
- Per il testo dell' art. 11 del D.L. n. 8/1991 si veda in nota all'art. 4.
2. Almeno ogni tre mesi, le autorita' giudiziarie che hanno concesso le autorizzazioni indicate nel comma 1 provvedono a valutare nuovamente la sussistenza dei gravi e urgenti motivi di sicurezza che avevano imposto la custodia in luoghi diversi dagli istituti penitenziari. Prima di procedere al rinnovo delle autorizzazioni, la competente autorita' giudiziaria acquisisce aggiornate indicazioni dal capo della Polizia, nelle ipotesi previste dall'articolo 13-bis, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in ogni caso, e dal procuratore nazionale antimafia, oltre che nei casi di cui all'art. 13-bis, comma 3, della legge, quando ricorrono le condizioni indicate nell'art. 3 del presente decreto.
3. I provvedimenti con i quali sono adottate, a norma degli articoli 13, comma 4, e 13-bis della legge, le misure di custodia in luoghi diversi dagli istituti penitenziari hanno comunque efficacia non oltre la definizione del programma di protezione.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell' art. 13 del D.L. n. 8/1991 si veda in nota all'art. 7.
- Per il testo dell' art. 13-bis del D.L. n. 8/1991 si veda in nota all'art. 7.
- Per il testo dell' art. 11 del D.L. n. 8/1991 si veda in nota all'art. 4.